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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11834 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 7248 r.g. 2024, avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento, notificata in data 7.12.2023, in relazione all'ordinanza ingiunzione n. 682/2019, pendente tra (Avv.ti Giorgio Liserre e Antonella Potenza) e Parte_1
(Avv. Ucci Francesco) e (con Controparte_1 Controparte_2 propri funzionari delegati ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c); rilevato che la Suprema Corte ha di recente ribadito che “qualora l'ordinanza ingiunzione presupposta alla cartella di pagamento non sia stata notificata al destinatario, l'opposizione alla cartella assume portata recuperatoria con riferimento sia ai profili formali che a quelli sostanziali della pretesa sanzionatoria. Poiché in tal caso la parte non ha avuto conoscenza dell'illecito contestato attraverso la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione, essa può legittimamente svolgere le proprie difese di merito nel primo atto utile successivo alla conoscenza delle ordinanze ingiunzione, che si realizza con la loro produzione nel giudizio di opposizione” (cfr. Cass. ord. 8157/2025); rilevato che nel caso di specie vi è prova in atti dell'avvenuta notifica della ordinanza ingiunzione in data 26.4.2019 (cfr. all. 2 del fascicolo di ); Controparte_2 rilevato che stante l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione, rispetto alla quale la parte ricorrente non ha svolto alcuna opposizione nei termini, l'odierna opposizione a cartella non svolge alcuna funzione recuperatoria e pertanto non possono essere valutate le difese inerenti il merito della pretesa azionata (ivi compresa quella inerente il difetto di legittimazione passiva) dall' nell'ordinanza ingiunzione e oggetto della CP_2 cartella opposta;
rilevato che incomprensibilmente parte ricorrente sembra poi in qualche modo lamentare la mancata notifica della cartella di pagamento, dopo aver espressamente affermato a pagina 4 “solo e soltanto in data 7 dicembre 2023 l'attrice opponente veniva raggiunta dalla cartella di pagamento quivi opposta” (cfr., in termini, pag. 4 del ricorso); rilevato che a fronte di una affermazione attestante nei termini che precedono la piena conoscenza della cartella di pagamento, versata in atti dalla stessa ricorrente (cfr. all. 1 del fascicolo di parte ricorrente) alcuna doglianza inerente la mancata notifica può essere accolta;
pagina 1 di 2 ritenuto per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente rigettato ritenuto che il tenore della decisione, unitamente alla peculiarità della vicenda sottesa, impone la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra eccezione domanda e difesa rigettando;
rigetta il ricorso. Spese compensate. Roma, 19 novembre 2025
Il G.L.
P. RI
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 7248 r.g. 2024, avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento, notificata in data 7.12.2023, in relazione all'ordinanza ingiunzione n. 682/2019, pendente tra (Avv.ti Giorgio Liserre e Antonella Potenza) e Parte_1
(Avv. Ucci Francesco) e (con Controparte_1 Controparte_2 propri funzionari delegati ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c); rilevato che la Suprema Corte ha di recente ribadito che “qualora l'ordinanza ingiunzione presupposta alla cartella di pagamento non sia stata notificata al destinatario, l'opposizione alla cartella assume portata recuperatoria con riferimento sia ai profili formali che a quelli sostanziali della pretesa sanzionatoria. Poiché in tal caso la parte non ha avuto conoscenza dell'illecito contestato attraverso la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione, essa può legittimamente svolgere le proprie difese di merito nel primo atto utile successivo alla conoscenza delle ordinanze ingiunzione, che si realizza con la loro produzione nel giudizio di opposizione” (cfr. Cass. ord. 8157/2025); rilevato che nel caso di specie vi è prova in atti dell'avvenuta notifica della ordinanza ingiunzione in data 26.4.2019 (cfr. all. 2 del fascicolo di ); Controparte_2 rilevato che stante l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione, rispetto alla quale la parte ricorrente non ha svolto alcuna opposizione nei termini, l'odierna opposizione a cartella non svolge alcuna funzione recuperatoria e pertanto non possono essere valutate le difese inerenti il merito della pretesa azionata (ivi compresa quella inerente il difetto di legittimazione passiva) dall' nell'ordinanza ingiunzione e oggetto della CP_2 cartella opposta;
rilevato che incomprensibilmente parte ricorrente sembra poi in qualche modo lamentare la mancata notifica della cartella di pagamento, dopo aver espressamente affermato a pagina 4 “solo e soltanto in data 7 dicembre 2023 l'attrice opponente veniva raggiunta dalla cartella di pagamento quivi opposta” (cfr., in termini, pag. 4 del ricorso); rilevato che a fronte di una affermazione attestante nei termini che precedono la piena conoscenza della cartella di pagamento, versata in atti dalla stessa ricorrente (cfr. all. 1 del fascicolo di parte ricorrente) alcuna doglianza inerente la mancata notifica può essere accolta;
pagina 1 di 2 ritenuto per tutto quanto sopra precede che il ricorso va integralmente rigettato ritenuto che il tenore della decisione, unitamente alla peculiarità della vicenda sottesa, impone la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra eccezione domanda e difesa rigettando;
rigetta il ricorso. Spese compensate. Roma, 19 novembre 2025
Il G.L.
P. RI
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