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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15965/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15965/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Assarotti 3, Torino presso lo studio dell'avv. DUTTO LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Controparte_1 C.F._2
Ferrucci 21, Torino presso lo studio dell'avv. GILI ANDREINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 21/03/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 46 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: , a Torino il 31/8/2008 e , a Torino il 21/3/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
20.04.2023. Con ricorso depositato il 01/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori e in via condivisa a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza e dimora abituale presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al sabato sera con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna indicativamente entro le ore 21.30 e la settimana successiva il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola con riaccompagnamento presso l'abitazione del padre indicativamente entro le ore 21.30, tenuto in ogni caso del preminente interesse dei minori, del loro gradimento in merito alle modalità di incontro nonché dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici, e con graduale liberalizzazione degli stessi secondo quanto indicato dai Servizi Sociali incaricati. La madre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli qualche giorno durante le vacanze scolastiche infra-annuali, incluse quelle natalizie e pasquali, avendo cura, in tali ricorrenze, di alternare con l'altro genitore le festività principali, nonché tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare con il padre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno nel mese di giugno o luglio.
DA ATTO della conferma della presa in carico della ricorrente da parte del CSM per la prosecuzione del percorso di cura e sostegno, fintanto che risulti necessario. DISPONE la conferma la presa in carico delle parti e dei minori da parte del Servizio Sociale per il necessario sostegno ai minori rispetto alle problematiche emerse nel procedimento di separazione nonché per la prosecuzione del monitoraggio finalizzato alla liberazione graduale degli incontri secondo tempi e modalità disposti dal Servizio Sociale.
DISPONE che la Sig.ra corrisponda al Sig. entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma di € 400,00, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200/mese ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
PRENDE ATTO che le parti percepiranno l'A.U. al 50%.
PRENDE ATTO che a definizione dei rapporti economico-patrimoniali pendenti le parti convengono e stipulano quanto segue:
a) il Sig. , titolare del 50% della proprietà di seguito descritta, si impegna a Parte_1 trasferire alla Sig.ra che accetta, la propria quota del 50% dell'immobile sito in Controparte_1
Torino, Via Paisiello Giovanni n. 47, pervenuto ai coniugi con atto di compravendita a rogito Notaio del 28/1/2011, censito al N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 1146, particella Persona_3
212, sub. 24, zona cens. 2, cat. A/3, classe 3, il tutto previa estinzione del mutuo gravante su tale immobile stipulato a suo tempo dalle parti, che dovrà avvenire nei 10 antecedenti la data del rogito;
Le parti convengono che la cessione avvenga, in adempimento delle condizioni del presente divorzio, entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Il prezzo della quota del 50% di proprietà dell'immobile del Sig. nonché degli arredi in esso contenuti è convenuto Pt_1 in € 65.000,00 che verrà così corrisposto: € 5.000,00 (cinquemila/00) a mezzo bonifico bancario al momento della sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro il 30 giugno 2024 ed euro
15.000.00 (quindicimila/00) entro il 10 agosto 2024, ulteriori € 20.000,00 (ventimila/00) entro la data dell'udienza cartolare ed i restanti € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla data dell'atto di compravendita;
b) che che i Sigg.ri e fin dalla sottoscrizione del ricorso per la dichiarazione di Pt_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno concordemente posto in vendita il box sito in
Torino, Via Paisiello Giovanni n. 45, di proprietà comune delle parti, concordando che il ricavato della vendita venga integralmente percepito dal Sig. ; la Signora con Parte_1 CP_1 la sottoscrizione del presente atto presta liberatoria totale affinché il sig. possa vendere Pt_1 liberamente e senza alcun vincolo il box sito in Torino, Via Paisiello Giovanni n. 45, percependone interamente il ricavato limitandosi ad apporre la firma sui documenti richiesti;
c) che a completa definizione dei rapporti di debito/credito esistenti fra le parti la Sig.ra
[...] corrisponderà entro la data della fissanda udienza cartolare, l'importo di € 4.000,00 CP_1
(quattromila/00) in favore del Sig. a mezzo bonifico bancario. I coniugi, inoltre, Parte_1 entro la medesima data, procederanno alla voltura del veicolo di proprietà comune delle parti, targato
DY 811 TH, al Sig. a titolo gratuito, il quale sosterrà i costi relativi al passaggio Parte_1 di proprietà dell'automezzo.
PRENDE ATTO che gli accordi patrimoniali di cui al punto precedente, lett. a), b) e c), costituiscono elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che le parti, con il corretto adempimento della condizione di cui sopra lett. a), b) e c), dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale fra di loro esistente e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione;
PRENDE ATTO che i Sigg.ri e dichiarano inoltre di essere economicamente Pt_1 CP_1 autosufficienti rinunciando pertanto a reciproche richieste di assegno divorzile/alimentare. PRENDE ATTO che le parti si scambiano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio relativi ai figli e che il Sig. presta il proprio consenso al rilascio del passaporto della Pt_1
Sig.ra Parte_2
sulle spese di lite.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15965/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
Assarotti 3, Torino presso lo studio dell'avv. DUTTO LAURA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Controparte_1 C.F._2
Ferrucci 21, Torino presso lo studio dell'avv. GILI ANDREINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 21/03/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 46 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: , a Torino il 31/8/2008 e , a Torino il 21/3/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
20.04.2023. Con ricorso depositato il 01/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento dei figli minori e in via condivisa a entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza e dimora abituale presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al sabato sera con riaccompagnamento presso l'abitazione paterna indicativamente entro le ore 21.30 e la settimana successiva il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola con riaccompagnamento presso l'abitazione del padre indicativamente entro le ore 21.30, tenuto in ogni caso del preminente interesse dei minori, del loro gradimento in merito alle modalità di incontro nonché dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici, e con graduale liberalizzazione degli stessi secondo quanto indicato dai Servizi Sociali incaricati. La madre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli qualche giorno durante le vacanze scolastiche infra-annuali, incluse quelle natalizie e pasquali, avendo cura, in tali ricorrenze, di alternare con l'altro genitore le festività principali, nonché tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodi da concordare con il padre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno nel mese di giugno o luglio.
DA ATTO della conferma della presa in carico della ricorrente da parte del CSM per la prosecuzione del percorso di cura e sostegno, fintanto che risulti necessario. DISPONE la conferma la presa in carico delle parti e dei minori da parte del Servizio Sociale per il necessario sostegno ai minori rispetto alle problematiche emerse nel procedimento di separazione nonché per la prosecuzione del monitoraggio finalizzato alla liberazione graduale degli incontri secondo tempi e modalità disposti dal Servizio Sociale.
DISPONE che la Sig.ra corrisponda al Sig. entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma di € 400,00, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200/mese ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016.
PRENDE ATTO che le parti percepiranno l'A.U. al 50%.
PRENDE ATTO che a definizione dei rapporti economico-patrimoniali pendenti le parti convengono e stipulano quanto segue:
a) il Sig. , titolare del 50% della proprietà di seguito descritta, si impegna a Parte_1 trasferire alla Sig.ra che accetta, la propria quota del 50% dell'immobile sito in Controparte_1
Torino, Via Paisiello Giovanni n. 47, pervenuto ai coniugi con atto di compravendita a rogito Notaio del 28/1/2011, censito al N.C.E.U. del Comune di Torino al foglio 1146, particella Persona_3
212, sub. 24, zona cens. 2, cat. A/3, classe 3, il tutto previa estinzione del mutuo gravante su tale immobile stipulato a suo tempo dalle parti, che dovrà avvenire nei 10 antecedenti la data del rogito;
Le parti convengono che la cessione avvenga, in adempimento delle condizioni del presente divorzio, entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Il prezzo della quota del 50% di proprietà dell'immobile del Sig. nonché degli arredi in esso contenuti è convenuto Pt_1 in € 65.000,00 che verrà così corrisposto: € 5.000,00 (cinquemila/00) a mezzo bonifico bancario al momento della sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro il 30 giugno 2024 ed euro
15.000.00 (quindicimila/00) entro il 10 agosto 2024, ulteriori € 20.000,00 (ventimila/00) entro la data dell'udienza cartolare ed i restanti € 25.000,00 (venticinquemila/00) alla data dell'atto di compravendita;
b) che che i Sigg.ri e fin dalla sottoscrizione del ricorso per la dichiarazione di Pt_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno concordemente posto in vendita il box sito in
Torino, Via Paisiello Giovanni n. 45, di proprietà comune delle parti, concordando che il ricavato della vendita venga integralmente percepito dal Sig. ; la Signora con Parte_1 CP_1 la sottoscrizione del presente atto presta liberatoria totale affinché il sig. possa vendere Pt_1 liberamente e senza alcun vincolo il box sito in Torino, Via Paisiello Giovanni n. 45, percependone interamente il ricavato limitandosi ad apporre la firma sui documenti richiesti;
c) che a completa definizione dei rapporti di debito/credito esistenti fra le parti la Sig.ra
[...] corrisponderà entro la data della fissanda udienza cartolare, l'importo di € 4.000,00 CP_1
(quattromila/00) in favore del Sig. a mezzo bonifico bancario. I coniugi, inoltre, Parte_1 entro la medesima data, procederanno alla voltura del veicolo di proprietà comune delle parti, targato
DY 811 TH, al Sig. a titolo gratuito, il quale sosterrà i costi relativi al passaggio Parte_1 di proprietà dell'automezzo.
PRENDE ATTO che gli accordi patrimoniali di cui al punto precedente, lett. a), b) e c), costituiscono elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che le parti, con il corretto adempimento della condizione di cui sopra lett. a), b) e c), dichiarano di aver risolto ogni questione economica e patrimoniale fra di loro esistente e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione;
PRENDE ATTO che i Sigg.ri e dichiarano inoltre di essere economicamente Pt_1 CP_1 autosufficienti rinunciando pertanto a reciproche richieste di assegno divorzile/alimentare. PRENDE ATTO che le parti si scambiano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio relativi ai figli e che il Sig. presta il proprio consenso al rilascio del passaporto della Pt_1
Sig.ra Parte_2
sulle spese di lite.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.