Art. 6. ((Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 della presente legge e' compreso l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attivita' presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonche' le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorche' affluite fuori della regione.)) E' escluso dalla devoluzione alla regione Valle d'Aosta il gettito derivante dalle ritenute di cui al primo comma operate dai sostituti di imposta sopra indicati aventi domicilio fiscale nella regione stessa a carico di soggetti che prestano la loro attivita' presso stabilimenti od uffici ubicati fuori dal territorio regionale.
I sostituti di imposta di cui ai precedenti commi, diversi dalle amministrazioni statali, devono versare separatamente le ritenute operate a carico di soggetti che prestano la loro attivita' in stabilimenti od uffici ubicati nella regione Valle d'Aosta. Per la riscossione mediante ruoli esattoriali delle ritenute alla fonte operate dai suddetti sostituti d'imposta, i ruoli devono contenere l'indicazione separata delle ritenute relative a soggetti che prestano la loro attivita' in stabilimenti od uffici ubicati nell'ambito regionale.
Le amministrazioni indicate nell' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , contabilizzano, per ciascun anno, le somme di cui ai primi due commi del presente articolo.
Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, e' inoltre ((compreso l'intero)) gettito delle ritenute alla fonte di cui all' articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella regione.
A tal fine l'amministrazione postale o le aziende ed istituti di credito suddetti contabilizzano, per ciascun anno, l'importo delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nell'ambito del territorio regionale.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".
I sostituti di imposta di cui ai precedenti commi, diversi dalle amministrazioni statali, devono versare separatamente le ritenute operate a carico di soggetti che prestano la loro attivita' in stabilimenti od uffici ubicati nella regione Valle d'Aosta. Per la riscossione mediante ruoli esattoriali delle ritenute alla fonte operate dai suddetti sostituti d'imposta, i ruoli devono contenere l'indicazione separata delle ritenute relative a soggetti che prestano la loro attivita' in stabilimenti od uffici ubicati nell'ambito regionale.
Le amministrazioni indicate nell' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , contabilizzano, per ciascun anno, le somme di cui ai primi due commi del presente articolo.
Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta, ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, e' inoltre ((compreso l'intero)) gettito delle ritenute alla fonte di cui all' articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito operanti nella regione.
A tal fine l'amministrazione postale o le aziende ed istituti di credito suddetti contabilizzano, per ciascun anno, l'importo delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti nell'ambito del territorio regionale.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".