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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/04/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Ludovica Dotti Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.Barneschi Gianluca (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
(C.F. , difeso dall'Avv. Celi Federica (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
); C.F._2
Appellato
Oggetto: appello contro la sentenza n. 1359/2020 emessa dal Tribunale di Velletri in data
29/09/2020.
1
FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza del Tribunale di Velletri odiernamente impugnata:
Con atto di citazione notificato il 27.1.2015 la ha contestato l'avviso di Parte_1 pagamento (euro 517,46) C.O.S.A.P. / LC.P. emesso dal CP_2 Controparte_1
(contrib.: ri.26625 — mini boll.: ri.1095 — prot. n.8340/2014). La citante ha riferito: che l'avviso riguarda un vago immobile situato in Monte Cavo;
che esercita attività di radiodiffusione;
che non ha occupato alcuna area pubblica;
che ha interesse ad un accertamento negativo del credito reclamato.
L'Ente locale ha replicato che un proprio tecnico ha accertato l'occupazione del suolo pubblico da parte della società con un traliccio ed un box;
che l'occupazione è stata confermata da agenti della polizia locale;
che in via riconvenzionale ha diritto al versamento della somma indicata. Durante il processo è stato espletata una consulenza tecnica di ufficio.
All'udienza del 29.9.2020, previo deposito di note scritte, la causa è stata decisa ex artt. 221, co.4,
D.L. 19 maggio 2020 n.34, 83 lett. h D.L. 17 marzo 2020 n.18 e 281sexies cpc
Motivi della decisione
Va anzitutto rilevato che l'avviso di pagamento contestato, non integrando una ingiunzione di pagamento, non è munito di efficacia esecutiva;
l'avviso accennato rappresenta infatti una mera costituzione in mora contenente l'indicazione della somma da pagare (euro 517,46) con l'effetto di interrompere la prescrizione.
L'azione proposta dalla società è stata allora esattamente qualificata come azione di mero accertamento negativo della pretesa creditoria vantato dalla p.a. ed il preteso canone di concessione per il suolo oggetto di occupazione ( costituisce il corrispettivo di una Email_1
concessione, reale o presunta (in caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l'occupazione di suolo pubblico (cfr. C. n.24541 2019 e C. n.17296/20I
0).
Individuato come precede il thema decidendum va ricordato che in terna di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo ( cfr. C'. n.16917/ 2012).
L'ausiliario ha (con valutazione esente da errori di impostazione metodologica o da vizi) ha accertato: ”[...] Un manufatto in metallo che occupa[...] strade pubbliche Comunali [...] soggetto al pagamento della CDSAP, il cui canone [...] per l'anno 2O14, comprensivo delle
2 sanzioni, è di 1.057,9O oltre interessi del 5° anno ”(cfr. c.t.u.); la domanda deve dunque essere rigettata perché la società è obbligata al versamento della c.o.s.a.p. (con obbligo di rideterminazione dell'importo).
Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla p.a. per violazione dell'art. 167 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice; le spese della consulenza tecnica di ufficio devono essere poste, definitivamente ed integralmente, a cuneo della citante.
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda (come in motivazione);
-dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
-condanna la alla rifusione, in favore dell'ente locale delle spese di Controparte_3
lite che liquido in euro 1.172 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.) “
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata Parte_2
respinta la domanda di accertamento negativo del credito a titolo di pagamento della COSAP per l'anno 2014 in relazione ad un box ( n. 6) ed un traliccio di diffusione radiofonica ( n. 8)
, sostanzialmente per a) difetto di legittimazione attiva del Comune procedente, essendo l'aerea non pubblica ma appartenente a privati con cui aveva concluso un contratto Parte_2
di locazione, e b) difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria delle Parte_2
strutture su cui eventualmente graverebbe il pagamento del canone.
Il si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, e assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
§2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Si ritiene fondato il secondo motivo di gravame, relativo al difetto di legittimazione passiva, il che, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, esime la Corte dalla disamina del primo motivo d'appello, relativo alla natura giuridica dell'area su cui insistono i manufatti per cui è causa.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), costituendo il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, è dovuto soltanto dal soggetto che realizza materialmente
3 l'occupazione ed assume, di diritto o di fatto, la veste di concessionario dell'uso speciale ed esclusivo del bene.
Al riguardo si richiama quanto statuito in tema dalla Cassazione ( v. SSUU n. 8628/2020) che, con riguardo alla TOSAP, e per affinità di ratio alla COSAP, ha statuito : il successivo art.39( ndr del d.lgs.n.507/93), non può essere letto altrimenti, se non nel senso che il soggetto passivo di imposta è, in primo luogo, il soggetto titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, qualora questo manchi, l'occupante di fatto, ovvero, in altri termini, che il criterio di tassazione che legittima la richiesta del tributo a carico dell'occupante di fatto rappresenta, nel testo e secondo la ratio della legge, chiaramente un'ipotesi residuale, che ricorre, nel solo caso, in cui vi sia "mancanza" di un provvedimento concessorio o autorizzazione.
8.6 Tale opzione ermeneutica, che si condivide, è espressa chiaramente dalla citata sentenza n.4896/2005. Afferma, condivisibilmente, quel Collegio che la previsione dell'art.39 cit., laddove prevede quale soggetto passivo di imposta, o in mancanza (del titolare della concessione) l'occupante di fatto, anche abusivo, vada letta in combinato disposto con quella contenuta nel precedente art.38 comma 1, (che sancisce che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo..."), nel senso che la tassa è dovuta in ogni caso, vale a dire sia se l'occupante sia legittimato da titolo valido, quali per l'appunto l'autorizzazione o la concessione, sia se l'occupante sia abusivo, ma non già in via alternativa, indifferentemente l'uno dall'altro, bensì secondo un ordine di graduazione prestabilito, per il quale la tassa grava innanzi tutto sul soggetto legittimato, e quindi, in linea subordinata, "in mancanza" del titolo di legittimazione espressamente previsto, sul soggetto che di fatto occupa gli spazi pubblici.
8.7. Tale indirizzo interpretativo, peraltro, è stato ulteriormente recepito e confermato dal legislatore il quale, nell'istituire, a partire dal gennaio 1999, il canone di occupazione del suolo pubblico (Cosap), che della Tosap mutua finalità sostanziale e in gran parte disciplina, ha previsto, con l'art.63, primo comma, del d.lgs.n.446/97, Ric. 2016 n. 20023 e n.22026 sez. SU - ud. 21-05-2019 -19- come sopra illustrato, un regime complessivo in forza del quale il canone è dovuto dal concessionario e, solo in ipotesi di occupazione abusiva (cioè in mancanza di concessione), dall'occupante di fatto ( in tal senso v. anche Cass., ord., n. 17296 del 27/06/2019).
Per sostanziale identità di fattispecie sottostante (riferibile alle medesime parti ed ai medesimi beni – box e traliccio – ma relativamente all'annualità cosap 2013) si richiamano le argomentazioni già svolte da questa Corte sul tema ( v. sent. Cda n. 2800/2024) e pienamente valide anche per il caso di specie, nel quale – come nel precedente- si allega da parte
4 dell'appellante la medesima circostanza fattuale della sussistenza di un contratto di locazione tra la I.D.A. spa, società proprietaria dei beni per i quali è chiesto il canone in CP_4 contestazione ( v. contratto dell'1.6.2001): “Tanto premesso in fatto, in applicazione dei principi esposti, deve ritenersi che il soggetto passivo della Cosap non sia individuabile nell'odierna appellante. non è come detto il soggetto che ha Parte_1
originariamente realizzato le strutture irradianti per effetto delle quali si è realizzata l'abusiva occupazione di suolo (asseritamente) pubblico, che erano preesistenti rispetto alla concessione del loro utilizzo in suo favore. Tale soggetto non appare dunque potersi ritenere la concessionaria “di fatto” del bene pubblico, posto appunto che, parafrasando la richiamata pronuncia della S.C., non si tratta del soggetto che ha instaurato “la relazione materiale con il bene pubblico”, ma di soggetto che ha beneficiato a posteriori, in forza di un rapporto obbligatorio con l'originario occupante, “del risultato dell'attività espletata da chi occupa lo spazio pubblico” ritraendone tra l'altro il relativo beneficio economico, e cioè il corrispettivo della concessione in godimento dei manufatti alle varie emittenti radiotelevisive che li utilizzano per le rispettive trasmissioni. In altro termini, si ritiene che il soggetto passivo dell'imposizione sia il soggetto che ha posto originariamente in essere l'occupazione di suolo pubblico, restando poi irrilevante, a tal fine, il fatto che il bene cui inerisce l'occupazione sia stato successivamente concesso in godimento a terzi, ad esempio in forza di un contratto di locazione (come nel caso specie), a titolo derivativo e sulla base di pattuizioni inter partes cui l'amministrazione è estranea (in argomento, Cass., 27.7.2012, n. 13482; nello stesso senso, seppure con riguardo alla Tosap, Cass., 21.12.2007, n. 27049 ). La conclusione è del resto congruente con la considerazione che gli stessi manufatti concessi un uso ad , Parte_1
ovvero come detto il box 6 e traliccio n. 8 ubicati in Monte Cavo Vetta, sono utilizzati da numerose altre emittenti per le rispettive trasmissioni.
Il dato, oltre che dal contratto di locazione sopra menzionato, risulta dal provvedimento di demolizione emesso dal Comune di (allegato 7 alla c.t.u. ing. ) , dal CP_1 Per_1 quale emerge che tutti i prefabbricati ed i tralicci insistenti nell'area per cui è causa (e per quanto qui interessi quelli di cui al n. 6 ed 8) sono stati concessi in uso ad una pluralità di emittenti, che utilizzano contemporaneamente i suddetti manufatti per le rispettive trasmissioni radiotelevisive, dal che pure discende la conclusione dell'incongruenza di addebitare ad una sola di esse (per l'intero) il corrispettivo dovuto per l'occupazione dell'area che il assume essere di sua proprietà. L'uso del manufatto edificato su CP_1 suolo asseritamente pubblico, dunque, non è affatto “esclusivo”, in capo all'odierna appellante, come invece ritenuto dalla S.C. al fine dell'individuazione del rapporto di
5 concessione “di fatto” con l'ente pubblico, il che pure concorre a sostenere l'interpretazione qui prospettata. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che difetti il presupposto soggettivo necessario ai fini dell'imposizione del canone, posto appunto che il soggetto che ha realizzato materialmente l'occupazione dell'area e che è proprietario dei relativi manufatti, e che dunque potrebbe in ipotesi assumere la veste di concessionario presunto dell'uso, non è l'odierna appellante”
Pertanto, alla luce di tali principi, nel caso di specie è dato osservare che non vi è sufficiente prova della legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria vantata nei confronti della emittente radiofonica che risultava invece mera locataria degli immobili Controparte_5 cui l'ente procedente ascriverebbe l'occupazione dell'immobile di proprietà della I.D.A spa, sicché l'appellante non è soggetto passivo della COSAP.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza,
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata pronuncia, dichiara la non debenza, da parte di delle somme richieste nei suoi confronti dal Controparte_3
per i titoli di cui è causa;
Controparte_1
-condanna il alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1 giudizio, liquidate nella misura, per il primo grado, di € 700,00 e, per il secondo grado, di €
700,00, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 3.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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