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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Aida Sabbato Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 13 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 94 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA
, in persona del p.t., rappresentato Parte_1 Pt_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nei cui uffici, ope legis, domicilia in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n.46;
APPELLANTE
1 E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Controparte_1
alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Margherita Veglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera, alla via Roma, n.49.
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Appello avverso la sentenza n. 12/2024 del 15 gennaio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Corte adita, in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza, dichiarare che nulla è dovuto dal appellante;
in subordine, Parte_1
rideterminare il quantum dovuto nella misura di euro 8.482,80, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellata: “Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o respingere l'avverso appello per la sua infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 luglio 2017 il , in persona Parte_1
del Ministro p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.124 del
23 giugno 2017 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
8.482,80 quale debito rinveniente dalla sentenza 941/2013.
L'opposta si costituiva in giudizio per resistere all'opposizione.
2 All'udienza di discussione del 15 gennaio 2024 il giudice adito accoglieva parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto condannava il al pagamento, in favore dell'opposta, della somma Parte_1
complessiva di euro 8.681,33, oltre accessori nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.694,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice riteneva non corretto il calcolo del capitale comprensivo degli accessori relativamente all'anno 2014, contenuto nel ricorso monitorio, essendo pari non ad euro 2.144,36 bensì alla maggiore somma di euro 2621,80, risultando, in tal modo, in favore dell'opposta una somma maggiore rispetto a quella di cui all'opposto decreto ingiuntivo e, quindi,
euro 8.681,33.
Avverso tale sentenza il , in persona del Parte_1 Parte_3
ha proposto appello nei confronti di eccependo, in Controparte_1
primis, il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il primo giudice e nel merito la correttezza dei calcoli operati in sede amministrativa, chiedendo, pertanto, la nomina di un consulente contabile e concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata l'udienza di discussione con decreto in atti, si Controparte_1
costituiva tempestivamente nel giudizio di appello, con memoria difensiva depositata il 2 febbraio 2025 per l'udienza del 13 febbraio 2025, a sua volta concludendo come in atti.
3 Disposto che l'odierna udienza si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si è pronunciata, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato solo nei limiti dell'eccepito vizio di ultrapetizione in cui è effettivamente incorso il primo giudice con la condanna del , odierno appellante, al pagamento di una somma maggiore rispetto Parte_1
a quello oggetto del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla a titolo CP_1
di risarcimento dei danni da ritardata assunzione ed opposto dal debitore.
Esiste un ampio dibattito giurisprudenziale circa la natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi, così, aderire al principio da ultimo affermato dalle Sezioni
Unite della Cassazione n.927/2015 secondo cui , “L'opposizione prevista
dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei
confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del
creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale
giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del
procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
Deve allora essere verificata, nella prospettiva delle Sezioni Unite, la compatibilità dei principi affermati da Cass, Sez. Un., n. 12310/15 con riguardo al giudizio ordinario di cognizione al peculiare procedimento di opposizione,
onde verificare se l'opposto (che, processualmente, è convenuto ma,
sostanzialmente, assume il ruolo di attore) possa proporre una domanda
4 “modificata” “senza, quindi, che il contenuto della domanda monitoriamente
introdotta restringa e incida, e senza altresì che la presenza di una domanda o
di una eccezione riconvenzionale né debba definire il perimetro”.
Si ritiene dalle Sezioni Unite con la sentenza n.26727/2024 che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi"
posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu"
riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).
Nel caso in esame, costituendosi nel giudizio di opposizione, non era stata articolata dal creditore una domanda alternativa che potesse, quindi, dare ingresso ad una diversa quantificazione del credito azionato.
Solo in questi limiti va, pertanto, accolto l'appello, dovendosi, pertanto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente rigetto dell'opposizione come proposta dal in primo grado, tenuto conto che Parte_1
5 sempre nel giudizio di primo grado quest'ultimo non aveva specificamente contestato le modalità di calcolo allegate al decreto monitorio.
In questa sede il debitore si è limitato ad affermare la correttezza del Parte_1
calcolo delle somme dovute alla lavoratrice come da nota prot.n.831 del 20
dicembre 2015, senza evidenziare quali sarebbero stati gli errori di calcolo posti a giustificazione della domanda monitoria azionata alla circostanza CP_1
questa, in termini di mancata contestazione specifica dei conteggi, ravvisabile già nel ricorso di opposizione in primo grado, con la conseguenza che, pertanto,
neanche poteva darsi ingresso in questa sede alla chiesta CTU contabile.
Quanto poi, alla questione relativa al risarcimento dovuto in caso di ritardata assunzione, costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento
"ex tunc" del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti,
6 anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.
Devesi, altresì, precisare che, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova dell'"aliunde perceptum" le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti che, ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c.; l'allegazione e prova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documenti compete, invece, al datore di lavoro.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, va confermato il decreto ingiuntivo opposto n.124/2017 del 23 giugno
2017.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza del Parte_1
debitore, odierno appellante, e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato al 2022 – scaglione fino ad euro 26.000,00
parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 94 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dal , in persona del Parte_1
p.t., nei confronti di avverso la sentenza n. Pt_2 Controparte_1
7 12/2024 del 15 gennaio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'opposizione proposta in primo grado e conferma il decreto ingiuntivo;
2) Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 4.216,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 3.966, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Aida Sabbato Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 13 febbraio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 94 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA
, in persona del p.t., rappresentato Parte_1 Pt_2
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nei cui uffici, ope legis, domicilia in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n.46;
APPELLANTE
1 E
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Controparte_1
alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Margherita Veglia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera, alla via Roma, n.49.
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Appello avverso la sentenza n. 12/2024 del 15 gennaio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia la Corte adita, in riforma dell'impugnata Parte_1
sentenza, dichiarare che nulla è dovuto dal appellante;
in subordine, Parte_1
rideterminare il quantum dovuto nella misura di euro 8.482,80, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l'appellata: “Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o respingere l'avverso appello per la sua infondatezza, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 luglio 2017 il , in persona Parte_1
del Ministro p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.124 del
23 giugno 2017 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
8.482,80 quale debito rinveniente dalla sentenza 941/2013.
L'opposta si costituiva in giudizio per resistere all'opposizione.
2 All'udienza di discussione del 15 gennaio 2024 il giudice adito accoglieva parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto condannava il al pagamento, in favore dell'opposta, della somma Parte_1
complessiva di euro 8.681,33, oltre accessori nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.694,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice riteneva non corretto il calcolo del capitale comprensivo degli accessori relativamente all'anno 2014, contenuto nel ricorso monitorio, essendo pari non ad euro 2.144,36 bensì alla maggiore somma di euro 2621,80, risultando, in tal modo, in favore dell'opposta una somma maggiore rispetto a quella di cui all'opposto decreto ingiuntivo e, quindi,
euro 8.681,33.
Avverso tale sentenza il , in persona del Parte_1 Parte_3
ha proposto appello nei confronti di eccependo, in Controparte_1
primis, il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il primo giudice e nel merito la correttezza dei calcoli operati in sede amministrativa, chiedendo, pertanto, la nomina di un consulente contabile e concludendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata l'udienza di discussione con decreto in atti, si Controparte_1
costituiva tempestivamente nel giudizio di appello, con memoria difensiva depositata il 2 febbraio 2025 per l'udienza del 13 febbraio 2025, a sua volta concludendo come in atti.
3 Disposto che l'odierna udienza si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si è pronunciata, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato solo nei limiti dell'eccepito vizio di ultrapetizione in cui è effettivamente incorso il primo giudice con la condanna del , odierno appellante, al pagamento di una somma maggiore rispetto Parte_1
a quello oggetto del decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla a titolo CP_1
di risarcimento dei danni da ritardata assunzione ed opposto dal debitore.
Esiste un ampio dibattito giurisprudenziale circa la natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi, così, aderire al principio da ultimo affermato dalle Sezioni
Unite della Cassazione n.927/2015 secondo cui , “L'opposizione prevista
dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei
confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del
creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale
giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del
procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”.
Deve allora essere verificata, nella prospettiva delle Sezioni Unite, la compatibilità dei principi affermati da Cass, Sez. Un., n. 12310/15 con riguardo al giudizio ordinario di cognizione al peculiare procedimento di opposizione,
onde verificare se l'opposto (che, processualmente, è convenuto ma,
sostanzialmente, assume il ruolo di attore) possa proporre una domanda
4 “modificata” “senza, quindi, che il contenuto della domanda monitoriamente
introdotta restringa e incida, e senza altresì che la presenza di una domanda o
di una eccezione riconvenzionale né debba definire il perimetro”.
Si ritiene dalle Sezioni Unite con la sentenza n.26727/2024 che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi"
posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu"
riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. (Nella specie la S.C. ha affermato l'ammissibilità della proposizione da parte dell'opposto, nella comparsa di risposta, di domande ex art. 2041 e/o ex art. 1337 c.c., aventi "petitum" almeno in parte corrispondente alla pretesa avanzata in via monitoria).
Nel caso in esame, costituendosi nel giudizio di opposizione, non era stata articolata dal creditore una domanda alternativa che potesse, quindi, dare ingresso ad una diversa quantificazione del credito azionato.
Solo in questi limiti va, pertanto, accolto l'appello, dovendosi, pertanto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto con conseguente rigetto dell'opposizione come proposta dal in primo grado, tenuto conto che Parte_1
5 sempre nel giudizio di primo grado quest'ultimo non aveva specificamente contestato le modalità di calcolo allegate al decreto monitorio.
In questa sede il debitore si è limitato ad affermare la correttezza del Parte_1
calcolo delle somme dovute alla lavoratrice come da nota prot.n.831 del 20
dicembre 2015, senza evidenziare quali sarebbero stati gli errori di calcolo posti a giustificazione della domanda monitoria azionata alla circostanza CP_1
questa, in termini di mancata contestazione specifica dei conteggi, ravvisabile già nel ricorso di opposizione in primo grado, con la conseguenza che, pertanto,
neanche poteva darsi ingresso in questa sede alla chiesta CTU contabile.
Quanto poi, alla questione relativa al risarcimento dovuto in caso di ritardata assunzione, costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento
"ex tunc" del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti,
6 anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.
Devesi, altresì, precisare che, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova dell'"aliunde perceptum" le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti che, ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c.; l'allegazione e prova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documenti compete, invece, al datore di lavoro.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, va confermato il decreto ingiuntivo opposto n.124/2017 del 23 giugno
2017.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza del Parte_1
debitore, odierno appellante, e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato al 2022 – scaglione fino ad euro 26.000,00
parametro medio epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 94 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso dal , in persona del Parte_1
p.t., nei confronti di avverso la sentenza n. Pt_2 Controparte_1
7 12/2024 del 15 gennaio 2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera,
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'opposizione proposta in primo grado e conferma il decreto ingiuntivo;
2) Condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellata e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 4.216,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 3.966, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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