Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/03/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2394/2023 R.G.A.C.
TRA
NATO AD AGRIGENTO IL 25/02/76 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Teres'Alba Raguccia
OPPONENTE
CONTRO
NATO AD AGRIGENTO IL Controparte_1
27/05/39 – NATA AD Controparte_2
AGRIGENTO IL 15/08/49 rapp. e dif. dall'Avv. Gioacchino Mulè
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25/09/2023 conveniva in Parte_1 giudizio e in Controparte_1 Controparte_2 tal modo proponendo opposizione avverso il provvedimento ingiunzionale n. 611/2023 emesso nei suoi confronti da questo Tribunale ad iniziativa degli odierni opposti in data 29/06/2023 in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di questi ultimi della
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costituitisi in giudizio con comparsa del Controparte_2
20/10/2023 eccepivano nel rito la tardività della proposta opposizione contestando nel merito il fondamento dell'avverso rimedio chiedendo la conferma dell'avversato decreto ingiuntivo. Celebrata quindi l'istruttoria
2 esclusivamente attraverso produzioni documentali la causa all'udienza di discussione del 26/03/2025 veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è stata respinta. Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il
3 procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte
Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in
4 quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema
Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto.
Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà
«il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe
5 la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Deve ancora in via preliminare osservarsi che la controversia in attenzione appare rientrare nel paradigma giuridico dell'art. 447 bis c.p.c. scaturendo la pretesa creditoria fondante l'impugnata ingiunzione dal mancato pagamento di canoni di locazione. Occorre ricordare a proposito come ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., «le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415,
416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, in quanto applicabili». Quella oggetto dell'odierno contendere è una controversia «in materia di
6 locazione (...) di immobile urbano. Piace ricordare a commento dell'eccezione sollevata nel rito da parte degli opposti come le questioni attinenti al mutamento di rito si pongano quando, all'interno di uno stesso ordinamento giuridico, si ammetta la possibilità di decidere controversie aventi un diverso oggetto utilizzando differenziati schemi processuali, adeguando così il processo alla realtà sostanziale. Rientra, comunque, nelle scelte del legislatore considerare la corretta individuazione del rito come elemento indispensabile per poter decidere nel merito la controversia, in altre parole far assurgere la questione relativa al rito al livello dei presupposti processuali, oppure non attribuire all'esatta individuazione del rito il ruolo di condizione di decidibilità nel merito. La prima opzione comporta essenzialmente due conseguenze: che dall'erronea individuazione del rito derivi l'invalidità di tutti gli atti compiuti, con la conseguente necessità di rinnovare il processo sin dalla fase introduttiva, e che tale questione debba essere decisa con sentenza, la quale può essere impugnata dal soccombente anche per il solo errore nella scelta del rito, senza la necessità di rilevare alcun altro concreto pregiudizio. Viceversa, non considerare la correttezza del rito come presupposto della decisione del merito comporta che la proposizione della domanda con il rito errato, non abbia rilevanza in sé per la validità degli atti processuali compiuti, e, infine, che non costituisce motivo di impugnazione il semplice errore di rito, ma, è,
7 invece, indispensabile che il soccombente lamenti un concreto pregiudizio derivante dall'essere stato seguito il rito sbagliato. Il nostro legislatore ha optato per la seconda soluzione, tanto nel codice del 1942 che con la successiva modifica del 1973 in cui, agli artt. 426 e 427
c.p.c., si riproduce sostanzialmente il contenuto dei previgenti artt. 445 e 446 c.p.c., non senza l'avallo della dottrina, semplificando così la disciplina relativa all'errore di rito, e ciò in sintonia con il principio di conservazione degli atti processuali e di economia processuale, stanti le non rilevanti differenze circa lo svolgimento del rito speciale del lavoro e del rito ordinario. Nel merito le deduzioni espresse dalle parti trovano ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia. A questo punto va posto in rilievo anzitutto il comportamento dell'opponente che come dedotto nell'ambito del procedimento monitorio in avversione nella veste di conduttore non ha provveduto al pagamento dei canoni dovuti per il godimento dell'immobile concessogli in locazione dalle odierne parti opposte. Piace a questo punto ricordare a proposito della sussistenza della pretesa creditoria monitoriamente
8 azionata da quest'ultime come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il creditore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Al riguardo deve osservarsi in generale che in tema di locazione di immobili il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore al quale non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di detta obbligazione ai sensi dell'art 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga a mancare contemporaneamente la controprestazione dell'altro protagonista contrattuale. La suddetta eccezione postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti ne facciano ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi considerata con riferimento all'intero equilibrio del
9 contratto ed alla buona fede. In proposito va pure ricordato che per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di denuncia di inadempienze reciproche ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento (e per la declaratoria della legittimità del recesso ex art. 1385 c.c.), per stabilire da quale parte sia l'inadempimento colpevole non basta la valutazione dell'inadempimento di un solo contraente ma occorre procedere ad una valutazione unitaria e comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alle finalità economiche del contratto. Ciò tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilità e sull'importanza dell'inadempimento ed in modo da stabilire, per quanto riguarda le singole pattuizioni, quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del contratto. Tale giudizio di comparazione deve tenere conto del comportamento complessivo di ciascuno dei contraenti, onde stabilire quale di essi, in relazione ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, possa legittimamente predicarsi come responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ai fini della alterazione funzionale del sinallagma. Occorre quindi procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi comportamenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli
10 stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole idoneo a giustificare quello dell'altro ed al fine di accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente dedotti e di apprezzarne la effettiva gravità ed efficienza causale. In altri termini, tale valutazione comparativa deve tener conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e dell'incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto. Quindi effettuando nel caso di specie una comparazione degli inadempimenti, deve ritenersi che all'inadempimento del conduttore (mancato pagamento dei canoni di locazione) non è corrisposto un inadempimento dei locatori tale da legittimare la sospensione totale del pagamento dei canoni. L'opponente infatti s'è limitato a negare la propria inadempienza deducendo l'esistenza di vizi nell'immobile locatogli tali da renderlo inadatto all'uso pattuito ma non ha supportato con idonei elementi probatori il proprio assunto. Per ciò che riguarda la dedotta circostanza attinente l'avvenuta riconsegna da parte sua dell'immobile oggetto del contratto di locazione stipulato inter partes volta a supportare l'eccepita insussistenza del credito ingiunto va al riguardo osservato che le circostanze
11 giudizialmente dedotte dall'opponente non hanno ricevuto riscontro documentale alcuno e ciò con particolare riferimento al rilascio dell'immobile locato che avrebbe avuto l'effetto di sciogliere il vincolo contrattuale che lo legava agli opposti ritenuto che tale fattispecie com'è noto si ha per perfezionata con la restituzione delle chiavi dell'immobile o con una incondizionata messa a disposizione della cosa ed essa si ha per correttamente verificata allorquando il conduttore immetta effettivamente l'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore circostanza quest'ultima non verificatasi nella vicenda che ci impegna. A commento delle ulteriori doglianze espresse dall'opponente volte ad ottenere un ridimensionamento della pretesa creditoria ingiuntagli e cioè per quel che attiene la non debenza dei canoni locatizi in quanto da compensare con le spese sostenute per rendere l'immobile adatto all'uso pattuito giova in linea generale ricordare come il diritto del conduttore ad essere indennizzato per i miglioramenti apportati alla cosa locata a norma dell'art. 1592 c.c. comma primo postuli che detti miglioramenti siano stati effettuati con il consenso del locatore non essendo sufficiente a tal fine la sola scienza o la mancata opposizione di quest'ultimo. Il consenso previsto appunto dalla norma suddetta in tema di miglioramenti alla cosa locata non può consistere in una semplice tolleranza del locatore medesimo ma deve consistere in una chiara ed
12 inequivoca manifestazione di volontà intesa come approvazione delle eseguite innovazioni. Non basta quindi come già cennato la sola scienza o la mancata opposizione del locatore a legittimare la richiesta d'indennizzo ma occorre una manifestazione di volontà che quando anche tacita si obiettivizzi in fatti concludenti e in un contegno incompatibile con un contrario proposito. In difetto di tale manifestazione esplicita od inequivoca di volontà come avvenuto nella vicenda che ci occupa ove non è apparso in nessuno modo scorgersi un atteggiamento di tal genere negli odierni opposti nella veste di locatori deve ritenersi applicabile il principio generale di cui all'art. 1592 c.c. secondo cui il conduttore non ha diritto all'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa senza il consenso del locatore. A commento dell'ulteriore censura dedotta dall'opponente di compensazione dei canoni con la mancata restituzione del deposito cauzionale piace in linea generale ricordare come ogni qualvolta si istauri un contratto di locazione, si stabilisca un importo da trattenere a cura del locatore (proprietario dell'immobile),
a garanzia di eventuali futuri danni cagionati dal locatario
(affittuario). E' pur vero che tale somma rimane nelle tasche del locatore e pertanto alla scadenza contrattuale è giusto che si restituisca non solo il deposito cauzionale, ma anche gli interessi maturati. Il deposito cauzionale ha la funzione di garanzia per eventuali danni che il conduttore potrebbe arrecare all'immobile locato. Esso
13 viene restituito alla fine della locazione dopo aver verificato che l'immobile oggetto del rapporto locativo non abbia, come detto in precedenza, subito danni ma il normale deterioramento della cosa dovuto all'uso. Questo importo però non può essere conteggiato come pagamento di acconto canoni, ovvero la cauzione versata dal locatario al locatore in fase contrattuale, è da intendersi solo a titolo di garanzia e mai a titolo di affitto.
Al rigetto dell'opposizione segue necessariamente ex art. 653 primo comma c.p.c. declaratoria di esecutorietà dell'opposta ingiunzione. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo) l'opponente va condannato al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti opposte come da dispositivo. Infine considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio va mantenuta ferma la condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 611/2023 che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro
2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario delle parti convenute opposte;
lascia a carico di parte opponente le spese attinenti la fase monitoria.
AGRIGENTO 27/03/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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