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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mauro Mirenna presidente rel. dott. ssa Maria Militello giudice dott. Francesco Catanese giudice ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 1108/25 V.G. promosso da
, nato a [...] P.G. (ME) il 25 novembre 1994 (C.F. Parte_1
), con studio professionale sito alla Via Trento n. 39 C.F._1 in Barcellona P.G. (ME), in qualità di Amministratore ProTempore del sito in TO (ME) Via Libertà n.5P, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME) alla Piazza Giudice Paolo
Borsellino, n. 10 - presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Da Campo, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
avente ad oggetto: nomina amministratore giudiziale.
Con ricorso, depositato in data 2.4.2025, in qualità di Parte_1
Amministratore ProTempore del sito in TO Controparte_1
(ME) Via Libertà n.5P, rappresentava di essere stato eletto amministratore del sito in TO (ME) alla Via Libertà n. 5 P Controparte_1 dai condomini presenti nel corso dell'assemblea tenutasi dall'allora amministratore uscente Dott. in data 25 marzo 2023; che, Persona_1 effettuato il passaggio di consegne con l'amministratore uscente, nell'assemblea riunita in seconda seduta del 06.04.2023, venivano approvati all'unanimità dai presenti condomini il rendiconto e le carature millesimali elaborate dal tecnico Geom. che il Parte_2 Controparte_1
è stato più volte precettato dal Comune di TO ed anche in tempi pregressi alla nomina dell'odierno amministratore ricorrente, ad intervenire alla messa in sicurezza del fabbricato condominiale;
che l'ultima Delibera
Assembleare che ha validamente deliberato risale al 24/10/2023 ove veniva deliberato all'unanimità dei presenti il compendio dei lavori da effettuare e, in tale sede il condomino Sig. , prendeva l'incarico di provvedere a Parte_3 presentare personalmente o tramite ditte a lui collegate, dei preventivi, per la cui formazione venivano forniti gli elaborati a firma del Geom. Pt_2 relativi alle misurazione dei balconi e tutte le parti oggetto di
[...] intervento;
che nonostante le numerose successive convocazioni e riunioni,
l'Assemblea non è stata in grado di provvedere all'approvazione Parte_4 del rendiconto consuntivo 2023 e preventivo 2024, nè a deliberare ulteriormente in merito alla esecuzione dei predetti lavori: • Assemblea in II Convocazione del 05.03.2024 (All.to 6 Verbale del 05.03.2024) costituitasi ma priva del quorum dei partecipanti ex art, 1136, IV comma, c.c.; • Assemblea in II Convocazione del 17.05.2024 costituitasi ma priva del quorum dei partecipanti ex art, 1136, IV comma, c.c. (All.to 7 Verbale del
17.05.2024); • Assemblea in II Convocazione del 08/10/2024 costituitasi ma priva del quorum dei partecipanti ex art, 1136, IV comma, c.c. (All.to 8
Verbale del 24.10.2024; che nel corso dell'ultima assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2023 e preventivo 2024, l'odierno ricorrente ha manifestato la propria volontà di dimettersi rappresentando l'assenza delle condizioni per la gestione del condominio, la scarsa partecipazione, collaborazione e la carenza di somme in cassa per la gestione ordinaria, le quali, peraltro, sono state anticipate dal medesimo.
Chiedeva, pertanto, “nominare un Amministratore Giudiziario, in sostituzione dello scrivente, dimissionario ed ormai in regime di prorogatio, il quale possa supplire alle esigenze del Condominio e conseguentemente provvedere secondo le norme di legge ad amministrare il Condominio stesso, almeno fin quando una regolare assemblea non riesca a nominarne direttamente un altro.”(cfr. ricorso). Orbene, come emerge dal provvedimento collegiale del 25.3.2023 (allegato n.1 al ricorso), i condomini del sito in TO Controparte_1
(ME) Via Libertà n.5P, sono sette, pertanto, non sussiste il numero di condomini necessario, prescritto dall'art. 1129 c.c., per la nomina di un amministratore giudiziario da parte dell'Autorità giudiziaria. L'art. 1129 c.c. prevede, infatti, che solo se i condomini sono più di otto, l'Autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini (o dell'amministratore dimissionario), provvede alla nomina di un amministratore giudiziario. Nel caso di specie l'Autorità giudiziaria non può sostituirsi all'assemblea dei condomini in considerazione del numero dei condomini medesimi.
Per queste ragioni non può trovare accoglimento il ricorso presentato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese. Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il presidente rel.
dott.Mauro Mirenna
Prima sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mauro Mirenna presidente rel. dott. ssa Maria Militello giudice dott. Francesco Catanese giudice ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 1108/25 V.G. promosso da
, nato a [...] P.G. (ME) il 25 novembre 1994 (C.F. Parte_1
), con studio professionale sito alla Via Trento n. 39 C.F._1 in Barcellona P.G. (ME), in qualità di Amministratore ProTempore del sito in TO (ME) Via Libertà n.5P, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME) alla Piazza Giudice Paolo
Borsellino, n. 10 - presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Da Campo, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
avente ad oggetto: nomina amministratore giudiziale.
Con ricorso, depositato in data 2.4.2025, in qualità di Parte_1
Amministratore ProTempore del sito in TO Controparte_1
(ME) Via Libertà n.5P, rappresentava di essere stato eletto amministratore del sito in TO (ME) alla Via Libertà n. 5 P Controparte_1 dai condomini presenti nel corso dell'assemblea tenutasi dall'allora amministratore uscente Dott. in data 25 marzo 2023; che, Persona_1 effettuato il passaggio di consegne con l'amministratore uscente, nell'assemblea riunita in seconda seduta del 06.04.2023, venivano approvati all'unanimità dai presenti condomini il rendiconto e le carature millesimali elaborate dal tecnico Geom. che il Parte_2 Controparte_1
è stato più volte precettato dal Comune di TO ed anche in tempi pregressi alla nomina dell'odierno amministratore ricorrente, ad intervenire alla messa in sicurezza del fabbricato condominiale;
che l'ultima Delibera
Assembleare che ha validamente deliberato risale al 24/10/2023 ove veniva deliberato all'unanimità dei presenti il compendio dei lavori da effettuare e, in tale sede il condomino Sig. , prendeva l'incarico di provvedere a Parte_3 presentare personalmente o tramite ditte a lui collegate, dei preventivi, per la cui formazione venivano forniti gli elaborati a firma del Geom. Pt_2 relativi alle misurazione dei balconi e tutte le parti oggetto di
[...] intervento;
che nonostante le numerose successive convocazioni e riunioni,
l'Assemblea non è stata in grado di provvedere all'approvazione Parte_4 del rendiconto consuntivo 2023 e preventivo 2024, nè a deliberare ulteriormente in merito alla esecuzione dei predetti lavori: • Assemblea in II Convocazione del 05.03.2024 (All.to 6 Verbale del 05.03.2024) costituitasi ma priva del quorum dei partecipanti ex art, 1136, IV comma, c.c.; • Assemblea in II Convocazione del 17.05.2024 costituitasi ma priva del quorum dei partecipanti ex art, 1136, IV comma, c.c. (All.to 7 Verbale del
17.05.2024); • Assemblea in II Convocazione del 08/10/2024 costituitasi ma priva del quorum dei partecipanti ex art, 1136, IV comma, c.c. (All.to 8
Verbale del 24.10.2024; che nel corso dell'ultima assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo 2023 e preventivo 2024, l'odierno ricorrente ha manifestato la propria volontà di dimettersi rappresentando l'assenza delle condizioni per la gestione del condominio, la scarsa partecipazione, collaborazione e la carenza di somme in cassa per la gestione ordinaria, le quali, peraltro, sono state anticipate dal medesimo.
Chiedeva, pertanto, “nominare un Amministratore Giudiziario, in sostituzione dello scrivente, dimissionario ed ormai in regime di prorogatio, il quale possa supplire alle esigenze del Condominio e conseguentemente provvedere secondo le norme di legge ad amministrare il Condominio stesso, almeno fin quando una regolare assemblea non riesca a nominarne direttamente un altro.”(cfr. ricorso). Orbene, come emerge dal provvedimento collegiale del 25.3.2023 (allegato n.1 al ricorso), i condomini del sito in TO Controparte_1
(ME) Via Libertà n.5P, sono sette, pertanto, non sussiste il numero di condomini necessario, prescritto dall'art. 1129 c.c., per la nomina di un amministratore giudiziario da parte dell'Autorità giudiziaria. L'art. 1129 c.c. prevede, infatti, che solo se i condomini sono più di otto, l'Autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini (o dell'amministratore dimissionario), provvede alla nomina di un amministratore giudiziario. Nel caso di specie l'Autorità giudiziaria non può sostituirsi all'assemblea dei condomini in considerazione del numero dei condomini medesimi.
Per queste ragioni non può trovare accoglimento il ricorso presentato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese. Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il presidente rel.
dott.Mauro Mirenna