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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7829/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7829 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 23.09.2024.
TRA
S.R.L. in persona dell'amministratore unico dr. Pt_1 Controparte_1
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Manzione (PEC: P.IVA_1
, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via L. Guercio Email_1
n. 208, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
pagina 1 di 13 E
in persona del Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA), alla via san Leonardo n. 161, cod.
fisc. ; P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con sede in Mercogliano (AV), alla Via San Modestino n. 4, p. iva
; P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_2
Salerno (SA), alla via San Leonardo n. 161, cod. fisc. ; P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, con sede in Salerno (SA), al Corso Garibaldi n. 164, cod. fisc. ; P.IVA_5
, in persona del presidente e Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA), alla via R. Mauri n. 99,
cod. fisc. ; tutti rappresentati e difesi, giusta procura a tergo della comparsa P.IVA_6
di costituzione e risposta, dall'avv. Olinda Lanzara del Foro di OC Inferiore,
unitamente alla quale elettivamente domiciliano in Salerno (SA), alla via Angrisani n. 7,
presso lo studio dell'avv. Lucio Paolillo.
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Controversia in materia di obbligazioni contrattuali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 13 Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 23.09.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la onveniva in giudizio il Parte_4
la , la , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
la e la per sentir accogliere, nei loro confronti, Parte_2 Controparte_3
le seguenti conclusioni: “previa riunione del presente giudizio a quello RG 5467\17, contrariis reiectis, dichiarare la legittimità della sospensione dei lavori, accertando che
non ricorrono le condizioni per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 7 del contratto
d'appalto, in uno al diritto della alla conservazione dello stesso;
statuire Parte_4
in alternativa che i descritti comportamenti del costituiscono attuazione CP_2
dell'indicato recesso, condannando per l'effetto i convenuti a versare alla
[...]
l'ulteriore somma di € 420.000,00 e comunque stabilendo che, in mancanza Pt_4
di tale pagamento, l'impresa non sia tenuta né al rilascio del cantiere, né a tollerare
l'esecuzione dei lavori da parte di terzi;
in ogni caso, gravare i convenuti del pagamento di tutte le somme, dovute per i titoli sopra illustrati;
con gli interessi
maturati e gli interessi sugli interessi dalla domanda;
vinte le competenze, riservata ogni tutela in sede cautelare.”
Assumeva l'attrice di essere appaltatrice delle opere di urbanizzazione primaria in
Salerno, alla via S. Allende, commissionatele dal Controparte_2 Controparte_8
, in virtù di contratto di appalto del 5 ottobre 2012, che prevedeva - all'art. 13 - il
[...]
pagamento in favore della impresa appaltatrice al raggiungimento di un credito per lavori di €uro 200.000,00; che, nelle more, tra le parti sorgeva un contenzioso risolto poi con la transazione stipulata il 29.09.2016, firmata dai consorziarti Controparte_3
pagina 3 di 13 e in virtù della quale in specie veniva pattuito che: a) “Ai Controparte_7
fini della contabilizzazione dei lavori, restano fermi le categorie e i prezzi del contratto,
nonché i prezzi finora applicati nella contabilità, posta a base dei precedenti cinque
SAL” (art. 6); b) nel caso di mancata redazione dello stato d'avanzamento dei lavori,
l'impresa “avrà facoltà di sospendere i lavori” (art. 8); c) “Nel caso di contrasto circa la contabilizzazione dei lavori, alla oltre agli interessi ex decr. l.vo n. Parte_4
231\02, dovuti per il ritardo nel pagamento, spetterà per ogni partita contestata, la
specifica e irriducibile penale, pari al doppio di quanto accertato in via giudiziale e
quindi effettivamente dovuto all'impresa” (art. 9); d) “Le parti pattuiscono ex novo il diritto del committente alla restituzione del cantiere, nel caso di recesso, solo dopo aver
pagato l'indennizzo previsto dall'art. 16 del contratto, cioè il 10% dell'ammontare del contratto medesimo, in aggiunta beninteso a quanto ancora e se dovuto” (art. 12)”; che, successivamente alla suddetta transazione, l'appaltatrice aveva ripreso l'esecuzione del contratto, che era stata sospesa;
che, nel dicembre del 2016, la aveva Parte_4
consegnato al Direttore dei Lavori, ing. la bozza della contabilità delle Parte_5
opere, nel frattempo realizzate, di importo superiore all'indicata soglia, pattuita per ciascuno stato d'avanzamento, pari a € 200.000,00; che, mediante invito del 18.02.17,
l'impresa formalmente aveva sollecitato l'indicato tecnico ad emettere il S.A.L., ma l'ing. OC aveva negato che ne ricorressero le condizioni, poiché a suo avviso il credito maturato dall'impresa ammontava solo a € 106.732,88 oltre IVA;
che, pertanto, la aveva adito il Tribunale di Salerno, in via monitoria, anche in danno Parte_4
dei consorziati, per ottenere il pagamento di quanto ritenuto di sua spettanza;
che, contro l'ingiunzione provvisoriamente esecutiva, il e la CP_2 Controparte_3
avevano proposto opposizione, con sospensione della clausola ex art. 642 c.p.c.; che i pagina 4 di 13 due giudizi (RG 5467\17 e 5509\17), assegnati alla dr.ssa venissero riuniti;
Parte_6
che, nel corso di tale lite, si era proceduto all'accertamento preventivo delle opere,
eseguite dalla risultando un credito, a suo favore, quanto meno di € Parte_4
272.846,93 a vario titolo (per i lavori realizzati, per “oneri di sicurezza”, per le
“Giacenze di cantiere”).
Il giudizio veniva assegnato alla II Sez. civile del Tribunale di Salerno ed iscritto al RG
7829/2019.
Con comparsa di risposta si costituivano le convenute preliminarmente impugnando e contestando in fatto ed in diritto ogni dedotto ed eccepito nella citazione avversa chiedendone il rigetto e concludevano, in via preliminare affinché venisse dichiarata improponibile ed inammissibile la domanda proposta dalla in quanto del Parte_4
tutto priva dei presupposti normativi richiesti dalla legge, oltre che per violazione del principio del ne bis in idem; nel merito, in via principale e previo accertamento della integrale infondatezza nel merito, sia in fatto che in diritto, delle pretese avanzate dalla chiedevano rigettarsi tutte le domande svolte nei confronti delle parti Parte_4
convenute e conseguentemente, mandare assolti i convenuti da qualsivoglia pretesa avanzata nei loro confronti dalla parte attrice;
che, venisse constatata la perdurante inerzia della società nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il Parte_4
contratto di appalto del 5 ottobre 2012, e che venisse accertata e dichiarata la legittima attivazione da parte del e di conseguenza delle singole imprese Controparte_5
consorziate, del diritto potestativo scolpito nell'art. 7 del contratto concluso in data
5/10/2012; chiedevano che, in ogni caso, venisse condannata la per Parte_4
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., stante l'evidente abuso del processo dalla pagina 5 di 13 stessa perpetrato nonché all'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre ad oneri e accessori di legge. con attribuzione al procuratore antistatario.
Assumevano che parte attrice avesse male interpetrato le risultanze della CTU a firma ing. avente ad oggetto l'accertamento preventivo delle opere eseguite dalla Per_1
nel cantiere oggetto di causa, depositata nel giudizio RG 5467/2017; che Parte_4
la aveva illegittimamente sospeso i lavori stante il mancato Parte_4
raggiungimento della soglia patrimoniale prevista per il pagamento ed il conseguenziale inadempimento contrattuale;
che, da ultimo, essendo pendente il giudizio segnato al RG
5467/17, il giudizio de quo costituirebbe un ne bis in idem.
Il giudizio, rigettata la chiesta riunione con il procedimento RG 5647/2017 dal giudice titolare del giudizio più anticamente incardinato, veniva istruito con l'assunzione delle richieste ed ammesse prova orali, quindi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la precisazione delle conclusioni, alla udienza cartolare del
23.09.2024.
Quindi, queste precisate, il giudizio veniva trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarata l'ammissibilità della domanda. con riguardo al merito della presente controversia, occorre preliminarmente rilevare che nella comparsa conclusionale delle parti convenute sono contenute nuove allegazioni che, ancorché non provate (come nel caso del dichiarato deposito della pec del 2016 che non risulta allegata) risultano tardive e, pertanto, non avranno alcun rilievo ai fini della presente decisione.
In particolare, le convenute hanno contestato in comparsa conclusionale la debenza delle opere extra-contrattuali, pari a €. 67.276,98 “perché (a loro dire) non commissionate” pagina 6 di 13 dal e “non comprese tra le aree delle opere di urbanizzazione”, nonché “in CP_2
alcun modo previste tra i lavori di urbanizzazione”: trattasi, come detto, di deduzioni completamente nuove, che pertanto vanno espunte dal processo, data l'assenza di qualsiasi cenno, negli atti precedenti.
La vicenda in esame trae origine da una serie di vicende giuridiche antecedenti - e ad essa collegate - dipanatesi negli anni, a far tempo dal 2013 fino ad oggi, e relative all'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo relativo all'area sita in Salerno alla via
Salvatore Allende – Stadio Arechi.
In data 21/4/11 con atto rep. n.52349 per notaio veniva stipulata una Persona_2
convenzione ad iniziativa maggioritaria disciplinante i rapporti tra il Controparte_9
ed il , quale soggetto del Piano Urbanistico Controparte_2
Attuativo relativo all'area in questione.
In particolare, nell'atto si precisava che il soggetto attuatore si impegnava a provvedere,
a propria cura e spese, alla realizzazione della rete stradale prevista nel PUA (art.5), alla realizzazione della rete di adduzione dell'acqua all'intera area ed alla rete distributiva interna, nonché agli allacciamenti alla rete pubblica (art.6), alla realizzazione della rete fognaria (art.7); alla realizzazione della rete del gas (art.8); alla realizzazione della rete elettrica e degli impianti di pubblica illuminazione (art.9); alla realizzazione della rete telefonica (art.10); alla realizzazione del verde attrezzato (art.11), alla realizzazione dei parcheggi pubblici (art.12).
Con il contratto di appalto del 5 ottobre 2012 la diveniva appaltatrice Parte_4
delle opere di attuazione eseguendo svariati lavori previsti dal contratto fin quando i lavori vennero sospesi e, quindi, affidati ad altra ditta.
pagina 7 di 13 L'attrice, con la domanda oggi al vaglio, chiede dichiararsi la legittimità della sospensione dei lavori dalla stessa posta in essere, stante la mancata redazione del SAL,
con accertamento della insussistenza delle condizioni necessarie per l'attivazione della facoltà riconosciuta alla committenza dall'art. 7 del contratto di appalto in vigore tra le parti. In alternativa, chiedeva accertarsi che il comportamento del venisse CP_2
qualificato quale recesso, con conseguente condanna dei convenuti a versare in favore della la complessiva somma di €uro 420.000,00, statuendo comunque Parte_4
che, in difetto di pagamento, l'impresa non fosse tenuta né al rilascio del cantiere né a tollerare l'esecuzione dei lavori da parte di terzi.
La difesa delle convenute insiste sulla errata interpretazione della CTU a firma dell'Ing.
assunta nel giudizio avente RG 5764/2017 e sulla legittimità del Per_1
comportamento assunto.
La decisione della controversia passa per l'applicazione dell'art.2697 cod. civ. relativo all'onere della prova: così l'indagine andrà svolta valutando il raggiungimento della prova da parte dell'attore sui fatti costitutivi e/o sulla negazione di questi attraverso la prova dei fatti modificativi, estintivi e/o impeditivi ad onere delle convenute.
Risulta, innanzitutto, pacifica la circostanza che le parti pattuirono l'obbligo del committente di pagare la a stati d'avanzamento, cioè ogni volta che Parte_4
questa avesse realizzato il citato importo di lavori;
con la facoltà della stessa di sospenderli, nel caso di mancato saldo.
Allo stesso modo è pacifica l'affermazione secondo cui, la maturazione del S.A.L. e l'infondata contestazione dello stesso da parte del , avrebbero determinato una CP_2
penale di importo pari alle opere non pagate.
Tali circostanze risultano provate documentalmente dal contratto di appalto depositato. pagina 8 di 13 Infine, parimenti indiscusso è che, durante il contenzioso, la ditta sia stata dai convenuti estromessa dal cantiere, in applicazione dell'art. 7 della scrittura del 5.10.12: tale circostanza, ancorché non contestata, è stata suffragata in sede di assunzione di prova testimoniale.
Il punto nodale è, dunque, rappresentato dalla valutazione, alla luce delle prove offerte,
della legittimità della sospensione dei lavori, segnatamente alla querelle insorta circa il raggiungimento dei lavori sino alla quota patrimoniale concordata tra le parti quantificata in euro 200.000,00.
Parte attrice afferma che, nel dicembre del 2016, la consegnò al Direttore Parte_4
dei Lavori, ing. OC, la bozza della contabilità delle opere, nel frattempo realizzate,
di importo superiore all'indicata soglia, pattuita per ciascuno stato d'avanzamento, pari a
€ 200.000,00.
Le parti convenute, di converso, affermano che le opere eseguite dalla Parte_4
tra novembre e dicembre 2016, furono solo quelle che il tecnico ed amministratore del
, ing. OC, aveva contabilizzato nel marzo 2017, per un importo pari €. CP_2
106.732,88, al di sotto della soglia pattuita e quindi ritenevano illegittima la sospensione.
In sede di assunzione della prova testimoniale sul punto, il teste - Testimone_1
“Direttore tecnico” dell'appaltatrice presso il cantiere de quo - ha dichiarato che “le lavorazioni effettuate sono quelle di cui al computo metrico che mi viene mostrato”.
Tale circostanza ha avuto conferma anche dalle affermazioni dall'altro teste ascoltato,
sig. , “operaio della sempre presso il medesimo cantiere. Testimone_2 Parte_4
Il computo metrico in oggetto comporta il credito della verso il Parte_4
di € 242.612,31 (cioè € 220.556,65 più IVA al 10%). CP_2
pagina 9 di 13 Le affermazioni di controparte rimangono, invece, sfornite di prova e, pertanto, saranno valutate come mere dichiarazioni di parte: l'ing. OC, unico teste indicato dalla difesa delle convenute, è stato dichiarato incapace a deporre, in quanto membro del Consiglio
direttivo del . CP_2
Si aggiunga che, alla luce della perizia d'ufficio, svolta dall'ing. nel citato Per_3
giudizio RG 5467\17, allegata al presente giudizio, l'ammontare spettante alla
[...]
è pari, almeno, a € 337.383,35 (IVA compresa), come si evince a pag. 60 di Pt_4
tale elaborato, dei quali €. 59.681,87 (cioè €. 54.256,25 più IVA al 10%) per le cd. giacenze di cantiere ed € 67.276,98 (cioè €. 61.158,16 più IVA al 10%) per le opere extra-contratto ordinate dall'ing. OC, direttore dei lavori e membro del Consiglio
direttivo del Consorzio.
Le convenute hanno contestato dall'inizio che il conteggio delle giacenze di cantiere potesse rientrare nel computo delle lavorazioni di cui alla quota patrimoniale e, solo in sede di comparsa conclusionale, hanno contestato le opere extra contratto.
Di questa ultima contestazione, come detto, non si terrà in conto essendo stata proposta per la prima volta in sede di conclusionale e quindi da ritemersi tardiva: ad ogni modo risultano comunque prive di ogni sostegno probatorio in grado di superare la prova comunque offerta dalla società attrice.
Relativamente alle giacenze di cantiere i testi di parte attrice hanno confermato la circostanza dell'acquisto dei materiali da parte della su richiesta dell'ing. Pt_4
OC ed il loro successivo deposito “dietro la Torre 5, dove si trovano attualmente”.
D'altronde, la contestazione sul punto da parte delle convenute appare generica e, comunque, rimane del tutto sfornita di prova.
pagina 10 di 13 Dall'esame delle prove raccolte emergerebbe dunque che le lavorazioni effettuate nel periodo indicato dalla corrispondono e coincidono con quelle indicate nel Pt_4
computo metrico depositato.
Risulta, dunque, possibile affermare che i lavori effettuati avessero già raggiunto (e superato) la quota patrimoniale pattiziamente stabilita e che, il mancato pagamento della stessa nonché la manifesta volontà di non pagare, costituisce causa valida a giustificare la sospensione dei lavori nel cantiere da parte dell'attrice. Lombardi.
Ulteriore oggetto di contestazione, anche rilevato dall'ing. nella sua perizia, è Per_1
l'incongruenza tra i prezzi applicati pe le lavorazioni e le iniziali intenzioni delle parti: tanto vero che lo stesso identifica la somma di €uro 37.359,19 quale somma ad aggiungersi al computo laddove si volesse utilizzare NP utilizzati dalla Direzione Lavori
nei saldi precedenti.
Nel contratto di appalto, infatti, si precisava che i lavori sarebbero stati computati alla stregua degli indicatori contenuti nel prezziario Lavori Pubblici 2012 – Regione
Campania: il successivo accordo di transazione del 19.9.16 recita testualmente: “Ai fini
della contabilizzazione dei lavori, restano fermi le categorie e i prezzi del contratto,
nonché i prezzi finora applicati nella contabilità, posta a base dei precedenti cinque
SAL”.
La volontà delle parti individua, dunque, il criterio di riferimento ai fini della determinazione dei prezzi con la conseguenza che anche la somma sopra indicata dovrà
essere considerata ai fini del calcolo delle lavorazioni fatte ed andrà ad incidere sulla somma a computarsi.
pagina 11 di 13 Da tutto quanto sopra ne deriva l'illegittimità del ricorso, da parte della committente, all'art.7 dell'accordo (che prevede la possibilità di estromettere l'impresa appaltatrice in favore di altra impresa al fine di terminare i lavori, “ingiustificatamente abbandonati”).
Risulta infatti, come esaminato in precedenza, la correttezza del comportamento della che, alla luce delle statuizioni di che all'accordo transattivo, stante il mancato Pt_4
adempimento della prestazione dell'appaltatore, seppur non nel pieno rispetto delle formalità previste, abbia sospeso i lavori.
Pertanto, si dichiara legittima la sospensione dei lavori operata dalla Parte_4
appaltatrice e, di converso, ingiustificato il ricorso all'art. 7 del contratto di appalto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 7829/2019, così
decide:
- Accoglie la domanda della e, per l'effetto, dichiara legittima la Parte_4
sospensione dei lavori dalla stessa posta in essere, stante il mancato riconoscimento dei lavori contabilizzati, dichiarando illegittima la condotta della committente in relazione all'azionato art. 7 del contratto di appalto stipulato inter
partes.
- Condanna le convenute Consorzio Comparto CR 32 Arechi, la , la Controparte_6
la e la Controparte_7 Parte_2 Controparte_3
come identificate, in solido, al pagamento delle spese della procedura liquidate in
€ 600,00 per spese, € 10.860,00 per competenze, rimborso forfettario pari al 15% oltre IVA e CPA come per legge. pagina 12 di 13 Così deciso in Salerno, il 17 gennaio 2024.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
SECONDA UNITA'OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7829 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 23.09.2024.
TRA
S.R.L. in persona dell'amministratore unico dr. Pt_1 Controparte_1
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Manzione (PEC: P.IVA_1
, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via L. Guercio Email_1
n. 208, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
pagina 1 di 13 E
in persona del Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA), alla via san Leonardo n. 161, cod.
fisc. ; P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con sede in Mercogliano (AV), alla Via San Modestino n. 4, p. iva
; P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_2
Salerno (SA), alla via San Leonardo n. 161, cod. fisc. ; P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, con sede in Salerno (SA), al Corso Garibaldi n. 164, cod. fisc. ; P.IVA_5
, in persona del presidente e Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, con sede in Salerno (SA), alla via R. Mauri n. 99,
cod. fisc. ; tutti rappresentati e difesi, giusta procura a tergo della comparsa P.IVA_6
di costituzione e risposta, dall'avv. Olinda Lanzara del Foro di OC Inferiore,
unitamente alla quale elettivamente domiciliano in Salerno (SA), alla via Angrisani n. 7,
presso lo studio dell'avv. Lucio Paolillo.
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Controversia in materia di obbligazioni contrattuali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 2 di 13 Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 23.09.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato la onveniva in giudizio il Parte_4
la , la , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
la e la per sentir accogliere, nei loro confronti, Parte_2 Controparte_3
le seguenti conclusioni: “previa riunione del presente giudizio a quello RG 5467\17, contrariis reiectis, dichiarare la legittimità della sospensione dei lavori, accertando che
non ricorrono le condizioni per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 7 del contratto
d'appalto, in uno al diritto della alla conservazione dello stesso;
statuire Parte_4
in alternativa che i descritti comportamenti del costituiscono attuazione CP_2
dell'indicato recesso, condannando per l'effetto i convenuti a versare alla
[...]
l'ulteriore somma di € 420.000,00 e comunque stabilendo che, in mancanza Pt_4
di tale pagamento, l'impresa non sia tenuta né al rilascio del cantiere, né a tollerare
l'esecuzione dei lavori da parte di terzi;
in ogni caso, gravare i convenuti del pagamento di tutte le somme, dovute per i titoli sopra illustrati;
con gli interessi
maturati e gli interessi sugli interessi dalla domanda;
vinte le competenze, riservata ogni tutela in sede cautelare.”
Assumeva l'attrice di essere appaltatrice delle opere di urbanizzazione primaria in
Salerno, alla via S. Allende, commissionatele dal Controparte_2 Controparte_8
, in virtù di contratto di appalto del 5 ottobre 2012, che prevedeva - all'art. 13 - il
[...]
pagamento in favore della impresa appaltatrice al raggiungimento di un credito per lavori di €uro 200.000,00; che, nelle more, tra le parti sorgeva un contenzioso risolto poi con la transazione stipulata il 29.09.2016, firmata dai consorziarti Controparte_3
pagina 3 di 13 e in virtù della quale in specie veniva pattuito che: a) “Ai Controparte_7
fini della contabilizzazione dei lavori, restano fermi le categorie e i prezzi del contratto,
nonché i prezzi finora applicati nella contabilità, posta a base dei precedenti cinque
SAL” (art. 6); b) nel caso di mancata redazione dello stato d'avanzamento dei lavori,
l'impresa “avrà facoltà di sospendere i lavori” (art. 8); c) “Nel caso di contrasto circa la contabilizzazione dei lavori, alla oltre agli interessi ex decr. l.vo n. Parte_4
231\02, dovuti per il ritardo nel pagamento, spetterà per ogni partita contestata, la
specifica e irriducibile penale, pari al doppio di quanto accertato in via giudiziale e
quindi effettivamente dovuto all'impresa” (art. 9); d) “Le parti pattuiscono ex novo il diritto del committente alla restituzione del cantiere, nel caso di recesso, solo dopo aver
pagato l'indennizzo previsto dall'art. 16 del contratto, cioè il 10% dell'ammontare del contratto medesimo, in aggiunta beninteso a quanto ancora e se dovuto” (art. 12)”; che, successivamente alla suddetta transazione, l'appaltatrice aveva ripreso l'esecuzione del contratto, che era stata sospesa;
che, nel dicembre del 2016, la aveva Parte_4
consegnato al Direttore dei Lavori, ing. la bozza della contabilità delle Parte_5
opere, nel frattempo realizzate, di importo superiore all'indicata soglia, pattuita per ciascuno stato d'avanzamento, pari a € 200.000,00; che, mediante invito del 18.02.17,
l'impresa formalmente aveva sollecitato l'indicato tecnico ad emettere il S.A.L., ma l'ing. OC aveva negato che ne ricorressero le condizioni, poiché a suo avviso il credito maturato dall'impresa ammontava solo a € 106.732,88 oltre IVA;
che, pertanto, la aveva adito il Tribunale di Salerno, in via monitoria, anche in danno Parte_4
dei consorziati, per ottenere il pagamento di quanto ritenuto di sua spettanza;
che, contro l'ingiunzione provvisoriamente esecutiva, il e la CP_2 Controparte_3
avevano proposto opposizione, con sospensione della clausola ex art. 642 c.p.c.; che i pagina 4 di 13 due giudizi (RG 5467\17 e 5509\17), assegnati alla dr.ssa venissero riuniti;
Parte_6
che, nel corso di tale lite, si era proceduto all'accertamento preventivo delle opere,
eseguite dalla risultando un credito, a suo favore, quanto meno di € Parte_4
272.846,93 a vario titolo (per i lavori realizzati, per “oneri di sicurezza”, per le
“Giacenze di cantiere”).
Il giudizio veniva assegnato alla II Sez. civile del Tribunale di Salerno ed iscritto al RG
7829/2019.
Con comparsa di risposta si costituivano le convenute preliminarmente impugnando e contestando in fatto ed in diritto ogni dedotto ed eccepito nella citazione avversa chiedendone il rigetto e concludevano, in via preliminare affinché venisse dichiarata improponibile ed inammissibile la domanda proposta dalla in quanto del Parte_4
tutto priva dei presupposti normativi richiesti dalla legge, oltre che per violazione del principio del ne bis in idem; nel merito, in via principale e previo accertamento della integrale infondatezza nel merito, sia in fatto che in diritto, delle pretese avanzate dalla chiedevano rigettarsi tutte le domande svolte nei confronti delle parti Parte_4
convenute e conseguentemente, mandare assolti i convenuti da qualsivoglia pretesa avanzata nei loro confronti dalla parte attrice;
che, venisse constatata la perdurante inerzia della società nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il Parte_4
contratto di appalto del 5 ottobre 2012, e che venisse accertata e dichiarata la legittima attivazione da parte del e di conseguenza delle singole imprese Controparte_5
consorziate, del diritto potestativo scolpito nell'art. 7 del contratto concluso in data
5/10/2012; chiedevano che, in ogni caso, venisse condannata la per Parte_4
responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., stante l'evidente abuso del processo dalla pagina 5 di 13 stessa perpetrato nonché all'integrale rifusione delle spese e competenze di lite, oltre ad oneri e accessori di legge. con attribuzione al procuratore antistatario.
Assumevano che parte attrice avesse male interpetrato le risultanze della CTU a firma ing. avente ad oggetto l'accertamento preventivo delle opere eseguite dalla Per_1
nel cantiere oggetto di causa, depositata nel giudizio RG 5467/2017; che Parte_4
la aveva illegittimamente sospeso i lavori stante il mancato Parte_4
raggiungimento della soglia patrimoniale prevista per il pagamento ed il conseguenziale inadempimento contrattuale;
che, da ultimo, essendo pendente il giudizio segnato al RG
5467/17, il giudizio de quo costituirebbe un ne bis in idem.
Il giudizio, rigettata la chiesta riunione con il procedimento RG 5647/2017 dal giudice titolare del giudizio più anticamente incardinato, veniva istruito con l'assunzione delle richieste ed ammesse prova orali, quindi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per la precisazione delle conclusioni, alla udienza cartolare del
23.09.2024.
Quindi, queste precisate, il giudizio veniva trattenuto in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarata l'ammissibilità della domanda. con riguardo al merito della presente controversia, occorre preliminarmente rilevare che nella comparsa conclusionale delle parti convenute sono contenute nuove allegazioni che, ancorché non provate (come nel caso del dichiarato deposito della pec del 2016 che non risulta allegata) risultano tardive e, pertanto, non avranno alcun rilievo ai fini della presente decisione.
In particolare, le convenute hanno contestato in comparsa conclusionale la debenza delle opere extra-contrattuali, pari a €. 67.276,98 “perché (a loro dire) non commissionate” pagina 6 di 13 dal e “non comprese tra le aree delle opere di urbanizzazione”, nonché “in CP_2
alcun modo previste tra i lavori di urbanizzazione”: trattasi, come detto, di deduzioni completamente nuove, che pertanto vanno espunte dal processo, data l'assenza di qualsiasi cenno, negli atti precedenti.
La vicenda in esame trae origine da una serie di vicende giuridiche antecedenti - e ad essa collegate - dipanatesi negli anni, a far tempo dal 2013 fino ad oggi, e relative all'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo relativo all'area sita in Salerno alla via
Salvatore Allende – Stadio Arechi.
In data 21/4/11 con atto rep. n.52349 per notaio veniva stipulata una Persona_2
convenzione ad iniziativa maggioritaria disciplinante i rapporti tra il Controparte_9
ed il , quale soggetto del Piano Urbanistico Controparte_2
Attuativo relativo all'area in questione.
In particolare, nell'atto si precisava che il soggetto attuatore si impegnava a provvedere,
a propria cura e spese, alla realizzazione della rete stradale prevista nel PUA (art.5), alla realizzazione della rete di adduzione dell'acqua all'intera area ed alla rete distributiva interna, nonché agli allacciamenti alla rete pubblica (art.6), alla realizzazione della rete fognaria (art.7); alla realizzazione della rete del gas (art.8); alla realizzazione della rete elettrica e degli impianti di pubblica illuminazione (art.9); alla realizzazione della rete telefonica (art.10); alla realizzazione del verde attrezzato (art.11), alla realizzazione dei parcheggi pubblici (art.12).
Con il contratto di appalto del 5 ottobre 2012 la diveniva appaltatrice Parte_4
delle opere di attuazione eseguendo svariati lavori previsti dal contratto fin quando i lavori vennero sospesi e, quindi, affidati ad altra ditta.
pagina 7 di 13 L'attrice, con la domanda oggi al vaglio, chiede dichiararsi la legittimità della sospensione dei lavori dalla stessa posta in essere, stante la mancata redazione del SAL,
con accertamento della insussistenza delle condizioni necessarie per l'attivazione della facoltà riconosciuta alla committenza dall'art. 7 del contratto di appalto in vigore tra le parti. In alternativa, chiedeva accertarsi che il comportamento del venisse CP_2
qualificato quale recesso, con conseguente condanna dei convenuti a versare in favore della la complessiva somma di €uro 420.000,00, statuendo comunque Parte_4
che, in difetto di pagamento, l'impresa non fosse tenuta né al rilascio del cantiere né a tollerare l'esecuzione dei lavori da parte di terzi.
La difesa delle convenute insiste sulla errata interpretazione della CTU a firma dell'Ing.
assunta nel giudizio avente RG 5764/2017 e sulla legittimità del Per_1
comportamento assunto.
La decisione della controversia passa per l'applicazione dell'art.2697 cod. civ. relativo all'onere della prova: così l'indagine andrà svolta valutando il raggiungimento della prova da parte dell'attore sui fatti costitutivi e/o sulla negazione di questi attraverso la prova dei fatti modificativi, estintivi e/o impeditivi ad onere delle convenute.
Risulta, innanzitutto, pacifica la circostanza che le parti pattuirono l'obbligo del committente di pagare la a stati d'avanzamento, cioè ogni volta che Parte_4
questa avesse realizzato il citato importo di lavori;
con la facoltà della stessa di sospenderli, nel caso di mancato saldo.
Allo stesso modo è pacifica l'affermazione secondo cui, la maturazione del S.A.L. e l'infondata contestazione dello stesso da parte del , avrebbero determinato una CP_2
penale di importo pari alle opere non pagate.
Tali circostanze risultano provate documentalmente dal contratto di appalto depositato. pagina 8 di 13 Infine, parimenti indiscusso è che, durante il contenzioso, la ditta sia stata dai convenuti estromessa dal cantiere, in applicazione dell'art. 7 della scrittura del 5.10.12: tale circostanza, ancorché non contestata, è stata suffragata in sede di assunzione di prova testimoniale.
Il punto nodale è, dunque, rappresentato dalla valutazione, alla luce delle prove offerte,
della legittimità della sospensione dei lavori, segnatamente alla querelle insorta circa il raggiungimento dei lavori sino alla quota patrimoniale concordata tra le parti quantificata in euro 200.000,00.
Parte attrice afferma che, nel dicembre del 2016, la consegnò al Direttore Parte_4
dei Lavori, ing. OC, la bozza della contabilità delle opere, nel frattempo realizzate,
di importo superiore all'indicata soglia, pattuita per ciascuno stato d'avanzamento, pari a
€ 200.000,00.
Le parti convenute, di converso, affermano che le opere eseguite dalla Parte_4
tra novembre e dicembre 2016, furono solo quelle che il tecnico ed amministratore del
, ing. OC, aveva contabilizzato nel marzo 2017, per un importo pari €. CP_2
106.732,88, al di sotto della soglia pattuita e quindi ritenevano illegittima la sospensione.
In sede di assunzione della prova testimoniale sul punto, il teste - Testimone_1
“Direttore tecnico” dell'appaltatrice presso il cantiere de quo - ha dichiarato che “le lavorazioni effettuate sono quelle di cui al computo metrico che mi viene mostrato”.
Tale circostanza ha avuto conferma anche dalle affermazioni dall'altro teste ascoltato,
sig. , “operaio della sempre presso il medesimo cantiere. Testimone_2 Parte_4
Il computo metrico in oggetto comporta il credito della verso il Parte_4
di € 242.612,31 (cioè € 220.556,65 più IVA al 10%). CP_2
pagina 9 di 13 Le affermazioni di controparte rimangono, invece, sfornite di prova e, pertanto, saranno valutate come mere dichiarazioni di parte: l'ing. OC, unico teste indicato dalla difesa delle convenute, è stato dichiarato incapace a deporre, in quanto membro del Consiglio
direttivo del . CP_2
Si aggiunga che, alla luce della perizia d'ufficio, svolta dall'ing. nel citato Per_3
giudizio RG 5467\17, allegata al presente giudizio, l'ammontare spettante alla
[...]
è pari, almeno, a € 337.383,35 (IVA compresa), come si evince a pag. 60 di Pt_4
tale elaborato, dei quali €. 59.681,87 (cioè €. 54.256,25 più IVA al 10%) per le cd. giacenze di cantiere ed € 67.276,98 (cioè €. 61.158,16 più IVA al 10%) per le opere extra-contratto ordinate dall'ing. OC, direttore dei lavori e membro del Consiglio
direttivo del Consorzio.
Le convenute hanno contestato dall'inizio che il conteggio delle giacenze di cantiere potesse rientrare nel computo delle lavorazioni di cui alla quota patrimoniale e, solo in sede di comparsa conclusionale, hanno contestato le opere extra contratto.
Di questa ultima contestazione, come detto, non si terrà in conto essendo stata proposta per la prima volta in sede di conclusionale e quindi da ritemersi tardiva: ad ogni modo risultano comunque prive di ogni sostegno probatorio in grado di superare la prova comunque offerta dalla società attrice.
Relativamente alle giacenze di cantiere i testi di parte attrice hanno confermato la circostanza dell'acquisto dei materiali da parte della su richiesta dell'ing. Pt_4
OC ed il loro successivo deposito “dietro la Torre 5, dove si trovano attualmente”.
D'altronde, la contestazione sul punto da parte delle convenute appare generica e, comunque, rimane del tutto sfornita di prova.
pagina 10 di 13 Dall'esame delle prove raccolte emergerebbe dunque che le lavorazioni effettuate nel periodo indicato dalla corrispondono e coincidono con quelle indicate nel Pt_4
computo metrico depositato.
Risulta, dunque, possibile affermare che i lavori effettuati avessero già raggiunto (e superato) la quota patrimoniale pattiziamente stabilita e che, il mancato pagamento della stessa nonché la manifesta volontà di non pagare, costituisce causa valida a giustificare la sospensione dei lavori nel cantiere da parte dell'attrice. Lombardi.
Ulteriore oggetto di contestazione, anche rilevato dall'ing. nella sua perizia, è Per_1
l'incongruenza tra i prezzi applicati pe le lavorazioni e le iniziali intenzioni delle parti: tanto vero che lo stesso identifica la somma di €uro 37.359,19 quale somma ad aggiungersi al computo laddove si volesse utilizzare NP utilizzati dalla Direzione Lavori
nei saldi precedenti.
Nel contratto di appalto, infatti, si precisava che i lavori sarebbero stati computati alla stregua degli indicatori contenuti nel prezziario Lavori Pubblici 2012 – Regione
Campania: il successivo accordo di transazione del 19.9.16 recita testualmente: “Ai fini
della contabilizzazione dei lavori, restano fermi le categorie e i prezzi del contratto,
nonché i prezzi finora applicati nella contabilità, posta a base dei precedenti cinque
SAL”.
La volontà delle parti individua, dunque, il criterio di riferimento ai fini della determinazione dei prezzi con la conseguenza che anche la somma sopra indicata dovrà
essere considerata ai fini del calcolo delle lavorazioni fatte ed andrà ad incidere sulla somma a computarsi.
pagina 11 di 13 Da tutto quanto sopra ne deriva l'illegittimità del ricorso, da parte della committente, all'art.7 dell'accordo (che prevede la possibilità di estromettere l'impresa appaltatrice in favore di altra impresa al fine di terminare i lavori, “ingiustificatamente abbandonati”).
Risulta infatti, come esaminato in precedenza, la correttezza del comportamento della che, alla luce delle statuizioni di che all'accordo transattivo, stante il mancato Pt_4
adempimento della prestazione dell'appaltatore, seppur non nel pieno rispetto delle formalità previste, abbia sospeso i lavori.
Pertanto, si dichiara legittima la sospensione dei lavori operata dalla Parte_4
appaltatrice e, di converso, ingiustificato il ricorso all'art. 7 del contratto di appalto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 7829/2019, così
decide:
- Accoglie la domanda della e, per l'effetto, dichiara legittima la Parte_4
sospensione dei lavori dalla stessa posta in essere, stante il mancato riconoscimento dei lavori contabilizzati, dichiarando illegittima la condotta della committente in relazione all'azionato art. 7 del contratto di appalto stipulato inter
partes.
- Condanna le convenute Consorzio Comparto CR 32 Arechi, la , la Controparte_6
la e la Controparte_7 Parte_2 Controparte_3
come identificate, in solido, al pagamento delle spese della procedura liquidate in
€ 600,00 per spese, € 10.860,00 per competenze, rimborso forfettario pari al 15% oltre IVA e CPA come per legge. pagina 12 di 13 Così deciso in Salerno, il 17 gennaio 2024.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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