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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2024, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 10/04/2024, all'esito del deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.12587 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Mauro Affabile, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere titolare di pensione categoria AS n. 04505469 con decorrenza dal mese di luglio 2019; di aver precedentemente convenuto in giudizio l'istituto resistente con ricorso iscritto al n. r.g. 1925/22 dell'intestato tribunale al fine di ottenere la rideterminazione dell'importo della prestazione con il riconoscimento del diritto a percepirla in misura piena con maggiorazione sociale;
che l'istituto convenuto ha dichiarato, nel predetto giudizio, di aver accolto la domanda amministrativa proposta in data 15/5/2021 e di aver per l'effetto rideterminato, come richiesto, l'importo della prestazione in misura piena e precisamente nella misura di €
1 460,28 per l'anno 2021 e di € 468,10 per l'anno 2022 oltre alla maggiorazione sociale per € 190,26 - quantificando un credito in suo favore per ratei arretrati dal giugno
2021 sino al 30/6/2022 pari ad € 2.499,02; che pertanto il Giudice del lavoro con sentenza n. 6348/2022 del 1/12/2022 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l'Istituto al pagamento delle spese;
che, successivamente,
l ha erogato immotivatamente il minor importo di €.2.135,08 trattenendo CP_2 tuttavia l'intera somma in virtù di “trattenute sul conguaglio” non meglio specificate;
che l'istituto convenuto ha provveduto ad erogare in suo favore l'importo della pensione aggiornata per € 503,27 a titolo di pensione ed € 195,33 per maggiorazione sociale solo nel mese di marzo 2023; che l ha infatti proseguito - dal 1 luglio CP_1
2022 al febbraio 2023 - a corrispondere l'importo inferiore di € 286,76, oltre alla maggiorazione sociale.
Tanto premesso, rappresentando il proprio diritto ad ottenere l'importo di €2.499,00
a titolo di differenze sul trattamento pensionistico dal mese di giugno 2021 al 30 giugno 2022, nonché il pagamento delle differenze tra la pensione percepita e quella spettante per i mesi dal 1 luglio 2022 al 28 febbraio 2023; ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell' al pagamento in suo CP_1 favore dell'importo complessivo di € 2.498,25 a titolo di arretrati dell'adeguamento del trattamento pensionistico percepito, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre accessori come per legge;
accertare in ogni caso il suo diritto al riconoscimento dell'adeguamento del trattamento pensionistico per il periodo dal 1 luglio 2022 al 28 febbraio 2023. Spese vinte.
L' cui è stato notificato il ricorso non si è costituito in giudizio. Ne va quindi CP_2
dichiarata la contumacia
*****
Va preliminarmente evidenziato che la pretesa che forma oggetto del presente giudizio è stata già portata all'esame dell'autorità giudiziaria, con ricorso rg n.1925/22 con il quale la ricorrente ha convenuto, dinanzi al Giudice del Lavoro di
Napoli, l per ottenere la rideterminazione dell'importo della prestazione CP_1
(assegno sociale) con il riconoscimento del diritto a percepirla in misura piena – in ragione della separazione dal coniuge - con maggiorazione sociale.
La procedura in questione è stata definita con la pronuncia di cessazione della materia del contendere, dal momento che l in corso di giudizio ha CP_1
2 riconosciuto integralmente il diritto della ricorrente all'assegno sociale nella misura richiesta e precisamente in € 460,28 ( oltre maggiorazione ) per l'anno 2021 e in €
468,10 ( oltre maggiorazione ) per l'anno 2022 in luogo di € 286,76 di fatto erogati
( cfr copia ricorso e sentenza nella prod ric).
Nel liquidare nel mese di marzo 2023 le differenze economiche maturate in ragione del parziale pagamento, l ha effettuato una 'trattenuta su conguaglio' CP_1 pari al medesimo importo ( € 2.135,08) che tuttavia non trova alcun riscontro nella sentenza citata né nel modello TR/150 'PROCEDURA RICOSTITUZIONI
PENSIONI' emesso dall'Istituto in data 25/05/2022, da cui risulta spettante a seguito di ricostruzione della prestazione – circostanza che ha comportato la cessazione della materia del contendere nel primo giudizio citato - la somma di €
2.499,02 senza alcuna indicazioni di importi da 'conguagliare' ( cfr cedolino mensile della prestazione e modello nella prod ric).
Né d'altro canto alcuna motivazione è stata addotta nel presente giudizio, in cui l è rimasto contumace, assumendo un comportamento processuale che CP_1
appare sintomatico, ove valutato alla luce della menzionata documentazione, dell'impossibilità di allegare ed eccepire alcunché che possa far ritenere in tutto o in parte infondata la pretesa.
La ricorrente ha altresì provato per tabulas che solo da marzo 2023 le viene corrisposto l'importo corretto ( € 503,27 oltre maggiorazioni di legge spettanti- cfr cedolini da marzo a luglio 2023) non avendo percepito alcuna somma per le mensilità di gennaio e febbraio dello stesso anno ( cfr verbale d'udienza e note per la trattazione scritta depositate in data 27.03.2024).
In definitiva il ricorso va accolto, dovendosi riconoscere il diritto della ricorrente all'assegno sociale nell'importo mensile riconosciuto dall' come dovuto per CP_1
l'anno 2022 ( cfr sentenza citata) e pacificamente erogato da marzo 2023, come emerge dai cedolini in atti, con la condanna dell' al pagamento di quanto CP_1 dovuto a titolo di differenze economiche maturate mensilmente dall'1.7.2022 a febbraio 2023, per un totale di € 2.498,25
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito delle note per la trattazione scritta sia comunicata alla parte costituita
P.Q.M.
3 a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l al pagamento di € 2.498,25 a CP_1
titolo di differenze economiche sui ratei mensili di assegno sociale maturati dall'1.7.2022 al 31.2.2023;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.312,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione
Si comunichi
Napoli, 10/04/2024
Il giudice del lavoro
( dott.ssa A. Bonfiglio)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 10/04/2024, all'esito del deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.12587 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Mauro Affabile, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere titolare di pensione categoria AS n. 04505469 con decorrenza dal mese di luglio 2019; di aver precedentemente convenuto in giudizio l'istituto resistente con ricorso iscritto al n. r.g. 1925/22 dell'intestato tribunale al fine di ottenere la rideterminazione dell'importo della prestazione con il riconoscimento del diritto a percepirla in misura piena con maggiorazione sociale;
che l'istituto convenuto ha dichiarato, nel predetto giudizio, di aver accolto la domanda amministrativa proposta in data 15/5/2021 e di aver per l'effetto rideterminato, come richiesto, l'importo della prestazione in misura piena e precisamente nella misura di €
1 460,28 per l'anno 2021 e di € 468,10 per l'anno 2022 oltre alla maggiorazione sociale per € 190,26 - quantificando un credito in suo favore per ratei arretrati dal giugno
2021 sino al 30/6/2022 pari ad € 2.499,02; che pertanto il Giudice del lavoro con sentenza n. 6348/2022 del 1/12/2022 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l'Istituto al pagamento delle spese;
che, successivamente,
l ha erogato immotivatamente il minor importo di €.2.135,08 trattenendo CP_2 tuttavia l'intera somma in virtù di “trattenute sul conguaglio” non meglio specificate;
che l'istituto convenuto ha provveduto ad erogare in suo favore l'importo della pensione aggiornata per € 503,27 a titolo di pensione ed € 195,33 per maggiorazione sociale solo nel mese di marzo 2023; che l ha infatti proseguito - dal 1 luglio CP_1
2022 al febbraio 2023 - a corrispondere l'importo inferiore di € 286,76, oltre alla maggiorazione sociale.
Tanto premesso, rappresentando il proprio diritto ad ottenere l'importo di €2.499,00
a titolo di differenze sul trattamento pensionistico dal mese di giugno 2021 al 30 giugno 2022, nonché il pagamento delle differenze tra la pensione percepita e quella spettante per i mesi dal 1 luglio 2022 al 28 febbraio 2023; ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell' al pagamento in suo CP_1 favore dell'importo complessivo di € 2.498,25 a titolo di arretrati dell'adeguamento del trattamento pensionistico percepito, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre accessori come per legge;
accertare in ogni caso il suo diritto al riconoscimento dell'adeguamento del trattamento pensionistico per il periodo dal 1 luglio 2022 al 28 febbraio 2023. Spese vinte.
L' cui è stato notificato il ricorso non si è costituito in giudizio. Ne va quindi CP_2
dichiarata la contumacia
*****
Va preliminarmente evidenziato che la pretesa che forma oggetto del presente giudizio è stata già portata all'esame dell'autorità giudiziaria, con ricorso rg n.1925/22 con il quale la ricorrente ha convenuto, dinanzi al Giudice del Lavoro di
Napoli, l per ottenere la rideterminazione dell'importo della prestazione CP_1
(assegno sociale) con il riconoscimento del diritto a percepirla in misura piena – in ragione della separazione dal coniuge - con maggiorazione sociale.
La procedura in questione è stata definita con la pronuncia di cessazione della materia del contendere, dal momento che l in corso di giudizio ha CP_1
2 riconosciuto integralmente il diritto della ricorrente all'assegno sociale nella misura richiesta e precisamente in € 460,28 ( oltre maggiorazione ) per l'anno 2021 e in €
468,10 ( oltre maggiorazione ) per l'anno 2022 in luogo di € 286,76 di fatto erogati
( cfr copia ricorso e sentenza nella prod ric).
Nel liquidare nel mese di marzo 2023 le differenze economiche maturate in ragione del parziale pagamento, l ha effettuato una 'trattenuta su conguaglio' CP_1 pari al medesimo importo ( € 2.135,08) che tuttavia non trova alcun riscontro nella sentenza citata né nel modello TR/150 'PROCEDURA RICOSTITUZIONI
PENSIONI' emesso dall'Istituto in data 25/05/2022, da cui risulta spettante a seguito di ricostruzione della prestazione – circostanza che ha comportato la cessazione della materia del contendere nel primo giudizio citato - la somma di €
2.499,02 senza alcuna indicazioni di importi da 'conguagliare' ( cfr cedolino mensile della prestazione e modello nella prod ric).
Né d'altro canto alcuna motivazione è stata addotta nel presente giudizio, in cui l è rimasto contumace, assumendo un comportamento processuale che CP_1
appare sintomatico, ove valutato alla luce della menzionata documentazione, dell'impossibilità di allegare ed eccepire alcunché che possa far ritenere in tutto o in parte infondata la pretesa.
La ricorrente ha altresì provato per tabulas che solo da marzo 2023 le viene corrisposto l'importo corretto ( € 503,27 oltre maggiorazioni di legge spettanti- cfr cedolini da marzo a luglio 2023) non avendo percepito alcuna somma per le mensilità di gennaio e febbraio dello stesso anno ( cfr verbale d'udienza e note per la trattazione scritta depositate in data 27.03.2024).
In definitiva il ricorso va accolto, dovendosi riconoscere il diritto della ricorrente all'assegno sociale nell'importo mensile riconosciuto dall' come dovuto per CP_1
l'anno 2022 ( cfr sentenza citata) e pacificamente erogato da marzo 2023, come emerge dai cedolini in atti, con la condanna dell' al pagamento di quanto CP_1 dovuto a titolo di differenze economiche maturate mensilmente dall'1.7.2022 a febbraio 2023, per un totale di € 2.498,25
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito delle note per la trattazione scritta sia comunicata alla parte costituita
P.Q.M.
3 a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l al pagamento di € 2.498,25 a CP_1
titolo di differenze economiche sui ratei mensili di assegno sociale maturati dall'1.7.2022 al 31.2.2023;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.312,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione
Si comunichi
Napoli, 10/04/2024
Il giudice del lavoro
( dott.ssa A. Bonfiglio)
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