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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 3839/2022 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3839/2022 R.G., avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, al Viale Luigi De Laurentis n. 23/A, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Massimo Corrado Di Florio, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Giangaetano Tortora, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto di rilascio alloggio depositato telematicamente in data 30.03.2022,
- RICORRENTE-Opponente -
contro
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, alla via F. Crispi n. 85/A, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Carlucci, giusta determina dirigenziale e procura in calce alla memoria difensiva depositata telematicamente il 30.11.2022,
- RESISTENTE-Opposta -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione del 13.02.2025 celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 420 e 429 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Con ricorso depositato telematicamente in data 30.03.2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di rilascio alloggio identificato con cod. cliente n. 211418, repert. n. 34/2021, adottato dall' e notificato in data 8.03.2022, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 conclusioni di seguito riportate “-sospendere la esecutività/efficacia esecutiva del decreto di rilascio opposto;
-revocare e/o annullare ovvero dichiarare inefficace il decreto di rilascio opposto, anche previa disapplicazione del provvedimento ai sensi di legge;
con vittorie di spese e compensi”.
In particolare, il ricorrente a sostegno della opposizione deduceva: 1) di condurre in locazione, ex contratto del 2.04.2012, l'alloggio sito in Bari alla Strada Carbonara Modugno 4/27; 2) che con istanza del 20.06.2018, indirizzata all' il ricorrente manifestava l'intenzione di procedere all'acquisto Controparte_1
1 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. dell'alloggio di edilizia sovvenzionata a lui assegnato;
3) che in data 22.07.2016, il ricorrente aveva già formulato analoga richiesta di alienazione del predetto immobile, ma l' , per un verso, Controparte_1 riscontrava la raccomandata del 2016, mentre rimaneva silente in relazione a quella inoltrata nel 2018; ed infatti, con raccomandata del 25.06.2018 n.00-034594080-99-5, l' non accoglieva la Controparte_1 suindicata richiesta di acquisto del 2016 “...posto che l'immobile di cui in oggetto è di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita approvato, e in virtù di quanto disposto dall'art.3 comma 1 ter della
LEGGE 80/2015 (…)”; 4) che, al contrario, l'art. 23 della L.R. n. 26/2020, recante “Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine” disponeva che: “Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) della avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in CP_3 vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 24.02.2015 e dell'art. 3 co. 1 lett. a) l. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l.
203/1991 in attuazione dell'art. 3 co. 1 ter d.l. 47/2014. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”: tale programma di alienazione non veniva, dunque, posto in essere nei termini di legge e il ricorrente, con atto di diffida ex art.3 d.lgs. n.198/2009, notificato in data 26.11.2021, nonché con successiva
P.E.C. del 15.02.2022, richiedeva all'odierna resistente l'adozione di un programma di alienazione degli alloggi assegnati agli appartenenti alle Forze dell'Ordine secondo quanto previsto dal citato comma 2 dell'art.23 della detta L.R. n. 26/2020; 5) ciononostante, in data 8.03.2022 veniva notificato al deducente il decreto di rilascio alloggio ex art. 20 L. 10/2014, a mezzo del quale gli CP_3 Controparte_1 ordinava il rilascio dell'alloggio entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, con ciò altresì decretando l'esclusione dell'opponente, in via permanente, dalle assegnazioni di alloggio di ERP.; 6) che con successiva istanza del 22.03.2022, il ricorrente, nel reiterare la propria disponibilità all'acquisto dell'alloggio suddetto, richiedeva la sospensione del decreto in questione, manifestando la propria condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità (nucleo monoreddito in cui il ricorrente beneficiava solo di trattamento pensionistico, senza vantare diritti reali su uno o più alloggi, con l'aggiunta di problematiche di salute sue e della di lui moglie); 7) che il comportamento amministrativo complessivamente assunto dall' CP_1
risultava, pertanto, pregiudizievole per il ricorrente e censurabile avendo la resistente inoltrato, solo
[...] ad alcuni assegnatari, le raccomandate di acquisizione della disponibilità all'acquisto, e persistito a richiedere, nei confronti dello stesso odierno opponente, il pagamento dei canoni mensili di locazione, anche con riferimento al periodo successivo al decreto di rilascio, integrando, pertanto, secondo le prospettazioni del CP_ ricorrente, la condotta dell' un esercizio abusivo del diritto, avendo lo stesso Ente ingenerato nel conduttore un affidamento sulla rinnovazione del vincolo contrattuale ex art. 1597 c.c.; inoltre, l'omessa attuazione della citata legge regionale del 2020 avrebbe, inoltre, pregiudicato l'opponente, atteso che se l' avesse compiutamente realizzato il Programma di alienazione, l'odierno istante, che CP_1 Controparte_1 peraltro aveva già manifestato in precedenza il proprio interesse e l'intenzione di acquistare, non si sarebbe trovato nelle condizioni di dover subire l'atto di rilascio;
tutto ciò premesso e dedotto chiedeva, previa sospensione anche inaudita altera parte del decreto di rilascio opposto, la revoca e/o l'annullamento del medesimo decreto, con vittoria delle spese di giudizio.
2 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. Con decreto del 26.04.2022 veniva disposta la sospensione inaudita alter parte del provvedimento opposto,
e fissata l'udienza per la conferma, revoca o modifica del predetto provvedimento.
Con memoria difensiva di costituzione in giudizio, depositata telematicamente in data 30.11.2022, si costituiva nel presente giudizio l' , la quale chiedeva, in via preliminare, la revoca Controparte_1 del provvedimento di sospensione inaudita altera parte, nonché sempre in via preliminare, disporsi la riunione per connessione del presente procedimento a quello, altresì pendente presso questo Tribunale di Bari, iscritto al n. R.G. 3773/2022, G.U. dott. N.A. D'Amore, e nel merito contestava, in fatto e in diritto, la domanda di parte ricorrente chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Più nel dettaglio, l' deduceva che: 1) il decreto di rilascio opposto era stato emesso Controparte_1 nei confronti di al termine di una istruttoria condotta dalla Prefettura di Bari e sfociata nella Parte_1 emissione, nei confronti dell'odierno ricorrente, di un Decreto prefettizio di Revoca e Decadenza dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata, concesso in locazione, con la seguente motivazione:
“LETTA la nota P.P. del 02/08/2018, con la quale la Direzione Casa Circondariale Bari, ha Email_1 comunicato che il Sig. è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 01/08/2018; Parte_1
RITENUTO che il punto 7) dell'avviso di partecipazione, in armonia a quanto disposto dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 del 10/05/20022 e s.m.i., individua espressamente alla lettera b) quale causa di decadenza e di conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio “ la cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione”; CONSIDERATO che, alla data di collocamento in quiescenza del Sig. gli ulteriori tre anni di cui al predetto comma 1- bis , si completano il Parte_1
31/07/2021; DECRETA la REVOCA e DECADENZA del sig. , nato a [...] il Parte_1
22/08/1963, dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata sito in Bari-Zona Nuovo Stadio, in Strada Carbonara Modugno n. 4/27 edificio Ca, 4° piano, tipologia C1 sx. a decorrere dal 01/08/2021”; 2)
a tale provvedimento prefettizio n. 109696 del 10.10.2020, seguiva l'emissione del decreto di rilascio alloggio a sua volta preceduta dalla notifica, sempre da parte dell' , di una diffida alla riconsegna Controparte_1 dell'alloggio ex art. 20 L.R. n. 10/2014 e art 18 DPR n. 1035/1972, prot. n. 23558 del 21/10/2020; 3) la richiamata normativa veniva posta a sostegno del decreto di rilascio emesso dall'Arca ex art. 20 della L.R. n.
10/2014: ed invero, il ricorrente non aveva titolo per occupare legittimamente l'alloggio a suo tempo assegnato in quanto decaduto automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che aveva determinato l'assegnazione; inoltre, ad aggravare ulteriormente la posizione dell'odierno opponente vi sarebbe stata la mancata impugnazione, davanti al giudice amministrativo, del decreto prefettizio di revoca e decadenza;
4) né risultava degna di pregio la circostanza, allegata dal ricorrente, per cui l'Ente gestore, successivamente alla intervenuta revoca e decadenza dall'assegnazione, aveva continuato a trasmettere all'indirizzo del ricorrente i bollettini di pagamento: ciò in quanto detta trasmissione perseguiva il fine di indurlo a pagare non più il canone di locazione ma l'indennità di occupazione, poiché lo stesso continuava a detenere l'alloggio nonostante il provvedimento di revoca dell'assegnazione; 5) per le medesime ragioni si contestavano le deduzioni avverse circa l'asserita rinnovazione tacita del contratto ex art. 1597 c.c.; 6) inoltre, l' non aveva Controparte_1 proceduto all'alienazione del ridetto immobile in favore dell'odierno ricorrente in quanto la CP_3 solo nel 2020, con la legge n. 26, approvava, in applicazione dell'art. 3 co. 1 ter d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, il piano di vendita riferito agli immobili di edilizia sovvenzionata, per cui, prima di tale data, nessuna autonoma iniziativa in tal senso poteva essere intrapresa: al momento dell'entrata in vigore della l. 26 cit., l'odierno
3 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. ricorrente era già in quiescenza (1.08.2018) e, pertanto, mai avrebbe potuto esercitare un valido diritto di prelazione;
ed infatti, a riprova del corretto operato, veniva allegata ed invocata la sentenza del T.A.R. Puglia-
Bari, n. 473/2022, con la quale il G.A. adito, definitivamente pronunciando in merito alla condotta tenuta dalle CP_ Amministrazioni ( , ) circa il programma di alienazione Controparte_4 CP_3 Controparte_1 degli alloggi in oggetto, di cui all'art. 23 della L.R. n. 26/2020, escludeva la formazione del silenzio- inadempimento da parte dell' , rimarcando che, prima della entrata in vigore della L.R. n. 26/2020, gli CP_1 alloggi assegnati alle forze dell'ordine ex art. 18 d.l. n. 152/1991 non erano inseriti in alcun piano di vendita approvato dalla . CP_3
Con ordinanza resa in data 26.01.2023 veniva revocata la sospensione del provvedimento opposto e assegnati i termini per la mediazione e alla successiva udienza del 21.09.2023, constatato l'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, la causa, istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale, veniva rinviata per la discussione orale all'odierna udienza del 13.02.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione in forma ordinaria in presenza in aula di udienza, ove all'esito del deposito delle note scritte delle parti è stata decisa da questo Giudice mediante deposito nel fascicolo telematico della sentenza ai sensi dell'art. ex artt. 420-429 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, e in mero rito, deve evidenziarsi che si appalesa inammissibile e comunque non rilevante la richiesta di un “rinvio della controversia” in attesa delle definizioni dei diversi giudizi amministrativi pendenti innanzi al G.A., ivi compreso il ricorso in appello al Consiglio di Stato (n. R.G. 218/2025), azionati da altri assegnatari di alloggi residenziali, destinatari di altrettanti decreti di rilascio opposti innanzi al G.O., atteso che i contenziosi innanzi al TAR , allo stato ancora pendenti, non sono destinati ad assumere CP_3 valenza prodromica in questa sede in cui viene in rilievo il solo decreto di rilascio emesso a seguito del provvedimento di revoca e decadenza assunto dal Prefetto di Bari;
atto, quest'ultimo, non impugnato dallo stesso;
ed invero, il ricorrente, non si duole dell'illegittimità propria dell'atto prefettizio – oramai Pt_1 divenuto definitivo – peraltro non compiutamente allegata, ma della tardiva attuazione del programma di alienazione [“la mancata attuazione del c.d. Programma di alienazione ha inevitabilmente prodotto effetti negativi sulla condizione dell'assegnatario” – cfr. pag. 7 del ricorso introduttivo], aspetto, quest'ultimo, che esula dalla cognizione e dal sindacato incidentale propri del giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, vale la pena evidenziare che l'attuazione – sia pur intempestiva – del detto programma di alienazione degli alloggi di residenza popolare, è intervenuta, in ogni caso, allorquando il ricorrente non poteva più considerarsi assegnatario dell'alloggio essendo già collocato in quiescenza.
A tal proposito, appare irrilevante e comunque non dirimente la nota della Prefettura di Bari del 29.04.2022, allegata dal difensore di parte opponente nelle note scritte depositate telematicamente il 17.01.2023, con cui si riteneva “di rappresentare che l' , a parere di questo Ufficio, in quanto Ente proprietario Controparte_1 degli immobili, potrà istruire in autonomia le istanze di acquisto pervenute dagli attuali occupanti gli alloggi, pur se destinatari del provvedimento di revoca e decadenza dall'assegnazione”, e nelle successive note conclusive depositate telematicamente in data 22.11.2024 ha evidenziato che la L.R. n. 13/2024 all'art. 1, ha disposto che «Al co. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono
4 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio'», deducendo, pertanto, che ai fini dell'acquisto dell'immobile, non avrebbe alcun rilievo per il locatario/assegnatario l'essere stato collocato in previa quiescenza.
Passando al merito, deve sottolinearsi che ha opposto, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 1035/1972, Parte_1 il decreto di rilascio dell'alloggio, precedentemente assegnatogli ai sensi art. 18 d.l. 152/1991 conv. l.
203/1991, sì come adottato, ex art. 20 L. 10/2014, dal legale rappresentante dell' CP_3 CP_1
; in particolare, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità per essere stato emesso in spregio alla
[...] normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all' , gli CP_1 avrebbe riconosciuto un diritto di prelazione all'acquisto dell'unità fino ad allora locata (sita in Bari alla Strada
Carbonara Modugno 4/27).
Orbene, deve evidenziarsi che la presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 del d.l.
152/1991 conv. l. 203/1991, il quale, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, ha istituito un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata;
l'opponente apparteneva al Corpo della Polizia Penitenziaria fino al 1.08.2018.
Il co. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. la deliberazione, fra l'altro, delle modalità di affidamento degli alloggi di cui al co. 1: sicché con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia;
a tal proposito, dunque, era stato assegnatario dell'immobile sito in Parte_1
Bari alla Strada Carbonara Modugno 4/27, giusto provvedimento prefettizio in atti.
Con successivo decreto prefettizio n. 109696 del 14.10.2020, veniva disposta la revoca e decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata ex art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, non oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, con conseguente adozione dell'odierno decreto di rilascio alloggio rep. n. 34/2021, emesso dall' e notificato a in data 8.03.2022, Controparte_1 Parte_1 quale atto conseguenziale esecutivo assunto a valle del prodromico provvedimento prefettizio decadenziale.
Ciò posto, la citata delibera n. 98/1991 ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al d.l.
152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
a tutela del privato, con l'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 è stato aggiunto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”; sicché, a seguito della comunicazione alla Prefettura di Bari dello stato di quiescenza del ricorrerete, veniva reso il provvedimento prefettizio citato.
D'altra parte, il decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. 10/2014, in base al CP_3 quale, “L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”; Alla data dell'8.03.2022 (di sottoscrizione del detto decreto), infatti, l'immobile di cui il era stato assegnatario risultava, ormai, occupato illegittimamente, avendo il provvedimento prefettizio Pt_1 efficacia immediata, in quanto emesso già decorsi i tre anni di 'tolleranza' di cui all'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014; questo, inoltre, era divenuto definitivo in quanto mai impugnato.
Ancora, il già citato d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo, peraltro: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3 co. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà agli assegnatari possa avvenire
“prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
5 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. Orbene, il dato normativo suindicato esclude che abbia maturato un diritto di prelazione Parte_1 all'acquisto dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. evoca il termine finale dell'assegnazione, per cui, come precisato: “l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima”; ne consegue che mancava, in capo al ricorrente, sin dall'inoltro della prima istanza datata 22.07.2016, il presupposto per ritenere meritevole di tutela la manifestata intenzione di acquistare l'immobile assegnatogli.
A tal proposito, vale la pena sottolineare che non trova applicazione la sopravvenuta normativa di cui alla
L.R. n. 13/2024, il cui art. 1 dispone che “Al co. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio”: trattasi, all'evidenza, di disposizione legislativa avente efficacia non retroattiva, ai sensi del pacifico disposto di cui all'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata dall'odierno opponente a fondamento della pregressa pretesa azionata in questo giudizio.
In secondo luogo, deve osservarsi l'irrilevanza del contestato silenzio-inadempimento serbato dall' CP_1 sulle richieste di acquisto formulate dal ricorrente;
ed infatti tale comportamento assunto dalla P.A., strettamente connesso alla generale inerzia nell'avvio del programma di alienazione, secondo quanto previsto e voluto dalla L.R. n. 26/2020, è stato fatto oggetto di ricorso davanti al (cfr. memoria Controparte_5 difensiva dell'opposta), che ha, incidentalmente, affermato: “[…] non risponde al vero che gli Enti intimati siano rimasti del tutto inerti (…) L' di Bari ha eseguito una ricognizione dei Piani di vendita già CP_1 approvati con le delibere regionali menzionate, per poterli rendere operativi e adottarli […], ma ha ritenuto
[…] che le richieste di alcuni dei ricorrenti non fossero meritevoli di accoglimento, in quanto gli immobili sono di recente costruzione e non sono inseriti in alcuno dei Piani di vendita approvati”.
Inoltre, con la sentenza n. 935/2024 il confermando il precedente indirizzo di cui alla sentenza CP_6
n. 790/2024, ha avuto modo di chiarire con riferimento alla posizione dell' in relazione Controparte_1 alle politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla normativa regionale che «È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un CP_7 lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. Lo stesso art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 dispone: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari…” il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo», così sottolineandosi che, “La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata attività amministrativamente rilevante”. CP_7
Dalla articolata normativa innanzi richiamata complessivamente ne consegue, dunque, l'inconferenza del richiamo all'art. 1597 c.c., inapplicabile al caso di specie;
ed infatti, l'Ente resistente ha richiesto il pagamento
6 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. non dei canoni di locazione, ma della indennità da occupazione avendo il ricorrente perdurato a fruire dell'immobile anche a seguito del provvedimento di rilascio.
Vale la pena, infine, evidenziare l'irrilevanza della situazione di indigenza socio-sanitaria dell'assegnatario e dei familiari con lui conviventi nel predetto immobile, atteso che i presupposti per l'inclusione nel programma di edilizia pubblica sovvenzionata di cui all'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 riguardano esclusivamente, in coerenza con la ratio della disposizione citata, la condizione di appartenenza alle forze dell'ordine.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali le stesse seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte opponente, giusta la natura ed il valore indeterminabile dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella 2, quarta colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto di rilascio alloggio proposto da nei Parte_1 confronti dell' , nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3839/2022, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi €. 3.808,00 per compensi professionali (già ridotti del 50% ex
[...] art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n.
55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 13.02.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del
provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
7 Dott. Luca Sforza
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3839/2022 R.G., avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, al Viale Luigi De Laurentis n. 23/A, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Massimo Corrado Di Florio, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Giangaetano Tortora, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a decreto di rilascio alloggio depositato telematicamente in data 30.03.2022,
- RICORRENTE-Opponente -
contro
, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Bari, alla via F. Crispi n. 85/A, presso l'Ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Carlucci, giusta determina dirigenziale e procura in calce alla memoria difensiva depositata telematicamente il 30.11.2022,
- RESISTENTE-Opposta -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione del 13.02.2025 celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 420 e 429 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Con ricorso depositato telematicamente in data 30.03.2022, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di rilascio alloggio identificato con cod. cliente n. 211418, repert. n. 34/2021, adottato dall' e notificato in data 8.03.2022, chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2 conclusioni di seguito riportate “-sospendere la esecutività/efficacia esecutiva del decreto di rilascio opposto;
-revocare e/o annullare ovvero dichiarare inefficace il decreto di rilascio opposto, anche previa disapplicazione del provvedimento ai sensi di legge;
con vittorie di spese e compensi”.
In particolare, il ricorrente a sostegno della opposizione deduceva: 1) di condurre in locazione, ex contratto del 2.04.2012, l'alloggio sito in Bari alla Strada Carbonara Modugno 4/27; 2) che con istanza del 20.06.2018, indirizzata all' il ricorrente manifestava l'intenzione di procedere all'acquisto Controparte_1
1 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. dell'alloggio di edilizia sovvenzionata a lui assegnato;
3) che in data 22.07.2016, il ricorrente aveva già formulato analoga richiesta di alienazione del predetto immobile, ma l' , per un verso, Controparte_1 riscontrava la raccomandata del 2016, mentre rimaneva silente in relazione a quella inoltrata nel 2018; ed infatti, con raccomandata del 25.06.2018 n.00-034594080-99-5, l' non accoglieva la Controparte_1 suindicata richiesta di acquisto del 2016 “...posto che l'immobile di cui in oggetto è di recente costruzione e non inserito in nessun piano di vendita approvato, e in virtù di quanto disposto dall'art.3 comma 1 ter della
LEGGE 80/2015 (…)”; 4) che, al contrario, l'art. 23 della L.R. n. 26/2020, recante “Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine” disponeva che: “Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) della avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in CP_3 vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 24.02.2015 e dell'art. 3 co. 1 lett. a) l. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l.
203/1991 in attuazione dell'art. 3 co. 1 ter d.l. 47/2014. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”: tale programma di alienazione non veniva, dunque, posto in essere nei termini di legge e il ricorrente, con atto di diffida ex art.3 d.lgs. n.198/2009, notificato in data 26.11.2021, nonché con successiva
P.E.C. del 15.02.2022, richiedeva all'odierna resistente l'adozione di un programma di alienazione degli alloggi assegnati agli appartenenti alle Forze dell'Ordine secondo quanto previsto dal citato comma 2 dell'art.23 della detta L.R. n. 26/2020; 5) ciononostante, in data 8.03.2022 veniva notificato al deducente il decreto di rilascio alloggio ex art. 20 L. 10/2014, a mezzo del quale gli CP_3 Controparte_1 ordinava il rilascio dell'alloggio entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, con ciò altresì decretando l'esclusione dell'opponente, in via permanente, dalle assegnazioni di alloggio di ERP.; 6) che con successiva istanza del 22.03.2022, il ricorrente, nel reiterare la propria disponibilità all'acquisto dell'alloggio suddetto, richiedeva la sospensione del decreto in questione, manifestando la propria condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità (nucleo monoreddito in cui il ricorrente beneficiava solo di trattamento pensionistico, senza vantare diritti reali su uno o più alloggi, con l'aggiunta di problematiche di salute sue e della di lui moglie); 7) che il comportamento amministrativo complessivamente assunto dall' CP_1
risultava, pertanto, pregiudizievole per il ricorrente e censurabile avendo la resistente inoltrato, solo
[...] ad alcuni assegnatari, le raccomandate di acquisizione della disponibilità all'acquisto, e persistito a richiedere, nei confronti dello stesso odierno opponente, il pagamento dei canoni mensili di locazione, anche con riferimento al periodo successivo al decreto di rilascio, integrando, pertanto, secondo le prospettazioni del CP_ ricorrente, la condotta dell' un esercizio abusivo del diritto, avendo lo stesso Ente ingenerato nel conduttore un affidamento sulla rinnovazione del vincolo contrattuale ex art. 1597 c.c.; inoltre, l'omessa attuazione della citata legge regionale del 2020 avrebbe, inoltre, pregiudicato l'opponente, atteso che se l' avesse compiutamente realizzato il Programma di alienazione, l'odierno istante, che CP_1 Controparte_1 peraltro aveva già manifestato in precedenza il proprio interesse e l'intenzione di acquistare, non si sarebbe trovato nelle condizioni di dover subire l'atto di rilascio;
tutto ciò premesso e dedotto chiedeva, previa sospensione anche inaudita altera parte del decreto di rilascio opposto, la revoca e/o l'annullamento del medesimo decreto, con vittoria delle spese di giudizio.
2 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. Con decreto del 26.04.2022 veniva disposta la sospensione inaudita alter parte del provvedimento opposto,
e fissata l'udienza per la conferma, revoca o modifica del predetto provvedimento.
Con memoria difensiva di costituzione in giudizio, depositata telematicamente in data 30.11.2022, si costituiva nel presente giudizio l' , la quale chiedeva, in via preliminare, la revoca Controparte_1 del provvedimento di sospensione inaudita altera parte, nonché sempre in via preliminare, disporsi la riunione per connessione del presente procedimento a quello, altresì pendente presso questo Tribunale di Bari, iscritto al n. R.G. 3773/2022, G.U. dott. N.A. D'Amore, e nel merito contestava, in fatto e in diritto, la domanda di parte ricorrente chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Più nel dettaglio, l' deduceva che: 1) il decreto di rilascio opposto era stato emesso Controparte_1 nei confronti di al termine di una istruttoria condotta dalla Prefettura di Bari e sfociata nella Parte_1 emissione, nei confronti dell'odierno ricorrente, di un Decreto prefettizio di Revoca e Decadenza dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata, concesso in locazione, con la seguente motivazione:
“LETTA la nota P.P. del 02/08/2018, con la quale la Direzione Casa Circondariale Bari, ha Email_1 comunicato che il Sig. è stato collocato in quiescenza a decorrere dal 01/08/2018; Parte_1
RITENUTO che il punto 7) dell'avviso di partecipazione, in armonia a quanto disposto dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 215 del 10/05/20022 e s.m.i., individua espressamente alla lettera b) quale causa di decadenza e di conseguente revoca dell'assegnazione dell'alloggio “ la cessazione dal servizio che ha costituito titolo per l'assegnazione”; CONSIDERATO che, alla data di collocamento in quiescenza del Sig. gli ulteriori tre anni di cui al predetto comma 1- bis , si completano il Parte_1
31/07/2021; DECRETA la REVOCA e DECADENZA del sig. , nato a [...] il Parte_1
22/08/1963, dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata sito in Bari-Zona Nuovo Stadio, in Strada Carbonara Modugno n. 4/27 edificio Ca, 4° piano, tipologia C1 sx. a decorrere dal 01/08/2021”; 2)
a tale provvedimento prefettizio n. 109696 del 10.10.2020, seguiva l'emissione del decreto di rilascio alloggio a sua volta preceduta dalla notifica, sempre da parte dell' , di una diffida alla riconsegna Controparte_1 dell'alloggio ex art. 20 L.R. n. 10/2014 e art 18 DPR n. 1035/1972, prot. n. 23558 del 21/10/2020; 3) la richiamata normativa veniva posta a sostegno del decreto di rilascio emesso dall'Arca ex art. 20 della L.R. n.
10/2014: ed invero, il ricorrente non aveva titolo per occupare legittimamente l'alloggio a suo tempo assegnato in quanto decaduto automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che aveva determinato l'assegnazione; inoltre, ad aggravare ulteriormente la posizione dell'odierno opponente vi sarebbe stata la mancata impugnazione, davanti al giudice amministrativo, del decreto prefettizio di revoca e decadenza;
4) né risultava degna di pregio la circostanza, allegata dal ricorrente, per cui l'Ente gestore, successivamente alla intervenuta revoca e decadenza dall'assegnazione, aveva continuato a trasmettere all'indirizzo del ricorrente i bollettini di pagamento: ciò in quanto detta trasmissione perseguiva il fine di indurlo a pagare non più il canone di locazione ma l'indennità di occupazione, poiché lo stesso continuava a detenere l'alloggio nonostante il provvedimento di revoca dell'assegnazione; 5) per le medesime ragioni si contestavano le deduzioni avverse circa l'asserita rinnovazione tacita del contratto ex art. 1597 c.c.; 6) inoltre, l' non aveva Controparte_1 proceduto all'alienazione del ridetto immobile in favore dell'odierno ricorrente in quanto la CP_3 solo nel 2020, con la legge n. 26, approvava, in applicazione dell'art. 3 co. 1 ter d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, il piano di vendita riferito agli immobili di edilizia sovvenzionata, per cui, prima di tale data, nessuna autonoma iniziativa in tal senso poteva essere intrapresa: al momento dell'entrata in vigore della l. 26 cit., l'odierno
3 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. ricorrente era già in quiescenza (1.08.2018) e, pertanto, mai avrebbe potuto esercitare un valido diritto di prelazione;
ed infatti, a riprova del corretto operato, veniva allegata ed invocata la sentenza del T.A.R. Puglia-
Bari, n. 473/2022, con la quale il G.A. adito, definitivamente pronunciando in merito alla condotta tenuta dalle CP_ Amministrazioni ( , ) circa il programma di alienazione Controparte_4 CP_3 Controparte_1 degli alloggi in oggetto, di cui all'art. 23 della L.R. n. 26/2020, escludeva la formazione del silenzio- inadempimento da parte dell' , rimarcando che, prima della entrata in vigore della L.R. n. 26/2020, gli CP_1 alloggi assegnati alle forze dell'ordine ex art. 18 d.l. n. 152/1991 non erano inseriti in alcun piano di vendita approvato dalla . CP_3
Con ordinanza resa in data 26.01.2023 veniva revocata la sospensione del provvedimento opposto e assegnati i termini per la mediazione e alla successiva udienza del 21.09.2023, constatato l'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, la causa, istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale, veniva rinviata per la discussione orale all'odierna udienza del 13.02.2025, celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione in forma ordinaria in presenza in aula di udienza, ove all'esito del deposito delle note scritte delle parti è stata decisa da questo Giudice mediante deposito nel fascicolo telematico della sentenza ai sensi dell'art. ex artt. 420-429 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare, e in mero rito, deve evidenziarsi che si appalesa inammissibile e comunque non rilevante la richiesta di un “rinvio della controversia” in attesa delle definizioni dei diversi giudizi amministrativi pendenti innanzi al G.A., ivi compreso il ricorso in appello al Consiglio di Stato (n. R.G. 218/2025), azionati da altri assegnatari di alloggi residenziali, destinatari di altrettanti decreti di rilascio opposti innanzi al G.O., atteso che i contenziosi innanzi al TAR , allo stato ancora pendenti, non sono destinati ad assumere CP_3 valenza prodromica in questa sede in cui viene in rilievo il solo decreto di rilascio emesso a seguito del provvedimento di revoca e decadenza assunto dal Prefetto di Bari;
atto, quest'ultimo, non impugnato dallo stesso;
ed invero, il ricorrente, non si duole dell'illegittimità propria dell'atto prefettizio – oramai Pt_1 divenuto definitivo – peraltro non compiutamente allegata, ma della tardiva attuazione del programma di alienazione [“la mancata attuazione del c.d. Programma di alienazione ha inevitabilmente prodotto effetti negativi sulla condizione dell'assegnatario” – cfr. pag. 7 del ricorso introduttivo], aspetto, quest'ultimo, che esula dalla cognizione e dal sindacato incidentale propri del giudice ordinario.
Sempre in via preliminare, vale la pena evidenziare che l'attuazione – sia pur intempestiva – del detto programma di alienazione degli alloggi di residenza popolare, è intervenuta, in ogni caso, allorquando il ricorrente non poteva più considerarsi assegnatario dell'alloggio essendo già collocato in quiescenza.
A tal proposito, appare irrilevante e comunque non dirimente la nota della Prefettura di Bari del 29.04.2022, allegata dal difensore di parte opponente nelle note scritte depositate telematicamente il 17.01.2023, con cui si riteneva “di rappresentare che l' , a parere di questo Ufficio, in quanto Ente proprietario Controparte_1 degli immobili, potrà istruire in autonomia le istanze di acquisto pervenute dagli attuali occupanti gli alloggi, pur se destinatari del provvedimento di revoca e decadenza dall'assegnazione”, e nelle successive note conclusive depositate telematicamente in data 22.11.2024 ha evidenziato che la L.R. n. 13/2024 all'art. 1, ha disposto che «Al co. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono
4 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio'», deducendo, pertanto, che ai fini dell'acquisto dell'immobile, non avrebbe alcun rilievo per il locatario/assegnatario l'essere stato collocato in previa quiescenza.
Passando al merito, deve sottolinearsi che ha opposto, ai sensi dell'art. 11 d.P.R. 1035/1972, Parte_1 il decreto di rilascio dell'alloggio, precedentemente assegnatogli ai sensi art. 18 d.l. 152/1991 conv. l.
203/1991, sì come adottato, ex art. 20 L. 10/2014, dal legale rappresentante dell' CP_3 CP_1
; in particolare, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità per essere stato emesso in spregio alla
[...] normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all' , gli CP_1 avrebbe riconosciuto un diritto di prelazione all'acquisto dell'unità fino ad allora locata (sita in Bari alla Strada
Carbonara Modugno 4/27).
Orbene, deve evidenziarsi che la presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 del d.l.
152/1991 conv. l. 203/1991, il quale, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, ha istituito un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata;
l'opponente apparteneva al Corpo della Polizia Penitenziaria fino al 1.08.2018.
Il co. 2 dello stesso art. 18 cit. demanda al C.I.P.E. la deliberazione, fra l'altro, delle modalità di affidamento degli alloggi di cui al co. 1: sicché con delibera n. 98 del 20.12.1991, il C.I.P.E. ha attribuito al Prefetto la competenza in materia;
a tal proposito, dunque, era stato assegnatario dell'immobile sito in Parte_1
Bari alla Strada Carbonara Modugno 4/27, giusto provvedimento prefettizio in atti.
Con successivo decreto prefettizio n. 109696 del 14.10.2020, veniva disposta la revoca e decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata ex art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, non oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, con conseguente adozione dell'odierno decreto di rilascio alloggio rep. n. 34/2021, emesso dall' e notificato a in data 8.03.2022, Controparte_1 Parte_1 quale atto conseguenziale esecutivo assunto a valle del prodromico provvedimento prefettizio decadenziale.
Ciò posto, la citata delibera n. 98/1991 ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al d.l.
152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
a tutela del privato, con l'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 è stato aggiunto: “Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico”; sicché, a seguito della comunicazione alla Prefettura di Bari dello stato di quiescenza del ricorrerete, veniva reso il provvedimento prefettizio citato.
D'altra parte, il decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 l. 10/2014, in base al CP_3 quale, “L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”; Alla data dell'8.03.2022 (di sottoscrizione del detto decreto), infatti, l'immobile di cui il era stato assegnatario risultava, ormai, occupato illegittimamente, avendo il provvedimento prefettizio Pt_1 efficacia immediata, in quanto emesso già decorsi i tre anni di 'tolleranza' di cui all'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014; questo, inoltre, era divenuto definitivo in quanto mai impugnato.
Ancora, il già citato d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevedendo, peraltro: “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, soggiunge, subito dopo (cfr. art. 3 co. 1 ter), che detto trasferimento in proprietà agli assegnatari possa avvenire
“prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
5 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. Orbene, il dato normativo suindicato esclude che abbia maturato un diritto di prelazione Parte_1 all'acquisto dell'immobile locato: invero, il richiamo al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. evoca il termine finale dell'assegnazione, per cui, come precisato: “l'assegnazione decade automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione medesima”; ne consegue che mancava, in capo al ricorrente, sin dall'inoltro della prima istanza datata 22.07.2016, il presupposto per ritenere meritevole di tutela la manifestata intenzione di acquistare l'immobile assegnatogli.
A tal proposito, vale la pena sottolineare che non trova applicazione la sopravvenuta normativa di cui alla
L.R. n. 13/2024, il cui art. 1 dispone che “Al co. 1 dell'art. 23 l.r. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio”: trattasi, all'evidenza, di disposizione legislativa avente efficacia non retroattiva, ai sensi del pacifico disposto di cui all'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non può essere invocata dall'odierno opponente a fondamento della pregressa pretesa azionata in questo giudizio.
In secondo luogo, deve osservarsi l'irrilevanza del contestato silenzio-inadempimento serbato dall' CP_1 sulle richieste di acquisto formulate dal ricorrente;
ed infatti tale comportamento assunto dalla P.A., strettamente connesso alla generale inerzia nell'avvio del programma di alienazione, secondo quanto previsto e voluto dalla L.R. n. 26/2020, è stato fatto oggetto di ricorso davanti al (cfr. memoria Controparte_5 difensiva dell'opposta), che ha, incidentalmente, affermato: “[…] non risponde al vero che gli Enti intimati siano rimasti del tutto inerti (…) L' di Bari ha eseguito una ricognizione dei Piani di vendita già CP_1 approvati con le delibere regionali menzionate, per poterli rendere operativi e adottarli […], ma ha ritenuto
[…] che le richieste di alcuni dei ricorrenti non fossero meritevoli di accoglimento, in quanto gli immobili sono di recente costruzione e non sono inseriti in alcuno dei Piani di vendita approvati”.
Inoltre, con la sentenza n. 935/2024 il confermando il precedente indirizzo di cui alla sentenza CP_6
n. 790/2024, ha avuto modo di chiarire con riferimento alla posizione dell' in relazione Controparte_1 alle politiche di dismissione delle unità immobiliari previste dalla normativa regionale che «È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un CP_7 lato, il termine di sessanta giorni previsto per avviare il programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. Lo stesso art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 dispone: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'arti-colo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari…” il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo», così sottolineandosi che, “La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata attività amministrativamente rilevante”. CP_7
Dalla articolata normativa innanzi richiamata complessivamente ne consegue, dunque, l'inconferenza del richiamo all'art. 1597 c.c., inapplicabile al caso di specie;
ed infatti, l'Ente resistente ha richiesto il pagamento
6 Dott. Luca Sforza n. 3839/2022 R.G. non dei canoni di locazione, ma della indennità da occupazione avendo il ricorrente perdurato a fruire dell'immobile anche a seguito del provvedimento di rilascio.
Vale la pena, infine, evidenziare l'irrilevanza della situazione di indigenza socio-sanitaria dell'assegnatario e dei familiari con lui conviventi nel predetto immobile, atteso che i presupposti per l'inclusione nel programma di edilizia pubblica sovvenzionata di cui all'art. 18 d.l. 152/1991 conv. l. 203/1991 riguardano esclusivamente, in coerenza con la ratio della disposizione citata, la condizione di appartenenza alle forze dell'ordine.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda, questione ed eccezione sollevata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali le stesse seguono la soccombenza, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, a carico di parte opponente, giusta la natura ed il valore indeterminabile dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella 2, quarta colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto di rilascio alloggio proposto da nei Parte_1 confronti dell' , nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3839/2022, Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi €. 3.808,00 per compensi professionali (già ridotti del 50% ex
[...] art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n.
55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 13.02.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del
provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
7 Dott. Luca Sforza