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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 413/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. VA CA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa IU SI Consigliera Rel. all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 941/2024 (est. Lojacono), promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri, Daniele Bergonzi ed Eugenio Castronuovo, presso il cui studio in Milano, via Giulio Uberti n. 6, sono elettivamente domiciliate,
- APPELLANTI - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato ex lege,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellanti: “Voglia la Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 941/2024 del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, a) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a fruire della “carta docente” di cui all'art. 1, L. 107/2015, a parità di condizioni con i docenti scolastici assunti a tempo indeterminato e per gli anni scolastici specificati al punto b) che segue;
b) condannare il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a riconoscere a ciascuna ricorrente la “carta docente” munita dell'importo di
€ 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di seguito indicati ovvero, in subordine, a pagare a ciascuno delle ricorrenti, a titolo risarcitorio, il medesimo importo per i medesimi anni di servizio sotto indicati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e quindi:
- , per gli a.s. 2020/21, 2022/23 e 2023/24, o in subordine la somma di € Parte_1
1.500,00;
- , per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, o in subordine la Parte_2 somma di € 2.000,00;
- , per gli a.s. 2020/21, 2022/23 e 2023/24, o in subordine la somma Parte_3 di € 1.500,00. Con rimborso dell'importo del contributo unificato versato e con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Appellato: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello
- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa confermando in toto la sentenza n.
941/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza;
- con vittoria di spese e competenze anche del presente grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2024 il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2220/2024
R.G. promossa contro il da Controparte_1 Parte_4
, , , , , Parte_5 Parte_1 Parte_6 Parte_7 Parte_2
, e (i quali agivano per Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_3 veder accertato il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107), ha respinto le domande di Pt_5
, e , con la motivazione che “gli stessi non
[...] Parte_1 Parte_3 risultano più inseriti nel sistema scolastico alla data fissata per la sentenza”.
Il giudice di prime cure ha argomentato al riguardo quanto segue: “la
Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha chiarito che la Carta docenti spetta con adempimento in forma specifica a coloro che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”.
pag. 2/9 Agli altri soggetti, vale a dire quelli non più inseriti nel sistema scolastico, può spettare solo il risarcimento dei danni, danni che tuttavia devono essere allegati.
Pertanto le domande di tali soggetti vanno rigettate, né gli stessi hanno avanzato domanda di risarcimento del danno”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e Parte_5 Parte_1
, censurandola - con un unico motivo di gravame – nella parte in cui Parte_3 ha considerato le appellanti non più interne al sistema scolastico al momento della decisione, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della Clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE.
Deducono che “anche le odierne appellanti, come gli altri ricorrenti nel giudizio di I° grado, avevano provato di essere interne al sistema scolastico al momento della decisione giudiziale, assunta in data 10.12.2024 (cfr. doc. A). Tuttavia, il Giudice di prime cure non ha valutato né le prove documentali offerte dalle appellanti, né quelle risultanti dalla documentazione versata in atti dal appellato, senza neppure CP_1 motivare in ordine ad una loro presunta inidoneità probatoria, e dunque non ha posto dette prove a fondamento della decisione, così come non ha dato rilievo ai fatti non contestati dal;
così facendo è incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 CP_1
c.p.c.”.
Evidenziano in particolare che:
- con riguardo a , era stato allegato al ricorso il provvedimento del Parte_2 dirigente dell' Controparte_3
, datato 9 agosto 2024, che dispone: “i docenti di seguito
[...] indicati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023 ed economica a decorrere dal 1° settembre 2024 e assegnati presso la sede rispettivamente indicata. I dirigenti scolastici della scuola di assegnazione provvederanno alla stipula del relativo contratto a tempo indeterminato”; nella sottostante elencazione era compresa anche , assegnata all'Istituto Scolastico Walter ON di Parte_2 CP_3
- con riguardo a e , erano state allegate al ricorso Parte_1 Parte_3 le istanze presentate dalle medesime, rispettivamente il 31 luglio 2024 e il 31 maggio 2024, ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) e del conferimento di incarichi per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6 ter, legge 3 maggio 1999 n. 124. Deducono, inoltre, che dagli stati matricolari delle docenti prodotti dal in allegato alla memoria ex art. 416 c.p.c. risulta che: CP_1
- ha stato giuridico di “titolare ordinario”, con immissione in ruolo Parte_2
a decorrere dall'1 settembre 2023 e assegnazione dall'1 settembre 2024 all'Istituto Scolastico Walter ON di CP_3
- , alla data del 14 novembre 2024, stava prestando servizio in Parte_3
pag. 3/9 qualità di docente supplente presso l'Istituto Scolastico Europa Unita di Lissone, con incarico dall'1 novembre 2024 al 29 novembre 2024;
- , pur non avendo incarichi in corso di esecuzione, risultava Parte_1 comunque con stato giuridico di “supplente”. Concludono, pertanto, che “in considerazione del compendio documentale e dei fatti non oggetto di specifica contestazione, può affermarsi che il Giudice abbia errato laddove ha ritenuto che le appellanti, alla data del 10.12.2024, fossero uscite dal sistema scolastico”. Aggiungono che l'inserimento nel sistema scolastico permane anche al momento della proposizione del ricorso in appello in quanto: presta Parte_2 servizio in virtù di contratto a tempo indeterminato;
sta svolgendo Parte_3 una supplenza in forza di contratto valido fino al 30 aprile 2025; risulta Parte_1 ancora iscritta nelle graduatorie provinciali delle supplenze, con posizione n. 100. Sulla base delle argomentazioni esposte, richiamate tutte le eccezioni ed argomentazioni svolte in primo grado ex art. 346 c.p.c., le appellanti hanno chiesto la riforma in parte qua della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato Controparte_1
ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il
[...] rigetto, con accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 22 ottobre 2025, acquisita la documentazione offerta dalle appellanti relativa al perdurante inserimento delle stesse nel circuito scolastico, il
Collegio, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Le odierne appellanti hanno proposto azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_1 quanto a e per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_2 quanto a . Parte_3
E' incontestato in causa e documentalmente provato che durante gli anni in questione le appellanti hanno prestato servizio come docenti in favore del
[...]
in forza di contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Controparte_1 contratti allegati sub docc. 3, 6 e 10 fascicolo appellanti di primo grado, nonché stati matricolari allegati sub docc. 3, 6 e 10 fascicolo appellato di primo grado).
La permanenza delle odierne appellanti nel sistema scolastico all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado – avvenuta mediante ricorso depositato il
9 settembre 2024 – è attestata, per quanto riguarda e Parte_2 Pt_3
pag. 4/9 , dallo stato matricolare prodotto dal Parte_3 Controparte_1 nel giudizio di primo grado in allegato alla memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c..
Da tali documenti, elaborati dall'amministrazione scolastica, risulta, infatti: quanto a , la “immissione nel ruolo docente senza sede” con “decorrenza Parte_2 giuridica 01/09/2023 decorrenza economica 01/09/2024” e la titolarità di cattedra presso la Scuola di primo grado – “Walter ON” di dall'1 settembre 2024 CP_3
(cfr. stato matricolare allegato sub doc. 6 fascicolo appellato di primo grado); quanto a
, l'assegnazione di supplenze brevi nei mesi di settembre, ottobre e Parte_3 novembre 2024 (cfr. stato matricolare allegato sub doc. 10 fascicolo appellato di primo grado).
Per quanto riguarda , la permanenza nel sistema scolastico è Parte_1 comprovata dall'iscrizione della stessa nelle graduatorie per l'assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. doc. 1 fascicolo appellanti di primo grado).
L'inserimento delle appellanti nel circuito scolastico sussisteva anche alla data della pronuncia di primo grado (11 dicembre 2024) e sussiste, altresì, alla data della presente decisione.
Per quanto attiene alla posizione di (come detto, transitata in Parte_2 ruolo a decorrere dall'1 settembre 2023), il non ne ha mai eccepito la CP_1 cessazione dal servizio successivamente all'immissione in ruolo. Inoltre, all'udienza di discussione la docente ha depositato in atti il cedolino paga di ottobre 2025, che comprova documentalmente il permanere del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione scolastica.
Quanto a , al momento della pronuncia della sentenza di Parte_3 primo grado la stessa prestava servizio in qualità di docente presso l'Istituto Superiore
“Europa Unita” di Lissone, con incarico di supplenza dal 30 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 (cfr. contratto n. prot. 12169 del 30 novembre 2024, allegato sub doc. G fascicolo appellanti) e alla data odierna presta servizio in forza di incarico di supplenza annuale dall'1 settembre 2025 al 31 agosto 2026 presso l'Istituto Superiore
“Martin UT King” di Muggiò (cfr. contratto depositato all'udienza di discussione).
Infine, era iscritta nelle graduatorie provinciali - e quindi eleggibile Parte_1 per il conferimento di incarichi - alla data della pronuncia di primo grado (cfr. doc. 3 fascicolo appellanti di primo grado) ed è tuttora iscritta in dette graduatorie, come attestato dall'estratto delle graduatorie allegato sub doc. H fascicolo appellanti e dall'ulteriore estratto depositato all'udienza di discussione.
Contrariamente a quanto eccepito dal appellato, i nuovi documenti CP_1 prodotti dalle appellanti in sede di gravame sono pienamente ammissibili ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., sia in quanto documenti sopravvenuti, la cui formazione
è successiva al maturare delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado, sia in pag. 5/9 quanto documenti indispensabili al fine di eliminare ogni possibile incertezza in ordine al perdurante inserimento delle appellanti nel sistema delle docenze scolastiche.
Accertato, dunque, l'inserimento nel circuito scolastico di , Parte_1 Pt_2
a sia al momento della pronuncia di primo grado, sia al
[...] Parte_3 momento della pronuncia della presente sentenza, si ritengono sussistere tutti i presupposti individuati dalla Suprema Corte per l'accoglimento delle domande dalle stesse formulate.
Giova premettere che l'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi d.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, con sentenza 27 ottobre 2023 n. 29961 pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha statuito, per quanto qui rileva, che
“l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nella sentenza richiamata la Suprema Corte ha poi enunciato i seguenti principi di diritto:
pag. 6/9 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso di specie, come accennato, si ritengono sussistere tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del beneficio della “carta docente”, come enucleati dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Per quanto riguarda , negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la stessa ha prestato servizio, con orario di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali di cattedra), in forza di incarichi di docenza annuale
(sino al 31 agosto) o di incarichi sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (cfr. contratti allegati sub doc. 6 fascicolo appellanti di primo grado).
Per quanto riguarda , la stessa ha prestato servizio Parte_3 nell'anno scolastico 2020/2021 con orario di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali pag. 7/9 di cattedra), in forza di incarico di docenza a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (30 giugno); nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio in forza di incarico a tempo determinato sino al 30 giugno, con orario di lavoro di 9 ore settimanali e nell'anno 2023/2024 in forza di due contratti a tempo determinato, entrambi con scadenza al 30 giugno e orario rispettivamente di 7 ore settimanali e di
11 ore settimanali (cfr. contratti allegati sub doc. 10 fascicolo appellanti di primo grado).
Infine, per quanto riguarda , nell'anno scolastico 2020/2021 la Parte_1 stessa ha prestato servizio in scuola primaria con orario di lavoro a tempo pieno (24 ore settimanali) dal 14 ottobre 2020 all'8 giugno 2021 (termine delle lezioni), ossia in forza di incarico avente durata ed implicante un impegno equiparabili a quelli di una supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno); nell'anno scolastico
2022/2023 ha prestato servizio in scuola secondaria con orario di lavoro a tempo pieno
(18 ore settimanali) in forza di incarico a tempo determinato sino al 30 giugno;
nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio in forza di tre contratti a tempo determinato, tutti con scadenza al 30 giugno, uno con orario di 10 ore settimanali e gli altri con orario di 2 ore settimanali ciascuno (cfr. contratti allegati sub doc. 3 fascicolo appellanti di primo grado).
Per altro verso, come già evidenziato, tutte le appellanti risultano inserite nel sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale tanto di primo grado, quanto di appello.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle domande delle appellanti, va perciò dichiarato il diritto di queste ultime di ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n.
107 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a , Parte_1 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto a Pt_2
e per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a
[...] [...]
. Il va, pertanto, condannato a Parte_3 Controparte_1 corrispondere a tale titolo l'importo di € 1.500.00 a , l'importo di € 2.000,00 Parte_1
a e l'importo di € 1.500,00 a , con interessi legali dal Parte_2 Parte_3 dovuto al saldo. Restano ferme, in quanto non attinte dal gravame, le restanti statuizioni della sentenza di primo grado.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato all'udienza di discussione la sentenza impugnata è stata indicata come sentenza “n.
3735/2024 del Tribunale di Milano”, anziché come sentenza “n. 941/2024 del Tribunale di Monza”.
pag. 8/9 Si procede pertanto ad emendare tale errore materiale, dandosi atto che, ove il dispositivo reca scritto “n. 3735/2024 del Tribunale di Milano”, deve intendersi e ritenersi scritto “n. 941/2024 del Tribunale di Monza”.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e della serialità della controversia, le stesse si liquidano come da dispositivo (€ 2.000,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per l'appello), in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori delle appellanti ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 3735/2024 del Tribunale di Milano, accertato il diritto delle appellanti di ottenere il beneficio economico della
“carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a , per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto a e per Parte_2 gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a
[...]
, condanna il a corrispondere a Parte_3 Controparte_1 tale titolo l'importo di € 1.500.00 a , l'importo di € 2.000,00 a Parte_1
e l'importo di € 1.500,00 a , con interessi legali Parte_2 Parte_3 dal dovuto al saldo;
- conferma nel resto;
- condanna l'appellato a rifondere alle appellanti le spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.. Milano, 22 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
IU SI VA CA
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 413/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. VA CA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa IU SI Consigliera Rel. all'udienza del 22 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 941/2024 (est. Lojacono), promossa da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri, Daniele Bergonzi ed Eugenio Castronuovo, presso il cui studio in Milano, via Giulio Uberti n. 6, sono elettivamente domiciliate,
- APPELLANTI - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato ex lege,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellanti: “Voglia la Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 941/2024 del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, a) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a fruire della “carta docente” di cui all'art. 1, L. 107/2015, a parità di condizioni con i docenti scolastici assunti a tempo indeterminato e per gli anni scolastici specificati al punto b) che segue;
b) condannare il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, a riconoscere a ciascuna ricorrente la “carta docente” munita dell'importo di
€ 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di seguito indicati ovvero, in subordine, a pagare a ciascuno delle ricorrenti, a titolo risarcitorio, il medesimo importo per i medesimi anni di servizio sotto indicati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e quindi:
- , per gli a.s. 2020/21, 2022/23 e 2023/24, o in subordine la somma di € Parte_1
1.500,00;
- , per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, o in subordine la Parte_2 somma di € 2.000,00;
- , per gli a.s. 2020/21, 2022/23 e 2023/24, o in subordine la somma Parte_3 di € 1.500,00. Con rimborso dell'importo del contributo unificato versato e con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Appellato: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello
- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa confermando in toto la sentenza n.
941/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza;
- con vittoria di spese e competenze anche del presente grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2024 il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2220/2024
R.G. promossa contro il da Controparte_1 Parte_4
, , , , , Parte_5 Parte_1 Parte_6 Parte_7 Parte_2
, e (i quali agivano per Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_3 veder accertato il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107), ha respinto le domande di Pt_5
, e , con la motivazione che “gli stessi non
[...] Parte_1 Parte_3 risultano più inseriti nel sistema scolastico alla data fissata per la sentenza”.
Il giudice di prime cure ha argomentato al riguardo quanto segue: “la
Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha chiarito che la Carta docenti spetta con adempimento in forma specifica a coloro che “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”.
pag. 2/9 Agli altri soggetti, vale a dire quelli non più inseriti nel sistema scolastico, può spettare solo il risarcimento dei danni, danni che tuttavia devono essere allegati.
Pertanto le domande di tali soggetti vanno rigettate, né gli stessi hanno avanzato domanda di risarcimento del danno”.
Avverso la sentenza hanno proposto appello , e Parte_5 Parte_1
, censurandola - con un unico motivo di gravame – nella parte in cui Parte_3 ha considerato le appellanti non più interne al sistema scolastico al momento della decisione, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della Clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE.
Deducono che “anche le odierne appellanti, come gli altri ricorrenti nel giudizio di I° grado, avevano provato di essere interne al sistema scolastico al momento della decisione giudiziale, assunta in data 10.12.2024 (cfr. doc. A). Tuttavia, il Giudice di prime cure non ha valutato né le prove documentali offerte dalle appellanti, né quelle risultanti dalla documentazione versata in atti dal appellato, senza neppure CP_1 motivare in ordine ad una loro presunta inidoneità probatoria, e dunque non ha posto dette prove a fondamento della decisione, così come non ha dato rilievo ai fatti non contestati dal;
così facendo è incorso nella violazione degli artt. 115 e 116 CP_1
c.p.c.”.
Evidenziano in particolare che:
- con riguardo a , era stato allegato al ricorso il provvedimento del Parte_2 dirigente dell' Controparte_3
, datato 9 agosto 2024, che dispone: “i docenti di seguito
[...] indicati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023 ed economica a decorrere dal 1° settembre 2024 e assegnati presso la sede rispettivamente indicata. I dirigenti scolastici della scuola di assegnazione provvederanno alla stipula del relativo contratto a tempo indeterminato”; nella sottostante elencazione era compresa anche , assegnata all'Istituto Scolastico Walter ON di Parte_2 CP_3
- con riguardo a e , erano state allegate al ricorso Parte_1 Parte_3 le istanze presentate dalle medesime, rispettivamente il 31 luglio 2024 e il 31 maggio 2024, ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) e del conferimento di incarichi per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6 ter, legge 3 maggio 1999 n. 124. Deducono, inoltre, che dagli stati matricolari delle docenti prodotti dal in allegato alla memoria ex art. 416 c.p.c. risulta che: CP_1
- ha stato giuridico di “titolare ordinario”, con immissione in ruolo Parte_2
a decorrere dall'1 settembre 2023 e assegnazione dall'1 settembre 2024 all'Istituto Scolastico Walter ON di CP_3
- , alla data del 14 novembre 2024, stava prestando servizio in Parte_3
pag. 3/9 qualità di docente supplente presso l'Istituto Scolastico Europa Unita di Lissone, con incarico dall'1 novembre 2024 al 29 novembre 2024;
- , pur non avendo incarichi in corso di esecuzione, risultava Parte_1 comunque con stato giuridico di “supplente”. Concludono, pertanto, che “in considerazione del compendio documentale e dei fatti non oggetto di specifica contestazione, può affermarsi che il Giudice abbia errato laddove ha ritenuto che le appellanti, alla data del 10.12.2024, fossero uscite dal sistema scolastico”. Aggiungono che l'inserimento nel sistema scolastico permane anche al momento della proposizione del ricorso in appello in quanto: presta Parte_2 servizio in virtù di contratto a tempo indeterminato;
sta svolgendo Parte_3 una supplenza in forza di contratto valido fino al 30 aprile 2025; risulta Parte_1 ancora iscritta nelle graduatorie provinciali delle supplenze, con posizione n. 100. Sulla base delle argomentazioni esposte, richiamate tutte le eccezioni ed argomentazioni svolte in primo grado ex art. 346 c.p.c., le appellanti hanno chiesto la riforma in parte qua della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato Controparte_1
ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il
[...] rigetto, con accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 22 ottobre 2025, acquisita la documentazione offerta dalle appellanti relativa al perdurante inserimento delle stesse nel circuito scolastico, il
Collegio, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Le odierne appellanti hanno proposto azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a
, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_1 quanto a e per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_2 quanto a . Parte_3
E' incontestato in causa e documentalmente provato che durante gli anni in questione le appellanti hanno prestato servizio come docenti in favore del
[...]
in forza di contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Controparte_1 contratti allegati sub docc. 3, 6 e 10 fascicolo appellanti di primo grado, nonché stati matricolari allegati sub docc. 3, 6 e 10 fascicolo appellato di primo grado).
La permanenza delle odierne appellanti nel sistema scolastico all'epoca dell'instaurazione del giudizio di primo grado – avvenuta mediante ricorso depositato il
9 settembre 2024 – è attestata, per quanto riguarda e Parte_2 Pt_3
pag. 4/9 , dallo stato matricolare prodotto dal Parte_3 Controparte_1 nel giudizio di primo grado in allegato alla memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c..
Da tali documenti, elaborati dall'amministrazione scolastica, risulta, infatti: quanto a , la “immissione nel ruolo docente senza sede” con “decorrenza Parte_2 giuridica 01/09/2023 decorrenza economica 01/09/2024” e la titolarità di cattedra presso la Scuola di primo grado – “Walter ON” di dall'1 settembre 2024 CP_3
(cfr. stato matricolare allegato sub doc. 6 fascicolo appellato di primo grado); quanto a
, l'assegnazione di supplenze brevi nei mesi di settembre, ottobre e Parte_3 novembre 2024 (cfr. stato matricolare allegato sub doc. 10 fascicolo appellato di primo grado).
Per quanto riguarda , la permanenza nel sistema scolastico è Parte_1 comprovata dall'iscrizione della stessa nelle graduatorie per l'assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. doc. 1 fascicolo appellanti di primo grado).
L'inserimento delle appellanti nel circuito scolastico sussisteva anche alla data della pronuncia di primo grado (11 dicembre 2024) e sussiste, altresì, alla data della presente decisione.
Per quanto attiene alla posizione di (come detto, transitata in Parte_2 ruolo a decorrere dall'1 settembre 2023), il non ne ha mai eccepito la CP_1 cessazione dal servizio successivamente all'immissione in ruolo. Inoltre, all'udienza di discussione la docente ha depositato in atti il cedolino paga di ottobre 2025, che comprova documentalmente il permanere del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione scolastica.
Quanto a , al momento della pronuncia della sentenza di Parte_3 primo grado la stessa prestava servizio in qualità di docente presso l'Istituto Superiore
“Europa Unita” di Lissone, con incarico di supplenza dal 30 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 (cfr. contratto n. prot. 12169 del 30 novembre 2024, allegato sub doc. G fascicolo appellanti) e alla data odierna presta servizio in forza di incarico di supplenza annuale dall'1 settembre 2025 al 31 agosto 2026 presso l'Istituto Superiore
“Martin UT King” di Muggiò (cfr. contratto depositato all'udienza di discussione).
Infine, era iscritta nelle graduatorie provinciali - e quindi eleggibile Parte_1 per il conferimento di incarichi - alla data della pronuncia di primo grado (cfr. doc. 3 fascicolo appellanti di primo grado) ed è tuttora iscritta in dette graduatorie, come attestato dall'estratto delle graduatorie allegato sub doc. H fascicolo appellanti e dall'ulteriore estratto depositato all'udienza di discussione.
Contrariamente a quanto eccepito dal appellato, i nuovi documenti CP_1 prodotti dalle appellanti in sede di gravame sono pienamente ammissibili ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., sia in quanto documenti sopravvenuti, la cui formazione
è successiva al maturare delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado, sia in pag. 5/9 quanto documenti indispensabili al fine di eliminare ogni possibile incertezza in ordine al perdurante inserimento delle appellanti nel sistema delle docenze scolastiche.
Accertato, dunque, l'inserimento nel circuito scolastico di , Parte_1 Pt_2
a sia al momento della pronuncia di primo grado, sia al
[...] Parte_3 momento della pronuncia della presente sentenza, si ritengono sussistere tutti i presupposti individuati dalla Suprema Corte per l'accoglimento delle domande dalle stesse formulate.
Giova premettere che l'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi d.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, con sentenza 27 ottobre 2023 n. 29961 pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha statuito, per quanto qui rileva, che
“l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nella sentenza richiamata la Suprema Corte ha poi enunciato i seguenti principi di diritto:
pag. 6/9 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso di specie, come accennato, si ritengono sussistere tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del beneficio della “carta docente”, come enucleati dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Per quanto riguarda , negli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la stessa ha prestato servizio, con orario di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali di cattedra), in forza di incarichi di docenza annuale
(sino al 31 agosto) o di incarichi sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) (cfr. contratti allegati sub doc. 6 fascicolo appellanti di primo grado).
Per quanto riguarda , la stessa ha prestato servizio Parte_3 nell'anno scolastico 2020/2021 con orario di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali pag. 7/9 di cattedra), in forza di incarico di docenza a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche (30 giugno); nell'anno scolastico 2022/2023 ha prestato servizio in forza di incarico a tempo determinato sino al 30 giugno, con orario di lavoro di 9 ore settimanali e nell'anno 2023/2024 in forza di due contratti a tempo determinato, entrambi con scadenza al 30 giugno e orario rispettivamente di 7 ore settimanali e di
11 ore settimanali (cfr. contratti allegati sub doc. 10 fascicolo appellanti di primo grado).
Infine, per quanto riguarda , nell'anno scolastico 2020/2021 la Parte_1 stessa ha prestato servizio in scuola primaria con orario di lavoro a tempo pieno (24 ore settimanali) dal 14 ottobre 2020 all'8 giugno 2021 (termine delle lezioni), ossia in forza di incarico avente durata ed implicante un impegno equiparabili a quelli di una supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno); nell'anno scolastico
2022/2023 ha prestato servizio in scuola secondaria con orario di lavoro a tempo pieno
(18 ore settimanali) in forza di incarico a tempo determinato sino al 30 giugno;
nell'anno scolastico 2023/2024 ha prestato servizio in forza di tre contratti a tempo determinato, tutti con scadenza al 30 giugno, uno con orario di 10 ore settimanali e gli altri con orario di 2 ore settimanali ciascuno (cfr. contratti allegati sub doc. 3 fascicolo appellanti di primo grado).
Per altro verso, come già evidenziato, tutte le appellanti risultano inserite nel sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale tanto di primo grado, quanto di appello.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle domande delle appellanti, va perciò dichiarato il diritto di queste ultime di ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n.
107 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a , Parte_1 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto a Pt_2
e per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a
[...] [...]
. Il va, pertanto, condannato a Parte_3 Controparte_1 corrispondere a tale titolo l'importo di € 1.500.00 a , l'importo di € 2.000,00 Parte_1
a e l'importo di € 1.500,00 a , con interessi legali dal Parte_2 Parte_3 dovuto al saldo. Restano ferme, in quanto non attinte dal gravame, le restanti statuizioni della sentenza di primo grado.
Si dà atto che, per mero errore materiale, nel dispositivo pronunciato all'udienza di discussione la sentenza impugnata è stata indicata come sentenza “n.
3735/2024 del Tribunale di Milano”, anziché come sentenza “n. 941/2024 del Tribunale di Monza”.
pag. 8/9 Si procede pertanto ad emendare tale errore materiale, dandosi atto che, ove il dispositivo reca scritto “n. 3735/2024 del Tribunale di Milano”, deve intendersi e ritenersi scritto “n. 941/2024 del Tribunale di Monza”.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e della serialità della controversia, le stesse si liquidano come da dispositivo (€ 2.000,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per l'appello), in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori delle appellanti ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 3735/2024 del Tribunale di Milano, accertato il diritto delle appellanti di ottenere il beneficio economico della
“carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a , per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto a e per Parte_2 gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 quanto a
[...]
, condanna il a corrispondere a Parte_3 Controparte_1 tale titolo l'importo di € 1.500.00 a , l'importo di € 2.000,00 a Parte_1
e l'importo di € 1.500,00 a , con interessi legali Parte_2 Parte_3 dal dovuto al saldo;
- conferma nel resto;
- condanna l'appellato a rifondere alle appellanti le spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.. Milano, 22 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
IU SI VA CA
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