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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
9 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1383 / 2025 R.G. promossa da c.f. rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Campione come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di essere affetta da: “…polimiosite con prevalente compromissione dei mu-scoli assiali e prossimali degli arti in terapia con immunosoppressivi e ste-roidi, diabete mellito in trattamento misto… e di avere, pertanto, presentato in data 13/02/2024, domanda alla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile di cui all'art.13 L. n°118/71;
- che con verbale definito l'08/03/2024 e notificato a mezzo lettera racc. a.r. del 05/04/2024, la
Commissione Medica riconoscendo la ricorrente inabile nella misura del 68%, per le gravi patologie da cui risultava essere affetta, aveva negato il beneficio richiesto;
- di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. al fine di accertare la propria condizione di soggetto invalido al 74%, con il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno d'invalidità;
- che il CTU nominato nel procedimento di ATP aveva negato in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU;
che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente, come rilevato dal CTP il quale aveva evidenziato:
“…Deve innanzitutto farsi rilevare che la Sig.ra risulta affetta da Parte_1
“miopatia con compromissione dei muscoli assiali e pros-simali degli arti su base infiammatoria, in attuale trattamento con immuno-soppressori ed in attuale follow-up presso l'Azienda ospedaliera G.
Martino di Messina, con deficit deambulatorio ( deambulazione con appoggio mono podalico) e lieve compromissione della forza prensile, miastenia e mialgia. Le miopatie infiammatorie idiopatiche
(MII), rappresentano un gruppo di malattie causate dall'infiammazione di muscoli e delle fasce muscolari, ac-compagnata talvolta da coinvolgimento infiammatorio di altri organi, inclusa la cute
(nella dermatomiosite) e i polmoni (interstiziopatia polmonare). Le MII fanno parte delle connettiviti o malattie reumatiche autoimmuni. Vengono riconosciute come malattie rare, avendo una incidenza pari a 5-10 casi/anno ogni 1.000.000 di abitanti e una prevalenza pari a 50-100 casi per 1.000.000 abitanti. Insorgono negli adulti, generalmente in un'età compresa tra i 40 e i 60 anni. L'eziologia delle MII è sconosciuta, la patogenesi è au-toimmune, vi è cioè un coinvolgimento del sistema immunitario che sviluppa una risposta immunitaria rivolta contro antigeni (molecole) presenti nei mu-scoli. A tale patologia, pertanto, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal
DM 5/2/92, va assegnata una percentuale invalidante del 50 % (Codice 9326). La sig. Parte_1
è anche affetta da: Diabete mellito in tratta-mento misto (insulina e ipoglicemizzanti
[...] orali): a tale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali deve essere attribuita una percentuale del
51 % (co-dice 9310). Ciò posto, ben si comprende come il complesso patologico di cui è portatrice la sig. configura una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella Pt_1 misura del 76%...” - che da ultimo in data 18/12/2025 la ricorrente era stata sottoposta ad ulteriore visita specialistica presso l' . Controparte_2
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ Accertare e dichiarare che la ricorrente è portatrice di infermità tali da ri-durre la propria capacità di lavoro in misura non inferiore al 74%. - Accertare
e dichiarare, conseguentemente, il diritto della stessa a percepire l'assegno di cui all'art. 13 della legge 118/71, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa. - Con vittoria di diritti ed onorari del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_3 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza sin dalla domanda amministrativa .
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, riscontrando un sopravvenuto aggravamento della condizione patologica dell'istante, ha ritenuto di poter riconoscere in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità complessiva del 75% a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato sotto il profilo delle considerazioni medico legali “ In data 08.03.2024 la perizianda veniva sottoposta a visita medico legale presso la
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, dell' , che esprimeva il seguente giudizio medico legale “Polimiosite con prevalente Parte_2 compromissione dei muscoli assiali e prossimali degli arti in terapia con immunosoppressivi e steroidi, diabete mellito in trattamento misto”. La Commissione Medica riconosce l'interessata:
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71
e art.9 DL. 509/88). Percentuale 68%”.
Avverso tale giudizio il legale della sig.ra proponeva istanza di accertamento tecnico Pt_1 preventivo. Il CTU nominato (Dott. ), in sede di ATP così concludeva: “…la Sig.ra Per_1 [...]
, in atto è invalida con riduzione temporanea della capacità lavorativa in misura Parte_1 del 69 % (sessantanove): L.l 18/71, a far data dal 13 Febbraio duemila ventiquattro;
epoca della domanda amministrativa. A Revisione ad anni tre (gennaio 2027), per controllarne lo status della malattia stessa, trattata con immunosoppressore od altro. Ritengo così d'aver assolto al mandato affidatomi dall'lll.mo Sig. Magistrato”.
Tale giudizio si presta ad essere riformato atteso che la ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali, risulta essere affetta da: “Miopatia con compromissione dei muscoli assiali e prossimali degli arti su base infiammatoria (polimiosite) in trattamento immunosoppressivo in soggetto affetto da diabete mellito tipo 2 in trattamento misto”.
Pertanto possono essere utilizzate le seguenti voci tabellari per l'invalidità civile (DM 5/02/92) in riferimento alla patologia riconosciuta e certificata, secondo criterio di analogia:
• Cod. 9306 (Patologia sistemica) dermatomiosite o poliomiosite 35%;
• Cod. 9310 (apparato endocrino) diabete mellito insulino dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (classe
III) 51-60%.
Su tali premesse occorre tuttavia effettuare un necessario inquadramento rispetto alla principale patologia patita dalla ricorrente, ovvero la poliomiosite cui corrisponde un valore percentuale pari al 35% quale riferimento tabellare;
Tuttavia, il caso specifico richiede un'approfondita considerazione clinico-funzionale, al fine di evitare una sottostima del reale impatto invalidante della patologia. Pur essendo la condizione in esame formalmente riconducibile al Cod. 9306 del D.M.
05/02/1992, si osserva che il quadro clinico presenta caratteri di maggiore gravità rispetto al valore tabellato. In particolare, il processo infiammatorio cronico a carico delle masse muscolari prossimali ed assiali ha determinato un significativo deficit di forza a carico degli arti superiori e inferiori con compromissione della motilità attiva contro gravità e progressiva faticabilità muscolare anche in corso di sforzi minimi.
Il coinvolgimento della muscolatura prossimale comporta difficoltà nei passaggi posturali (alzata dal seduto, salita di gradini, mantenimento della stazione eretta prolungata) e nella deambulazione autonoma anche su brevi tragitti, con riduzione della performance motoria globale e incidenza sulle fondamentali attività del quotidiano (cura della persona, mobilità domestica).
Tale disfunzione supera quanto previsto dal valore standard assegnato alle forme sistemiche di base, giacché il quadro evidenzia un impatto funzionale stabile e non integralmente compensabile dalla terapia immunosoppressiva o cortisonica in atto.
• Alla luce del danno funzionale stabilizzato e della compromissione muscolare documentata, il ricorso al solo valore tabellare del 35% risulterebbe incongruo e sottostimante;
Pertanto, risulta motivato e proporzionato l'inquadramento in fascia percentuale superioreindividuabile nel 50%, quale stima equa e adeguata della residua capacità lavorativa e dell'effettiva incidenza della patologia sistemica sull'autonomia globale del soggetto.
Concludendo sulla scorta delle superiori considerazioni medico legali nonché sulla scorta dell'obiettività emersa nel corso delle oo.pp., è possibile considerare un quadro invalidante pari al
75% riformando pertanto le precedenti valutazioni medico legali ed ammettendo il presupposto medico-legale per il riconoscimento deldiritto all'assegno mensile di assistenza.
• Il requisito sopra indicato deve essere riconosciuto con decorrenza dal GENNAIO 2025 ed è soggetto allo strumento della revisione trascorsi anni 2 dal presente accertamento medico legale”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso va accertato e dichiarato che è soggetto invalido al 75% e, pertanto, in possesso del requisito Parte_1 sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dal mese di gennaio 2025.
Avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa nonché agli accertamenti espletati in sede di ATP sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è soggetto invalido al Parte_1
75%, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dal mese di gennaio 2025; spese compensate;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
9 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1383 / 2025 R.G. promossa da c.f. rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Campione come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di essere affetta da: “…polimiosite con prevalente compromissione dei mu-scoli assiali e prossimali degli arti in terapia con immunosoppressivi e ste-roidi, diabete mellito in trattamento misto… e di avere, pertanto, presentato in data 13/02/2024, domanda alla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità civile di cui all'art.13 L. n°118/71;
- che con verbale definito l'08/03/2024 e notificato a mezzo lettera racc. a.r. del 05/04/2024, la
Commissione Medica riconoscendo la ricorrente inabile nella misura del 68%, per le gravi patologie da cui risultava essere affetta, aveva negato il beneficio richiesto;
- di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. al fine di accertare la propria condizione di soggetto invalido al 74%, con il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno d'invalidità;
- che il CTU nominato nel procedimento di ATP aveva negato in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU;
che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente, come rilevato dal CTP il quale aveva evidenziato:
“…Deve innanzitutto farsi rilevare che la Sig.ra risulta affetta da Parte_1
“miopatia con compromissione dei muscoli assiali e pros-simali degli arti su base infiammatoria, in attuale trattamento con immuno-soppressori ed in attuale follow-up presso l'Azienda ospedaliera G.
Martino di Messina, con deficit deambulatorio ( deambulazione con appoggio mono podalico) e lieve compromissione della forza prensile, miastenia e mialgia. Le miopatie infiammatorie idiopatiche
(MII), rappresentano un gruppo di malattie causate dall'infiammazione di muscoli e delle fasce muscolari, ac-compagnata talvolta da coinvolgimento infiammatorio di altri organi, inclusa la cute
(nella dermatomiosite) e i polmoni (interstiziopatia polmonare). Le MII fanno parte delle connettiviti o malattie reumatiche autoimmuni. Vengono riconosciute come malattie rare, avendo una incidenza pari a 5-10 casi/anno ogni 1.000.000 di abitanti e una prevalenza pari a 50-100 casi per 1.000.000 abitanti. Insorgono negli adulti, generalmente in un'età compresa tra i 40 e i 60 anni. L'eziologia delle MII è sconosciuta, la patogenesi è au-toimmune, vi è cioè un coinvolgimento del sistema immunitario che sviluppa una risposta immunitaria rivolta contro antigeni (molecole) presenti nei mu-scoli. A tale patologia, pertanto, sulla scorta dei dati clinici attuali, secondo quanto previsto dal
DM 5/2/92, va assegnata una percentuale invalidante del 50 % (Codice 9326). La sig. Parte_1
è anche affetta da: Diabete mellito in tratta-mento misto (insulina e ipoglicemizzanti
[...] orali): a tale patologia, sulla scorta dei dati clinici attuali deve essere attribuita una percentuale del
51 % (co-dice 9310). Ciò posto, ben si comprende come il complesso patologico di cui è portatrice la sig. configura una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella Pt_1 misura del 76%...” - che da ultimo in data 18/12/2025 la ricorrente era stata sottoposta ad ulteriore visita specialistica presso l' . Controparte_2
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ Accertare e dichiarare che la ricorrente è portatrice di infermità tali da ri-durre la propria capacità di lavoro in misura non inferiore al 74%. - Accertare
e dichiarare, conseguentemente, il diritto della stessa a percepire l'assegno di cui all'art. 13 della legge 118/71, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata in corso di causa. - Con vittoria di diritti ed onorari del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_3 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU. In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza sin dalla domanda amministrativa .
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito, riscontrando un sopravvenuto aggravamento della condizione patologica dell'istante, ha ritenuto di poter riconoscere in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità complessiva del 75% a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato sotto il profilo delle considerazioni medico legali “ In data 08.03.2024 la perizianda veniva sottoposta a visita medico legale presso la
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, dell' , che esprimeva il seguente giudizio medico legale “Polimiosite con prevalente Parte_2 compromissione dei muscoli assiali e prossimali degli arti in terapia con immunosoppressivi e steroidi, diabete mellito in trattamento misto”. La Commissione Medica riconosce l'interessata:
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71
e art.9 DL. 509/88). Percentuale 68%”.
Avverso tale giudizio il legale della sig.ra proponeva istanza di accertamento tecnico Pt_1 preventivo. Il CTU nominato (Dott. ), in sede di ATP così concludeva: “…la Sig.ra Per_1 [...]
, in atto è invalida con riduzione temporanea della capacità lavorativa in misura Parte_1 del 69 % (sessantanove): L.l 18/71, a far data dal 13 Febbraio duemila ventiquattro;
epoca della domanda amministrativa. A Revisione ad anni tre (gennaio 2027), per controllarne lo status della malattia stessa, trattata con immunosoppressore od altro. Ritengo così d'aver assolto al mandato affidatomi dall'lll.mo Sig. Magistrato”.
Tale giudizio si presta ad essere riformato atteso che la ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali, risulta essere affetta da: “Miopatia con compromissione dei muscoli assiali e prossimali degli arti su base infiammatoria (polimiosite) in trattamento immunosoppressivo in soggetto affetto da diabete mellito tipo 2 in trattamento misto”.
Pertanto possono essere utilizzate le seguenti voci tabellari per l'invalidità civile (DM 5/02/92) in riferimento alla patologia riconosciuta e certificata, secondo criterio di analogia:
• Cod. 9306 (Patologia sistemica) dermatomiosite o poliomiosite 35%;
• Cod. 9310 (apparato endocrino) diabete mellito insulino dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (classe
III) 51-60%.
Su tali premesse occorre tuttavia effettuare un necessario inquadramento rispetto alla principale patologia patita dalla ricorrente, ovvero la poliomiosite cui corrisponde un valore percentuale pari al 35% quale riferimento tabellare;
Tuttavia, il caso specifico richiede un'approfondita considerazione clinico-funzionale, al fine di evitare una sottostima del reale impatto invalidante della patologia. Pur essendo la condizione in esame formalmente riconducibile al Cod. 9306 del D.M.
05/02/1992, si osserva che il quadro clinico presenta caratteri di maggiore gravità rispetto al valore tabellato. In particolare, il processo infiammatorio cronico a carico delle masse muscolari prossimali ed assiali ha determinato un significativo deficit di forza a carico degli arti superiori e inferiori con compromissione della motilità attiva contro gravità e progressiva faticabilità muscolare anche in corso di sforzi minimi.
Il coinvolgimento della muscolatura prossimale comporta difficoltà nei passaggi posturali (alzata dal seduto, salita di gradini, mantenimento della stazione eretta prolungata) e nella deambulazione autonoma anche su brevi tragitti, con riduzione della performance motoria globale e incidenza sulle fondamentali attività del quotidiano (cura della persona, mobilità domestica).
Tale disfunzione supera quanto previsto dal valore standard assegnato alle forme sistemiche di base, giacché il quadro evidenzia un impatto funzionale stabile e non integralmente compensabile dalla terapia immunosoppressiva o cortisonica in atto.
• Alla luce del danno funzionale stabilizzato e della compromissione muscolare documentata, il ricorso al solo valore tabellare del 35% risulterebbe incongruo e sottostimante;
Pertanto, risulta motivato e proporzionato l'inquadramento in fascia percentuale superioreindividuabile nel 50%, quale stima equa e adeguata della residua capacità lavorativa e dell'effettiva incidenza della patologia sistemica sull'autonomia globale del soggetto.
Concludendo sulla scorta delle superiori considerazioni medico legali nonché sulla scorta dell'obiettività emersa nel corso delle oo.pp., è possibile considerare un quadro invalidante pari al
75% riformando pertanto le precedenti valutazioni medico legali ed ammettendo il presupposto medico-legale per il riconoscimento deldiritto all'assegno mensile di assistenza.
• Il requisito sopra indicato deve essere riconosciuto con decorrenza dal GENNAIO 2025 ed è soggetto allo strumento della revisione trascorsi anni 2 dal presente accertamento medico legale”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso va accertato e dichiarato che è soggetto invalido al 75% e, pertanto, in possesso del requisito Parte_1 sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dal mese di gennaio 2025.
Avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa nonché agli accertamenti espletati in sede di ATP sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che è soggetto invalido al Parte_1
75%, in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile a decorrere dal mese di gennaio 2025; spese compensate;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 10/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso