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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7619 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE composta dai magistrati:
NC ET Presidente
IA NZ RR Consigliere Relatore
Fabrizio IA Fabbricini Ing. Componente Tecnico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4980/2020 r.g. posta in deliberazione all'udienza collegiale del 18.11.2025 e vertente
TRA
(p. iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Marco
RA (c.f. che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._1
RICORRENTE -
E
(c.f. (che ha Controparte_1 P.IVA_2 incorporato, per fusione, il ) in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Giuliano
Boschetti
(c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._2
RESISTENTE -
E
p. iva ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Antonio
RA (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._3
TERZA CHIAMATA IN CAUSA -
r.g. n. 1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 07.10.2020, conviene in giudizio, Parte_1 dinanzi all'intestato giudice, il e rassegna le Controparte_2 seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c - subordinatamente ex art.2043 c.c - del in Controparte_2 ordine ai fatti esposti e per l'effetto voglia condannare il Controparte_2
in persona del suo LRPT, per quanto di ragione, al risarcimento di tutti
[...]
i danni patrimoniali subiti dalla Società istante per un ammontare pari ad euro
48.425,16 a titolo di danno emergente e pari ad euro 217.204,64 , subordinatamente ad euro 106.611,28 , a titolo di danno da lucro cessante e da perdita di chance, ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.c. ultimo comma sulle somme anno per anno rivalutate, nonché alla refusione di tutti i costi sostenuti dalla ricorrente per il procedimento di
AT in ordine al contributo unificato( per euro 259,00) e per tale ricorso (pari ad euro
450,00), sia in ordine alle spese sostenute per il CTU in sede di AT e del proprio CTP per un ammontare pari ad euro 16.327,00 e per un importo complessivo pari ad euro
64.752,16, oltre onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Prof.
Marco RA che si dichiara antistatario. In via istruttoria, stante l'esistenza di gravi ragioni, si chiede disporsi ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione delle indagini di CTU ai fini di sentir accertare la responsabilità del convenuto per mancata CP_2 vigilanza e manutenzione delle canalizzazioni, delle opere idrauliche e degli impianti in gestione in relazione alle precipitazioni piovose avvenute nelle giornate del 9,10 ed 11 settembre 2017, con conseguente accertamento da parte del CTU dei danni subiti, con relativa quantificazione, dalle strutture gestite da in occasione di dette Parte_1 precipitazioni. Sempre in via istruttoria si chiede sin da ora ammettersi prova testimoniale sulle circostanze indicate in fatto dal n. 2 al n. 8, facendo precedere il tutto dall'inciso “Vero che”, nonché sugli ulteriori seguenti capitoli: …”.
A sostegno delle riportate conclusioni, allega. Parte_1
- Di gestire l'omonimo parco acquatico e tematico di divertimenti, della superficie di circa 40 ettari, sito in località Torvaianica, nel comune di Pomezia (Rm).
- Il parco ospita, stabilmente, strutture dedicate ad habitat per delfini, foche e leoni marini, pinguini, pellicani, fenicotteri e uccelli tropicali, rapaci ed acquatici e con attrazioni quali montagne russe, un cinema 4D, una vasta area acquatica costituita da r.g. n. 2 piscine e vasche a giochi d'acqua, un ristorante e vari punti di ristoro e di vendita di gadget ed è attraversato da canali di bonifica di acque pubbliche e collettori collegati, sotto il controllo del , Ente di diritto pubblico Controparte_2 che vigila ed assicura, attraverso opere varie e impianti idrovori di sua proprietà, la corretta gestione delle acque, ricevendo, dai consorziati, tra i quali il Parte_1 pagamento di un canone consortile.
- Tra il 9 e il 10 settembre 2017 e nella giornata dell' 11 settembre 2017, la zona su cui
è il e tutte le zone limitrofe sono interessate da copiose precipitazioni Controparte_4 piovose, che provocano l'esondazione dei canali di bonifica, a causa della insufficienza dell'impianto di pompaggio delle idrovore del preposte allo svuotamento del CP_2 bacino di raccolta delle acque provenienti dai canali di bonifica che vi confluiscono;
il bacino di raccolta (denominato Campo Selva) è parte integrante ed essenziale del sistema di salvaguardia del territorio e vi confluisce, esclusivamente, il Canale denominato “Collettore C”, che attraversa tutto il Controparte_5
- Di aver inutilmente sollecitato l'immediato intervento degli operatori del e CP_2 di aver constatato che, presso la sede del , il bacino di raccolta delle acque CP_2 provenienti dai canali (c.d. mandracchio) era strapieno e che le idrovore esistenti non riuscivano a pompare sufficientemente le acque, per disperderle nel mare attraverso il fosso dedicato (c.d. “canale fugatore”); di conseguenza si è verificato un aumento del livello di innalzamento delle acque all'interno del parco, con il rischio di danneggiamento irreversibile degli impianti di filtrazione a servizio delle vasche destinate all'habitat dei delfini e dei pinnipedi e pinguini che vi vivono, con l'evidente pericolo della loro morte.
- Di aver attivato la Protezione Civile, che solo a tarda notte, ridotto il livello delle acque, evita che l'acqua raggiunga il livello delle pompe idrauliche di filtrazione delle vasche per gli animali.
- Anche nella giornata del 11.09.2017, di aver richiesto un nuovo intervento della
Protezione Civile che, giunta in loco alle 21.00, constatato il mal funzionamento della pompa idrovora sita nel “mandracchio” di raccolta del;
realizzato un “by CP_2 pass”; pompato le acque del bacino di raccolta nel canale ad esso dedicato, riversa le acque al mare, riduce il livello delle acque nel “mandracchio” e contiene la esondazione nel Parco.
r.g. n.
3 - Di avere riportato ingenti danni alle attrezzature del parco, chiesti senza riscontro al
, responsabile della mancata manutenzione dei canali e degli impianti di CP_2 raccolta delle acque, causa delle esondazioni.
- Di avere chiesto, il 15.12.2017, l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo dinnanzi il Tribunale di Velletri dichiaratosi incompetente per materia.
- Di avere riassunto il ricorso dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque presso la
Corte di Appello di Roma, introducendo il giudizio iscritto al n.r.g. 3735/18 nel quale viene nominato c.t.u. ( che riconduce la esondazione alla eccezionalità Per_1 dell'evento atmosferico e a ostruzioni presenti in corrispondenza di alcuni attraversamenti del privi di manutenzione a carico di liquidando le CP_4 Parte_1 spese di ripristino dei luoghi in euro 46.715,02. Tale c.t.u. presenta errori nella parte in cui riconduce a la custodia e la manutenzione dei canali di scorrimento delle Parte_1 acque all'interno del;
valuta funzionante l'impianto di sollevamento e CP_4 trascinamento delle acque di Campo di Selva di proprietà del;
qualifica come CP_2
“eccezionale” la precipitazione del 10.09.2017; accerta l'“abbassamento” dei terreni oggetto degli interventi di omette di rispondere ai quesiti e alle note Parte_1 critiche.
- Diversamente da quanto accertato in a.t.p., è documentalmente provato che la manutenzione della zona più ampia interessata dai canali di raccolta di tutte le acque spetta al;
le precipitazioni piovose verificatesi tra il 9 e 10 settembre 2017, CP_2 nonché le precipitazioni verificatesi l'11 settembre 2017 non concretizzano un evento eccezionale;
il consulente non considera i dati statistici allegati dal consulente di parte di che escludono la eccezionalità della precipitazione piovosa per cui è Parte_1 causa e provano la responsabilità esclusiva del , non intervenuto sul CP_2 malfunzionamento dell'idrovora di pompaggio;
nei canali del è stata rilevata CP_2 la presenza di detriti e massi che ostruivano lo scorrimento delle acque (blocchi di pietra rimossi solo a settembre 2019).
- Il è responsabile per i danni occorsi al , in quanto custode Controparte_2 CP_4 del sistema dei canali di bonifica e degli impianti collegati per il versamento delle acque in mare, avrebbe dovuto provvedere alla regolare manutenzione degli impianti, comprese le idrovore per lo sversamento in mare delle acque provenienti dai canali per riversarle in mare e la inefficienza dell'impianto di innalzamento delle acque, mai verificata dal c.t.u., ha causato l'esondazione delle acque e dei danni.
r.g. n.
4 - Solo in epoca successiva, tra il 13 e il 13 novembre 2019, il si è dotato di un CP_2 impianto sussidiario di pompaggio, per la ipotesi in cui quello principale risultasse insufficiente.
- Il è responsabile anche ai sensi dell'art. 2043 cc. CP_2
- All'evento (esondazione dei canali) sono conseguiti danno emergente, per un importo non inferiore ad euro 48.425,16, oltre spese per l'AT per euro 15.877,00 (totale di euro
64. 752,16) e , sia sotto il profilo del lucro cessante per mancato guadagno e perdita di chances.
Con comparsa depositata in data 15.03.2021 si costituisce il Controparte_1
; resiste alla domanda della società e rassegna le seguenti conclusioni:
[...]
<< (…) accolta l'istanza di differimento d'udienza onde consentire la chiamata in causa della CO di Assicurazione “ : 1) Controparte_3 accertare e dichiarare l'insussistenza dei danni così come lamentati da parte ricorrente, anche in ragione del contributo concausale della medesima parte ricorrente e della eccezionalità dell'evento atmosferico per cui è casa, stante anche gli esiti degli accertamenti giudiziali svolti nel precedente AT (Trap Roma, r.g. 3735/2018) ; 2) rigettare comunque ogni avversa domanda in quanto indimostrata ed infondata, nonché errata ed indeterminata nella quantificazione del danno;
3) in via solidale e/o di manleva, subordinatamente, accertare e dichiarare comunque, in fine, l'obbligo della
“ , in persona del legale rappresentante protempore, di Controparte_3 tenere indenne il comparente di quanto questi fosse eventualmente tenuto a CP_2 pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge e nei termini di cui alla sopra richiamata polizza assicurativa, pronunciando correlativa sentenza di condanna. In via istruttoria si depositano i documenti sopra richiamati, nonché con separata nota gli elaborati integrali dell'AT (che controparte non risulta avere depositato ...) e si fa espressa riserva di ogni altra deduzione, istanza e produzione sia nel merito che in via istruttoria, nei termini che saranno concessi ed anche all'esito delle difese delle altre chiamate in giudizio, nonché vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle riportate conclusione, il allega: CP_2
- Il parco acquatico è stato edificato tra l'anno 2003 e l'anno 2005, su area particolarmente depressa interessata, in parte, dalla palude pontina, già bonificata negli anni 30.
r.g. n.
5 - Le autorizzazioni rilasciate alla società contengono specifiche prescrizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sorveglianza a carico della medesima società.
- Di aver regolarmente eseguito gli interventi di propria competenza sui tratti dei canali artificiali e del Fosso della Crocetta esterni al sedime della proprietà
, nonché dei tratti a monte ed a valle di quest'ultima. Parte_1
- non ha assolto ai propri obblighi e non ha eseguito gli interventi di Parte_1 manutenzione dei canali attraversanti la proprietà come rilevato nel Parte_1 corso dell'espletamento dell' e della c.t.u. CP_6
- L'evento meteorico del 10.09.2017 ha rivestito carattere di eccezionalità.
- In occasione di tale eccezionale evento meteorico, il ha pompato, da CP_2 solo, oltre il 90% delle acque in eccesso, impegnando al massimo regime i propri impianti di smaltimento.
Con comparsa depositata in data 14.09.2021, si costituisce Controparte_3
chiamata in causa dal quale impresa assicuratrice della r.c., nei
[...] CP_2 confronti della quale propone domanda di garanzia impropria e rassegna le seguenti conclusioni:
<< in via principale e nel merito, respingere integralmente le domande di parte ricorrente in quanto inammissibili, improponibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto nonché prive di adeguato riscontro probatorio nei necessari presupposti costitutivi, per tutti i motivi di cui in narrativa o come meglio;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità del CP_7
, anche parziale e/o concorsuale, determinare e liquidare il risarcimento del
[...] danno eventualmente dovuto alla parte ricorrente ove risulti rigorosamente provato in ogni suo elemento costitutivo sia in punto an che quantum debeatur, respingendo ogni ulteriore maggiore e/o diversa pretesa siccome del tutto infondata in fatto ed in diritto
e, comunque, priva di adeguato riscontro probatorio, manlevando l'assicurato alle condizioni di polizza, nei limiti del massimale ed al netto di franchigie e scoperti previsti, con spese ed onorari di giudizio quantomeno compensati.
In via istruttoria, riservata ogni ulteriore istanza e produzione nel rispetto delle norme di rito, si deposita copia dei documenti richiamati in atto come da separato indice e si chiede sin da ora il rigetto delle avverse istanze istruttorie, ivi incluso il rinnovo della
CTU già esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, con espressa richiesta di acquisizione della CTU originale effettuata dall'Ing. nel Persona_2
r.g. n. 6 procedimento accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi l'intestato Tribunale e rubricato al n. r.g. 3735/1>>
La impresa di assicurazione non contesta la copertura di polizza;
contesta la configurabilità di una responsabilità in capo al proprio assicurato;
insiste sulla eccezionalità delle precipitazioni piovose e sulla ininterrotta attività dell'impianto idrovoro del , perfettamente funzionante e a pieno regime sin dal momento CP_2 iniziale delle forti ed eccezionali piogge fino alla fine dell'emergenza; contesta le pretese risarcitorie;
chiede di contenere l'eventuale obbligo di manleva nei limiti delle condizioni di polizza.
All'udienza del 18.11.2025 la causa, sulle riportate conclusioni, viene trattenuta in decisione.
La domanda di deve ritenersi infondata per difetto di prova delle Parte_1 relative pretese.
Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la responsabilità per danni si fonda sul rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore), ma non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno.
L'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa. Solo una volta che l'attore ha offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare l 'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., dunque, è sufficiente e, tuttavia, necessario, che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e la responsabilità che ne consegue può essere esclusa dalla dimostrazione - di cui, per contro, è onerato il custode - della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo.
r.g. n. 7 Il danneggiato deve, quindi, fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali.
Non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.
L'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova, gravante sull'attore, del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.
Nel concreto la compiuta istruttoria non consegna una prova adeguata del nesso causale tra l'allegato (e indimostrato) cattivo funzionamento delle idrovore di proprietà del e la esondazione verificatasi;
in tal senso le argomentazioni e conclusioni cui CP_2
è pervenuto il c.t.u., immuni da vizi logici e metodologici, meritano di essere recepite e non sono inficiate, alla luce della documentazione complessivamente versata in atti, dalle osservazioni critiche delle parti.
Giova precisare che le operazioni peritali hanno avuto inizio, anche per effetto della incompetenza del giudice adito in prima battuta, il 07.11.2018, a distanza di circa 14 mesi dalla precipitazione piovosa all'origine della domanda risarcitoria.
L'istanza della società, volta all'acquisizione d'ufficio dei verbali di intervento della
Protezione civile, non può trovare accoglimento, atteso che la società, che secondo la sua stessa prospettazione ha chiesto e ottenuto l'intervento della Protezione civile nei luoghi di causa, ben avrebbe avuto la possibilità di chiedere alla Protezione civile copia dei verbali di intervento che, invece, non versa in atti.; in ogni caso il consulente rappresenta di essersi attivato, senza esito, presso la Protezione Civile.
Il c.t.u. riporta i rilievi in ordine alle caratteristiche dell'evento meteorico verificatosi tra le 08.00 e le 10.00 del 10.09.2017 e i dati relativi alle “massime precipitazioni” verificatesi, nella stessa zona, tra il 2004 e il 2017, ricavando la eccezionalità della precipitazione piovosa, che ha superato la media statistica del 46% circa.
Sul punto, e diversamente da quanto sostenuto dalla società in questa sede, il consulente dell'ufficio risponde alle censure del consulente di parte della società; chiarisce che il calcolo del tempo di ritorno di un evento è basato sull'applicazione di formule statistiche r.g. n. 8 nelle quali vanno inseriti tutti i dati di precipitazione meteorica e che sulla base di tali dati vengono disegnati i grafici delle curve di massima probabilità di precipitazione o del tempo di ritorno.
Con particolare riferimento al grafico allegato con il numero 2 dall'ing il c.t.u. Per_3 rileva che il tempo di ritorno dell'evento eccezionale del 10.09.2017 è ricompreso tra i
500 e gli 800 anni, dunque ben oltre i 200 anni del tempo di ritorno di dimensionamento delle opere del , come rilevato dall' arch. CP_2 Per_4
Il c.t.u. rileva che la Protezione Civile in data 09.09.2017 emana allerta meteo (terzo livello su quattro). Accerta, inoltre, che la capacità dannosa della precipitazione piovosa, già di per sè di carattere eccezionale, è aggravata dalle caratteristiche di permeabilità assunte dal terreno argilloso, per l'assenza, nel pregresso periodo estivo, di precipitazioni in grado di attivare la permeabilità del terreno stesso. La geologia superficiale della zona, infatti, è rappresentata da depositi alluvionali limosi e argillosi, su sottostante fondo a tessitura fondamentalmente sabbiosa. L'argilla forma uno strato praticamente impermeabile, allorquando è asciutta: in questa fase, infatti, i colloidi esercitano la loro azione legante, che può essere interrotta solo da un contatto con l'acqua prolungato nel tempo, almeno un'ora, in quanto allorquando i tempi di corrivazione sono più brevi, il terreno non recepisce l'acqua della pioggia. Per il tempo in cui l'argilla resta compatta, l'acqua cade su di essa e vi scorre, procedendo verso la sezione di chiusura del bacino. In tale periodo quasi il 100% dell'acqua raggiunge la sezione di chiusura del bacino, per l'irrilevante coefficiente di permeabilità del terreno
(pari a uno). Nel periodo antecedente al 10.09. 2017, secondo i dati della stazione di
“Roma Capocotta”, vi è stato un periodo di siccità di circa tre mesi (sin da giugno
2017). In tale periodo di sostanziale siccità, per le alte temperature anche in orario notturno, lo strato superficiale del terreno, in ragione della componente argillosa, deve ritenersi essere stato consistente, con la conseguenza che in occasione dell'evento piovoso del 10.09.2017, tutta l'acqua della pioggia caduta sul bacino a Monte del parco
è arrivata sino alla sezione di chiusura.
Diversamente da quanto sostenuto dalla società, il consulente d'ufficio, sul punto, risponde anche alle osservazioni del consulente di parte (come riportate nella c.t.u.) per il quale non sarebbe esatto che nei giorni precedenti l'evento calamitoso non fosse piovuto, poiché la settimana prima dell'evento dannoso oggetto del presente giudizio, sono caduti tra i 41, 5 e i 54, 2 millimetri di pioggia ( a seconda della stazione meteorologica che ha registrato il dato) e che tali precipitazioni, intervenute dopo un r.g. n. 9 periodo di siccità di circa tre mesi, avrebbero modificato lo stato del terreno, aumentandone la permeabilità. Sul punto, il consulente d'ufficio chiarisce che tali episodi metereologici (le piogge dell'inizio di settembre) si sono concentrati in un'unica ora ( alle 12:00, il 1 settembre e alle 06:00, alle 21.00 e alle 23.00, il 2 settembre, mentre il 03.09 non vi sono state precipitazioni significative); che il fatto che queste piogge si sono concentrate in un arco temporale così breve e non sono distribuite nell'arco della giornata ha sostanzialmente causato lo stesso effetto di scivolamento verificatosi in occasione dell'evento meteorologico del 10.09 e non hanno avuto la capacità e l'effetto di imbibire il terreno, rendendolo permeabile.
Altro fattore di ampliamento degli effetti dell'evento meteorologico oggetto di causa, è individuato nello stato di manutenzione dei fossi: il consulente di ufficio, infatti, rileva la presenza di vegetazione, lungo il percorso dei colatori e del collettore c, lasciata ad arredo verde del . CP_4
In ogni caso, come da c.t.u., si ritiene che qualsiasi capacità di smaltimento delle idrovore, non avrebbe determinato un effetto diverso, per la quantità di acqua precipitata tanto a monte quanto a valle del “mandracchio”, con la conseguenza che l'acqua “a valle” era di quantità tale che non sarebbe stato possibile smaltirla.
La Protezione Civile, pur interpellata dal c.t.u., non ha dato dettagli sulla potenza delle pompe, sull'esito o sulle modalità degli interventi, tuttavia, il fatto che le squadre della
Protezione Civile sono intervenute una seconda volta in data 11.09.2017 depone per il mancato smaltimento dell'accumulo dell'acqua nel fosso della Crocetta.
Rileva anche l'accertamento peritale in ordine alle quote del terreno.
Il consulente, infatti, accerta, sulla base dei rilievi tecnici versati in atti, che prima dell'esecuzione dei lavori di realizzazione del le quote del fondo corrispondono CP_4 alle quote assolute sul livello del mare, mentre alla data di rilievi da parte del consulente di ufficio, l'andamento del fondo su cui risulta realizzato il si palesa “altalenante CP_4 in salita in discesa” e tale nuovo assetto dei piani, non garantisce il deflusso perfetto dell'acqua, che deve affrontare dei fossi.
Anche i tratti non interessati da attraversamenti evidenziano caratteristiche tali da non consentire un moto uniforme dell'acqua verso il mare e analogo andamento si riscontra in corrispondenza delle sezioni, dei bordi del collettore e rispetto al terreno immediatamente circostante.
Infine, quanto alla realizzazione dei 12 attraversamenti autorizzati dalla determinazione dirigenziale n. 585/04 del 23 dicembre 2004.
r.g. n. 10 Detta autorizzazione risulta condizionata al rispetto di determinate prescrizioni:
l'utilizzo di qualsivoglia accorgimento per non turbare il libero deflusso delle acque, per mantenere immutate le caratteristiche idriche ed idrauliche del bene sul quale insiste il
; l'obbligo di garantire con continuità la pendenza esistente del fondo dell'alveo in CP_4 prossimità degli attraversamenti;
l'obbligo di provvedere, a proprie spese, a manutenere e sorvegliare, nonché a porre in essere ogni altra attività indispensabile ad assicurare l'efficienza dell'integrità dell'alveo del corso d'acqua e dell'opera realizzata, anche qualora la necessità dell'esecuzione di detti interventi venisse accertata posteriormente alla data di acquisizione dell'autorizzazione ai fini idraulici.
A ciò consegue che tutto quanto esistente all'interno del (canali, fossi, colatori) è CP_4 soggetto alla manutenzione da parte della società Parte_1
Nello specifico, la prescrizione in punto di mantenere la pendenza esistente del fondo dell'alveo in prossimità degli attraversamenti non risulta rispettata.
Infine, come da c.t.u., si ritiene che la capacità di smaltimento delle idrovore del
, qualunque fosse stata, non sarebbe stata in grado, data la quantità di acqua CP_2 precipitata a monte e a valle del “mandracchio”, ad evitare la esondazione.
Dunque, la domanda viene respinta – in relazione sia all'art.2051 che all'art.2043 c.c. - dovendosi escludere la riconducibilità causale della esondazione a beni in custodia del
. CP_2
Si compensano le spese di lite in ragione della complessità dell'accertamento dei fatti.
Le spese di AT restano a carico della parte che ha attivato il procedimento, soccombente rispetto alla domanda che ne ha determinato l'espletamento.
P. Q. M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Respinge la domanda di . Parte_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Dichiara non ripetibili le spese di AT
Roma, 18.11.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
IA NZ RR NC ET
r.g. n. 11