Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 7358/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F.: ), in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, rapp.ta e difesa dall' Avv. Pasquale D'Onofrio (C.F. ), dell'Avvocatura Regionale, CodiceFiscale_1 giusta procura generale in atti, OPPONENTE E
, nato a [...] il [...] ed ivi res.te alla c.da San CP_1
Vito 77, cod. fisc. ed elett.te dom.to in Benevento al Viale A. C.F._2
Mellusi, 93/B, presso e nello studio dell'avv. Enrico Valente, cod. fisc.
, , che lo rappr.ta e difende in virtù di procura in calce al C.F._3 ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 22/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva impugnazione avverso Pt_2 il decreto ingiuntivo n. 1489/2016, emesso in data 16 ottobre 2016 e notificato in data 18 ottobre 2016, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di , CP_1 della somma di € 27.684,80, oltre interessi e spese, per competenze ad esso spettanti in forza dell'incarico di direttore dei lavori ricevuto con ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza nella Regione n. 4317 del 3 aprile CP_2 Pt_1
2006, per i lavori di “Sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo incombenti sul
, incarico revocato con determinazione del predetto Commissario Parte_3
n. 344 del 25 giugno 2012.
N.R.G.7358/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
[...] offriva un ribasso del 27.399%, determinando l'importo al netto del ribasso di € 2.082.508,62 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri afferenti le attività espropriative soggette allo stesso ribasso d'asta; con Ordinanza commissariale n. 4317 del 3 aprile 2006 veniva nominato Direttore dei lavori in oggetto il dott. ing. in data 27 dicembre 2006 veniva redatto il verbale di CP_1 consegna dei lavori;
con determinazione del Coordinatore n. 27/2009 del 16 aprile 2009 il dott. geol. veniva nominato Responsabile del Procedimento in Parte_5 esecuzione dei lavori in oggetto in sostituzione del dott. ing. ; con Persona_1 deliberazione del Coordinatore n. 11 del 13 maggio 2010 veniva inoltre approvata la perizia di variante n. 1, per un importo totale di € 3.424.986,55; con determinazione del Commissario Arcadis n. 344 del 15 giugno 2012 veniva revocato l'incarico di Direttore dei lavori all'ing. e conferito lo stesso incarico all'ing. CP_1 CP_4
; con nota acquisita agli atti dell'Arcadis al protocollo n. 3384/2012 dei 2
[...] luglio 2012, l'ing. trasmetteva il S.A.L. n. 6 per lavori eseguiti a tutto il CP_1
28 maggio 2012 per un ammontare pari a € 1.905.810,00 corrispondente ad un avanzamento lavori pari al 60,40% e richiedeva il pagamento delle competenze tecniche in acconto;
l'ing. a seguito della revoca dell'incarico, non CP_1 provvedeva tuttavia ad adempiere a quanto prescritto per lo specifico caso dal
D.P.G.R. n. 23 dell'11 febbraio 2010 all'art. 9, comma 8, lettere b) e c) Pt_1
(redazione di una relazione dettagliata delle opere eseguite, trasmissione al committente dei verbali relativi ai prelievi effettuati sui materiali, della documentazione di cui all'art. 65, comma 6, lettera a), b) e c) del D.P.R. 38012001, del Giornale dei lavori, ...), così come espressamente richiesto nella nota Arcadis n. 6125/2012 del 12 ottobre 2012, trasmessa all'ing. c/o l'avv. Francesco Romano a riscontro della nota CP_1 da quest'ultimo trasmessa e acquisita al protocollo dell'Arcadis n. 5797/2012 del 24 settembre 2012; la documentazione contabile relativa al S.A.L. n. 6 veniva, peraltro, trasmessa dall'ing. priva dei necessari allegati grafici e pertanto si CP_1 rendeva necessario procedere a verifiche in cantiere dei lavori eseguiti;
dalle suddette verifiche risultava, come da apposito verbale agli atti del 2 novembre 2012 redatto dal Direttore dei lavori ing. e dal Presidente della Commissione di Controparte_4 collaudo nonché Collaudatore statico Prof. Ing. e controfirmato senza Persona_2 riserva alcuna dall'impresa esecutrice, la mancanza di alcuni materiali contabilizzati come pié d'opera; con determinazione del Commissario Arcadis n. 611 del 29
N.R.G.7358/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 novembre 2012, veniva approvato, per lavori eseguiti a tutto il 28 maggio 2012, il S.A.L. n. 6, senza contabilizzare in esso le quantità relative ai suddetti materiali mancanti, dal quale risultava un avanzamento dei lavori pari al 56,80%; a tutt'oggi, per l'intervenuta risoluzione contrattuale unilaterale, applicata ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 163/2006 nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, è ancora in corso la redazione, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del D.lgs. 163/2006, dello stato di consistenza dei lavori eseguiti;
con nota n. 11502 del 7 novembre 2016, il Pt_2
Direttore dei lavori, ing. , ha trasmesso al Responsabile del Controparte_4
Procedimento le prime risultanze del suddetto stato di consistenza, evidenziando differenze in difetto di quanto realizzato rispetto a quanto contabilizzato fino al S.A.L. Pt_ ; alla luce di quanto evidenziato, emerge, con riferimento alle richieste di cui al Decreto Ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, che i lavori diretti dall'ing. non coincidono con un avanzamento degli stessi pari al 60,40% ma con CP_1 percentuali inferiori ancora da definirsi, così come si evince dal S.A.L. n. 6, approvato con determina del Commissario Arcadis n. 611/2012, e dalla nota n. 11502 del Pt_2
7 novembre 2016, trasmessa al Responsabile dei Procedimento, geol. , dal Parte_5
Direttore dei lavori ing. ; allo stato, non è ancora possibile liquidare Controparte_4 il saldo delle competenze professionali dell'ing. in quanto per la loro CP_1 determinazione, ai sensi del D.M. 4 aprile 2001 e dell'Ordinanza commissariale n. 144, è indispensabile la conoscenza della consistenza dei lavori eseguiti e diretti dallo stesso ingegnere, oltre che dello stato di avanzamento degli stessi lavori, a tutt'oggi ancora incerto;
inoltre l'ing. non ha ancora adempiuto agli obblighi previsti dal D.P.G.R. CP_1
Campania n. 23 dell'11 febbraio 2010 all'art. 9, comma 8, lettere b) e c) relativi alla cessazione dell'incarico. Concludeva pertanto chiedendo: “In accoglimento dell'opposizione proposta dall in Pt_2 persona del legale rappresentante pro tempore, accertarsi l'infondatezza delle domande proposte dall'Ing. nei confronti dell' e, per l'effetto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo CP_1 Pt_2 del Tribunale di Nocera Inferiore - prima sezione civile - reso in data 16 ottobre 2016 dal Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello nel procedimento monitorio R.G. n. 4495/2015 e notificato ad in data 18 ottobre 2016. Con vittoria delle spese di giudizio”. Pt_2
In data 2/3/2017, si costituiva che, in via preliminare, eccepiva CP_1
l'inammissibilità della opposizione per la sua tardività, dal momento che il ricorso ed il pedissequo decreto monitorio venivano notificati al debitore il giorno 17 ottobre 2016 con messaggio pec delle ore 17:10:05, con la conseguenza che il termine ultimo per la proposizione della opposizione scadeva il giorno venerdì 25 novembre 2016, mentre l'opposizione vaera stata notificata solo il giorno 28.11.16. Sempre in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento dell'istituto della negoziazione assistita, previsto dall'art. 3 D. L. nr. 132/2014 come condizione di procedibilità per i giudizi di valore inferiore ad € 50.000,00. Eccepiva nel merito come fosse stata la stessa opponente a dichiarare che, comunque, dai primi conteggi svolti risultava che all'ing. competesse, sia pure in ribasso CP_1 rispetto alla richiesta relativa al 60,40%, un compenso per lavori svolti al 56,80% del
N.R.G.7358/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 totale. Evidenziava che, con riferimento all'eccezione secondo cui, a seguito della revoca dell'incarico non provvedeva tuttavia ad adempiere a quanto prescritto per lo specifico caso dal D. P. G. R. Campania n. 23 dell'11 febbraio 2010 all'art. 9, comma 8, lettere b) e c) e che la documentazione contabile relativa al S. A. L. n. 6 veniva, peraltro, trasmessa priva dei necessari allegati grafici e pertanto si rendeva necessario procedere a verifiche in cantiere dei lavori eseguiti, la stessa non teneva conto che tali fatti risalivano all'anno 2012, non avendo l'opponente assolto agli obblighi di buona fede e diligenza nell'esecuzione del contratto, essendo la stessa rimasta inerte per circa cinque anni per riscontrare il lavoro eseguito dall'opposto e provvedere al suo pagamento. Aggiungeva, poi che, il decreto richiamato, oltretutto, non disponeva una paralisi del pagamento del dovuto, in assenza degli adempimenti di cui innanzi ma prevedeva, al successivo art. 9 che: “Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettua gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 8, a tanto provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari”. Inoltre, la stessa opponente confermava di aver approvato con propria determina lo Stato Avanzamento lavori nr. 06 col quale si liquidavano i compensi spettanti all'impresa ma non ai tecnici, sconfessando, la stessa approvazione del SAL nr. 06, ogni eccepita impossibilità di calcolo del dovuto, visto che a tanto si era già provveduto sia pure per una parte. Chiedeva altresì una condanna ex art. 96 c.p.c. Concludeva dunque chiedendo: -in accoglimento della eccezione di inammissibilità per tardività della opposizione rigettare la stessa con ogni conseguenza di legge;
in via gradata -in accoglimento della eccezione di improcedibilità per mancata attivazione della procedura di mediazione, sospendere il giudizio con ogni statuizione di legge;
in via ancor più gradata, previa concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto –in tutto o in subordine anche per la parte non contestata-, in accoglimento della spiegata comparsa e per tutti i motivi in essa elencati e contenuti
-rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti innanzi;
in via di estremo subordine, all'esito del giudizio di cognizione: - riconoscere il diritto di credito dell'ing. nei confronti dell' per CP_1 Pt_2
i motivi tutti di cui al ricorso monitorio ed in premessa del presente atto, e segnatamente per l'opera di Direzione dei Lavori in conseguenza della ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza nella Regione nr. CP_2 Pt_1
4317 del 03.04.2006, per le somme che scaturiranno dal presente giudizio;
-per l'effetto condannare l' in persona del legale rappr.te p. t., al pagamento in favore Pt_2 dell'ing. delle somme così come saranno determinate, maggiorate di CP_1 interessi come per legge sino al soddisfo. Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario al 12,50%, CPA ed IVA, con attribuzione. Il Giudice, rilevata la tempestività dell'opposizione, ordinava l'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva esito negativo. Interrotto il giudizio per la soppressione e liquidazione di avviatosi ai sensi Pt_2
N.R.G.7358/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 della legge regionale n. 38/2016 e conclusosi con delibera di Giunta Regionale n. 681 del 30 dicembre 2019, lo stesso veniva riassunto nei confronti della Parte_1 che si costituiva in data 23/11/2023, evidenziando che, dallo Stato di Consistenza eseguito dagli organi di collaudo, si rilevavano differenze importanti tra i lavori effettivamente realizzati con quelli erroneamente contabilizzati dall'ing. e pagati CP_1 all'impresa appaltatrice;
la misurazione dei lavori effettivamente eseguiti a cura degli organi di collaudo all'uopo nominati, aveva portato ad una contabilizzazione complessiva per lavori ad € 1.508.073,49, inferiore per circa €. 400.000,00 all'importo di € 1.905.810,04 riportato nel Sal n. 6 ricomprendente i lavori diretti dall'ing. CP_1
per l'effetto di tale revisione contabile, la percentuale di avanzamento lavori
[...] effettivamente realizzati al SAL n. 6 ammontava al 48% e non al 60,40% invocata dall'ing. nel ricorso. CP_1
Evidenziava che, pertanto, l'importo di € 1.508.073,49 era quello di riferimento per il calcolo delle competenze professionali relative all'effettivo svolgimento dell'attività di direzione dei lavori di “sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo incombenti sul comune di . Pt_3
Aggiungeva che, dunque, la parcella professionale dell'ingegnere CP_1 calcolata, ai sensi del D.M.
4.4.2001 e dell'Ordinanza commissariale n. 144, sull'importo lavori lordo risultante dallo stato di consistenza, pari ad € 1.508.073,49 e coincidente con un avanzamento lavori del 48% dell'importo complessivo, risultava pari ad € 3.915,63, oltre oneri di legge, a fronte di € 22.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, richiesti della parte attrice. Eccepiva, poi la non debenza della rivalutazione monetaria nonché di eventuali interessi richiesti da parte attrice, in quanto l'errata contabilizzazione dei lavori prima rappresentata per circa €. 400.000,00, aveva di fatto ritardato il perfezionamento dei procedimenti connessi all'appalto. Aggiungeva, infine che, l'ing. non aveva ancora adempiuto agli obblighi previsti CP_1 dal D.P.G.R. Campania n. 23 dell'11 febbraio 2010 all'art. 9, comma 8, lettere b) e c) relativi alla cessazione dell'incarico. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività dell'opposizione, essendo il termine ultimo per proporre la stessa il 28/11/2016, data di notifica dell'atto di citazione, cadendo il termine di scadenza la domenica e quindi prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna
N.R.G.7358/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie risulta documentalmente provato, e non contestato tra le parti che, con Ordinanza commissariale n. 4317 del 3 aprile 2006, l'ing veniva CP_1 nominato Direttore dei lavori lavori di “Sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo incombenti sul e che tale incarico veniva revocato con Parte_3 determinazione del Commissario di Governo per l'Emergenza Idrogeologica nella n. 344 del 25 giugno 2012. Parte_1
Parte opponente eccepisce il mancato rispetto, da parte del direttore dei lavori, degli obblighi prescritti dal D. P. G. R. Campania n. 23 dell'11 febbraio 2010 all'art. 9, comma 8, lettere b) e c) e che la documentazione contabile relativa al S. A. L. n. 6 veniva, peraltro, trasmessa priva dei necessari allegati grafici. Va rilevato, però che, il mancato rispetto di tali obblighi non impedisce il pagamento dovuto, dal momento che, il successivo comma 9 prevede che: “Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettua gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 8, a tanto provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari”. Con riguardo alla percentuale di lavori eseguiti, questo Giudice ritiene di poter utilizzare la documentazione depositata dalla in sede di costituzione, in data Pt_1
26/11/2023, ciò in base al principio secondo cui è certamente ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare
N.R.G.7358/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006). ..." (cfr. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, Sentenza n. 474/2022 del 07-02-2022). Ciò posto, dallo Stato di Consistenza eseguito dagli organi di collaudo, si rilevano differenze rilevanti tra i lavori effettivamente realizzati con quelli erroneamente contabilizzati dall'ing. e pagati all'impresa appaltatrice;
la misurazione dei lavori CP_1 effettivamente eseguiti a cura degli organi di collaudo all'uopo nominati, ha portato ad una contabilizzazione complessiva per lavori ad € 1.508.073,49, inferiore per circa € 400.000,00 all'importo di € 1.905.810,04 riportato nel Sal N. 6 ricomprendente i lavori diretti dall'ing. . CP_1
Per l'effetto di tale revisione contabile, la percentuale di avanzamento lavori effettivamente realizzati al SAL n. 6 ammonta al 48% e non al 60,40% invocata dall'ing.
. CP_1
Pertanto, l'importo di € 1.508.073,49 è quello di riferimento per il calcolo delle competenze professionali relative all'effettivo svolgimento dell'attività di direzione dei lavori di “sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo incombenti sul comune di
, spettando, pertanto all'ingegnere , ai sensi del D.M. 4.4.2001 Pt_3 CP_1
e dell'Ordinanza commissariale n. 144, sull'importo lavori lordo risultante dallo stato di consistenza, pari a 1.508.073,49 e coincidente con un avanzamento lavori del 48% l'importo complessivo di € 4203,17 (comprensiva di oneri di legge), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi
N.R.G.7358/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposto, la Parte_1 va condannata al pagamento, in favore di della somma di € 4203,17, CP_1 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 3Sulle spese di lite. Tenuto conto della soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7358/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 CP_1 provvede:
1. accoglie per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1489/2016;
3. accoglie, nei limiti e per le causali in motivazione, la domanda proposta dall'opposto e per l'effetto:
4. condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di € 4203,17, oltre interessi legali dalla domanda al CP_1 soddisfo:
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Nocera Inferiore, il 09/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G.7358/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8