Articolo 4 della Legge 1 giugno 1971, n. 425
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 luglio 1971
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Versione
16 agosto 1980
Art. 4.
Nei casi di esercizi con attivita' promiscua si applica all'intera azienda la regolamentazione prevista per la attivita' preminente, fermo rimanendo per gli esercizi annessi alle stazioni di servizio rifornimento di carburante l'obbligo di una giornata di chiusura settimanale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 luglio 1980, n. 384 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L' articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556 , non abroga l' articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 425 ".
Entrata in vigore il 16 agosto 1980