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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1147/2022
T R A
(coniuge), nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Camposano (NA) in via P. Barbato n. 6, (figlia), nata ad [...] il Parte_2
30 Agosto 1983, residente in [...], Parte_3
(figlio), nato ad [...] il [...], residente in [...] in via P.
[...]
Barbato n. 6, (figlia), nata ad [...] il [...], residente in Parte_4
Camposano (NA) in via P. Barbato n. 6, in proprio e nella qualità di prossimi congiunti ed eredi del sig. , nato il [...], deceduto il 24 maggio 2014, elettivamente Persona_1 domiciliati in Nola (Na) alla via Fonseca n. 136, presso lo studio dell'avv. Antonio Esposito che li rappresenta e difende;
Appellanti
E
nato in [...] il [...], residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale IDROSERVICE di VIGLIOTTI FELICE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Luigi Mazza e Guido Passero, con domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Fabrizio de
Falco in Napoli, via Generale Orsini n. 46;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2017 presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di
Nola, gli appellanti indicati in epigrafe avevano dedotto: - che il sig. , deceduto il 24 maggio 2014, aveva lavorato alle dipendenze del Persona_1 sig. con mansioni di operaio e capo-mastro 3°livello del CCNL Edilizia dal 1° Controparte_1 luglio 2013 al 24 maggio 2014, allorquando perdeva la vita a seguito di incidente sul lavoro;
-che osservava i seguenti orari lavorativi: dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30;
- che il rapporto di lavoro de quo, per tutta la sua durata e senza soluzione di continuità, era stato caratterizzato dal vincolo della subordinazione, con soggezione del lavoratore alle direttive di lavoro impartite, in modo specifico e puntuale, dal che controllava le modalità di CP_1 esecuzione della prestazione eseguita dal lavoratore, il quale doveva rendere conto del proprio operato;
- durante l'intercorso rapporto lavorativo il percepiva il solo importo di € 250,00 Persona_1 settimanali a titolo di retribuzione e alla cessazione del rapporto di lavoro non riceveva alcuna somma a titolo di tfr, indennità di preavviso, ferie maturate e non godute, permessi, straordinari,
13^ e 14^ mensilità.
Ciò premesso i ricorrenti, rispettivamente coniuge e figli di , agivano iure Persona_1 proprio per la corresponsione dell'importo di € 2.727,27 a titolo di tfr maturato dal loro congiunto nel corso del rapporto lavorativo de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2122 c.c., commi 1
e 2, e iure hereditatis per tutte le altre somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione resa fino al momento del decesso e non liquidate (retribuzioni, straordinario, festività, 13° e 14° mensilità, indennità per ferie e permessi individuali retribuiti non goduti), quantificando il credito retributivo nell'importo di euro 27.483,22.
I ricorrenti avevano altresì chiesto la condanna del al risarcimento del danno subito iure CP_1 proprio per la perdita del rapporto parentale, analiticamente quantificato in ricorso;
tuttavia, per tale voce di danno, la causa veniva rimessa alla sezione civile.
Si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande avverse. Controparte_1
Il resistente deduceva che tra le parti non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato;
che la ditta del resistente operava esclusivamente nel settore idraulico della installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, mentre non era titolare di alcuna ditta operante nel settore edile;
che, invece, il de cuius era stato titolare di una ditta individuale quale muratore edile autonomo dal 1984 al 1998; che in data 23 luglio 2014 il difensore dei ricorrenti faceva richiesta alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola affinché si provvedesse alla restituzione agli eredi del degli attrezzi di lavoro del de cuius ( impastatrice, scanni alti per l'edilizia, Per_1 una cazzuola da muratore, una carriola, ecc.) presenti sul luogo;
che la stessa sentenza di patteggiamento richiamata dai ricorrenti qualificava l'imputato quale proprietario e committente, mentre non attestava alcun rapporto di lavoro subordinato;
che dalle indagini e sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria non era emerso alcun rapporto di lavoro subordinato tra le parti ma, al contrario, un rapporto di natura autonoma. Eccepiva, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso per carenza di petitum e causa petendi, nonché la decadenza da qualsiasi eventuale azione giudiziaria ai sensi dell'art. 35 CCNL Edilizia. Argomentava, nel merito, in ordine alla infondatezza della domanda risarcitoria, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro.
Con la sentenza n. 2287/2021 pubblicata in data 17/11/2021 il Tribunale adito, disposta la separazione del giudizio limitatamente alla domanda di risarcimento del danno iure proprio di competenza della sezione civile, espletata la fase istruttoria, rigettava la domanda con compensazione delle spese. Il Giudice di prime cure, valutate le risultanze del procedimento penale nonché gli elementi di prova raccolti nel presente giudizio, riteneva non provato il rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso. Aderiva all'orientamento della Suprema Corte secondo cui la sentenza penale di condanna ex art. 444 c.p.c. costituisce elemento di prova liberamente apprezzabile dal Giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Avverso la citata statuizione sono insorti gli appellanti, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice. Hanno censurato la sentenza per erronea valutazione delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale espletata richiamando il principio affermato dalla S.C. secondo cui la sentenza di patteggiamento contiene una ammissione di colpevolezza dell'imputato (nella specie, , cui il Giudice penale ha ritenuto di prestare fede, che CP_1 determina una inversione dell'onere della prova e l'obbligo del Giudice di motivare specificamente qualora intenda discostarsene.
Ricostituito il contraddittorio, il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, CP_1 ribadendo le medesime argomentazione formulate in primo grado. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento con decreto comunicato alle parti.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note.
Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente,
Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 5238 del
04/0372011).
Poiché le parti non sono comparse all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la loro assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, né l'appellante né l'appellato costituito hanno depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c.. In difetto di note scritte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta e della successiva udienza di rinvio, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.984,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
3)Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1147/2022
T R A
(coniuge), nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Camposano (NA) in via P. Barbato n. 6, (figlia), nata ad [...] il Parte_2
30 Agosto 1983, residente in [...], Parte_3
(figlio), nato ad [...] il [...], residente in [...] in via P.
[...]
Barbato n. 6, (figlia), nata ad [...] il [...], residente in Parte_4
Camposano (NA) in via P. Barbato n. 6, in proprio e nella qualità di prossimi congiunti ed eredi del sig. , nato il [...], deceduto il 24 maggio 2014, elettivamente Persona_1 domiciliati in Nola (Na) alla via Fonseca n. 136, presso lo studio dell'avv. Antonio Esposito che li rappresenta e difende;
Appellanti
E
nato in [...] il [...], residente in [...], in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale IDROSERVICE di VIGLIOTTI FELICE, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Luigi Mazza e Guido Passero, con domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Fabrizio de
Falco in Napoli, via Generale Orsini n. 46;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/07/2017 presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di
Nola, gli appellanti indicati in epigrafe avevano dedotto: - che il sig. , deceduto il 24 maggio 2014, aveva lavorato alle dipendenze del Persona_1 sig. con mansioni di operaio e capo-mastro 3°livello del CCNL Edilizia dal 1° Controparte_1 luglio 2013 al 24 maggio 2014, allorquando perdeva la vita a seguito di incidente sul lavoro;
-che osservava i seguenti orari lavorativi: dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30;
- che il rapporto di lavoro de quo, per tutta la sua durata e senza soluzione di continuità, era stato caratterizzato dal vincolo della subordinazione, con soggezione del lavoratore alle direttive di lavoro impartite, in modo specifico e puntuale, dal che controllava le modalità di CP_1 esecuzione della prestazione eseguita dal lavoratore, il quale doveva rendere conto del proprio operato;
- durante l'intercorso rapporto lavorativo il percepiva il solo importo di € 250,00 Persona_1 settimanali a titolo di retribuzione e alla cessazione del rapporto di lavoro non riceveva alcuna somma a titolo di tfr, indennità di preavviso, ferie maturate e non godute, permessi, straordinari,
13^ e 14^ mensilità.
Ciò premesso i ricorrenti, rispettivamente coniuge e figli di , agivano iure Persona_1 proprio per la corresponsione dell'importo di € 2.727,27 a titolo di tfr maturato dal loro congiunto nel corso del rapporto lavorativo de quo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2122 c.c., commi 1
e 2, e iure hereditatis per tutte le altre somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione resa fino al momento del decesso e non liquidate (retribuzioni, straordinario, festività, 13° e 14° mensilità, indennità per ferie e permessi individuali retribuiti non goduti), quantificando il credito retributivo nell'importo di euro 27.483,22.
I ricorrenti avevano altresì chiesto la condanna del al risarcimento del danno subito iure CP_1 proprio per la perdita del rapporto parentale, analiticamente quantificato in ricorso;
tuttavia, per tale voce di danno, la causa veniva rimessa alla sezione civile.
Si costituiva , chiedendo il rigetto delle domande avverse. Controparte_1
Il resistente deduceva che tra le parti non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato;
che la ditta del resistente operava esclusivamente nel settore idraulico della installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, mentre non era titolare di alcuna ditta operante nel settore edile;
che, invece, il de cuius era stato titolare di una ditta individuale quale muratore edile autonomo dal 1984 al 1998; che in data 23 luglio 2014 il difensore dei ricorrenti faceva richiesta alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola affinché si provvedesse alla restituzione agli eredi del degli attrezzi di lavoro del de cuius ( impastatrice, scanni alti per l'edilizia, Per_1 una cazzuola da muratore, una carriola, ecc.) presenti sul luogo;
che la stessa sentenza di patteggiamento richiamata dai ricorrenti qualificava l'imputato quale proprietario e committente, mentre non attestava alcun rapporto di lavoro subordinato;
che dalle indagini e sommarie informazioni raccolte dalla polizia giudiziaria non era emerso alcun rapporto di lavoro subordinato tra le parti ma, al contrario, un rapporto di natura autonoma. Eccepiva, in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso per carenza di petitum e causa petendi, nonché la decadenza da qualsiasi eventuale azione giudiziaria ai sensi dell'art. 35 CCNL Edilizia. Argomentava, nel merito, in ordine alla infondatezza della domanda risarcitoria, eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro.
Con la sentenza n. 2287/2021 pubblicata in data 17/11/2021 il Tribunale adito, disposta la separazione del giudizio limitatamente alla domanda di risarcimento del danno iure proprio di competenza della sezione civile, espletata la fase istruttoria, rigettava la domanda con compensazione delle spese. Il Giudice di prime cure, valutate le risultanze del procedimento penale nonché gli elementi di prova raccolti nel presente giudizio, riteneva non provato il rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso. Aderiva all'orientamento della Suprema Corte secondo cui la sentenza penale di condanna ex art. 444 c.p.c. costituisce elemento di prova liberamente apprezzabile dal Giudice unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Avverso la citata statuizione sono insorti gli appellanti, contestando specificamente le motivazioni espresse dal primo giudice. Hanno censurato la sentenza per erronea valutazione delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale espletata richiamando il principio affermato dalla S.C. secondo cui la sentenza di patteggiamento contiene una ammissione di colpevolezza dell'imputato (nella specie, , cui il Giudice penale ha ritenuto di prestare fede, che CP_1 determina una inversione dell'onere della prova e l'obbligo del Giudice di motivare specificamente qualora intenda discostarsene.
Ricostituito il contraddittorio, il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, CP_1 ribadendo le medesime argomentazione formulate in primo grado. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento con decreto comunicato alle parti.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note.
Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 2° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente,
Cass. Sez. Lav., sentenza n. 5643 del 09/03/2009; Cass. Sez. Lav. sentenza n. 5238 del
04/0372011).
Poiché le parti non sono comparse all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la loro assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, né l'appellante né l'appellato costituito hanno depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127-ter c.p.c.. In difetto di note scritte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta e della successiva udienza di rinvio, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.984,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
3)Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 12/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano