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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 12/06/2025, avanti a noi Giudice monocratico, dott. Corrado
Bonanzinga, viene chiamata la causa iscritta al N. 4095 del Registro
Generale 2013
TRA
, nata il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
alla Via C.da Bandiera n. 9 (codice fiscale ), CodiceFiscale_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Sebastiano Pangallo del Foro di Reggio Calabria
(codice fiscale ), elett.te dom.ta in Messina alla CodiceFiscale_2
Via San Filippo Bianchi n. 68 (cap. 98122) presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Scandura del Foro di Messina, giusta procura in atti (ai fini del presente giudizio, l'Avv. Sebastiano Pangallo chiede espressamente che le comunicazioni e/o notificazioni vengano eseguite all'indirizzo suddetto nonché presso i seguenti recapiti telefonici fax: 0965-307561 ed informatici: ; PARTE ATTRICE Email_1
E
con sede in Messina, Viale Principe Controparte_1
Umberto n. 89, codice fiscale e Partita IVA , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.ta in Messina, Via Giovanni
Grillo Is.214/B n.61, presso lo studio dell'Avv. Antonino Rizzo - Codice
Fiscale ; Pec - C.F._3 Email_2
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE
CONVENUTA
E
1 nato a [...] [...], c.f. Controparte_2
, residente in [...]c/da Baglio Pal. A scala A - C.F._4
Vill. , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in CP_3
Messina - via dei Mille is. 101 n°243 presso lo studio dell'avv. Filippo
Pagano, del Foro di Messina (c.f. ) che lo rappresenta C.F._5
e difende giusta procura in atti anche congiuntamente che disgiuntamente agli avv.ti Spadaro Paola ( ) e Emilio Fragale (c.f. C.F._6
, il quale dichiara di voler ricevere eventuali C.F._7
comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax
090691902 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
PARTE CONVENUTA Email_3
E
(Cod. Fisc. ), con Controparte_4 P.IVA_2
sede in Bologna, nella Via Stalingrado n° 45, già denominata CP_5
quale incorporante di di Milano, in
[...] Controparte_6
persona del suo procuratore speciale dr. Controparte_7
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Fernanda Bono, cod. fisc. , fax n° 091/6761493, pec: CodiceFiscale_8
ed elettivamente domiciliata presso Email_4
lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò, in Messina nella Via
Università n° 8, fax: 0906413173 – pec:
con espressa richiesta ed Email_5
autorizzazione alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di rito a mezzo fax al n° 091/6761493 e/o PEC:
TERZO CHIAMATO Email_4
E
2 ALLIANZ S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
Dott.ssa con sede a Milano, Piazza Tre Torri n. 3, Parte_2
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto a Messina, Strada San
Giacomo n. 19, presso lo studio dell'avv. Luigi Ragno ( C.F.
[...]
- numero di fax per comunicazioni di cancelleria 090 / C.F._9
672983 – indirizzo di posta elettronica certificata:
che la rappresenta e difende giusta procura Email_6
in atti;
TERZO CHIAMATO
Alle ore 09,15 è comparso per la parte attrice l'avv. Fabrizio MANDANICI per delega dell'avv. Sebastiano PANGALLO, per la parte convenuta
[...]
l'avv. Katia LOMBARDO per delega dell'avv. Controparte_1
Antoniono RIZZO, per la parte convenuta l'avv. Controparte_2
Filippo PAGANO, per ALLIANZ s.p.a. l'avv. Giusi LO GIUDICE per delega dell'avv. Luigi RAGNO, L'AVV. Controparte_8
Pierfranco DE LUCA MANAO per delega dell'avv. Fernanda BONO.
Il Giudice
Dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, insistendo nel contenuto delle note conclusive.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, pronuncia e pubblica dando immediata lettura di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4095 del Registro Generale Contenzioso 2013
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 17.07.2013 Pt_1
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la
[...] [...]
ed il dott. esponendo che nel Controparte_9 Controparte_2
novembre 2007 ella si era rivolta al dott. , specialista in CP_2
chirurgia generale, per rimodellare la forma del seno, ed in data 21.11.2007 si era, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico presso la
[...]
sita a Villa San Giovanni (RC) con diagnosi di ingresso Controparte_10
“ipoplasia mammaria bilaterale con ptosi”; che sebbene il decorso postoperatorio fosse stato regolare, ella aveva manifestato al dott.
la propria insoddisfazione per il risultato ottenuto e CP_2
quest'ultimo le aveva proposto un nuovo intervento per risistemare la forma del seno;
che in data 07.10.2008 ella si era, quindi, ricoverata presso la di Messina con la diagnosi “contrattura Controparte_1
capsulare mammaria bilaterale e dislocazione protesica”, per sottoporsi ad un intervento chirurgico di “revisione protesica con capsulotomia”; che, decorso circa 5 – 7 giorni dall'intervento, ella aveva notato una diversità cromatica dell'area periareolare, tendente allo scuro, con successiva disepitelizzazione ed ulcerazione, nonché fuoriuscita di secrezione sierosa;
che i successivi rimedi adottati dal dott. non avevano avuto CP_2
buon esito ed anzi le condizioni della deducente erano peggiorate, tanto da
4 indurla a rivolgersi ad altri specialisti,; che in data 08.11.2010 si era sottoposta a visita medica presso l Controparte_11
ove le erano state diagnosticate
[...]
“cicatrici distrofiche in sede periareolare bilateralmente, è presente ptosi mammaria bilaterale per probabile dislocamento degli impianti. La paziente riferisce altresì la fuoriuscita di materiale siero-purulento dalla regione periareolare. I processi cicatriziali appaiono stabilizzati. Si consiglia intervento chirurgico correttivo”; che le successive ecografie mammarie avevano evidenziato la presenza di lieve sierosità intramammaria.
Osservava che l'intervento chirurgico presso la Casa di Cura “ CP_1
era stato totalmente inidoneo, in quanto non appariva corretto eseguire
[...]
una capsulotomia, non essendo stata mai posta la diagnosi di contrattura capsulare e, benché nella descrizione dell'intervento risultasse indicata la correzione di una contrattura capsulare, in realtà questa non era stata mai presente o rilevata in precedenza, mentre i risultati desiderati avrebbero potuto essere ottenuti con l'aumento del volume mammario mediante protesi di dimensioni maggiori. Lamentava, inoltre, che nella descrizione dell'intervento non era stato menzionato che era stato effettuato anche un intervento di asportazione di cute intorno all'areola per correzione della pessi e che il consenso informato non era stato reso in modo efficace, in quanto ella non era stata informata in modo accurato sulle modalità dell'intervento e sulle complicazioni specifiche, né aveva mai autorizzato il chirurgo ad eseguire un intervento di capsulotomia. Si doleva, poi, del fatto che il dott. , per eliminare le complicanze del secondo CP_2
intervento, avesse prescritto la collagenasi con un ritardo di trenta giorni dalla manifestazione degli inconvenienti e segnalava, infine, che nella scheda di dimissioni a lei consegnata le fosse stato prescritto l'uso della crema Altergen, che non risultava indicato nella cartella clinica poi
5 rilasciata in copia conforme e tale difformità faceva sorgere il sospetto che il dott. avesse cercato di occultare la prova della prescrizione CP_2
erronea di quel farmaco, del tutto inidoneo per la cura delle ulcerazioni della cute circumareolare. Evidenziava, pertanto, che l'operato del, dott.
era stato connotato da imperizia e negligenza sia per non CP_2
avere informato in modo adeguato la paziente, sia per non avere consentito il conseguimento dei risultati richiesti in esito all'adozione di una tecnica chirurgica inidonea, sia per avere adottato dopo l'intervento erronee terapie farmacologiche. Rilevava, poi, che dell'operato del dott. CP_2
doveva rispondere anche la a titolo di responsabilità CP_1
contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 c.c., posto che il medico aveva operato all'interno dell'organizzazione aziendale. Riferiva, quindi, che a seguito del menzionato inadempimento ella aveva subito lesioni integranti un danno biologico, un danno alla vita di relazione anche sessuale, un danno derivante dalla lesione della serenità familiare ed un danno morale, in considerazione delle circostanze traumatiche in cui si era consumato l'evento dannoso, non riuscendo ella ad accettare il peggioramento del proprio aspetto estetico. Chiedeva, pertanto, che le fosse riconosciuta una invalidità permanente non inferiore al 12 % ed una inabilità temporanea totale di 30 giorni e parziale al 50 % di 60 giorni, oltre al rimborso delle spese affrontate pari a € 2.362,00, oltre al danno morale ed alle altre voci di danno, da quantificare in misura pari al 47 % del danno biologico e, conseguentemente, che i convenuti fossero condannati al pagamento della somma complessiva di € 51.153,00, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa depositata il 20.11.2013, si costituiva la
[...]
la quale contestava la fondatezza delle domande Controparte_9
avversarie e ne chiedeva il rigetto. Osservava che l'attrice non aveva formulato alcuna doglianza con riferimento all'organizzazione della casa di
6 cura o alle prestazioni rese dalla stessa, mentre la casa di cura non poteva rispondere dell'operato del medico dott. in quanto Controparte_2
quest'ultimo non era un suo dipendente e non poteva, pertanto, operare il disposto dell'art. 1228 c.c., né quello dell'art. 2055 c.c.. Evidenziava, inoltre, che i fatti così come documentati dalle cartelle cliniche non corrispondevano a quanto riferito dall'attrice, la quale aveva riferito di essersi sottoposta al secondo intervento chirurgico per migliorare la forma del seno dopo gli insoddisfacenti risultati del primo intervento eseguito in una diversa casa di cura a Villa San Giovanni, mentre, come risultava dalla diagnosi di ingresso riportata nella cartella clinica, la si era Pt_1
ricoverata presso la per una “contrattura Controparte_1
capsulare mammaria” con “dislocazione protesica”, evento non raro in caso di mastoplastica additiva, tanto che l'intervento programmato era di
“revisione protesica con capsulotomia”. Osservava, quindi, che non era verosimile che la nell'anno intercorrente tra i due interventi non Pt_1
avesse notato e sofferto l'indurimento delle mammelle, anche in considerazione del fatto che, in sede di esame obiettivo locale prima dell'intervento eseguito presso la casa di cura “ ” era emerso CP_1
che le mammelle erano “leggermente distorte” ed alla digitopressione si apprezzava “una fibrosità diffusa con modica dolenzia”. Sottoilineava, pertanto, che l'intervento chirurgico eseguito non era stato per nulla ingiustificato e la era stata ben informata anche ai fini del Pt_1
consenso scritto prestato, ove si legge sia la diagnosi di “contrattura capsulare bilaterale con dislocazione protesica mammaria” sia la necessità di sottoporre la paziente a intervento chirurgico di “revisione e capsulotomia”. Evidenziava, poi, che il processo flogistico delle regioni periareolari non era stato determinato da un errore dell'operatore né da cattiva esecuzione dell'intervento, bensì da fattori costituzionali e dalle
7 caratteristiche di reattività biologica individuale cui poteva non essere stata estranea la circostanza che la era fumatrice, come dalla stessa Pt_1
riferito in sede di anamnesi preoperatoria, posto che il fumo riduce la vascolarizzazione dei tessuti. Rilevava infine, che la casa di cura era del tutto estranea alle terapie adottate dopo le dimissioni ed ai farmaci usati.
Quanto, poi, all'ammontare dei danni, evidenziava che il danno biologico non poteva essere quantificato nel 12 % poiché si trattava solo di un danno estetico senza deficit funzionali ed emendabile con un trattamento correttivo, anche in considerazione del fatto che l'estetica del seno era risultata insoddisfacente per l'attrice anche a seguito dell'intervento eseguito a Villa San Giovanni;
parimenti sottolineava che non era configurabile una invalidità temporanea assoluta di trenta giorni non risultando che la fosse rimasta immobile a letto per un mese, ed Pt_1
anche l'invalidità temporanea parziale appariva eccessiva;
vertendosi, poi, in tema di danno derivante da lesioni di lieve entità, il danno morale andava ricondotta all'interno di quello non patrimoniale e quantificato alla stregua dei parametri previsti dall'art. 139 D. Lgs. 209/2005 e non alla stregua delle tabelle milanesi riferibili alle lesioni macropermanenti.
Alla prima udienza di comparizione del 23.12.2013 si costituiva altresì depositando comparsa di risposta e Controparte_2
chiedendo di essere rimesso in termini per potere chiamare in causa le compagnie di assicurazione e Milano s.p.a., dalle quali CP_12
intendeva essere garantito in forza di polizza assicurativa. In particolare, nella comparsa di risposta rilevava che era stato Controparte_2
colpito da gravissima malattia che non gli aveva consentito di avere tempestiva conoscenza della notifica dell'atto di citazione. Nel merito contestava la fondatezza delle domande avversarie, evidenziando che la aveva ricevuto tutte le informazioni necessarie sia in occasione del Pt_1
8 primo intervento che in occasione del secondo intervento;
che l'intervento chirurgico oggetto di causa era stato eseguito nel rispetto delle regole che disciplinano l'arte medica;
che non vi era alcun nesso eziologico tra l'intervento eseguito l'08.10.2008 e quanto diagnosticato oltre due anni dopo, in data 08.11.2010 presso l'
[...]
; che non potevano essere richieste Controparte_11
diverse voci di danno, posto che il danno non patrimoniale ha natura unitaria.
Alla medesima udienza del 23.12.2013 il Giudice autorizzava il convenuto a chiamare in causa le compagnie di Controparte_2
assicurazione e Milano s.p.a.. CP_12
Instaurato il contraddittorio nei confronti delle predette compagnie di assicurazione, con comparsa depositata tempestivamente il 17.06.2014 si costituiva la già Controparte_13 Controparte_14
la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto
[...]
all'indennizzo e la propria carenza di legittimazione passiva. In particolare, rilevava che era decorso il termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c. decorrente dal giorno in cui il terzo aveva chiesto il risarcimento all'assicurato, posto che l'atto di chiamata in causa era stato notificato il 9 aprile 2014 mentre la richiesta di risarcimento da parte della era Pt_1
stata formulata per la prima volta con raccomandata del 29.07.2009 ricevuta il 01.08.2009. Osservava, poi, che l'evento lesivo era estraneo alla copertura assicurativa in quanto erano stati esclusi dalla garanzia i danni di natura estetico fisionomica derivanti dalla pratica di medicina estetica, salvo quelli determinati da intervento chirurgico di altra natura, nonché i danni derivanti dalla mancata acquisizione del consenso informato. In via subordinata, evidenziava che, in base alle clausole contrattuali,
l'obbligazione indennitaria doveva ritenersi limitata entro il massimale di
9 polizza pari a € 1.500,000,00 con lo scoperto di 1/10 dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 10.000,00 e con il massimo di €
75.000,00 e che, comunque, essa non poteva essere tenuta a rimborsare l'assicurato delle spese legali da questo sostenute. Richiamava, infine, tutte le argomentazioni svolte dal in ordine alla insussistenza di CP_2
qualsiasi responsabilità nei confronti della CO.
Con comparsa depositata il 09.07.2014 si costituiva tardivamente la
ALLIANZ s.p.a. già la quale eccepiva pregiudizialmente il CP_12
proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la si era Pt_1
lamentata esclusivamente dell'attività compiuta dai convenuti in occasione del secondo intervento, quando ormai la polizza RAS n. 058961732 aveva cessato la propria efficacia, in data 30.04.2008, ed il era CP_2
garantito da altra compagnia assicurativa. In subordine, eccepiva che la prima richiesta di risarcimento era stata presentata dalla in data Pt_1
29/30.07.2009, quando la polizza aveva cessato la sua efficacia da oltre un anno, mentre l'art.
3.1 della polizza prevedeva che la copertura assicurativa poteva operare solo quando la richiesta di risarcimento fosse stata formulata per la prima volta all'assicurato entro un anno dalla cessazione dell'assicurazione, purché il comportamento colposo si fosse verificato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. Eccepiva, infine, la prescrizione biennale dei diritti derivanti dalla menzionata polizza, ai sensi dell'art. 2952 c.c. e la perdita del diritto al risarcimento ex art. 1913 – 1915
c.c., non avendo il dato tempestivo avviso del sinistro. CP_2
Evidenziava, infine, che la polizza non copriva i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi chirurgici di medicina estetica, come nella specie. Aderiva, infine, alle contestazioni svolte dal in Parte_3
ordine alla mancanza di qualsiasi responsabilità derivante dal suo operato nei confronti della CO.
10 Concessi i termini di cui all'art. 183/6 c.p.c., con ordinanza depositata il 17.03.2016 veniva disposta C.T.U., al fine di accertare “se l'intervento medesimo possa ritenersi adeguato rispetto al caso specifico o se fossero individuabili altre tipologie di intervento maggiormente idonee alla risoluzione delle “problematiche” lamentate e riscontrate sulla persona dell'attrice dopo l'intervento eseguito presso la Controparte_10
di Villa San Giovanni;
[…] se l' intervento effettuato dal Dott.
[...]
sia stato eseguito correttamente (avuto riguardo alle CP_2
problematiche dell'attrice dopo il primo intervento) o siano rinvenibili elementi di negligenza o imperizia in capo al suddetto convenuto c) […] la sussistenza dei “danni” lamentati in atti dall'attrice specificando se gli stessi siano causalmente imputabili a negligenza o imperizia del convenuto
Dott. nell'effettuazione degli interventi in oggetto, se siano CP_2
suscettibili di miglioramento indicando a tal fine le terapie e le cure cui dovrebbe sottoporsi l'attrice”.
In data 03.05.2017 il nominato C.T.U. depositava la chiesta relazione ed alla successiva udienza del 26.09.2017 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.02.2019, il Giudice disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. fissando all'uopo una successiva udienza.
Con ordinanza del 18.05.2025 il Giudice designato, rilevato che, in ragione del disposto di cui all'art. 30 comma 4 del d.lgs 116/2017 come sostituito dall'art. 1 lett. e dalla legge 51 del 15.04.2025 recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, non poteva più trattare la presente controversia, di valore superiore a € 50.000,00, rimetteva gli atti al
Presidente di sezione che designava per la trattazione se stesso e fissava l'udienza del 12.06.2025 per la prosecuzione della causa. A quest'ultima
11 udienza il Presidente designato, all'esito della discussione orale, pronunciava la presente sentenza.
Prima di procedere oltre, occorre soffermarsi brevemente sulla natura della responsabilità del medico e di quella della struttura ospedaliera per i danni subiti dai pazienti, poiché le problematiche qualificatorie si riverberano sul piano degli effetti giuridici. Occorre, pertanto, richiamare brevemente i risultati raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine all'inquadramento dogmatico della responsabilità dell'ente gestore della struttura sanitaria e del medico in essa operante.
Orbene, è stato più volte affermato in giurisprudenza (vedi, da ultimo, Cass. 22390/06; Cass. 12362/06; Cass. 9085/06; Cass. 1698/06;
Cass. civ. sez. III 4.03.2004 n. 4400; Cass. civ. sez. III 8.05.2001 n. 6386;
Cass.
1.09.1999 n. 9198; Cass. civ. sez. III 7.10.1998 n. 9911) che “la responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario […] inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico tra
l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale […]. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nell'organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale”, poiché “la responsabilità extracontrattuale ricorre solo allorquando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto non legato all'attore da alcun rapporto giuridico precedente, o comunque indipendentemente da tale eventuale rapporto, mentre, se a fondamento della pretesa venga enunciato l'inadempimento di un'obbligazione volontariamente contratta, ovvero anche derivante dalla legge, è ipotizzabile unicamente una responsabilità contrattuale”. Le prestazioni
12 sanitarie da parte di una struttura ospedaliera deputata a fornire assistenza sanitaria avvengono, infatti, sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di “assistenza sanitaria”, ove assumono primario rilievo le prestazioni di cura medica, ma nel quale si possono rinvenire anche prestazioni diverse quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché prestazioni di carattere lato sensu alberghiero ed obbligazioni accessorie cosiddette di sicurezza e/o protezione. L'adempimento di tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., che, nei casi di prestazioni particolarmente difficili, limitano la responsabilità del medico per imperizia e, di conseguenza, quella della struttura sanitaria, al dolo ed alla colpa grave.
Per giustificare la conclusione sopra esposta in ordine alla responsabilità della struttura sanitaria la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto riferimento, a seconda dei casi (di regola in relazione alla natura privata o pubblica del soggetto gestore della struttura sanitaria), alla fattispecie prevista dall'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione, che si sia avvalso dell'opera di ausiliari, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero al principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente
13 medesimo, ai sensi dell'art. 28 Cost., essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (Cass. civ. sez. III 11.08.2000 n. 10719; Cass. civ.
1.09.1999 n. 9198).
Riguardo, viceversa, alla qualificazione della responsabilità del medico che opera all'interno della struttura sanitaria, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo affermato (vedi da ultimo Cass. civ. sez. III
13.03.1998 n. 2750; Cass. civ. 20.11.198 n. 11743) che questa, “in considerazione dell'assenza di un rapporto tra medico e paziente, è da considerare una responsabilità extracontrattuale”. Si realizzerebbe, pertanto, una figura di cumulo qualificato “improprio”, nel senso che da un medesimo comportamento discenderebbero sia un inadempimento contrattuale, sia un illecito extracontrattuale per danno ingiusto, azionabili singolarmente o cumulativamente e, di conseguenza, soggetti diversi sarebbero chiamati a rispondere solidalmente ma a titolo diverso per lo stesso fatto. Successivamente, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha mutato orientamento, affermando che anche nei confronti del medico ospedaliero si configurerebbe una responsabilità contrattuale nascente da
“un'obbligazione senza prestazione, ai confini tra contratto e torto”. La
Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che il sanitario esercita una professione protetta, traducentesi nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità e che ciò determina degli obblighi di comportamento nei confronti di chi su tale professionalità faccia affidamento entrando in contatto con lui, anche in assenza di un vero e proprio contratto. Da ciò discende che “la responsabilità dell'ente gestore del servizio ospedaliero e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nella esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria da parte del medico, per cui accertata la stessa, risulta contestualmente accertata la responsabilità a contenuto contrattuale di entrambi, qualificazione che discende non dalla
14 fonte dell'obbligazione, ma dal contenuto del rapporto” (Cass. civ. sez. III
22.01.1999 n. 598). A tale pronuncia hanno fatto seguito numerose altre tutte nel senso di fondare la responsabilità professionale del medico su un rapporto contrattuale, quand'anche basato sul solo contatto sociale (Cass. civ. sez. III 21.06.2004 n. 11488; Cass. civ. sez. III 4.03.2004 n. 4400).
Va osservato che con la legge n. 189/2012, di conversione del c.d. decreto Balduzzi, si è riacceso il dibattito sulla natura della responsabilità del medico, poiché all'art. 3 comma 1 del menzionato D.L., nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la Legge di conversione si legge che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” e, quindi, che “in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c.. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Si è sostenuto che, con riferimento all'esercente la professione sanitaria, la mancanza, nella norma sopra indicata, di un richiamo espresso agli articoli 1176 c.c. e 2236 c.c. e l'introduzione di un richiamo espresso all'art. 2043 c.c., costituiscano manifestazione della voluntas legis di configurare, nella fattispecie, una responsabilità extra-contrattuale, anche in considerazione del fatto che intento espresso del legislatore era il contenimento della spesa pubblica, arginando il fenomeno della “medicina difensiva”, restringendo le ipotesi di responsabilità medica e limitando l'entità del danno biologico risarcibile.
La legge Gelli n. 24/2017, la quale ha abrogato la legge Balduzzi, ha qualificato, quindi, chiaramente in termini di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, salvo che abbia agito nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il legislatore ha
15 dunque operato un'immediata e diretta qualificazione giuridica dei rapporti attinenti alla responsabilità civile della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria sulla base delle norme codicistiche. Sennonché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in assenza di specifica disposizione transitoria in entrambi i corpus normativi, le norme sostanziali sopra indicate devono ritenersi applicabili unicamente alle fattispecie successive alla loro entrata in vigore, in quanto non si pone «una problematica affine a quella della successione di leggi nel tempo, perché non v'è una successione di discipline normative diverse dettate dal legislatore (venendo in rilievo sempre e comunque la medesima disciplina di ordine legale, ossia quella recata dal codice civile in tema di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale); né è possibile configurare un siffatto rapporto diacronico tra il “diritto vivente” e l'intervento legislativo» (Cass. civ. 11.11.2019 n. 28994).
Di conseguenza, anche nella fattispecie in esame la responsabilità del sanitario va qualificata a titolo contrattuale e più specificamente di c.d. contratto sociale.
Si deve, quindi, premettere che le prestazioni di natura sanitaria sono disciplinate dalle regole dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236
c.c., secondo le quali il medico risponde per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa. Secondo la tradizionale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Seguendo tale ricostruzione, la mancata realizzazione dello scopo pratico del committente non costituisce inadempimento se non dipende da erroneità o inadeguatezza
16 della soluzione dei problemi tecnici demandati al professionista, distinguendosi tra risultato inteso quale scopo finale in vista del quale la prestazione è stata richiesta, ossia realizzazione dell'intendimento del committente, che resta estraneo al contratto d'opera professionale quantomeno nella sua configurazione normale, e risultato inteso invece come opera intellettuale che il professionista è tenuto per contratto a produrre in funzione del fine perseguito dal committente, identificandosi in quest'ultima accezione con i mezzi tecnici astrattamente idonei per consentire al committente la possibilità di soddisfare le proprie aspirazioni
(Cass. civ. 22.03.1968 n. 905). Sulla base di tali premesse si è affermato che l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata. In particolare, la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista per imperizia è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, da valutare, però, anche in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore professionale (vedi, tra le tante, Cass. civ. sez. II, 8 agosto 2000, n. 10431; Cass. civ. sez. III, 15
17 gennaio 2001, n. 499; Cass. civ. sez. III, 26 febbraio 2002, n. 2836; Cass.
19133/04; Cass. 4400/04).
Parte della dottrina ha, invero, criticato tale impianto dogmatico, sottolineando che con riferimento alle prestazioni professionali non possono rinvenirsi differenze nell'atteggiarsi della responsabilità, ma solo nel contenuto del rapporto obbligatorio, sicché la distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato non indicherebbe due tipi di rapporti diversamente regolati, ma solo due tipi di prestazione e tenderebbe a sottolineare l'aleatorietà del risultato che caratterizza le prestazioni professionali che non incide, comunque, sulla nozione di esatto adempimento ma solo sulla individuazione della causa non imputabile.
Tale conclusione è stata recepita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. civ. sez. unite, 28.07.2005, n. 15781), che hanno esaminato funditus la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato ed è stata espressamente estesa da una pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. 13.04.2007 n. 8826) alla responsabilità del medico. In detta pronuncia
è stato evidenziato che “il medico e l'ente sanitario sono contrattualmente impegnati al risultato dovuto (v. Cass. 9471/04), quello cioè conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alle condizioni del paziente, alla abilità tecnica del primo e alla capacità tecnico- organizzativa del secondo (v. Cass. 589/99; Cass. 2750/98; Cass. 103/99).
[…] La riconduzione dell'obbligazione professionale del medico … nell'ambito di quella da inadempimento ex articoli 1218 ss. c.c., ha invero
i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio. Al riguardo questa Corte ha già più volte enunciato il principio in base al quale quando l'intervento da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione morbosa o
l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione
18 semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (v. Cass. 6141/78;
Cass. 6220/98; Cass. 3492/02). Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà, e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee;
ovvero a quest'ultimo spetta provare che
l'intervento è di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza (v. Cass. 9085/06; Cass. 22894/05; Cass.
10297/04; Cass. 11488/04; Cass. 2335/01; Cass. 4852/99; Cass. 1127/98;
Cass. 5005/96; Cass. 6220/88). Tale orientamento interpretativo è stato da questa Corte “riletto” anche alla luce del principio enunciato in termini generali da Cassazione, SU, 13533/01, in tema di onere della prova dell'inadempimento. Nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, le SU hanno nell'occasione affermato il principio - condiviso dal Collegio - secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato posto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare di avere esattamente
19 adempiuto. Applicando tale principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico si è affermato che il paziente che agisce in giudizio deve, anche quando deduce l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, provare il contratto e allegare
l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore (medico - struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta (per il riferimento all'evento imprevisto ed imprevedibile cfr., da ultimo, Cass.
12362/06; Cass. 22894/05). Pertanto, in base alla regola di cui all'articolo
1218 c.c. il paziente - creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass. 12362/06; Cass. 11488/04). Questa Corte è peraltro recentemente pervenuta ad affermare che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. […] In tali circostanze è infatti indubitabilmente il medico specialista a conoscere le regole dell'arte e la situazione specifica
- anche in considerazione delle condizioni del paziente - del caso concreto, avendo pertanto la possibilità di assolvere all'onere di provare
l'osservanza delle prime e di motivare in ordine alle scelte operate in ipotesi in cui maggiore è la discrezionalità rispetto a procedure standardizzate”. In definitiva, secondo i menzionati arresti giurisprudenziali, quando vengano provati dal paziente la sussistenza ed il
20 contenuto del contratto, incombe sul medico la prova che la prestazione dell'attività abbia raggiunto il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso o, in caso contrario, che quel risultato non sia stato conseguito per il verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza, mentre laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex articoli 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente, rimanendo a suo carico anche la cosiddetta causa sconosciuta (Cass. civ. 14.02.2008 n. 3520).
Va evidenziato che, nell'applicazione dei principi sopra esposti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, continua a richiedere, da parte dell'attore, oltre alla prova del contratto, anche la prova del nesso causale, vale a dire del fatto che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie siano conseguenza dell'azione o dell'omissione del medico. La categoria giuridica del nesso causale (e, in parte qua, della colpa medica), è stata esaminata approfonditamente dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 7997 del 18.04.2005. In detta pronuncia è stato, in primo luogo, sottolineato che “la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva predicabilità della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento”. E' stato, quindi, evidenziato che il nesso di causalità “giuridica” deve essere distinto rispetto al “mero” nesso materiale. Quest'ultimo, infatti, consiste nella relazione riscontrabile tra un evento e tutti i suoi antecedenti causali “naturalistici”: è causa materiale ogni condizione che abbia dato sede ad un'inferenza sull'evento, tale per cui - in assenza della condizione medesima - l'evento non si sarebbe verificato. Vi è causalità giuridica, invece, solo ed esclusivamente con riferimento a quelle condizioni il cui rapporto causale
21 con l'evento non risulti interrotto dal sopravvenire di un ulteriore fatto di per sé solo idoneo a determinare l'evento medesimo. Nella fase in cui si deve attribuire rilevanza giuridica ai fatti dannosi ed individuarne il responsabile, non sussiste, invero, sostanziale differenza tra come opera il nesso causale nel diritto penale, ai sensi dell'art. 40 c.p., e nella responsabilità civile. E' diverso, tuttavia, il “grado” di probabilità richiesto, perché si possa concludere nel senso della sussistenza del rapporto eziologico fra condotta (attiva od omissiva) ed evento. Nel diritto penale, perché sussista il nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento lesivo, dovendo la causalità sopravvivere alla “prova di resistenza” del ragionevole dubbio, occorre che l'evento dannoso costituisca la conseguenza del comportamento commissivo o omissivo del medico, in quanto quest'ultimo risulti esserne stato con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica condizione necessaria (Cass. pen. sez. un. 11.09.2002 n. 30328 imp. Franzese); nel sistema civilistico, invece, il nesso di causalità (materiale) consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non” (Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576, Cass. 17 gennaio 2008 n. 867, Cass. 11 maggio 2009 n. 10743; Cass. civ.
16.07.2010 n. 16381). A tal proposito è stato rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l'assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non è stato tenuto il comportamento atteso.
Fatte queste premesse, nella fattispecie in esame, non è contestata la sussistenza del contratto relativo alla prestazione sanitaria fornita da
22 alla CO, che si è sottoposta ad un intervento Controparte_2
chirurgico (un secondo intervento chirurgico) presso la casa di cura
“ ” di Messina, con la seguente diagnosi: “ipoplasia mammaria CP_1
bilaterale con ptosi”; dall'esame della cartella clinica emerge, poi, che l'intervento è consistito nell'inserimento di protesi sotto il piano muscolare e mastopessi di tipo round block secondo Pt_4
L'attrice ha affermato di avere subito un danno, consistente nella presenza di cicatrici distrofiche e discromiche, in sede periareolare bilateralmente, con perdita di sostanza cutanea dell'areola, una lieve ptosi mammaria bilaterale ed una lieve asimmetria. Tale danno è stato riscontrato dal nominato C.T.U., prof. , il quale ha sottolineato che le Persona_1
cicatrici distrofiche periareolari in entrambe le mammelle da lui riscontrate e documentate nella visita eseguita sulla perizianda non erano state menzionate nella cartella clinica nella parte dedicata alla “diagnosi di ingresso”, né erano stati evidenziati o documentati esiti di necrosi e cicatrici, sicché si doveva presumere che tali cicatrici distrofiche e diastasate in sede periareolare bilateralmente fossero esiti di tale secondo intervento, ancorché nella descrizione di tale intervento si facesse riferimento in cartella clinica ad un'incisione emiareolare mentre le suddette cicatrici deturpanti erano incompatibili con un'incisione emiareolare, in quanto interessavano l'intera zona periareolare e non la metà. Inoltre, il C.T.U. ha evidenziato che era presente una ptosi di tipo cac
0 par 1 a sinistra e cac 0 par 2 a destra per via della asimmetria mammaria ed era evidente anche una ipoplasia mammaria con dislocazione protesica, sicché si poteva concludere che dopo l'intervento non erano stati risolti i problemi di ptosi e ipoplasia.
Occorre, quindi, verificare la sussistenza del nesso causale tra le terapie praticate dal dott. ed i suddetti esiti pregiudizievoli. CP_2
23 Sul punto il nominato C.T.U. ha osservato che “La presenza degli esiti cicatriziali di cui sopra inducono a ritenere che il secondo intervento da parte del dott. sia stato effettuato non solo per correggere CP_2
una contrattura capsulare praticando la capsulotomia, ma anche, probabilmente su richiesta della ricorrente, una possibile ptosi residua con l'asportazione di ulteriore cute periareolare. Quest'ultimo intervento, non menzionato in cartella, potrebbe aver causato gli esiti cicatriziali deturpanti tuttora ben visibili. In riferimento al quesito posto dal giudice se l'intervento effettuato dal dott. sia stato eseguito CP_2
correttamente o se siano rinvenibili elementi di negligenza o imperizia del convenuto, si esprime il seguente parere: i) il dott. ha eseguito CP_2
correttamente l'intervento di capsulotomia in quanto la contrattura capsulare è stata completamente risolta , seppur facendo residuare la dislocazione protesica;
ii) il dott. avrebbe eseguito un secondo CP_2
intervento di mastopessi periareolare desunto dalla presenza delle cicatrici periareolari, incompatibili con la descrittiva dell'intervento di capsulotomia di cui in cartella;
iii) il detto intervento di mastopessi periareolare avrebbe prodotto gli esiti cicatriziali riscontrati attualmente sulla paziente. Stante quanto sopra, nell'esecuzione del secondo intervento si ravvisano elementi di negligenza poiché qualora l'operatore avesse voluto effettuare un mero intervento di capsulotomia, come descritto in cartella, non avrebbe dovuto effettuare un'incisione periareolare;
qualora, invece, avesse avuto intenzione di correggere una eventuale ptosi residua, avrebbe dovuto optare per altra tecnica chirurgica, sostituendo le protesi impiantate con altre di maggiori dimensioni e optando per una mastopessi con cicatrice verticale, come viene riportato dalla letteratura corrente”.
Sulla base degli accertamenti compiuti dal C.T.U., accurati e convincenti, si può, allora, affermare che la presenza di cicatrici
24 periareolari rende evidente che il dott. ha effettuato, in CP_2
occasione dell'intervento descritto in cartella clinica, di capsulotomia, anche un intervento di mastopessi periareolare, volto a correggere la ptosi, che ha, però, prodotto gli esiti cicatriziali riscontrati attualmente sulla paziente e non ha neppure eliminato del tutto la ptosi. Di conseguenza, può serenamente affermarsi che risulta adeguatamente dimostrato non solo il mancato conseguimento del risultato atteso secondo criteri di normalità, atteso che l'intervento di mastopessi periareolare aveva una finalità essenzialmente estetica ed in simili casi il paziente tende a conseguire non tanto la cura di una patologia, quanto un effettivo miglioramento dell'aspetto fisico che si ripercuota favorevolmente sulla sua vita professionale o di relazione, ma anche la colpa del medico, desumibile dalla adozione di una tecnica chirurgica non adeguata per correggere la ptosi residua e, comunque, non necessaria per un mero intervento di capsulotomia.
Va, pertanto, affermata la responsabilità dei convenuti CP_2
e casa di cura “ ” per i danni subiti dall'attrice.
[...] CP_1
Quanto alla natura ed all'ammontare dei danni risarcibili, il C.T.U. ha affermato che la CO ha subito essenzialmente un danno di tipo estetico, in quanto la stessa presenta delle cicatrici diastasate, distrofiche e dicromiche, che sono valutabili ai fini del danno biologico, intorno all'8 %.
Il medesimo C.T.U. ha, infine, evidenziato che, in relazione ai tempi necessari per la guarigione ed ha Pt_1
subito una inabilità temporanea totale per la durata di trenta giorni e parziale nella misura del 50 % per la durata di trenta giorni.
Ritiene questo Giudice che le conclusioni del C.T.U., argomentate e convincenti, anche con riferimento alla individuazione e quantificazione dei danni siano pienamente condivisibili, trovando riscontro nella
25 obiettività clinica e risultando rispondenti alle barèmes in uso presso questo
Tribunale.
Quanto alla individuazione delle voci di danno, si deve in primo luogo evidenziare che, in base ad una tradizionale distinzione avente carattere soprattutto descrittivo, il danno alla persona risarcibile va definito come “danno biologico”, da invalidità permanente o temporanea.
Occorre, al riguardo, ricordare che la risarcibilità del danno biologico, derivante dalla lesione del diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.), è stata riconosciuta inizialmente dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 184/1986, che lo ha definito quale danno “evento”, sempre presente al verificarsi del fatto lesivo, e ricondotto nell'ambito del danno patrimoniale. Con le note sentenze n. 8827 e n. 8828 del 31.05.2003 la giurisprudenza ha, nondimeno, inaugurato un nuovo orientamento in materia di risarcimento del danno biologico, espressamente definito come danno non patrimoniale. Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., che secondo una interpretazione consolidata avrebbe consentito il risarcimento del danno non patrimoniale solo nei casi di reato, e giunge ad affermare che ai sensi della predetta norma sono risarcibili oltre al danno morale subiettivo ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima. Ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c. e lo differenzia dall'art. 2043 c.c. è ancora il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta ala tipicità dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c., ma nella nuova lettura dell'art. 2059 c.c. i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi far
26 riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, all'art. 2 Cost. che individua gli interessi di rango inviolabile che debbono intendersi tutelati. Con le menzionate pronunce è stato, pertanto, razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'ambito di applicazione dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, che gli attribuiva la dottrina tradizionale. Nella nuova sistematica del danno non patrimoniale il danno biologico perde, inoltre, la sua connotazione come danno “evento”, per divenire un danno “conseguenza”, classificazione che sollecita l'interprete ad abbandonare la tesi secondo la quale per la sua risarcibilità sarebbe sufficiente la prova del fatto della lesione psicofisica, risultando indispensabile anche la prova degli eventuali impedimenti conseguenti alla lesione stessa, conformemente ai criteri adottati dalle più recenti tabelle che attribuiscono pregnante rilievo alle limitazioni funzionali patite dalla vittima. L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione, ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte Costituzionale, con la sentenza n.
233/2003, ed è stato nuovamente ribadito dalle Sezioni unite civili della
Cassazione nelle sentenze n. 26972, n. 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre del 2008, che hanno sostanzialmente riaffermato i principi già espressi, fornendo importanti chiarimenti con riferimento alla risarcibilità del danno morale. Hanno evidenziato, infatti, che la risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno, selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, tra i quali tradizionalmente quello più importante è previsto dall'art. 185 c.p., o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto
27 inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria. Ciò non significa, però, che la figura del danno morale perda significato o utilità, al fine di descrivere un particolare pregiudizio di carattere non patrimoniale, ma le Sezioni Unite hanno, da un lato, evidenziato che si deve ritenere superata la limitazione alla tradizionale figura del cosiddetto danno morale soggettivo transeunte, sulla base del rilievo che la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo, e dall'altro lato hanno specificato che “la formula “danno morale” … descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”. Le due specifiche categorie di danno, biologico e morale, presentano, dunque, una netta distinzione ontologica, come sottolineato dalla successiva giurisprudenza di legittimità, poiché il danno morale individua una “sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. civ. Sez. 3, 11.11.2019 n. 28989).
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico, la Suprema
Corte ha chiarito che l'art. 3, comma 3, d.l. n. 158/2012, conv. con modificazioni nella l. n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) che in tema di responsabilità medica prevede l'applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 CAP (criteri di liquidazione del danno non patrimoniale confermati anche dalla successiva l. n. 24/2017, c.d. legge ), Persona_2
«trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a fare
28 applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul quantum» (Cass. civ. 11.11.2019 n. 28990).
Di conseguenza, il danno biologico, essendo estraneo alla natura del pregiudizio risarcibile qualsiasi riferimento reddituale, va calcolato in base al criterio tabellare, secondo le tabelle di cui al D.M. 16.07.2024 che si riferisce al danno biologico con lesioni “micropermanenti”.
Alla stregua delle superiori considerazioni il danno biologico da invalidità permanente, considerata una inabilità dell'8 %, va determinato nella misura di € 14.402,75.
Il danno da inabilità temporanea va, invece, calcolato nella misura di un determinato importo per ogni giorno di invalidità, pari a pari a euro
55,24 per l'invalidità assoluta e proporzionalmente ridotto per l'invalidità parziale, importo determinato in via equitativa sulla base delle predette tabelle, stante la sofferenza connessa al tipo di lesioni. Sulla base del suesposto criterio la superiore voce di danno va liquidata nella misura di €
2.485,80.
Non può essere, viceversa, riconosciuto il cosiddetto danno morale che, quando l'illecito civile integri in concreto un reato descrive, come si è detto, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata nella sua limitata accezione di sofferenza conseguente all'illecito. Infatti, ove il turbamento dell'animo ed il dolore intimo sofferti siano connessi, come nel caso in esame, a degenerazioni patologiche, “si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”, sicché la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale in una percentuale del primo determinerebbe una duplicazione di risarcimento. Naturalmente non è
29 escluso che anche a seguito di lesioni di lieve entità (micropermanenti), possa configurarsi un danno morale, ma in simili casi occorre tenere conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. civ. 13.01.2016 n. 339), mentre nel caso in esame l'attrice si è limitata ad affermare, senza fornire alcuna prova, che la compromissione dell'aspetto estetico aveva cagionato una grave lesione dell'equilibrio psicofisico ed aveva limitato la possibilità di
“compiere una serie di attività fonte di benessere”
Sono state, poi, documentate spese mediche per un ammontare complessivo di € 1.069,42, dovendosi escludere le spese relative all'intervento presso la clinica Caminiti che, secondo quanto affermato dalla stessa attrice non era censurabile, ancorché il risultato conseguito non fosse stato quello da lei atteso.
Il danno complessivo ammonta, pertanto, ad € 17.957,97.
Il superiore importo va devalutato al momento dell'illecito ed alla somma come sopra calcolata, pari a € 13.223,84 va, quindi, aggiunta la rivalutazione monetaria calcolata sulla base degli indici ISTAT riferibili ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il debito risarcitorio da fatto illecito, sia contrattuale che extracontrattuale, viene, infatti, pacificamente ricondotto, secondo un tradizionale orientamento della giurisprudenza, alla categoria dei cosiddetti debiti di valore, sicché occorre procedere all'aggiornamento in termini monetari attuali al tempo della decisione (taxatio), del valore sopra stimato con riguardo al momento dell'illecito (aestimatio). Il danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario della prestazione rimasta
30 inadempiuta può, infine, essere liquidato attraverso il ricorso agli interessi che vanno calcolati sulla somma già devalutata e quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
Come è stato rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza del 17 febbraio 1995, n. 1712, nel quadro della conservazione del principio della risarcibilità di due tipi di danno - il danno emergente (che, in quanto liquidato per equivalente, deve comprendere anche la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento dell'illecito), e il lucro cessante - gli interessi, non necessariamente determinati in una misura corrispondente al saggio legale, tendono a compensare il ritardo, con il quale viene conseguito, rispetto al suo sorgere, il credito risarcitorio e, come tali, risultano avere la natura di credito risarcitorio per lucro cessante, che matura anno per anno ed è suscettibile di rivalutazione monetaria, con attribuzione degli interessi sulla somma rivalutata, solo a partire da ciascuna annualità.
Sulla base dei criteri sopra indicati, la somma da corrispondere a titolo di risarcimento dei danni subiti da è, pertanto, pari a Parte_1
euro 22.012,08.
I convenuti e Controparte_2 Controparte_9
vanno, di conseguenza, condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma sopra indicata, oltre gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Va, infine, osservato che la ha lamentato anche che il Pt_1
modulo relativo al consenso informato era incompleto e tale circostanza è stata sostanzialmente confermata dal nominato C.T.U., il quale ha rilevato che nel modulo in questione risultava che l'intervento avrebbe dovuto essere eseguito solo ed esclusivamente per contrattura capsulare e non per porre rimedio alla ptosi ed alla ipoplasia residuate al primo intervento.
31 Sulla natura dell'obbligo informativo sia la dottrina che la giurisprudenza non presentano un orientamento concorde, essendo talvolta individuata la fonte di tale obbligo nella clausola generale di buona fede contrattuale, talaltra nei principi costituzionali di tutela della libertà e della dignità della persona. La giurisprudenza di legittimità ha, però, accolto una soluzione sincretica (Cass. civ. sez. III 8.10.2008 n. 24791), sostenendo che la necessità del consenso informato trova il proprio fondamento, in primo luogo, nell'obbligo di informazione desumibile dall'art. 32 Cost. comma 2,
(in base al quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), dall'art. 13 Cost.
(che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) e dalla legge 833/1978 art. 33, (che esclude la possibilità,
d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità ex art. 54 c.p.), con la conseguenza che, in mancanza di consenso,
l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente (v. Cass., 16.10.2007, n.
21748), ma nello stesso tempo ha sottolineato che la mancata acquisizione del consenso informato determina la violazione anche del dovere di correttezza o buona fede oggettiva nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.).
Nel soffermarsi, poi, sul tipo di informazione che deve essere resa al paziente con riferimento ad un intervento chirurgico, la giurisprudenza di legittimità, in numerose pronunce, ha disposto che essa deve riguardare: la portata dell'intervento, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, si da porre il paziente in condizioni di decidere
32 sull'opportunità di procedervi o di ometterlo, attraverso il bilanciamento di vantaggi e rischi. E' stato, inoltre, chiarito che l'obbligo si estende ai rischi prevedibili e non anche agli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l'id quod plerumque accidit, non potendosi disconoscere che l'operatore sanitario deve contemperare l'esigenza di informazione con la necessità di evitare che il paziente, per una qualsiasi remotissima eventualità, eviti di sottoporsi anche ad un banale intervento.
Nondimeno, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, quando venga allegato un danno sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) e venga accertata una condotta inadempiente o colposa del medico, occorre verificare se possa presumersi che il paziente, se correttamente informato, avrebbe comunque prestato il suo consenso, poiché, in tal caso, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria (Cass. civ.
12.06.2023 n. 16633).
Orbene, nella fattispecie in esame si deve presumere che la Pt_1
si sarebbe in ogni caso sottoposta all'intervento chirurgico, anche se fosse stata correttamente informata, come si desume dal fatto che la stessa non solo ha prestato il proprio consenso alla esecuzione di analogo intervento poco tempo prima da parte dello stesso medico, ma ha anche affermato di essersi rivolta nuovamente al dopo il primo intervento non CP_2
tanto per la risoluzione delle problematiche indicate nella cartella clinica ma proprio per conseguire quel risultato estetico che non aveva ottenuto con il primo intervento. Di conseguenza alla non può spettare un Pt_1
ulteriore risarcimento per la violazione del diritto all'autodeterminazione.
33 Vanno, infine, esaminate le domande di garanzia proposte dal nei confronti della ALLIANZ s.p.a. e della CP_2 [...]
La ALLIANZ s.p.a, ha sottolineato che la Controparte_4
si era lamentata esclusivamente dell'attività compiuta dal Pt_1
in occasione del secondo intervento, quando ormai la polizza CP_2
RAS n. 058961732 aveva cessato la propria efficacia, in data 30.04.2008.
Tale argomentazione difensiva è pienamente condivisibile, non essendovi alcun dubbio che la condotta censurata dall'attrice sia esclusivamente quella tenuta dal in occasione dell'intervento eseguito presso CP_2
la casa di cura CP_1
La compagnia ha, invece, Controparte_4
sostenuto che l'evento oggetto di causa non formerebbe oggetto della garanzia assicurativa, in quanto nelle condizioni generali di polizza era espressamente stabilito che l'assicurazione non comprendesse i danni di tipo estetico e fisionomico e quelli derivanti dalla mancanza de consenso informato.
Ritiene, nondimeno, questo Giudice che la tesi svolta dalla non sia condivisibile: invero, Controparte_4
benché l'intervento indicato nella cartella clinica e risultante dal modulo di consenso informato avesse natura prettamente terapeutica, non vi è dubbio, come evidenziato sopra, che in realtà i danni lamentati dalla siano Pt_1
stati una conseguenza di un ulteriore intervento di mastopessi periareolare, di carattere esclusivamente estetico. Nondimeno, dall'esame delle condizioni generali di polizza non risulta affatto che la medicina estetica non rientrasse nell'oggetto della garanzia. Infatti, con riferimento ai danni risarcibili, nelle condizioni di polizza si legge al n.
1.3.16 e), che l'assicurazione non vale per i danni di natura estetico fisionomica, ma tale esclusione viene derogata dalla previsione contenuta al punto 1.3.18 D2)
34 ove si legge che “sono compresi i danni di natura estetico fisionomica derivanti dalla pratica di medicina estetica e di chirurgia estetica purché gli stessi siano determinati da errore tecnico nell'intervento chirurgico o di altra natura, con esclusione dalla garanzia delle pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno assunto dall'assicurato”. Infatti, nella fattispecie in esame la responsabilità del deriva dal CP_2
fatto che lo stesso ha eseguito in maniera non corretta un intervento di correzione della ptosi residua, che la stessa attrice ha affermato essere stato oggetto della sua richiesta di intervento medico, benché dalla cartella clinica sembra che l'intervento dovesse avere solamente natura terapeutica e non estetica.
La a, infine, eccepito che era Controparte_4
decorso il termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c. decorrente dal giorno in cui il terzo aveva chiesto il risarcimento all'assicurato, posto che l'atto di chiamata in causa era stato notificato il 9 aprile 2014 mentre la richiesta di risarcimento da parte della , come risultava dalla Pt_1
documentazione prodotta, era stata formulata per la prima volta con raccomandata del 29.07.2009 ricevuta il 01.08.2009. IL ha CP_2
contestato tale eccezione, sostenendo che egli aveva tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice e ciò aveva determinato la sospensione del corso della prescrizione. Nondimeno lo stesso non ha in alcun modo dato prova della fondatezza di tale argomentazione difensiva e, conseguentemente, la pretesa da lui azionata nei confronti della eve ritenersi prescritta. Controparte_4
Alla stregua delle superiori considerazioni, le domande di garanzia avanzate da nei confronti di entrambe le Controparte_2
compagnie assicuratrici chiamate in causa vanno rigettate.
35 Le spese del giudizio comprese quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico solidale dei convenuti e ed a favore Controparte_2 Controparte_9
dell'attrice. Dette spese, tenuto conto della entità della causa e delle questioni trattate, applicati i parametri di cui al D.M. 147/2022 nella misura media, possono liquidarsi in € 471,66 per spese non imponibili, oltre alle spese relative alla C.T.U. liquidate in € 1.196,43 per onorario oltre I.V.A. e contributo previdenziale, ed in € 5.077,00 per onorari, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed
€ 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.. Le spese delle due compagnie assicuratrici chiamate in causa vanno, invece, poste a carico del e possono CP_2
essere liquidate, a favore di ciascuna compagnia, applicando i valori minimi dei parametri, in ragione della semplicità delle questioni oggetto della domanda di garanzia, in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui
€ 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato il
17.07.2013 da nei confronti della Parte_1 Controparte_9
e del dott. nella quale sono state chiamate la
[...] Controparte_2
già e la Controparte_13 Controparte_14
ALLIANZ s.p.a. già sentiti i procuratori delle parti, disattesa CP_12
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) condanna e la casa di cura al pagamento in Controparte_2 Controparte_9
favore dell'attrice della somma di € 22.012,08 oltre interessi dalla presente decisione sino al soddisfo;
2) rigetta le domande di rivalsa avanzate da
36 nei confronti delle due compagnie chiamate in Controparte_2
causa; 3) condanna e la Controparte_2 Controparte_9
al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali, che liquida
[...]
in € 471,66 per spese non imponibili, oltre alle spese relative alla C.T.U. liquidate in € 1.196,43 per onorario oltre I.V.A. e contributo previdenziale, ed in € 5.077,00 per onorari, di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; 4) condanna al pagamento in favore delle Controparte_2
compagnie assicuratrici chiamate in causa delle spese processuali, che liquida, per ciascuna delle compagnie, in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, €
840,00 per fase istruttoria, ed € 851,00 per fase decisoria, oltre I.V.A. e c.p.a..
Messina, lì 12/06/2025
Il Giudice Dott. Corrado Bonanzinga
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