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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1795/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1795/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti FERRANDI ANDREA, CALABRIA ANTONELLO e Parte_1
FRANGIPANE ANDREA
OPPONENTE
Contro con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI GIULIANO OPPOSTA Controparte_1
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha interposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4500/2023 emesso Parte_1 dal Tribunale di Brescia in data 11.12.2023 in favore di (di seguito Controparte_1 CP_1
per la somma di 40.260,00 euro, oltre a interessi e spese.
[...]
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue.
In data 14.12.2011, le parti sottoscrivevano un accordo mediante il quale si Controparte_1 impegnava a cedere ad parte del proprio diritto di superficie in relazione alla copertura Parte_1 dell'immobile commerciale denominato GS Salò 2, al fine di far installare a quest'ultima un impianto fotovoltaico su una parte del tetto (doc. 1).
Le parti a titolo di corrispettivo stabilivano che avrebbe eseguito la manutenzione ordinaria Parte_1 su un diverso impianto fotovoltaico dell'opposta, installato sulla porzione di tetto residuale e stabilivano a fini fiscali, in 3.000,00 euro oltre iva il valore annuo del diritto di superfice. pagina 1 di 5 Le fatture emesse reciprocamente tra le parti venivano compensate senza alcuna contestazione (doc. 2).
In data 14.12.2015 le parti stipulavano un contratto per lo svolgimento del servizio di fatturazione elettronica e di conservazione sostitutiva dei documenti emessi dal GSE (doc.3) e, in data 13.2.2017 un contratto per l'attivazione del sistema di monitoraggio dell'impianto fotovoltaico (doc. 4).
In forza di tali contratti, avrebbe maturato crediti verso l'opposta per 15.004,00 euro (doc. Parte_1
5).
Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c. in merito alle somme richieste dall'opposta a titolo di corrispettivi delle annualità comprese tra il 2011 e il 2018.
Deduceva che, il decreto ingiuntivo sarebbe carente di prova documentale atta a comprovare il proprio asserito inadempimento in merito all'attività di manutenzione ordinaria.
Eccepiva la compensazione del credito asseritamente vantato dall'opposta poiché Parte_1 vanterebbe un controcredito pari a 15.000,00 euro nei confronti della stessa.
Deduceva inoltre che l'opposta non avrebbe mai lamentato alcuna irregolarità né tanto meno la mancata esecuzione della manutenzione ordinaria, la quale sarebbe stata correttamente eseguita.
Chiedeva preliminarmente di accertare e/o dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c.,
l'intervenuta prescrizione con riferimento a tutti i corrispettivi asseritamente relativi alle annualità precedenti all'anno 2019, ovvero, le annualità dal 2011 al 2018, risalendo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto all'8 gennaio 2024.
In via principale, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in toto in fatto e in diritto, e comunque respingere ogni avversa pretesa creditoria dell'opposta, in quanto infondata.
In via riconvenzionale accertare, il credito di 15.004,00 euro che vanta nei confronti Parte_1 dell'opposta e per l 'effetto, condannarla al pagamento di tale importo in favore di oltre Parte_1 interessi dal dovuto sino al saldo.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto l'inapplicabilità della prescrizione Controparte_1 quinquennale al caso de quo poiché non si tratterebbe di prestazioni periodiche, pertanto, sarebbe legittimata a richiedere la condanna dell'opponente per il valore complessivamente maturato in relazione alla concessione del diritto di superficie poiché la stessa non avrebbe adempiuto la controprestazione alternativa pattuita mediante la scrittura intercorsa tra le parti.
In merito all'assenza di contestazione relativa al mancato espletamento dell'attività di manutenzione da parte dell'opponente, richiamava l'art.
6.3 della scrittura del 2011 il quale prevede: “l'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni originariamente previsti”.
Deduceva altresì di aver provato la propria pretesa creditoria in quanto avrebbe dimostrato la concessione del diritto di superficie in favore dell'opponente.
Contestava la sussistenza di un controcredito asseritamente vantato dall'opponente, in quanto l'opposta non avrebbe provato l'effettiva esecuzione delle opere descritte nelle fatture prodotte.
pagina 2 di 5 Chiedeva preliminarmente di concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto sull'intero importo ingiunto o, in subordine, sul minor importo di 36.600,00 euro (detratta l'annualità 2012 in caso di non creduta prescrizione decennale) o ancora, in via di ulteriore e stremo subordine, sul minor importo di 18.300,00 euro (detratte le annualità 2012-2017 in caso di non creduta prescrizione quinquennale).
In via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 4500/2023 emesso nei confronti della Parte_1 ed in ogni caso condannare la alla corresponsione in favore della Parte_1 Parte_2 del complessivo importo di 40.260,00 euro o della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dalle debenze all'effettivo soddisfo. Sempre in via principale, rigettare integralmente in ogni sua parte la domanda riconvenzionale promossa dalla nei Parte_1 propri confronti, in quanto infondata in fatto e diritto.
Accolta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da un contratto concluso tra le parti in data 14.12.2011, mediante il quale si impegnava a cedere ad parte del proprio diritto di superficie costituito Controparte_1 Parte_1 in relazione alla copertura dell'immobile commerciale denominato GS Salò 2, affinché quest'ultima installasse un impianto fotovoltaico su una porzione del tetto (doc. 1).
Quanto alla durata del diritto di superficie, l'art. 3 del suddetto contratto prevedeva: “il diritto di superficie costituito in favore di sarà di durata pari alla durata dell'impianto presso il medesimo Pt_1 immobile da Pertanto, nel momento in cui provvederà, per qualsiasi motivo, e CP_1 CP_1
a suo insindacabile giudizio, allo smantellamento del proprio impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura del centro commerciale GS2 di Salò, dovrà a sua volta procedere con la Parte_1 rimozione del proprio impianto, senza poter opporre alcuna eccezione al riguardo e rinunciando sin
d'ora alla richiesta di eventuali indennizzi”.
A titolo di corrispettivo, l'art.
4.1 del contratto de quo stabiliva: “... si impegna ad eseguire Pt_1 sull'impianto fotovoltaico di che verrà installato sulla restante porzione del tetto CP_1 dell'immobile commerciale GS Salò 2e di potenza pari a circa 115 KWP, l'attività di manutenzione ordinaria annuale”. Il punto 4.2 prevedeva “l'attività di cui al precedente punto 4.1. verrà svolta da in favore di in modo completamente gratuito e senza alcun aggravio di costi in Pt_1 CP_1 favore di 4.3 “tale impegno rimarrà in vigore fin al momento in cui la società CP_1 CP_1 non decida di procedere alla rimozione ed allo smantellamento del proprio impianto fotovoltaico”;
4.4. “ai fini fiscali si precisa che le Parti valutano che per la manutenzione di cui al precedente punto sia da ritenersi congruo un importo pari ad euro 3.000,00 oltre iva, come evidenziato dall'allegata offerta economica annuale, e viene altresì valutato in 3.000,00 euro oltre iva il valore annuo del diritto di superficie ceduto da ad . CP_1 Pt_1
pagina 3 di 5 Risulta documentalmente provato che ha fornito la prestazione oggetto del contratto de CP_1 quo consistente nella concessione del diritto di superficie in favore dell'opponente, per contro, difetta completamente la prova della corretta esecuzione della controprestazione gravante su la Parte_1 quale non ha neppure dichiarato di aver adempiuto, né ha fornito alcun elemento probatorio atto a comprovare l'effettiva esecuzione della prestazione posta a suo carico difatti, non ha prodotto report, verbali, rapportini di intervento o altri documenti dai quali possa desumersi l'espletamento dell'attività di manutenzione ordinaria in riferimento alle annualità decorse dall'inizio del contratto de quo sino al momento in cui è stato richiesto e azionato il decreto ingiuntivo.
A corroborare tale assunto vi è la corrispondenza intercorsa in data 17.5.2022, mediante la quale l'opponente segnalava all'opposta un calo della produttività e conseguentemente, l'esigenza di provvedere alla relativa manutenzione (doc. 2 ricorso monitorio), tale circostanza riprova il mancato espletamento degli obblighi manutentivi posti a carico dell'opponente.
Ciò posto, a fronte del comprovato inadempimento dell'opponente, risulta pienamente legittima la richiesta avanzata dall'opposta circa la corresponsione da parte di di una domanda di Parte_1 risarcimento per equivalente parametrato al valore annuo del diritto di superficie. La determinazione economica della prestazione di facere contrattualmente posta a carico di risulta pacifica e trova Pt_1 pieno riscontro nella scrittura privata del 2011, attraverso la quale, le parti determinavano il valore annuo del diritto di superficie nella somma di 3.000,00 euro oltre Iva (e quindi non solo a fini fiscali).
Non coglie nel segno la tesi sostenuta dall'opponente circa l'acquiescenza dell'opposta asseritamente desumibile dall'assenza di rimostranze e contestazioni relative al mancato espletamento dell'attività di manutenzione gravante su nel corso degli anni di prosecuzione del rapporto. Parte_1
Sul punto, l'art.
6.3 del contratto de quo è dirimente in quanto stabilisce “l'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere
l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni originariamente previsti”. Dal tenore letterale della clausola suddetta si evince che l'eventuale tolleranza di parte opposta in merito all'inadempienza dell'opponente non può interpretarsi quale rinuncia a far valere l'inadempimento della stessa.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. n 4, avanzata da parte opponente per le annualità dal 2011 al 2018 in quanto, è evidente che nel caso di specie, la richiesta dell'opposta relativa alla condanna economica pari al valore complessivo del diritto di superficie non ricade nella fattispecie delle corresponsioni periodiche previste dal succitato articolo limitato ai pagamenti e non ad altre prestazioni di facere come quella contemplata nel caso de quo.
Parte opponente ha altresì avanzato una domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposta al pagamento in proprio favore di 15.004,00 euro, fondata sulla sussistenza di un residuo controcredito asseritamente vantato dalla stessa nei confronti di Controparte_1
A fondamento di tale domanda, ha prodotto una serie di fatture relative a diverse prestazioni Parte_1 asseritamente espletate dalla stessa nei confronti di nello specifico le fatture Controparte_1 contengono l'elencazione delle seguenti prestazioni: esecuzione di lavori sull'impianto fotovoltaico pagina 4 di 5 dell'opposta, servizio di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva in outsourcing di documenti emessi dal GSE, servizio di monitoraggio dell'impianto fotovoltaico e servizio di verifica n.1 sistema di protezione interfaccia (docc. 6 a 15). L'esecuzione dell'attività portata dalle fatture è contestata così come l'asserita compensazione tra le fatture solo genericamente abbozzata al §3 dell'opposizione.
La stessa descrizione dell'oggetto delle fatture risulta generica ed non ha, comunque, fornito Parte_1 adeguato supporto probatorio atto a comprovare l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle suddette fatture, né tanto meno ha fornito elementi specifici dai quali possa desumersi la congruità dei costi ivi esposti.
Per i suesposti motivi, tale domanda riconvenzionale risulta destituita di fondamento e pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.050,15 di cui euro 5.261,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 789,15 per spese generali oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 4500/2023 emesso dal Tribunale di Brescia già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 18 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1795/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti FERRANDI ANDREA, CALABRIA ANTONELLO e Parte_1
FRANGIPANE ANDREA
OPPONENTE
Contro con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI GIULIANO OPPOSTA Controparte_1
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha interposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4500/2023 emesso Parte_1 dal Tribunale di Brescia in data 11.12.2023 in favore di (di seguito Controparte_1 CP_1
per la somma di 40.260,00 euro, oltre a interessi e spese.
[...]
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue.
In data 14.12.2011, le parti sottoscrivevano un accordo mediante il quale si Controparte_1 impegnava a cedere ad parte del proprio diritto di superficie in relazione alla copertura Parte_1 dell'immobile commerciale denominato GS Salò 2, al fine di far installare a quest'ultima un impianto fotovoltaico su una parte del tetto (doc. 1).
Le parti a titolo di corrispettivo stabilivano che avrebbe eseguito la manutenzione ordinaria Parte_1 su un diverso impianto fotovoltaico dell'opposta, installato sulla porzione di tetto residuale e stabilivano a fini fiscali, in 3.000,00 euro oltre iva il valore annuo del diritto di superfice. pagina 1 di 5 Le fatture emesse reciprocamente tra le parti venivano compensate senza alcuna contestazione (doc. 2).
In data 14.12.2015 le parti stipulavano un contratto per lo svolgimento del servizio di fatturazione elettronica e di conservazione sostitutiva dei documenti emessi dal GSE (doc.3) e, in data 13.2.2017 un contratto per l'attivazione del sistema di monitoraggio dell'impianto fotovoltaico (doc. 4).
In forza di tali contratti, avrebbe maturato crediti verso l'opposta per 15.004,00 euro (doc. Parte_1
5).
Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c. in merito alle somme richieste dall'opposta a titolo di corrispettivi delle annualità comprese tra il 2011 e il 2018.
Deduceva che, il decreto ingiuntivo sarebbe carente di prova documentale atta a comprovare il proprio asserito inadempimento in merito all'attività di manutenzione ordinaria.
Eccepiva la compensazione del credito asseritamente vantato dall'opposta poiché Parte_1 vanterebbe un controcredito pari a 15.000,00 euro nei confronti della stessa.
Deduceva inoltre che l'opposta non avrebbe mai lamentato alcuna irregolarità né tanto meno la mancata esecuzione della manutenzione ordinaria, la quale sarebbe stata correttamente eseguita.
Chiedeva preliminarmente di accertare e/o dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c.,
l'intervenuta prescrizione con riferimento a tutti i corrispettivi asseritamente relativi alle annualità precedenti all'anno 2019, ovvero, le annualità dal 2011 al 2018, risalendo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto all'8 gennaio 2024.
In via principale, revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in toto in fatto e in diritto, e comunque respingere ogni avversa pretesa creditoria dell'opposta, in quanto infondata.
In via riconvenzionale accertare, il credito di 15.004,00 euro che vanta nei confronti Parte_1 dell'opposta e per l 'effetto, condannarla al pagamento di tale importo in favore di oltre Parte_1 interessi dal dovuto sino al saldo.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha dedotto l'inapplicabilità della prescrizione Controparte_1 quinquennale al caso de quo poiché non si tratterebbe di prestazioni periodiche, pertanto, sarebbe legittimata a richiedere la condanna dell'opponente per il valore complessivamente maturato in relazione alla concessione del diritto di superficie poiché la stessa non avrebbe adempiuto la controprestazione alternativa pattuita mediante la scrittura intercorsa tra le parti.
In merito all'assenza di contestazione relativa al mancato espletamento dell'attività di manutenzione da parte dell'opponente, richiamava l'art.
6.3 della scrittura del 2011 il quale prevede: “l'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni originariamente previsti”.
Deduceva altresì di aver provato la propria pretesa creditoria in quanto avrebbe dimostrato la concessione del diritto di superficie in favore dell'opponente.
Contestava la sussistenza di un controcredito asseritamente vantato dall'opponente, in quanto l'opposta non avrebbe provato l'effettiva esecuzione delle opere descritte nelle fatture prodotte.
pagina 2 di 5 Chiedeva preliminarmente di concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto sull'intero importo ingiunto o, in subordine, sul minor importo di 36.600,00 euro (detratta l'annualità 2012 in caso di non creduta prescrizione decennale) o ancora, in via di ulteriore e stremo subordine, sul minor importo di 18.300,00 euro (detratte le annualità 2012-2017 in caso di non creduta prescrizione quinquennale).
In via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 4500/2023 emesso nei confronti della Parte_1 ed in ogni caso condannare la alla corresponsione in favore della Parte_1 Parte_2 del complessivo importo di 40.260,00 euro o della diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi moratori dalle debenze all'effettivo soddisfo. Sempre in via principale, rigettare integralmente in ogni sua parte la domanda riconvenzionale promossa dalla nei Parte_1 propri confronti, in quanto infondata in fatto e diritto.
Accolta la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, successivamente è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
La vicenda trae origine da un contratto concluso tra le parti in data 14.12.2011, mediante il quale si impegnava a cedere ad parte del proprio diritto di superficie costituito Controparte_1 Parte_1 in relazione alla copertura dell'immobile commerciale denominato GS Salò 2, affinché quest'ultima installasse un impianto fotovoltaico su una porzione del tetto (doc. 1).
Quanto alla durata del diritto di superficie, l'art. 3 del suddetto contratto prevedeva: “il diritto di superficie costituito in favore di sarà di durata pari alla durata dell'impianto presso il medesimo Pt_1 immobile da Pertanto, nel momento in cui provvederà, per qualsiasi motivo, e CP_1 CP_1
a suo insindacabile giudizio, allo smantellamento del proprio impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura del centro commerciale GS2 di Salò, dovrà a sua volta procedere con la Parte_1 rimozione del proprio impianto, senza poter opporre alcuna eccezione al riguardo e rinunciando sin
d'ora alla richiesta di eventuali indennizzi”.
A titolo di corrispettivo, l'art.
4.1 del contratto de quo stabiliva: “... si impegna ad eseguire Pt_1 sull'impianto fotovoltaico di che verrà installato sulla restante porzione del tetto CP_1 dell'immobile commerciale GS Salò 2e di potenza pari a circa 115 KWP, l'attività di manutenzione ordinaria annuale”. Il punto 4.2 prevedeva “l'attività di cui al precedente punto 4.1. verrà svolta da in favore di in modo completamente gratuito e senza alcun aggravio di costi in Pt_1 CP_1 favore di 4.3 “tale impegno rimarrà in vigore fin al momento in cui la società CP_1 CP_1 non decida di procedere alla rimozione ed allo smantellamento del proprio impianto fotovoltaico”;
4.4. “ai fini fiscali si precisa che le Parti valutano che per la manutenzione di cui al precedente punto sia da ritenersi congruo un importo pari ad euro 3.000,00 oltre iva, come evidenziato dall'allegata offerta economica annuale, e viene altresì valutato in 3.000,00 euro oltre iva il valore annuo del diritto di superficie ceduto da ad . CP_1 Pt_1
pagina 3 di 5 Risulta documentalmente provato che ha fornito la prestazione oggetto del contratto de CP_1 quo consistente nella concessione del diritto di superficie in favore dell'opponente, per contro, difetta completamente la prova della corretta esecuzione della controprestazione gravante su la Parte_1 quale non ha neppure dichiarato di aver adempiuto, né ha fornito alcun elemento probatorio atto a comprovare l'effettiva esecuzione della prestazione posta a suo carico difatti, non ha prodotto report, verbali, rapportini di intervento o altri documenti dai quali possa desumersi l'espletamento dell'attività di manutenzione ordinaria in riferimento alle annualità decorse dall'inizio del contratto de quo sino al momento in cui è stato richiesto e azionato il decreto ingiuntivo.
A corroborare tale assunto vi è la corrispondenza intercorsa in data 17.5.2022, mediante la quale l'opponente segnalava all'opposta un calo della produttività e conseguentemente, l'esigenza di provvedere alla relativa manutenzione (doc. 2 ricorso monitorio), tale circostanza riprova il mancato espletamento degli obblighi manutentivi posti a carico dell'opponente.
Ciò posto, a fronte del comprovato inadempimento dell'opponente, risulta pienamente legittima la richiesta avanzata dall'opposta circa la corresponsione da parte di di una domanda di Parte_1 risarcimento per equivalente parametrato al valore annuo del diritto di superficie. La determinazione economica della prestazione di facere contrattualmente posta a carico di risulta pacifica e trova Pt_1 pieno riscontro nella scrittura privata del 2011, attraverso la quale, le parti determinavano il valore annuo del diritto di superficie nella somma di 3.000,00 euro oltre Iva (e quindi non solo a fini fiscali).
Non coglie nel segno la tesi sostenuta dall'opponente circa l'acquiescenza dell'opposta asseritamente desumibile dall'assenza di rimostranze e contestazioni relative al mancato espletamento dell'attività di manutenzione gravante su nel corso degli anni di prosecuzione del rapporto. Parte_1
Sul punto, l'art.
6.3 del contratto de quo è dirimente in quanto stabilisce “l'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere
l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni originariamente previsti”. Dal tenore letterale della clausola suddetta si evince che l'eventuale tolleranza di parte opposta in merito all'inadempienza dell'opponente non può interpretarsi quale rinuncia a far valere l'inadempimento della stessa.
Parimenti infondata risulta l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. n 4, avanzata da parte opponente per le annualità dal 2011 al 2018 in quanto, è evidente che nel caso di specie, la richiesta dell'opposta relativa alla condanna economica pari al valore complessivo del diritto di superficie non ricade nella fattispecie delle corresponsioni periodiche previste dal succitato articolo limitato ai pagamenti e non ad altre prestazioni di facere come quella contemplata nel caso de quo.
Parte opponente ha altresì avanzato una domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposta al pagamento in proprio favore di 15.004,00 euro, fondata sulla sussistenza di un residuo controcredito asseritamente vantato dalla stessa nei confronti di Controparte_1
A fondamento di tale domanda, ha prodotto una serie di fatture relative a diverse prestazioni Parte_1 asseritamente espletate dalla stessa nei confronti di nello specifico le fatture Controparte_1 contengono l'elencazione delle seguenti prestazioni: esecuzione di lavori sull'impianto fotovoltaico pagina 4 di 5 dell'opposta, servizio di fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva in outsourcing di documenti emessi dal GSE, servizio di monitoraggio dell'impianto fotovoltaico e servizio di verifica n.1 sistema di protezione interfaccia (docc. 6 a 15). L'esecuzione dell'attività portata dalle fatture è contestata così come l'asserita compensazione tra le fatture solo genericamente abbozzata al §3 dell'opposizione.
La stessa descrizione dell'oggetto delle fatture risulta generica ed non ha, comunque, fornito Parte_1 adeguato supporto probatorio atto a comprovare l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle suddette fatture, né tanto meno ha fornito elementi specifici dai quali possa desumersi la congruità dei costi ivi esposti.
Per i suesposti motivi, tale domanda riconvenzionale risulta destituita di fondamento e pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.050,15 di cui euro 5.261,00 per compenso professionale (considerati valori medi per fase studio e introduttiva, minimi per istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta) ed euro 789,15 per spese generali oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto, conferma il d.i. n. 4500/2023 emesso dal Tribunale di Brescia già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
Condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Brescia, 18 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
pagina 5 di 5