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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/12/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione collegiale in persona dei magistrati dott. SC CC Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice dott.ssa TT AL Giudice rel. pronuncia ai sensi degli artt. 392 e ss c.p.c., art. 53 D.lgs. n. 270 del 8 luglio 1999 e art. 99 L.F. il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 430 del Ruolo Generale anno 2023 promossa da: in persona del procuratore speciale, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Pollari Maglietta, giusta procura alle liti in atti;
-opponente in riassunzione-
NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 Controparte_3
, in persona del Commissario Straordinario Avv.
[...] Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Serena Metta, giusta procura in atti;
-opposta in riassunzione-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 giugno 2025
1 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio è stato riassunto, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da
[...]
:A. all'esito della pronuncia della Suprema Corte n. Controparte_5
34535/2022 che ha accolto il ricorso promosso dalla medesima società avverso l'ordinanza (rectius decreto) di questo Tribunale n. 1232/2018 pubblicata il 13 marzo
2018 e rimesso gli atti al medesimo Tribunale, avendo rilevato un vizio nella motivazione della decisione assunta a definizione del giudizio.
Per chiarezza espositiva, si ritiene necessario riepilogare brevemente le vicende processuali che hanno portato al presente giudizio.
1. Il giudizio di primo grado
Con decreto del 19 dicembre 2013 il ha ammesso Parte_1 la alla procedura di Amministrazione Controparte_3
Straordinaria e con sentenza del 14 gennaio 2014 (depositata in Cancelleria il
21.01.2014) il Tribunale di Trani ne ha dichiarato lo stato d'insolvenza, nominando quale Giudice Delegato il Dott. , poi sostituito dal Dott. e Persona_1 Per_2
Commissario Straordinario l'Avv. Controparte_4
Con atto depositato telematicamente il 25 agosto 2014, Controparte_1 ha fatto istanza di ammissione al passivo della procedura per
[...]
l'importo di complessivi euro 2.321.398,10, in via chirografaria, oltre interessi ex art. 5 del D.Lgs. 231/02, a titolo di corrispettivo maturato in relazione al contratto del 10 dicembre 2009, sottoscritto con la e Controparte_3 avente ad oggetto la fornitura di prodotti informatici e servizi correlati. La società istante è stata quindi ammessa al passivo per l'importo richiesto, benché con il riconoscimento degli interessi nella misura legale.
Successivamente, con istanza ex art. 101 L.F. depositata il 2 aprile 2015, la stessa rilevando che la precedente istanza era stata Controparte_1 formulata per il riconoscimento del credito in via chirografaria “sul presupposto che il
2 Commissario all'epoca non aveva manifestato né espressamente né per “facta concludentia” di voler subentrare nel pendente contratto”, ha chiesto di essere ammessa al passivo dell' per la CP_6 medesima somma di € 2.321.398,10 ma in prededuzione anziché in via chirografaria, in ragione dell'intervenuto subentro della procedura nel contratto originario, per effetto della sottoscrizione in data 20 febbraio 2015 del c.d. Addendum (con rinegoziazione dei relativi corrispettivi).
Con successiva istanza depositata in data 4 giugno 2015 ha chiesto di CP_1 essere ammessa in prededuzione al passivo dell'Amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 101 L.F., per l'ulteriore credito di € 1.427.224,42, per prestazioni diverse da quelle oggetto della precedente insinuazione al passivo della procedura.
Con decreto del 1° dicembre 2016, reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e 99 L.F., il Giudice Delegato alla procedura ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione straordinaria della Controparte_3
con esclusione dei crediti oggetto delle istanze della . In
[...] CP_1 particolare, con riferimento al credito di € 2.321.398,10 il G.D. ha rilevato quanto segue:
“la domanda è inammissibile in quanto il medesimo credito è già stato ammesso al passivo al chirografo
a seguito di domanda di ammissione tempestivamente presentata ex art. 93 LF. Si precisa in ogni caso che la sottoscrizione dell'Addendum non è qualificabile come subentro”.
Il credito di € 1.427.224,42 è stato, invece, escluso in difetto di prova delle prestazioni,
“non avendo il creditore allegato gli estratti con autentica del libro giornale o del libro IVA”, nonché in quanto afferente prestazioni antecedenti l'apertura della procedura concorsuale e, come tale, non prededucibile in mancanza di subentro ex art. 50 del D.Lgs. 270/99. ha quindi proposto opposizione allo stato Controparte_1 passivo, con ricorso ex artt. 98-99 della legge fallimentare depositato in data 18 gennaio
2017, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in modificazione dello stato passivo;
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, ammettere al passivo dell'
[...]
[...] di cui in epigrafe, in prededuzione e non già in via Controparte_7 chirografaria, il credito di pari ad € 3.748.622,52 , oltre Controparte_1 interessi, così revocando e/o annullando e/o comunque privando di effetto alcuno lo stato passivo, sul punto, e così le statuizioni di cui al decreto dell'1.12.2016, comunicato il 19.12.2016, del Tribunale di Trani;
- in via subordinata a quanto sopra, ammettere in ogni caso al passivo dell
[...]
di cui in epigrafe, in via Controparte_7 chirografaria, oltre al credito di € 2.321.398,10, anche il credito di Controparte_1 pari ad € 1.427.224,42, oltre interessi, così revocando e/o annullando e/o
[...] comunque privando di effetto alcuno lo stato passivo, sul punto, e così le statuizioni di cui al decreto dell'1.12.2016, comunicato il 19.12.2016, del Tribunale di Trani”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e instauratosi il contraddittorio, il giudizio di opposizione è stato deciso con provvedimento del 13 marzo 2018 che -preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto alla domanda subordina inerente il credito di euro 1.27.224,24 (nelle more ammesso al passivo in via chirografaria)- ha rigettato per l'ulteriore credito l'opposizione allo stato passivo proposta dalla con conseguente Controparte_1 regolamentazione delle spese di lite.
2. Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione
Avverso il provvedimento di reiezione delle domande di ammissione al passivo in prededuzione dei crediti della , quest'ultima ha Controparte_1 proposto ricorso per cassazione, fondato su tre distinti motivi.
La procedura di Amministrazione ha resistito con controricorso. CP_2
Quindi, con ordinanza pubblicata in data 23 novembre 2022, la Suprema Corte di
Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso (“omessa motivazione della sentenza.
Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. e dell'art.
111 c.p.c.”), dichiarando assorbiti i rimanenti, e cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Trani “affinché decida, in diversa composizione, anche sulle spese di lite relative al
4 presente giudizio di legittimità”.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, nell'accogliere le censure formulate da ha rilevato e precisato che oggetto del Controparte_1 contendere è il diritto di di essere ammessa al passivo in prededuzione per CP_1 crediti che sono sorti prima dell'avvio della procedura concorsuale ex art. 50 d. lgs.
270/1999, evidenziando come “il thema decidendum per il Tribunale di Trani, alla luce del contraddittorio tra le parti, era di stabilire se, nel caso di specie, il commissario , mediante CP_2 la sottoscrizione dell'«Addendum» più volte citato, fosse o meno subentrato nei contratti. Inoltre, essendo questo il tema centrale della causa, era compito del giudice di merito motivare in modo coerente
e comprensibile la propria decisione sul punto”. I giudici di legittimità, avendo ritenuto “siffatta motivazione non è comprensibile nel provvedimento impugnato” hanno cassato la decisione del
Tribunale, con la richiamata ordinanza n. 34535/2022.
3. Il presente giudizio di rinvio
Con ricorso tempestivamente depositato, ha Controparte_8 riassunto il giudizio di merito dinanzi a questo Tribunale.
Designato il giudice relatore e fissata dinanzi a questo l'udienza di comparizione delle parti, si è regolarmente instaurato il contraddittorio.
All'udienza del 18 settembre 2024, rilevata dalla scrivente la mancanza del fascicolo d'ufficio del giudizio a quo, ne è stata disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c. a cura della cancelleria ed è stata fissata l'udienza del 7 maggio 2025 (poi differita d'ufficio al 25 giugno 2025) per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, verificata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione, la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per eventuali note di replica.
Entrambe le parti hanno depositato gli scritti difensivi.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Così brevemente ripercorso lo svolgimento delle precedenti fasi da cui ha avuto origine il presente giudizio, deve darsi atto, preliminarmente, che lo stesso è stato tempestivamente introdotto.
In effetti, l'ordinanza della Corte di Cassazione è stata depositata in cancelleria il 23 novembre 2022; il ricorso in riassunzione è stato deposito il 31 gennaio 2023, vale a dire nel termine di cui all'art. 392 c.p.c.
Tale disposizione stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Tuttavia, non v'è dubbio che tale disposizione debba essere adattata al rito di volta in volta applicabile, di guisa che, ad esempio, ove trovi applicazione il rito del lavoro, la riassunzione va fatta con ricorso e la tempestività di esso va, secondo le regole generali, verificata in relazione al momento del deposito del medesimo.
Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che l'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'articolo 99 della legge fallimentare, si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale, ricorso al quale segue la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione, e che va poi notificato ai controinteressati, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non v'è dubbio che la riassunzione dovesse essere effettuata con ricorso, come correttamente e tempestivamente fatto dalla società opponente (arg.
Cass. n. 12668/2022).
Tanto acclarato, prima di passare allo scrutinio del merito della controversia non è inutile ricordare che “i limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono indubbiamente diversi
a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione insieme: nella prima ipotesi, infatti, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti
6 al processo, trattandosi di preclusione processuale che opera su tutte le questioni costituenti il presupposto logico e inderogabile della pronuncia di cassazione, prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio (vedi, per tutte: Cass. 5 aprile 2013, n. 8381); mentre in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione
(da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il limite, però, del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (cfr. Cass. 29 maggio 2014, n. 12102) e deve aggiungersi — nell'ipotesi di annullamento per il vizio di "omesso esame" di cui al novellato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. — con il vincolo di prendere in considerazione il fatto storico rilevante in causa, il cui esame era stato omesso dalla sentenza cassatai” (cfr. per tutte
Cass. S.U. n. 11844/2016).
Sicchè, essendo stata dichiarata la nullità della sentenza impugnata con ricorso per cassazione per omessa motivazione, nel presente giudizio di rinvio va esaminato quanto dedotto dalla ricorrente nell'atto di opposizione allo stato passivo, ritualmente riproposto all'esame dell'intestato Tribunale.
Giova altresì puntualizzare che esula dal potere cognitivo di questo Tribunale la questione della ammissibilità della domanda tardiva concernente il credito di €
2.321.398,10, credito già ammesso tempestivamente in via chirografaria.
Invero, la questione è stata risolta in senso positivo dal Tribunale nel decreto n.
1232/2018 e non è stata più riproposta dalle parti, con conseguente irretrattabilità della stessa.
In definitiva, il perimetro oggettivo del presente giudizio verte sulle seguenti circostanze:
(a) se il credito di possa ritenersi Controparte_1 prededucibile in ragione dell'avvenuta sottoscrizione a cura del Commissario
Straordinario dell'Addendum ai contratti già assentiti dalla società in bonis,
7 (b) e dunque se detto accordo abbia dato luogo al “subentro” della procedura concorsuale nei contratti già vigenti tra le parti, circostanze che questo Tribunale è chiamato a riesaminare "ex novo" sulla base di tutte le emergenze processuali.
*****
Così delimitato il thema decidendum, ritiene il Tribunale che l'opposizione allo stato passivo della Amministrazione della CP_2 Controparte_3 proposta da sia fondata e vada
[...] Controparte_1 accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
Nell'amministrazione straordinaria, l'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 dispone che: “
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non
è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione …”.
L'art. 1-bis del d.l. n. 134/2008, conv. con la l. n. 166/2008, ha poi chiarito che la disposizione di cui all'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999 “va interpretata nel senso che
l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario
, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, CP_2 che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del
[...]
, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del Parte_2 [...]
dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999”. Parte_2
Tali norme sono state interpretate nel senso che le stesse dispongono la prosecuzione ope legis dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura;
sicché, da un lato, i predetti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l'apertura della procedura devono essere ammessi
8 al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 (Cass. n. 28797 del 2018).
Ne consegue che:
a) il contratto ineseguito o parzialmente eseguito non è soggetto a sospensione ma prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria;
b) il commissario, tuttavia, ha il potere di sciogliersi in ogni momento dal contratto ma, finché una simile facoltà non viene esercitata, quest'ultimo continua ad avere esecuzione;
c) i crediti del contraente in bonis ai corrispettivi per le prestazioni eseguite nel periodo compreso tra l'apertura della procedura e la decisione del commissario di scioglimento del contratto devono essere pagati in prededuzione (Cass. n. 19146/2022).
Il credito del contraente in bonis al compenso maturato per le prestazioni rese in favore dell'amministrazione straordinaria dopo l'apertura della procedura ha, peraltro, carattere prededucibile non soltanto nel caso di mancato subentro nel contratto da parte del commissario (fino alla dichiarazione di scioglimento da parte di quest'ultimo), ma anche (e a maggior ragione) nel caso di dichiarazione di subentro da parte di quest'ultimo: la quale comporta, per un verso, la “stabilizzazione del rapporto” con riguardo alle prestazioni eseguite dall'altro contraente successivamente alla stessa e, per altro verso, come stabilito dall'art. 1-bis della l. n. 166 cit., l'attribuzione al contraente in bonis, con riferimento alle prestazioni da lui eseguite in epoca anteriore all'apertura della procedura, dei diritti previsti dall'art. 51, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 270 cit. (Cass. n.
23899 del 2023, in motiv., che, a sua volta, rinvia a Cass., n. 19146 del 2022, Cass. n.
16650 del 2022, Cass. n. 1195 del 2018 e Cass. n. 3193 del 2016).
Nell'amministrazione straordinaria, infatti, l'art. 51 del d.lgs. n. 270 cit. stabilisce che, nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura della procedura, i diritti dell'altro contraente, tanto nel caso di scioglimento, quanto nel caso
9 di subentro del commissario straordinario, “sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare”.
Dunque, dalla disciplina complessivamente tracciata dagli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 cit. si desume, per un verso, che nessun contratto si scioglie automaticamente e, per altro verso, che in ciascun contratto, che prosegue nonostante l'apertura della procedura, una volta stabilizzatosi l'effetto con la dichiarazione di subentro del
, i diritti dell'altro contraente per le prestazioni eseguite prima Parte_2 dell'apertura della procedura sono determinati in forza delle norme previste dalla sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare, ossia dagli artt. 72 ss. l.fall. in tema di effetti del fallimento sui rapporti pendenti (cfr. Cass. n. 23899 del 2023, in motiv.), ivi compresi, ove ne sussistano i presupposti, gli artt. 74 (se si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica) e 81 (se si tratta di contratto d'appalto) l.fall.
Conclusivamente, ove il commissario straordinario decida di sciogliersi dal contratto, il contraente in bonis, a norma dell'art. 72, comma 4°, l.fall., ha diritto di insinuare al passivo il credito (al corrispettivo) derivante dalle prestazioni rese anteriormente all'apertura della procedura nei confronti del contraente inadempiente, che assume natura concorsuale ed è assoggettato alla relativa falcidia, senza poter pretendere il risarcimento dell'eventuale danno (fermo restando, come detto, che i crediti del contraente in bonis ai corrispettivi per le prestazioni eseguite nel periodo compreso tra l'apertura della procedura e la decisione del commissario di scioglimento del contratto devono essere pagati da quest'ultimo in prededuzione). Al contrario, ove il commissario straordinario decida di subentrare nel rapporto contrattuale pendente, trovano applicazione le norme previste dagli artt. 72, comma 1°, e 74 l.fall., con la conseguenza che lo stesso diviene parte del rapporto negoziale “in luogo” del contraente assoggettato alla procedura concorsuale e deve, pertanto, adempiere, in prededuzione,
“tutti i relativi obblighi”, vale a dire i debiti sorti a far data dal subingresso (oltre, come detto, a quelli relativi ai corrispettivi per le prestazioni eseguite nel periodo compreso
10 tra l'apertura della procedura e la decisione del commissario) nonché, ma solo se si tratta di contratto “ad esecuzione continuata o periodica” (pure se diversi dalla somministrazione: Cass. n. 16650 del 2022; Cass. n. 9166 del 2023; Cass. n. 23899 del
2023, in motiv.), i debiti al pagamento del “prezzo … delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati” antecedentemente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Orbene, nella controversia in esame è pacifico che il credito della odierna ricorrente e oggetto delle domande di insinuazione al passivo si riferisce a prestazioni eseguite antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale.
E' invece controversa la natura, chirografaria -come sostiene la procedura di
Amministrazione Straordinari- ovvero prededucibile -come reclama la società ricorrente- della pretesa.
Occorre, quindi, soffermarsi sulla avvenuta sottoscrizione a cura del Commissario
Straordinario dell'Addendum ai contratti già sottoscritti dalla società in bonis con l'odierna ricorrente e sulla valenza da riconoscere allo stesso.
A tal fine, preme anzitutto prendere le mosse dal contenuto letterale di tale accordo, sottoscritto in data 20 febbraio 2015.
In particolare, le parti hanno modificato parzialmente l'oggetto dei contratti già in essere, prevedendo:
- una “rideterminazione in riduzione” (punto 2.1, lettera a) del corrispettivo dei due contratti, con modalità di pagamento parzialmente diverse da quelle originariamente programmate e più favorevoli per la procedura di Amministrazione Straordinaria;
- taluni servizi aggiuntivi, inclusi nel corrispettivo (quali “….interfaccia di nuovi strumenti in dotazione al laboratorio analisi della CDP al software fornito dal Fornitore, fino ad un massimo di 10; - attività necessarie all'adempimento degli obblighi connessi e discendenti dalla c.d. “fatturazione elettronica” di cui al Decreto Attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 poi integrato dal Decreto n. 66 del
24 aprile 2014, ivi comprese le attività di archiviazione e di interfaccia con la piattaforma della PA,
11 per la certificazione telematica dei crediti, il tutto adottando la migliore soluzione informatica condivisa”);
- l'impegno del Committente “a non richiedere attività aggiuntive rispetto a quelle sino ad oggi svolte dal Fornitore, in relazione i moduli di Cartella Ambulatoriale e Sistema Direzionale, previsti nell'ambito del contratto denominato “Progetto di informatizzazione Laboratorio Analisi, Cartella
Ambulatoriale e Direzionale della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza – Opera Don
Uva”);
- il n. giorni/uomo da utilizzare per l'assistenza prestata in favore del committente, con determinazione delle modalità di rendicontazione e di un tetto massimo dell'impiego di risorse;
- l'estensione dei servizi anche per il caso in cui il Committente “decida di creare altri ambienti applicativi in conseguenza della prosecuzione delle attività per mezzo di più entità giuridicamente separate per un numero massimo di 4 entità complessive, attraverso la configurazione in modalità multiazienda degli attuali ambienti applicativi, senza che ciò comporti un aumento del canone e delle gg/uomo annue. Pertanto, i servizi resi, così come modificati dal presente addendum contrattuale, le funzionalità attualmente presenti nei software del Fornitore in uso presso il
Committente e le implementazioni e/o le personalizzazioni sviluppate, dovranno essere estese a tali nuovi soggetti giuridici. Così come gli aggiornamenti o le migliorie che dovessero essere apportate nell'attuale ambiente applicativo dovranno essere parallelamente apportate anche ai nuovi ed eventuali ambienti applicativi”.
A fronte di tali modifiche oggettive, i paciscenti hanno chiarito che l'Addendum “deve ritenersi parte integrante e sostanziale dei contratti medesimi e ad esso si applica tutto quanto previsto dagli stessi e non espressamente modificato dall'Addendum”, escludendo espressamente qualsiasi effetto novativo, modificativo e/o integrativo di quanto previsto con i contratti già conclusi e non espressamente modificato con l'Addendum.
Tali elementi sono, ad avviso del Tribunale, inequivoci della volontà del Commissario
Straordinario di subentrare nei contratti di fornitura di servizi informatici già conclusi
12 dalla società in bonis.
Invero, già il nome assegnato dalle parti all'accordo (Addendum) è evocativo della natura dello stesso, ossia un regolamento che si aggiunge a un contratto già esistente.
Ancora, le parti hanno escluso espressamente l'efficacia novativa di tale successivo accordo, il cui contenuto -per quanto modificativo dei contratti già in essere- non ne ha alterato né la causa né l'assetto fondamentale.
In altri termini, l'Addendum si innesta nell'impianto dei precedenti contratti, tant'è vero che non ha una propria autonoma dignità né idoneità a normare i rapporti fra le parti, ma al contrario presuppone il regolamento contrattuale originario nella sua perdurante validità ed efficacia.
Peraltro, che l'intenzione della sia stata quella di Controparte_2 subentrare nei contratti in essere con l'odierna ricorrente è corroborato dal comportamento della stessa procedura successivo alla sottoscrizione dell'Addendum
(che, come noto, rileva ai sensi dell'art. 1362 c.c.). Il Commissario Straordinario -pur essendosi riservato la facoltà di sciogliersi dai contratti- non se ne è avvalso, ma al contrario ha continuato a dare esecuzione a quei contratti per oltre due anni, così ulteriormente palesando la volontà di subentrare negli stessi.
Né tantomeno tale convincimento è messo in discussione dalla clausola, inserita nell'Addendum, con cui il Commissario Straordinario si è riservato la facoltà di scioglimento. Per un verso, infatti, detta clausola riproduce una previsione normativa;
per altro verso, come condivisibilmente osservato nella pronuncia che ha cassato con rinvio il precedente decreto di questo Tribunale, tale pattuizione non avrebbe avuto alcun senso in caso di stipulazione di un vero e proprio nuovo contratto, sostitutivo dei precedenti, rispetto al quale il Commissario non avrebbe avuto una siffatta facoltà.
In conclusione, deve essere ammesso al passivo dell'Amministrazione Straordinaria della in prededuzione, il credito di Controparte_3 pari ad € 3.748.622,52, oltre interessi al tasso Controparte_1
13 legale.
Al riguardo si osserva che, a fronte della iniziale richiesta di applicazione dei tassi ex
D.Lgs. n. 231/2002 non riconosciuti né dal G.D. né successivamente dal Tribunale, alcuna specifica doglianza è stata mossa dal ricorrente che ha genericamente richiesto la maggiorazione degli interessi.
REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, preme rimarcare che “la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo;
pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1407).
Tanto chiarito, nella controversia in esame, vista la richiesta di parte ricorrente, devono essere liquidate in favore della stessa le spese del giudizio di cassazione e del presente, nonché quelle del giudizio di opposizione allo stato passivo definito con il decreto n.1232/2018.
In assenza di nota spese, si procede alla liquidazione come in dispositivo, secondo i seguenti criteri:
- per il presente giudizio e per il giudizio definito con il decreto n. 1232/2018: applicazione della Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione di valore da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00 (con le maggiorazioni di cui all'art. 6 del citato DM), parametri minimi per le fasi 1, 2 e 4, esclusa quella istruttoria non tenutasi, avuto riguardo alla attività difensiva concretamente espletata;
- per il giudizio di cassazione: applicazione della Tabella n. 13 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione di valore da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00 (con le maggiorazioni di cui all'art. 6 del citato DM), parametri minimi per le fasi 1, 2 e 3, avuto riguardo alla attività difensiva concretamente espletata.
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in diversa composizione, definitivamente pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione, sull'opposizione allo stato passivo della Amministrazione
Straordinaria proposto da Controparte_3
, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, Controparte_1 così provvede:
1. ammette allo stato passivo della Amministrazione Straordinaria
[...]
in prededuzione il credito di Controparte_3 [...]
nella misura di € 3.748.662,52, oltre interessi come Controparte_1 in parte motiva;
2. condanna l'Amministrazione CP_2 Controparte_3
al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio celebrato in riassunzione, del giudizio di cassazione e del precedente giudizio di opposizione allo stato passivo, che si liquidano in € 7.841,00 per esborsi ed € 38.299,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Presidente
SC CC
La Giudice rel.
TT AL
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione collegiale in persona dei magistrati dott. SC CC Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra Giudice dott.ssa TT AL Giudice rel. pronuncia ai sensi degli artt. 392 e ss c.p.c., art. 53 D.lgs. n. 270 del 8 luglio 1999 e art. 99 L.F. il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 430 del Ruolo Generale anno 2023 promossa da: in persona del procuratore speciale, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Pollari Maglietta, giusta procura alle liti in atti;
-opponente in riassunzione-
NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 Controparte_3
, in persona del Commissario Straordinario Avv.
[...] Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Serena Metta, giusta procura in atti;
-opposta in riassunzione-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 giugno 2025
1 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio è stato riassunto, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., da
[...]
:A. all'esito della pronuncia della Suprema Corte n. Controparte_5
34535/2022 che ha accolto il ricorso promosso dalla medesima società avverso l'ordinanza (rectius decreto) di questo Tribunale n. 1232/2018 pubblicata il 13 marzo
2018 e rimesso gli atti al medesimo Tribunale, avendo rilevato un vizio nella motivazione della decisione assunta a definizione del giudizio.
Per chiarezza espositiva, si ritiene necessario riepilogare brevemente le vicende processuali che hanno portato al presente giudizio.
1. Il giudizio di primo grado
Con decreto del 19 dicembre 2013 il ha ammesso Parte_1 la alla procedura di Amministrazione Controparte_3
Straordinaria e con sentenza del 14 gennaio 2014 (depositata in Cancelleria il
21.01.2014) il Tribunale di Trani ne ha dichiarato lo stato d'insolvenza, nominando quale Giudice Delegato il Dott. , poi sostituito dal Dott. e Persona_1 Per_2
Commissario Straordinario l'Avv. Controparte_4
Con atto depositato telematicamente il 25 agosto 2014, Controparte_1 ha fatto istanza di ammissione al passivo della procedura per
[...]
l'importo di complessivi euro 2.321.398,10, in via chirografaria, oltre interessi ex art. 5 del D.Lgs. 231/02, a titolo di corrispettivo maturato in relazione al contratto del 10 dicembre 2009, sottoscritto con la e Controparte_3 avente ad oggetto la fornitura di prodotti informatici e servizi correlati. La società istante è stata quindi ammessa al passivo per l'importo richiesto, benché con il riconoscimento degli interessi nella misura legale.
Successivamente, con istanza ex art. 101 L.F. depositata il 2 aprile 2015, la stessa rilevando che la precedente istanza era stata Controparte_1 formulata per il riconoscimento del credito in via chirografaria “sul presupposto che il
2 Commissario all'epoca non aveva manifestato né espressamente né per “facta concludentia” di voler subentrare nel pendente contratto”, ha chiesto di essere ammessa al passivo dell' per la CP_6 medesima somma di € 2.321.398,10 ma in prededuzione anziché in via chirografaria, in ragione dell'intervenuto subentro della procedura nel contratto originario, per effetto della sottoscrizione in data 20 febbraio 2015 del c.d. Addendum (con rinegoziazione dei relativi corrispettivi).
Con successiva istanza depositata in data 4 giugno 2015 ha chiesto di CP_1 essere ammessa in prededuzione al passivo dell'Amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 101 L.F., per l'ulteriore credito di € 1.427.224,42, per prestazioni diverse da quelle oggetto della precedente insinuazione al passivo della procedura.
Con decreto del 1° dicembre 2016, reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e 99 L.F., il Giudice Delegato alla procedura ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo dell'Amministrazione straordinaria della Controparte_3
con esclusione dei crediti oggetto delle istanze della . In
[...] CP_1 particolare, con riferimento al credito di € 2.321.398,10 il G.D. ha rilevato quanto segue:
“la domanda è inammissibile in quanto il medesimo credito è già stato ammesso al passivo al chirografo
a seguito di domanda di ammissione tempestivamente presentata ex art. 93 LF. Si precisa in ogni caso che la sottoscrizione dell'Addendum non è qualificabile come subentro”.
Il credito di € 1.427.224,42 è stato, invece, escluso in difetto di prova delle prestazioni,
“non avendo il creditore allegato gli estratti con autentica del libro giornale o del libro IVA”, nonché in quanto afferente prestazioni antecedenti l'apertura della procedura concorsuale e, come tale, non prededucibile in mancanza di subentro ex art. 50 del D.Lgs. 270/99. ha quindi proposto opposizione allo stato Controparte_1 passivo, con ricorso ex artt. 98-99 della legge fallimentare depositato in data 18 gennaio
2017, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in modificazione dello stato passivo;
- per tutte le ragioni esposte in narrativa, ammettere al passivo dell'
[...]
[...] di cui in epigrafe, in prededuzione e non già in via Controparte_7 chirografaria, il credito di pari ad € 3.748.622,52 , oltre Controparte_1 interessi, così revocando e/o annullando e/o comunque privando di effetto alcuno lo stato passivo, sul punto, e così le statuizioni di cui al decreto dell'1.12.2016, comunicato il 19.12.2016, del Tribunale di Trani;
- in via subordinata a quanto sopra, ammettere in ogni caso al passivo dell
[...]
di cui in epigrafe, in via Controparte_7 chirografaria, oltre al credito di € 2.321.398,10, anche il credito di Controparte_1 pari ad € 1.427.224,42, oltre interessi, così revocando e/o annullando e/o
[...] comunque privando di effetto alcuno lo stato passivo, sul punto, e così le statuizioni di cui al decreto dell'1.12.2016, comunicato il 19.12.2016, del Tribunale di Trani”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e instauratosi il contraddittorio, il giudizio di opposizione è stato deciso con provvedimento del 13 marzo 2018 che -preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto alla domanda subordina inerente il credito di euro 1.27.224,24 (nelle more ammesso al passivo in via chirografaria)- ha rigettato per l'ulteriore credito l'opposizione allo stato passivo proposta dalla con conseguente Controparte_1 regolamentazione delle spese di lite.
2. Il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione
Avverso il provvedimento di reiezione delle domande di ammissione al passivo in prededuzione dei crediti della , quest'ultima ha Controparte_1 proposto ricorso per cassazione, fondato su tre distinti motivi.
La procedura di Amministrazione ha resistito con controricorso. CP_2
Quindi, con ordinanza pubblicata in data 23 novembre 2022, la Suprema Corte di
Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso (“omessa motivazione della sentenza.
Violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. e dell'art.
111 c.p.c.”), dichiarando assorbiti i rimanenti, e cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Trani “affinché decida, in diversa composizione, anche sulle spese di lite relative al
4 presente giudizio di legittimità”.
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, nell'accogliere le censure formulate da ha rilevato e precisato che oggetto del Controparte_1 contendere è il diritto di di essere ammessa al passivo in prededuzione per CP_1 crediti che sono sorti prima dell'avvio della procedura concorsuale ex art. 50 d. lgs.
270/1999, evidenziando come “il thema decidendum per il Tribunale di Trani, alla luce del contraddittorio tra le parti, era di stabilire se, nel caso di specie, il commissario , mediante CP_2 la sottoscrizione dell'«Addendum» più volte citato, fosse o meno subentrato nei contratti. Inoltre, essendo questo il tema centrale della causa, era compito del giudice di merito motivare in modo coerente
e comprensibile la propria decisione sul punto”. I giudici di legittimità, avendo ritenuto “siffatta motivazione non è comprensibile nel provvedimento impugnato” hanno cassato la decisione del
Tribunale, con la richiamata ordinanza n. 34535/2022.
3. Il presente giudizio di rinvio
Con ricorso tempestivamente depositato, ha Controparte_8 riassunto il giudizio di merito dinanzi a questo Tribunale.
Designato il giudice relatore e fissata dinanzi a questo l'udienza di comparizione delle parti, si è regolarmente instaurato il contraddittorio.
All'udienza del 18 settembre 2024, rilevata dalla scrivente la mancanza del fascicolo d'ufficio del giudizio a quo, ne è stata disposta l'acquisizione ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c. a cura della cancelleria ed è stata fissata l'udienza del 7 maggio 2025 (poi differita d'ufficio al 25 giugno 2025) per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, verificata l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione, la causa è stata introitata per la decisione con assegnazione dei termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per eventuali note di replica.
Entrambe le parti hanno depositato gli scritti difensivi.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Così brevemente ripercorso lo svolgimento delle precedenti fasi da cui ha avuto origine il presente giudizio, deve darsi atto, preliminarmente, che lo stesso è stato tempestivamente introdotto.
In effetti, l'ordinanza della Corte di Cassazione è stata depositata in cancelleria il 23 novembre 2022; il ricorso in riassunzione è stato deposito il 31 gennaio 2023, vale a dire nel termine di cui all'art. 392 c.p.c.
Tale disposizione stabilisce che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Tuttavia, non v'è dubbio che tale disposizione debba essere adattata al rito di volta in volta applicabile, di guisa che, ad esempio, ove trovi applicazione il rito del lavoro, la riassunzione va fatta con ricorso e la tempestività di esso va, secondo le regole generali, verificata in relazione al momento del deposito del medesimo.
Nel caso di specie, dunque, tenuto conto che l'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'articolo 99 della legge fallimentare, si propone con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale, ricorso al quale segue la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione, e che va poi notificato ai controinteressati, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non v'è dubbio che la riassunzione dovesse essere effettuata con ricorso, come correttamente e tempestivamente fatto dalla società opponente (arg.
Cass. n. 12668/2022).
Tanto acclarato, prima di passare allo scrutinio del merito della controversia non è inutile ricordare che “i limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono indubbiamente diversi
a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione insieme: nella prima ipotesi, infatti, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti
6 al processo, trattandosi di preclusione processuale che opera su tutte le questioni costituenti il presupposto logico e inderogabile della pronuncia di cassazione, prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio (vedi, per tutte: Cass. 5 aprile 2013, n. 8381); mentre in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione
(da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge) il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il limite, però, del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (cfr. Cass. 29 maggio 2014, n. 12102) e deve aggiungersi — nell'ipotesi di annullamento per il vizio di "omesso esame" di cui al novellato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. — con il vincolo di prendere in considerazione il fatto storico rilevante in causa, il cui esame era stato omesso dalla sentenza cassatai” (cfr. per tutte
Cass. S.U. n. 11844/2016).
Sicchè, essendo stata dichiarata la nullità della sentenza impugnata con ricorso per cassazione per omessa motivazione, nel presente giudizio di rinvio va esaminato quanto dedotto dalla ricorrente nell'atto di opposizione allo stato passivo, ritualmente riproposto all'esame dell'intestato Tribunale.
Giova altresì puntualizzare che esula dal potere cognitivo di questo Tribunale la questione della ammissibilità della domanda tardiva concernente il credito di €
2.321.398,10, credito già ammesso tempestivamente in via chirografaria.
Invero, la questione è stata risolta in senso positivo dal Tribunale nel decreto n.
1232/2018 e non è stata più riproposta dalle parti, con conseguente irretrattabilità della stessa.
In definitiva, il perimetro oggettivo del presente giudizio verte sulle seguenti circostanze:
(a) se il credito di possa ritenersi Controparte_1 prededucibile in ragione dell'avvenuta sottoscrizione a cura del Commissario
Straordinario dell'Addendum ai contratti già assentiti dalla società in bonis,
7 (b) e dunque se detto accordo abbia dato luogo al “subentro” della procedura concorsuale nei contratti già vigenti tra le parti, circostanze che questo Tribunale è chiamato a riesaminare "ex novo" sulla base di tutte le emergenze processuali.
*****
Così delimitato il thema decidendum, ritiene il Tribunale che l'opposizione allo stato passivo della Amministrazione della CP_2 Controparte_3 proposta da sia fondata e vada
[...] Controparte_1 accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
Nell'amministrazione straordinaria, l'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 dispone che: “
1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non
è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione …”.
L'art. 1-bis del d.l. n. 134/2008, conv. con la l. n. 166/2008, ha poi chiarito che la disposizione di cui all'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270/1999 “va interpretata nel senso che
l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario
, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, CP_2 che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del
[...]
, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del Parte_2 [...]
dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999”. Parte_2
Tali norme sono state interpretate nel senso che le stesse dispongono la prosecuzione ope legis dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura;
sicché, da un lato, i predetti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l'apertura della procedura devono essere ammessi
8 al passivo in prededuzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 (Cass. n. 28797 del 2018).
Ne consegue che:
a) il contratto ineseguito o parzialmente eseguito non è soggetto a sospensione ma prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione anche dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria;
b) il commissario, tuttavia, ha il potere di sciogliersi in ogni momento dal contratto ma, finché una simile facoltà non viene esercitata, quest'ultimo continua ad avere esecuzione;
c) i crediti del contraente in bonis ai corrispettivi per le prestazioni eseguite nel periodo compreso tra l'apertura della procedura e la decisione del commissario di scioglimento del contratto devono essere pagati in prededuzione (Cass. n. 19146/2022).
Il credito del contraente in bonis al compenso maturato per le prestazioni rese in favore dell'amministrazione straordinaria dopo l'apertura della procedura ha, peraltro, carattere prededucibile non soltanto nel caso di mancato subentro nel contratto da parte del commissario (fino alla dichiarazione di scioglimento da parte di quest'ultimo), ma anche (e a maggior ragione) nel caso di dichiarazione di subentro da parte di quest'ultimo: la quale comporta, per un verso, la “stabilizzazione del rapporto” con riguardo alle prestazioni eseguite dall'altro contraente successivamente alla stessa e, per altro verso, come stabilito dall'art. 1-bis della l. n. 166 cit., l'attribuzione al contraente in bonis, con riferimento alle prestazioni da lui eseguite in epoca anteriore all'apertura della procedura, dei diritti previsti dall'art. 51, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 270 cit. (Cass. n.
23899 del 2023, in motiv., che, a sua volta, rinvia a Cass., n. 19146 del 2022, Cass. n.
16650 del 2022, Cass. n. 1195 del 2018 e Cass. n. 3193 del 2016).
Nell'amministrazione straordinaria, infatti, l'art. 51 del d.lgs. n. 270 cit. stabilisce che, nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura della procedura, i diritti dell'altro contraente, tanto nel caso di scioglimento, quanto nel caso
9 di subentro del commissario straordinario, “sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare”.
Dunque, dalla disciplina complessivamente tracciata dagli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 cit. si desume, per un verso, che nessun contratto si scioglie automaticamente e, per altro verso, che in ciascun contratto, che prosegue nonostante l'apertura della procedura, una volta stabilizzatosi l'effetto con la dichiarazione di subentro del
, i diritti dell'altro contraente per le prestazioni eseguite prima Parte_2 dell'apertura della procedura sono determinati in forza delle norme previste dalla sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare, ossia dagli artt. 72 ss. l.fall. in tema di effetti del fallimento sui rapporti pendenti (cfr. Cass. n. 23899 del 2023, in motiv.), ivi compresi, ove ne sussistano i presupposti, gli artt. 74 (se si tratta di contratti ad esecuzione continuata o periodica) e 81 (se si tratta di contratto d'appalto) l.fall.
Conclusivamente, ove il commissario straordinario decida di sciogliersi dal contratto, il contraente in bonis, a norma dell'art. 72, comma 4°, l.fall., ha diritto di insinuare al passivo il credito (al corrispettivo) derivante dalle prestazioni rese anteriormente all'apertura della procedura nei confronti del contraente inadempiente, che assume natura concorsuale ed è assoggettato alla relativa falcidia, senza poter pretendere il risarcimento dell'eventuale danno (fermo restando, come detto, che i crediti del contraente in bonis ai corrispettivi per le prestazioni eseguite nel periodo compreso tra l'apertura della procedura e la decisione del commissario di scioglimento del contratto devono essere pagati da quest'ultimo in prededuzione). Al contrario, ove il commissario straordinario decida di subentrare nel rapporto contrattuale pendente, trovano applicazione le norme previste dagli artt. 72, comma 1°, e 74 l.fall., con la conseguenza che lo stesso diviene parte del rapporto negoziale “in luogo” del contraente assoggettato alla procedura concorsuale e deve, pertanto, adempiere, in prededuzione,
“tutti i relativi obblighi”, vale a dire i debiti sorti a far data dal subingresso (oltre, come detto, a quelli relativi ai corrispettivi per le prestazioni eseguite nel periodo compreso
10 tra l'apertura della procedura e la decisione del commissario) nonché, ma solo se si tratta di contratto “ad esecuzione continuata o periodica” (pure se diversi dalla somministrazione: Cass. n. 16650 del 2022; Cass. n. 9166 del 2023; Cass. n. 23899 del
2023, in motiv.), i debiti al pagamento del “prezzo … delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati” antecedentemente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
Orbene, nella controversia in esame è pacifico che il credito della odierna ricorrente e oggetto delle domande di insinuazione al passivo si riferisce a prestazioni eseguite antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale.
E' invece controversa la natura, chirografaria -come sostiene la procedura di
Amministrazione Straordinari- ovvero prededucibile -come reclama la società ricorrente- della pretesa.
Occorre, quindi, soffermarsi sulla avvenuta sottoscrizione a cura del Commissario
Straordinario dell'Addendum ai contratti già sottoscritti dalla società in bonis con l'odierna ricorrente e sulla valenza da riconoscere allo stesso.
A tal fine, preme anzitutto prendere le mosse dal contenuto letterale di tale accordo, sottoscritto in data 20 febbraio 2015.
In particolare, le parti hanno modificato parzialmente l'oggetto dei contratti già in essere, prevedendo:
- una “rideterminazione in riduzione” (punto 2.1, lettera a) del corrispettivo dei due contratti, con modalità di pagamento parzialmente diverse da quelle originariamente programmate e più favorevoli per la procedura di Amministrazione Straordinaria;
- taluni servizi aggiuntivi, inclusi nel corrispettivo (quali “….interfaccia di nuovi strumenti in dotazione al laboratorio analisi della CDP al software fornito dal Fornitore, fino ad un massimo di 10; - attività necessarie all'adempimento degli obblighi connessi e discendenti dalla c.d. “fatturazione elettronica” di cui al Decreto Attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 poi integrato dal Decreto n. 66 del
24 aprile 2014, ivi comprese le attività di archiviazione e di interfaccia con la piattaforma della PA,
11 per la certificazione telematica dei crediti, il tutto adottando la migliore soluzione informatica condivisa”);
- l'impegno del Committente “a non richiedere attività aggiuntive rispetto a quelle sino ad oggi svolte dal Fornitore, in relazione i moduli di Cartella Ambulatoriale e Sistema Direzionale, previsti nell'ambito del contratto denominato “Progetto di informatizzazione Laboratorio Analisi, Cartella
Ambulatoriale e Direzionale della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza – Opera Don
Uva”);
- il n. giorni/uomo da utilizzare per l'assistenza prestata in favore del committente, con determinazione delle modalità di rendicontazione e di un tetto massimo dell'impiego di risorse;
- l'estensione dei servizi anche per il caso in cui il Committente “decida di creare altri ambienti applicativi in conseguenza della prosecuzione delle attività per mezzo di più entità giuridicamente separate per un numero massimo di 4 entità complessive, attraverso la configurazione in modalità multiazienda degli attuali ambienti applicativi, senza che ciò comporti un aumento del canone e delle gg/uomo annue. Pertanto, i servizi resi, così come modificati dal presente addendum contrattuale, le funzionalità attualmente presenti nei software del Fornitore in uso presso il
Committente e le implementazioni e/o le personalizzazioni sviluppate, dovranno essere estese a tali nuovi soggetti giuridici. Così come gli aggiornamenti o le migliorie che dovessero essere apportate nell'attuale ambiente applicativo dovranno essere parallelamente apportate anche ai nuovi ed eventuali ambienti applicativi”.
A fronte di tali modifiche oggettive, i paciscenti hanno chiarito che l'Addendum “deve ritenersi parte integrante e sostanziale dei contratti medesimi e ad esso si applica tutto quanto previsto dagli stessi e non espressamente modificato dall'Addendum”, escludendo espressamente qualsiasi effetto novativo, modificativo e/o integrativo di quanto previsto con i contratti già conclusi e non espressamente modificato con l'Addendum.
Tali elementi sono, ad avviso del Tribunale, inequivoci della volontà del Commissario
Straordinario di subentrare nei contratti di fornitura di servizi informatici già conclusi
12 dalla società in bonis.
Invero, già il nome assegnato dalle parti all'accordo (Addendum) è evocativo della natura dello stesso, ossia un regolamento che si aggiunge a un contratto già esistente.
Ancora, le parti hanno escluso espressamente l'efficacia novativa di tale successivo accordo, il cui contenuto -per quanto modificativo dei contratti già in essere- non ne ha alterato né la causa né l'assetto fondamentale.
In altri termini, l'Addendum si innesta nell'impianto dei precedenti contratti, tant'è vero che non ha una propria autonoma dignità né idoneità a normare i rapporti fra le parti, ma al contrario presuppone il regolamento contrattuale originario nella sua perdurante validità ed efficacia.
Peraltro, che l'intenzione della sia stata quella di Controparte_2 subentrare nei contratti in essere con l'odierna ricorrente è corroborato dal comportamento della stessa procedura successivo alla sottoscrizione dell'Addendum
(che, come noto, rileva ai sensi dell'art. 1362 c.c.). Il Commissario Straordinario -pur essendosi riservato la facoltà di sciogliersi dai contratti- non se ne è avvalso, ma al contrario ha continuato a dare esecuzione a quei contratti per oltre due anni, così ulteriormente palesando la volontà di subentrare negli stessi.
Né tantomeno tale convincimento è messo in discussione dalla clausola, inserita nell'Addendum, con cui il Commissario Straordinario si è riservato la facoltà di scioglimento. Per un verso, infatti, detta clausola riproduce una previsione normativa;
per altro verso, come condivisibilmente osservato nella pronuncia che ha cassato con rinvio il precedente decreto di questo Tribunale, tale pattuizione non avrebbe avuto alcun senso in caso di stipulazione di un vero e proprio nuovo contratto, sostitutivo dei precedenti, rispetto al quale il Commissario non avrebbe avuto una siffatta facoltà.
In conclusione, deve essere ammesso al passivo dell'Amministrazione Straordinaria della in prededuzione, il credito di Controparte_3 pari ad € 3.748.622,52, oltre interessi al tasso Controparte_1
13 legale.
Al riguardo si osserva che, a fronte della iniziale richiesta di applicazione dei tassi ex
D.Lgs. n. 231/2002 non riconosciuti né dal G.D. né successivamente dal Tribunale, alcuna specifica doglianza è stata mossa dal ricorrente che ha genericamente richiesto la maggiorazione degli interessi.
REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, preme rimarcare che “la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo;
pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, n.1407).
Tanto chiarito, nella controversia in esame, vista la richiesta di parte ricorrente, devono essere liquidate in favore della stessa le spese del giudizio di cassazione e del presente, nonché quelle del giudizio di opposizione allo stato passivo definito con il decreto n.1232/2018.
In assenza di nota spese, si procede alla liquidazione come in dispositivo, secondo i seguenti criteri:
- per il presente giudizio e per il giudizio definito con il decreto n. 1232/2018: applicazione della Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione di valore da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00 (con le maggiorazioni di cui all'art. 6 del citato DM), parametri minimi per le fasi 1, 2 e 4, esclusa quella istruttoria non tenutasi, avuto riguardo alla attività difensiva concretamente espletata;
- per il giudizio di cassazione: applicazione della Tabella n. 13 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione di valore da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00 (con le maggiorazioni di cui all'art. 6 del citato DM), parametri minimi per le fasi 1, 2 e 3, avuto riguardo alla attività difensiva concretamente espletata.
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in diversa composizione, definitivamente pronunciando su rinvio della Corte di Cassazione, sull'opposizione allo stato passivo della Amministrazione
Straordinaria proposto da Controparte_3
, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, Controparte_1 così provvede:
1. ammette allo stato passivo della Amministrazione Straordinaria
[...]
in prededuzione il credito di Controparte_3 [...]
nella misura di € 3.748.662,52, oltre interessi come Controparte_1 in parte motiva;
2. condanna l'Amministrazione CP_2 Controparte_3
al pagamento in favore di
[...] Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio celebrato in riassunzione, del giudizio di cassazione e del precedente giudizio di opposizione allo stato passivo, che si liquidano in € 7.841,00 per esborsi ed € 38.299,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Presidente
SC CC
La Giudice rel.
TT AL
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