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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/346
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, letti gli atti delle parti, preso atto delle dichiarazioni rese dalle stesse all' udienza;
a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue: rilevato che con atto denominato ricorso in opposizione agli atti esecutivi avv. TO AC ha proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da
[...]
Controparte_1
rilevato che parte opponente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione;
rilevato che ai sensi dell'art. 624 c.p.c., il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, l'esecuzione;
rilevato che i detti motivi devono essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni juris e periculum in mora), con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare, sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione, sia l'irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi;
rilevato che l'avv. AC ha assunto la nullità del procedimento esecutivo immobiliare perché, a suo dire, “posto in essere” sulla base di un precetto perento;
rilevato che l'opponente ha in particolare allegato che il precetto gli è stato notificato il 29 ottobre 2024, mentre la notifica del pignoramento immobiliare si è perfezionata nei suoi confronti per compiuta giacenza il 3 febbraio 2025, quindi oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 481 c.p.c. (il precetto diviene inefficace se entro il termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è stata iniziata l'esecuzione;
rilevato che l'atto di pignoramento risulta notificato all'odierno opponente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
rilevato che in base al noto principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione inaugurato dalla Corte Costituzionale (cfr. in particolare Corte Cost. 26 novembre 2002 n. 477 e Corte Cost. 23 gennaio 2004 n. 28) la notifica di un atto giudiziario deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricevimento dell'atto, oppure quando lo stesso destinatario ne acquisisce conoscenza legale;
rilevato che applicando i principi sin qui esposti al caso di specie se ne deduce che la notifica dell'atto di pignoramento si è perfezionata nei confronti del notificante il giorno in cui questi ha affidato all'ufficiale giudiziario l'atto di pignoramento immobiliare, ossia, da quanto risulta in atti, l'8 gennaio 2025, e pertanto, considerato che è pacifico che l'atto di precetto è stato notificato all'opponente il 29 ottobre 2024, la notifica dell'atto di pignoramento è avvenuta prima della caducazione degli effetti del precetto, prevista per il 27 gennaio 2025;
Pagina 1 ritenuto perciò e ad un primo esame, necessariamente sommario, che non emerge il fumus boni iuris, necessario alla concessione dell'invocata sospensione, ciò che rende superflua qualsiasi considerazione in merito al periculum in mora;
considerata la soccombenza di parte opponente in questa fase del processo, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico della stessa.
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione; condanna TO AC a rifondere a le spese di lite di questa fase, Controparte_1 che liquida in € 2.900,00, oltre 15% per spese generali, oltre c.p.a ed IVA;
visto l'art. 618 c.p.c., dispone che il giudizio di merito venga introdotto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri, se previsti, ridotti della metà.
Si comunichi.
Varese, 15 aprile 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, letti gli atti delle parti, preso atto delle dichiarazioni rese dalle stesse all' udienza;
a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue: rilevato che con atto denominato ricorso in opposizione agli atti esecutivi avv. TO AC ha proposto opposizione avverso l'esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti da
[...]
Controparte_1
rilevato che parte opponente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione;
rilevato che ai sensi dell'art. 624 c.p.c., il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, l'esecuzione;
rilevato che i detti motivi devono essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (fumus boni juris e periculum in mora), con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare, sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione, sia l'irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi;
rilevato che l'avv. AC ha assunto la nullità del procedimento esecutivo immobiliare perché, a suo dire, “posto in essere” sulla base di un precetto perento;
rilevato che l'opponente ha in particolare allegato che il precetto gli è stato notificato il 29 ottobre 2024, mentre la notifica del pignoramento immobiliare si è perfezionata nei suoi confronti per compiuta giacenza il 3 febbraio 2025, quindi oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 481 c.p.c. (il precetto diviene inefficace se entro il termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è stata iniziata l'esecuzione;
rilevato che l'atto di pignoramento risulta notificato all'odierno opponente ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
rilevato che in base al noto principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione inaugurato dalla Corte Costituzionale (cfr. in particolare Corte Cost. 26 novembre 2002 n. 477 e Corte Cost. 23 gennaio 2004 n. 28) la notifica di un atto giudiziario deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricevimento dell'atto, oppure quando lo stesso destinatario ne acquisisce conoscenza legale;
rilevato che applicando i principi sin qui esposti al caso di specie se ne deduce che la notifica dell'atto di pignoramento si è perfezionata nei confronti del notificante il giorno in cui questi ha affidato all'ufficiale giudiziario l'atto di pignoramento immobiliare, ossia, da quanto risulta in atti, l'8 gennaio 2025, e pertanto, considerato che è pacifico che l'atto di precetto è stato notificato all'opponente il 29 ottobre 2024, la notifica dell'atto di pignoramento è avvenuta prima della caducazione degli effetti del precetto, prevista per il 27 gennaio 2025;
Pagina 1 ritenuto perciò e ad un primo esame, necessariamente sommario, che non emerge il fumus boni iuris, necessario alla concessione dell'invocata sospensione, ciò che rende superflua qualsiasi considerazione in merito al periculum in mora;
considerata la soccombenza di parte opponente in questa fase del processo, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico della stessa.
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione; condanna TO AC a rifondere a le spese di lite di questa fase, Controparte_1 che liquida in € 2.900,00, oltre 15% per spese generali, oltre c.p.a ed IVA;
visto l'art. 618 c.p.c., dispone che il giudizio di merito venga introdotto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri, se previsti, ridotti della metà.
Si comunichi.
Varese, 15 aprile 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
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