Accoglimento
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/05/2025, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04724/2025REG.PROV.COLL.
N. 09222/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso per ottemperanza iscritto al numero di registro generale 9222 del 2024, proposto da
LA VE, RA AM, LA ST, RI IN, RE ER, IA Di MA, OR IO, LV LE, RI AR, MA AZ IS, EN PE, MA RR, OR NE e LV TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Longhin, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati MAmichaela Li Volti ed Alessandra Martini, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 7165/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Longhin e Martini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con avviso di selezione pubblica del 12 maggio 2023 la Città di Torino, in esecuzione della propria determina dirigenziale n. 2331 dell’11 maggio 2023, indiceva una procedura selettiva per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di 30 posti nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione - Funzionario pedagogico (S.P.01/23), articolato in due graduatorie: Graduatoria 1: specializzazione insegnante scuola infanzia - posti 20; Graduatoria 2: specializzazione educatore nido infanzia - posti 10.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 2650 del 23 maggio 2023 l’amministrazione comunale, a parziale rettifica dei requisiti di accesso alla selezione, quanto ai posti per educatore nido d’infanzia, integrava l’originario avviso di selezione con riferimento al requisito dei titoli di accesso.
All’esito di quanto sopra, i titoli di studio richiesti per l’accesso alla selezione pubblica risultavano essere, oltre alle pertinenti lauree in Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze della formazione primaria, Pedagogia e Psicologia, nei termini ed alle condizioni ivi descritte, anche “ Uno dei seguenti titoli che consentono l’accesso alla professione ai sensi della l.r. n. 3/1973 e della Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732, conseguito entro il 31/05/2017, unitamente a Laurea Triennale di primo livello (L) o Laurea Specialistica/Magistrale (LS/LM) o Diploma di laurea (DL) diversi dalle suindicate lauree, o della medesima classe di laurea se conseguita successivamente a quanto richiesto: - Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di maestra di scuola d’infanzia (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo); - Diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di liceo delle scienze umane; - Diploma di vigilatrice d’infanzia, nel rispetto delle norme di cui all’art. 1 della l.r. 17 marzo 1980, n. 16; - Attestato di specializzazione di educatore per la prima infanzia, rilasciato da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte, di cui all’art. 11 della l.r. n. 63/1995 (fino ad esaurimento titolo); - Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo); -Diploma di tecnico dei servizi sociali (fino ad esaurimento del titolo); - Diploma di tecnico per i servizi socio-sanitari; - Altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all’organizzazione e gestione degli asili nido. – Titolo di studio conseguito all’estero previo espletamento di una procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 ”.
Gli odierni ricorrenti in ottemperanza proponevano ricorso al Tribunale amministrativo del Piemonte avverso il bando della procedura selettiva, nella parte in cui ammetteva la partecipazione ai posti di cui alla “graduatoria 2” solamente ai titolari di diploma di laurea, deducendone la natura di clausola illegittimamente escludente in ragione dell’asserita idoneità e sufficienza del titolo abilitante dichiaratamente posseduto per l’accesso alla selezione de qua , ossia il diploma previsto dalla legislazione regionale.
Gli stessi allegavano, in punto di fatto, di essere in possesso di titolo abilitante all’insegnamento conseguito presso l’Istituto Magistrale entro l’anno scolastico 2001-2002 o di altro equipollente diploma di scuola superiore (quali maestra di scuola d’infanzia, liceo psico-pedagogico, vigilatrice d’infanzia, dirigente di comunità, etc.) ovvero di altro titolo tra quelli indicati nella l.r. n. 3 del 1973, che sino a quel momento aveva consentito loro di lavorare negli asili nido del territorio piemontese.
A sostegno del ricorso formulavano le seguenti censure:
1) Violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 181 l. 13.7.2015 n. 107, nonché degli artt. 4 e 14 d.lgs. 13.4.2017 n. 65. Violazione dell’art. 4 del regolamento assunzioni della Città di Torino approvato dalla G.C. 19.1.2016 e s.m.i. in relazione alla l.r. Piemonte 15.1.1973 n. 3, nonché all’art. 4 della DGR26.5.2003 n. 28-9454; DGR 8.3.2004 n. 20-11930; DGR 25.5.2006 n. 13-2738; DGR 25.11.2013, n. 20-6732: DGR 12.10.2018 n. 28-7693. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento ;
2) Violazione di legge con riferimento all’art. 1, comma 181 l. 13.7.2015 n. 107, nonché dell’art. 14 d.lgs. 13.4.2017 n. 65 in relazione alla l.r. Piemonte 15.1.1973n. 3, nonché all’art. 4 della DGR 25.11.2013, n. 20-6732. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento. Violazione di legge con riferimento all’art. 15 comma 7 d.P.R. 23.7.1998 n. 323, nonché all’art. 2 del d.i. 10.3.1997, nonché all’art. 4 d.lgs. 13.4.2017 n. 65. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento ;
3) Violazione dell’art. 14 d.lgs. 13.4.2017 n. 62 in relazione alla l.r. 15.1.1973 n. 3; nonché all’art. 1 commi 595, 599 l. 27.12.2017 n. 205; Violazione dell’art. 35 d.lgs.30.3.2001 n. 165 nonché della direttiva Funzione Pubblica 24.4.2018 n. 3 nonché della circolare 8.8.2018 n. 14176 del Ministero dell’Istruzione. Eccesso di potere per travisamento, ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento, discriminatorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento .
Con determina dirigenziale n. 3541 del 27 giugno 2023, adottata dalla Città di Torino a seguito del decreto cautelare n. 211 del 20 giugno 2023, i ricorrenti venivano ammessi con riserva allo svolgimento della prima prova selettiva.
L’adito TAR del Piemonte, con sentenza in forma semplificata 17 luglio2023, n. 692, dopo avere accolto l’eccezione formulata dal Comune di Torino relativamente all’improcedibilità del ricorso nei confronti di coloro che non avevano superato le prove scritte, respingeva il gravame, sul presupposto che fosse comunque necessario il possesso di diploma di laurea per poter partecipare alla procedura de qua .
Avverso tale decisione i ricorrenti interponevano appello, che veniva infine accolto con sentenza 19 agosto 2024, n. 7165 della V Sezione del Consiglio di Stato, sul presupposto che ai fini dell’accesso alla procedura selettiva in esame dovesse comunque trovare applicazione la clausola di salvaguardia di cui all’art. 14, comma 3 del d.lgs. n. 65 del 2017 (riferita, in ispecie, ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia e pertanto degli asili nido), disciplina che, in quanto dettata da disposizione avente rango di norma primaria, “ in mancanza peraltro di altra normativa primaria specifica, vigente ratione temporis al tempo dell’indizione del concorso de quo, [neppure] potrebbe essere posta nel nulla dalla sopravvenuta disciplina del C.C.N.L. degli Enti locali ”.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per revocazione il Comune di Torino, che veniva però dichiarato inammissibile da questa Sezione con sentenza 22 maggio 2025, n. 4467.
Nelle more del giudizio di revocazione, gli odierni ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza alla predetta sentenza 19 agosto 2024, n. 7165, lamentando che la condotta serbata dal Comune di Torino in asserita “ottemperanza” della decisione del giudice d’appello doveva ritenersi elusiva di quanto dalla stessa statuito, la cui portata doveva identificarsi “ alla luce del petitum e della causa petendi dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio in rapporto alla denunciata lesione dell’interesse da loro vantato ”: ciò sul presupposto che “ la pronuncia oggetto dell’ottemperanza ha infatti un contenuto che non può ritenersi limitato agli effetti demolitori dell’atto e ripristinatori della situazione quo ante, ma ricomprende anche effetti conformativi che si traducono in vincoli cui la p.a. soggiace e che deve rispettare nella riedizione del potere amministrativo successiva al decisum giurisdizionale ”.
Orbene, nell’accogliere l’appello, la sentenza n. 7165 del 2024 riconosceva che l’art. 14 d.lgs. n. 65 del 2017 costituisce una disciplina speciale derogatoria di quella generale in materia di pubblico impiego (così, in particolare, a pag. 17 della sentenza appello), che abilita i ricorrenti a partecipare ed essere immessi in ruolo per la posizione messa a concorso a prescindere dal possesso del titolo di laurea, in forza della salvaguardia dei titoli previsti dalla normativa previgente, di cui è stato fatto salvo in via transitoria il valore legale ed abilitante.
Conclusivamente, deducono i ricorrenti, “ nell’annullare la clausola escludente e gli altri atti impugnati, la sentenza ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso indetto per concorrere all’immissione in ruolo quali educatori di asili nido in conformità alla lex specialis che ne prevede espressamente l’inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione ”. Ciò in ragione dell’inequivoca formulazione dell’avviso di procedura, secondo cui “ È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 30 posti nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione - Funzionario Pedagogico - a tempo indeterminato e pieno (S.P. 01/23) ”.
A fronte di ciò, il Comune di Torino, anziché inquadrare i vincitori della procedura nell’(unica) Area individuata nel bando (e dunque messa a concorso), con determina n. 5978 del 2024 ne disponeva l’inquadramento nella diversa Area degli Istruttori, ossia procedeva ad un’ammissione non prevista dall’avviso pubblico, né in alcun modo considerata dalla sentenza n. 7165 del 2024, che si era limitata ad annullare la clausola escludente, mantenendo ovviamente invariato l’originario inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione come previsto dalla lex speciali s.
In estrema sintesi, lamentano i ricorrenti che la determina n. 5978 li avrebbe ex novo ammessi ad un (mai bandito) concorso per un posto di “Istruttore”, che però nulla avrebbe a che vedere con il concorso per “Funzionario” al quale gli stessi avevano legittimamente partecipato e relativamente al quale si era pronunciata la sentenza della quale si chiede l’ottemperanza: un tale stato di cose determinerebbe una palese elusione della stessa, nella parte in cui statuisce il loro diritto di essere ammessi ad un ben preciso concorso (dopo averne annullata la clausola escludente), ossia quello da Funzionari e non già uno diverso.
Le ragioni poste dai ricorrenti sono fondate.
Si legge, al p.to 17.4 della sentenza della quale viene attualmente chiesta l’ottemperanza, che “ [n]é appare condivisibile la prospettazione del giudice di prime cure secondo la quale, in mancanza di una tabella di equipollenza non potrebbe riconoscersi ai titoli di cui alle richiamate discipline regionali alcuna validità ai fini dell’accesso al pubblico concorso per posti di educatori di asilo nido negli enti locali, in quanto non si tratta di stabilire una equipollenza tra titoli fra loro indubbiamente diversi, ma di salvaguardare in via esclusivamente transitoria, ai fini dell’accesso al concorso de quo dall’esterno – e quindi senza alcuna corsia preferenziale – coloro che siano in possesso di titolo valido ai sensi della previgente disciplina, dettata da ciascuno dei legislatori regionali e quindi di necessità diversa da Regione a Regione, cui il legislatore della Buona Scuola ha pertanto inteso rinviare per relationem.
18. Ed invero alla normativa transitoria di cui al cennato art. 14 comma 3, pur nella sua sinteticità, non può essere dato, al fine di non privarla di reale applicazione, se non un significato analogo a quello della normativa transitoria intervenuta a disciplinare l’accesso ai posti di docente della scuola per l’infanzia e della scuola primaria, a partire dal 1997, come riconosciuta dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato. […]
20. Né la disciplina legislativa primaria di cui all’art. 14 comma 3 d.lgs 65/2017, in mancanza di altra normativa primaria specifica, vigente ratione temporis al tempo dell’indizione del concorso de quo, potrebbe essere posta nel nulla dalla sopravvenuta disciplina del C.C.N.L. degli Enti Locali, che ha elevato gli educatori dei servizi per l’infanzia – al pari dei docenti per la scuola di infanzia – a funzionari EQ, richiedendo pertanto il possesso del diploma di laurea.
Ed invero giammai la sopravvenuta disciplina della contrattazione collettiva – da intendersi subordinata alla disciplina legislativa primaria – potrebbe privare per sempre della possibilità di immissione in ruolo coloro che – come gli appellanti – siano in possesso di titolo di studio conseguito prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 65/2017, da considerarsi ancora valido ai fini dell’accesso agli ordinari concorsi pubblici dall’esterno, in condizione pertanto di parità con coloro che abbiano successivamente conseguito titolo di studio valido ai sensi della sopravvenuta normativa della Buona Scuola ”.
In estrema sintesi, come correttamente deducono i ricorrenti, la clausola escludente infine annullata dal giudice d’appello non avrebbe loro consentito di partecipare ad un concorso indetto solamente per l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, concorso al quale l’ottemperanda sentenza aveva invece riconosciuto il pieno diritto di partecipazione anche ai possessori dei titoli inferiori alla laurea, ove previsti dalle normative regionali previgenti, in forza della clausola di salvaguardia di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 65 del 2017.
Per contro, la sopravvenuta determina n. 5978 del 2024, illegittimamente innovando – a procedura concorsuale ormai espletata – la tipologia dei posti a concorso, disponeva che i ricorrenti sprovvisti della laurea non fossero immessi in ruolo non nell’Area dei Funzionari, bensì in quella, diversa, degli Istruttori.
Ne consegue che, al pari della clausola escludente annullata dal Consiglio di Stato, la determina n. 5978 del 2024 sia in concreto volta a precludere ai ricorrenti l’accesso all’Area professionale per la quale gli stessi avevano (vittoriosamente) preso parte al concorso; la stessa deve pertanto ritenersi adottata in elusione del decisum della sentenza della Sezione n. 7165 del 2024, che ha invece loro riconosciuto il pieno diritto a partecipare a concorso indetto proprio per quella specifica posizione ed inquadramento contrattuale.
In questi termini, non è dunque pertinente l’obiezione del Comune di Torino secondo cui i ricorrenti pretenderebbero oggi di ottenere un inquadramento contrattuale mai richiesto nei precedenti gradi di giudizio (“ il gravame ha ad oggetto i requisiti onde accedere alla procedura concorsuale e non anche il successivo inquadramento professionale dei futuri vincitori ”, come si legge nella sentenza ottemperanda), posto che tale inquadramento rappresentava l’unico possibile epilogo del positivo superamento della procedura concorsuale de qua , una volta riconosciuta la possibilità per gli stessi di prendervi parte, di talché i medesimi non avrebbero avuto alcun interesse (od onere) a formulare una (a tal punto ultronea) richiesta in tal senso.
Nel merito, inoltre, le ragioni cumulativamente esposte dal resistente Comune possono essere superate alla luce di quanto già rilevato da questa Sezione, in analogo contenzioso, con sentenza 14 febbraio 2025, n. 1227, a mente della quale va preso innanzitutto atto, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie, della funzione non più di “temporanea custodia” ma di “formazione” in senso proprio degli asili nido, che ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2017 (decreto sulla “ Buona Scuola ”), possono in via transitoria ancora valere, onde poter ricoprire i posti di educatore di servizi per l’infanzia, anche i diplomi conseguiti entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, ossia il 31 maggio 2017 (d’ora in avanti: “diplomi ante maggio 2017”).
Questa norma costituisce “ applicazione speciale e derogatoria, come già detto in via transitoria, rispetto al principio generale, introdotto dallo stesso decreto delegato, per cui de futuro si potrà concorrere soltanto con la laurea. Questo il tenore della citata disposizione transitoria: “A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”. La suddetta sentenza n. 7165 del 2024 ha in particolare evidenziato a tale riguardo che:
8.1. La regola, o meglio la norma “a regime”, è che anche per tali posti di educatore sarà necessaria la laurea (a partire ossia dal 2019). L’eccezione, o meglio la norma “in via transitoria”, è che i diplomi conseguiti entro il 31 maggio 2017 (ossia i titoli sino a quella data considerati idonei, dalle singole regioni, ai fini dell’insegnamento presso gli asili nido) continueranno ad essere validi onde poter accedere ai concorsi per educatori di asilo nido;
8.2. Tali soggetti, ossia i diplomati “ante 31 maggio 2017”, rientrano nella sostanza in una sorta di “categoria ad esaurimento” onde salvaguardare i diritti quesiti ossia consolidati sulla base delle normative regionali anteriormente vigenti le quali consentivano di partecipare a simili concorsi anche soltanto con taluni diplomi. In altre parole, tale disciplina transitoria “ha inteso salvaguardare, anche ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i titoli aventi sino ad allora validità ai sensi della disciplina regionale”;
8.3. In siffatta direzione, non si può dare applicazione alle sole disposizioni in materia di pubblico impiego ma si deve tenere conto, altresì, di quelle “sullo specifico ordinamento della scuola”, in questo modo dando “il giusto rilievo al disposto della disciplina transitoria di cui all’art. 14 comma 3 d.lgs. n. 65/2017”. Quest’ultima normativa detta in altre parole una “disciplina speciale in grado di derogare alla disciplina generale in materia di pubblico impiego” (art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e DPR n. 487 del 1994);
8.4. Non si tratta, in ulteriore analisi, di stabilire una “equipollenza” tra diversi titoli di studio (laurea e diploma) ma soltanto di affermare ex lege una transitoria “equiparazione”, tra laureati e diplomati (ante maggio 2017), ai fini della partecipazione alle suddette procedure concorsuali per la copertura di determinati posti di educatore;
8.5. Né si potrebbe ipotizzare che il CCNL enti locali 2019 - 2021, il quale prevede la laurea per gli educatori quali quelli di specie, possa prevalere su una previsione legislativa di livello primario come quella di cui al citato art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 65 del 2007, che nel sistema delle fonti del diritto è pacificamente collocata in posizione superiore rispetto alla richiamata contrattazione collettiva. Anche in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, la disposizione di cui all’Allegato A del CCNL enti locali triennio 2019 – 2021 va dunque letta in modo combinato o meglio integrato con tale normativa speciale, ossia che “a regime” è richiesta la laurea ma “in via transitoria” sono ammessi, altresì, i diplomi “ante maggio 2017”. La normativa di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, in altre parole, è idonea ad eterointegrare la normativa generale sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001;
8.6. Quanto poi all’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con cui si prevede la possibilità di derogare al titolo di studio previsto per accedere alle singole aree funzionali (titolo surrogabile mediante esperienza lavorativa), trattasi di procedura riservata alle progressioni interne laddove nel caso di specie, ossia nell’ipotesi disciplinata dal decreto legislativo n. 65 del 2017, trattasi di accesso dall’esterno. A ciò si aggiunga che, mentre il decreto legislativo n. 165 del 2001 si occupa del pubblico impiego in generale, il decreto legislativo n. 65 del 2017 si occupa dell’impiego nell’ordinamento scolastico più in particolare (come tale dotato di conseguente forza speciale). Dunque, così come il CCNL è abilitato, ai sensi del richiamato art. 52 del testo unico pubblico impiego, ad apportare deroghe al quadro previsto dei titoli di studio corrispondenti alle singole qualifiche (in caso di progressioni verticali tra aree funzionali), a fortiori una simile capacità derogatoria deve essere consentita ad una disposizione di livello primario quale quella di cui al richiamato art. 14 del decreto legislativo n. 65 del 2017 ”.
Deve dunque concludersi, alla luce dei rilievi che precedono, per la fondatezza del ricorso, con conseguente annullamento dei provvedimenti in questa sede impugnati ed il correlato obbligo, per l’amministrazione resistente, di provvedere all’immissione dei ricorrenti risultati vincitori della procedura per cui è causa, nel ruolo messo a concorso.
Nomina sin d’ora quale Commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inadempimento dell’amministrazione resistente nel dare integrale esecuzione alla sentenza n. 7165 del 2024 di questa Sezione, il Prefetto di Torino – con facoltà di delega ad altro dirigente idoneo – che potrà essere direttamente adito senza ulteriori formalità da ciascuno degli aventi titolo una volta inutilmente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente decisione senza che si sia provveduto alla disposta ottemperanza.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità della determina 10 ottobre 2024, n. 5978 del Comune di Torino, altresì ordinando al Comune di Torino di ottemperare alla sentenza di questa Sezione n. 7165 del 19 agosto 2024, nei sensi e nei termini precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Torino al pagamento, in favore delle parti ricorrenti (in solido tra loro), delle spese di lite del giudizio, che complessivamente liquida in euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Perotti | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO