Articolo 2 della Legge 31 maggio 1975, n. 205
Articolo 1
Versione
1 luglio 1975
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1975 in complessive L. 6.000.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 luglio 1975