Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 265.
(Disfattismo politico)
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena e' non inferiore a quindici anni:
1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
(Disfattismo politico)
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena e' non inferiore a quindici anni:
1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Commentari • 16
- 1. Art. 265 c.p.: Disfattismo politicoVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 25 settembre 2023 · 38.3292
L'articolo 265 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, rubricato come “Disfattismo politico”. Il testo aggiornato dell'art. 265 c.p. dispone: “Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. […]
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Giurisprudenza • 288
- 1. CGCE, n. C-207/08, Ricorso (GU) della Corte, 20/05/2008Provvedimento: […] Se l'art. 265 del Codice penale della Repubblica di Lituania, sanzionando penalmente, in modo assoluto, la coltivazione di qualsivoglia tipo di canapa, senza eccezione, indipendentemente dalla quantità di principio attivo in essa contenuto, sia contrario alle disposizioni di diritto comunitario, e a quali in particolare.Leggi di più...