TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2416/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 25 febbraio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Carmela Ascone per delega dell'Avv. Rocco Lucà ;
Per l'Avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Lilia Bonicioli. CP_1
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2416 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, (Codice Fiscale ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'Avv. Rocco Lucà (Codice Fiscale: ), giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore –corrente in P.IVA_1
Roma –elettivamente domiciliato in Palmi, Via Alessandro Volta 2, presso l' rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli (c.f. Controparte_3
in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024, a C.F._3
rogito del dott. Notaio in Fiumicino, in atti Persona_1
resistente
All'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,05, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione Con ricorso depositato in data 10/09/202415, la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare l'infondatezza CP_1
della pretesa avanzata dall' con missiva del 03/07/2024, tramite CP_2
raccomandata postale n. 665094800525, con la quale la stessa veniva informata di un indebito di € 7.770,09, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2024, con la motivazione che: “sono state riscorre rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. Avverso tale provvedimento di indebito in data 15/07/2024 ricorreva in via amministrativa, chiedendone l'annullamento con il ricorso protocollo n. 6700.25/07/2024.0433427. Successivamente, in data CP_1
28/08/2024 l' comunicava, tramite raccomandata n. 665100739673, l'esito CP_1
del ricorso: lo stesso veniva respinto con delibera n. 2422159 del 25/07/2024.
A sostegno della propria pretesa deduceva che, nel caso di mancata comunicazione dei redditi la norma prevede due distinte fasi nell'azione sanzionatoria: la prima fase di sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la seconda fase la revoca definitiva, solo in caso di mancata comunicazione dei redditi entro 60 giorni dalla sospensione. Nel caso di specie,
l' affermava che già dal 2020 vi era un superamento del reddito della CP_1
pensionata per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, ma la prestazione veniva sospesa sono nel 2023. Nel 2024 la stessa riceveva una comunicazione di riliquidazione della pensione n.044-670007121253 Cat.
INVCIV a decorrere dal 01 gennaio 2020, con un debito per la pensionata di €
7.770,09. Lo stesso era nella piena conoscenza dei redditi da pensione CP_2
percepiti dalla ricorrente: sola invalidità civile dal 2018 al 2020 e successivamente dal 01/05/2022 anche pensione assegno sociale per il raggiungimento del requisito dell'età. Pertanto, concludeva chiedendo:”
Accertare e dichiarare la illegittimità dell'accertamento somme indebitamente percepite su pensione della Signora cat. INVCIV n. 07121253 per un importo Parte_1 complessivo di € 7.770,09 comunicata dall' con raccomandata n. 665094800525 CP_1
ricevuta il 03/07/2024. • Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €
7.770,09 erogata dall' in favore di nel periodo dal 01/01/2021 al CP_1 Parte_1
31/07/2024, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa
o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio. • Accertata
e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare l' alla CP_1
restituzione delle somme indebitamente trattenute. • Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre
IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio tra le parti, si costituiva l' CP_1
resistendo alla domanda ed, in particolare, deducendo che l'odierna ricorrente era titolare di assegno di invalidità civile parziale n.04467000712125, fascia 34, con decorrenza dal febbraio 2018; che, come noto, le prestazioni di invalidità civile si trasformano in assegno sociale al compimento del 67° anno di età, purchè ne ricorrano le condizioni di legge, ossia lo stato di bisogno e il rispetto dei limiti reddituali stabiliti ex lege;
che, la ricorrente aveva compiuto 67 anni di età in data 12.4.2022; che, l 'assegno di invalidità civile parziale, tuttavia, non si era trasformato in assegno sociale, in quanto la ricorrente aveva presentato, in data 14.3.2022, domanda amministrativa per la liquidazione di pensione di vecchiaia in regime di convenzione internazionale;
che, la domanda amministrativa era stata accolta e con provvedimento del 1° aprile 2022 e l' aveva liquidato alla Sig.ra la pensione VOS n.45007969, con CP_1 Parte_1
decorrenza 1° maggio 2022 ; che, la titolarità di qualsivoglia tipologia di trattamento pensionistico comporta la non titolarità del diritto all 'assegno sociale, in quanto tale prestazione ha, come noto, carattere residuale e garantisce solo coloro che non sono titolari di pensione e si trovano in stato di bisogno. Ancora che nel corso dell'anno 2022 l' era stato inoltre CP_2
costretto a sollecitare la ricorrente all'invio dei modelli RED relativi all'anno
2020, per la verifica dei requisiti reddituali per il mantenimento della prestazione di invalidità civile. Di contro, la stessa non aveva inviato alcun modello. Solo in data 04.03.2024, la ricorrente dichiarava all'Istituto di essere titolare di pensione diretta erogata da Stato estero, quindi non nota all' CP_1
per l'importo di € 2196,00 nell'anno 2022 e per l'importo di € 2328,00 nell'anno
2023 . Pertanto, la percezione di redditi a titolo di pensione estera, unitamente alla percezione di redditi a titolo di pensione erogata da n.45007969, CP_4
con decorrenza maggio 2022, aveva comportato il superamento del limite reddituale per il diritto all'assegno di invalidità civile parziale. Quindi, concludeva chiedendo di:” dichiarare inammissibili e /o respingere tutte le domande proposte da contro l' siccome infondate e non provate.Vinte le spese Parte_1 CP_1
attesa l'assenza di idonea dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c. (non firmata dalla parte personalmente nel ricorso, né richiamata nel ricorso dichiarazione su foglio separato: v.Cass.5724/2021)”.
All'odierna udienza, avuta luogo la discussione, la controversia viene decisa.
Il ricorso non è fondato e va, quindi, respinto.
Appare opportuno richiamare le disposizioni applicabili: - l'art.52 (Prestazioni indebite) della L.88/1989 dispone, per quanto quivi rileva, che “1. Le pensioni
(…) possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”; - l'art.13 (norma di interpretazione autentica della predetta disposizione) della L.412/1991 dispone, ai commi 1 e 2, che “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento, del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Considerato che, a fronte della incontestata sussistenza del credito dell CP_1
la ripetizione non appare preclusa dalla sopra riportata normativa, dovendo riscontrarsi, per gli effetti dell'art.13 L.412/1991, la omessa od incompleta, e comunque non provata, segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che consente la ripetibilità. La
S.C. ha dunque affermato, in ordine alla interpretazione delle richiamate disposizioni, i seguenti principi - “L'obbligo dell' di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012-Rv. 620200); - “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di CP_2
verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle CP_1
verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)”
(Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011-Rv. 616116).
Stante la dichiarazione ai sensi del 152 disp.att. c.p.c. e non rilevante in punto di diritto la circostanza che l' potesse verificare i redditi della ricorrente, CP_1
questione le spese di lite vengono compensate..
PQM
Il Tribunale di Palmi, nella figura del GOT, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Palmi 25 febbraio 2025
IL GOP Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2416/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 25 febbraio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Carmela Ascone per delega dell'Avv. Rocco Lucà ;
Per l'Avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Lilia Bonicioli. CP_1
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2416 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, (Codice Fiscale ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, dall'Avv. Rocco Lucà (Codice Fiscale: ), giusta C.F._2
procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore –corrente in P.IVA_1
Roma –elettivamente domiciliato in Palmi, Via Alessandro Volta 2, presso l' rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli (c.f. Controparte_3
in virtù di mandato generale alle liti del 22.3.2024, a C.F._3
rogito del dott. Notaio in Fiumicino, in atti Persona_1
resistente
All'udienza del 25 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,05, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione Con ricorso depositato in data 10/09/202415, la ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare l'infondatezza CP_1
della pretesa avanzata dall' con missiva del 03/07/2024, tramite CP_2
raccomandata postale n. 665094800525, con la quale la stessa veniva informata di un indebito di € 7.770,09, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2024, con la motivazione che: “sono state riscorre rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. Avverso tale provvedimento di indebito in data 15/07/2024 ricorreva in via amministrativa, chiedendone l'annullamento con il ricorso protocollo n. 6700.25/07/2024.0433427. Successivamente, in data CP_1
28/08/2024 l' comunicava, tramite raccomandata n. 665100739673, l'esito CP_1
del ricorso: lo stesso veniva respinto con delibera n. 2422159 del 25/07/2024.
A sostegno della propria pretesa deduceva che, nel caso di mancata comunicazione dei redditi la norma prevede due distinte fasi nell'azione sanzionatoria: la prima fase di sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la seconda fase la revoca definitiva, solo in caso di mancata comunicazione dei redditi entro 60 giorni dalla sospensione. Nel caso di specie,
l' affermava che già dal 2020 vi era un superamento del reddito della CP_1
pensionata per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, ma la prestazione veniva sospesa sono nel 2023. Nel 2024 la stessa riceveva una comunicazione di riliquidazione della pensione n.044-670007121253 Cat.
INVCIV a decorrere dal 01 gennaio 2020, con un debito per la pensionata di €
7.770,09. Lo stesso era nella piena conoscenza dei redditi da pensione CP_2
percepiti dalla ricorrente: sola invalidità civile dal 2018 al 2020 e successivamente dal 01/05/2022 anche pensione assegno sociale per il raggiungimento del requisito dell'età. Pertanto, concludeva chiedendo:”
Accertare e dichiarare la illegittimità dell'accertamento somme indebitamente percepite su pensione della Signora cat. INVCIV n. 07121253 per un importo Parte_1 complessivo di € 7.770,09 comunicata dall' con raccomandata n. 665094800525 CP_1
ricevuta il 03/07/2024. • Accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €
7.770,09 erogata dall' in favore di nel periodo dal 01/01/2021 al CP_1 Parte_1
31/07/2024, o per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa
o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio. • Accertata
e dichiarata l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico de qua, condannare l' alla CP_1
restituzione delle somme indebitamente trattenute. • Condannare, in ogni caso, l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre
IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio tra le parti, si costituiva l' CP_1
resistendo alla domanda ed, in particolare, deducendo che l'odierna ricorrente era titolare di assegno di invalidità civile parziale n.04467000712125, fascia 34, con decorrenza dal febbraio 2018; che, come noto, le prestazioni di invalidità civile si trasformano in assegno sociale al compimento del 67° anno di età, purchè ne ricorrano le condizioni di legge, ossia lo stato di bisogno e il rispetto dei limiti reddituali stabiliti ex lege;
che, la ricorrente aveva compiuto 67 anni di età in data 12.4.2022; che, l 'assegno di invalidità civile parziale, tuttavia, non si era trasformato in assegno sociale, in quanto la ricorrente aveva presentato, in data 14.3.2022, domanda amministrativa per la liquidazione di pensione di vecchiaia in regime di convenzione internazionale;
che, la domanda amministrativa era stata accolta e con provvedimento del 1° aprile 2022 e l' aveva liquidato alla Sig.ra la pensione VOS n.45007969, con CP_1 Parte_1
decorrenza 1° maggio 2022 ; che, la titolarità di qualsivoglia tipologia di trattamento pensionistico comporta la non titolarità del diritto all 'assegno sociale, in quanto tale prestazione ha, come noto, carattere residuale e garantisce solo coloro che non sono titolari di pensione e si trovano in stato di bisogno. Ancora che nel corso dell'anno 2022 l' era stato inoltre CP_2
costretto a sollecitare la ricorrente all'invio dei modelli RED relativi all'anno
2020, per la verifica dei requisiti reddituali per il mantenimento della prestazione di invalidità civile. Di contro, la stessa non aveva inviato alcun modello. Solo in data 04.03.2024, la ricorrente dichiarava all'Istituto di essere titolare di pensione diretta erogata da Stato estero, quindi non nota all' CP_1
per l'importo di € 2196,00 nell'anno 2022 e per l'importo di € 2328,00 nell'anno
2023 . Pertanto, la percezione di redditi a titolo di pensione estera, unitamente alla percezione di redditi a titolo di pensione erogata da n.45007969, CP_4
con decorrenza maggio 2022, aveva comportato il superamento del limite reddituale per il diritto all'assegno di invalidità civile parziale. Quindi, concludeva chiedendo di:” dichiarare inammissibili e /o respingere tutte le domande proposte da contro l' siccome infondate e non provate.Vinte le spese Parte_1 CP_1
attesa l'assenza di idonea dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c. (non firmata dalla parte personalmente nel ricorso, né richiamata nel ricorso dichiarazione su foglio separato: v.Cass.5724/2021)”.
All'odierna udienza, avuta luogo la discussione, la controversia viene decisa.
Il ricorso non è fondato e va, quindi, respinto.
Appare opportuno richiamare le disposizioni applicabili: - l'art.52 (Prestazioni indebite) della L.88/1989 dispone, per quanto quivi rileva, che “1. Le pensioni
(…) possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”; - l'art.13 (norma di interpretazione autentica della predetta disposizione) della L.412/1991 dispone, ai commi 1 e 2, che “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento, del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede CP_1
annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Considerato che, a fronte della incontestata sussistenza del credito dell CP_1
la ripetizione non appare preclusa dalla sopra riportata normativa, dovendo riscontrarsi, per gli effetti dell'art.13 L.412/1991, la omessa od incompleta, e comunque non provata, segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che consente la ripetibilità. La
S.C. ha dunque affermato, in ordine alla interpretazione delle richiamate disposizioni, i seguenti principi - “L'obbligo dell' di procedere CP_1
annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012-Rv. 620200); - “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di CP_2
verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell' in ordine alle CP_1
verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)”
(Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011-Rv. 616116).
Stante la dichiarazione ai sensi del 152 disp.att. c.p.c. e non rilevante in punto di diritto la circostanza che l' potesse verificare i redditi della ricorrente, CP_1
questione le spese di lite vengono compensate..
PQM
Il Tribunale di Palmi, nella figura del GOT, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Palmi 25 febbraio 2025
IL GOP Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo