Sentenza 31 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 31/05/2019, n. 15090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15090 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2019 |
Testo completo
à del ricorso per concordato preventivo. Sul reclamo della società proposto sia contro la sentenza che contro il decreto, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato: a) la nullità della sentenza di fallimento per violazione del contraddittorio, in quanto la relativa istanza era stata notificata alla società debitrice dopo che il fallimento era stato dichiarato, con rimessione degli atti al primo giudice;
b) l'inammissibilità dei motivi di impugnazione del decreto, in quanto non autonomamente impugnabile. 2. — La Vela S.r.l. in liquidazione ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso il decreto pronunciato in punto di inammissibilità del ricorso per concordato preventivo. Con ordinanza del 7 marzo 2017, n. 5674, questa Corte ha cassato e rinviato osservando: «secondo quanto espressamente previsto dall'art. 162 u. comma c.p.c., con il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa del fallimento possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta. L'accoglimento del motivo di reclamo con il quale era stata eccepita la nullità per ragioni di rito della sentenza dichiarativa non poteva, pertanto, ritenersi assorbente delle ulteriori doglianze svolte dalla reclamante al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata in ragione della dedotta, piena ammissibilità della proposta concordataria: al contrario, tali doglianze avrebbero dovuto essere esaminate per prime, in quanto la loro eventuale fondatezza avrebbe reso superfluo l'esame della censura in concreto accolta dalla corte territoriale». 3. — Riassunto il giudizio, con sentenza del 10 settembre 2018, la Corte d'appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio, ha respinto il reclamo avverso il decreto di inammissibilità del concordato preventivo. La Corte territoriale ha in breve ritenuto che il piano concordatario si caratterizzasse per una manifesta inettitudine al soddisfacimento delle finalità dichiarate.4. — Per la cassazione della sentenza La Vela S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per quattro motivi. Il Fallimento ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il ricorso contiene quattro motivi. Il primo motivo denuncia: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 161 ss. L.F., con specifico riguardo alle pretese carenze del piano, dell'attestazione e della perizia Avalon, che si risolvono nell'inammissibile sindacato di fattibilità economica del concordato». In particolare, si sostiene che la Corte d'appello, nell'affermare che la perizia di stima di un'area, la c.d. «area Buzzi», la cui vendita avrebbe dovuto assicurare, in definitiva, la provvista necessaria a far fronte al concordato — stima fatta propria dall'attestatore — conteneva lacune e incompletezze che si traducevano in lacune e incompletezze dell'attestazione, avrebbe in realtà sconfinato in una illegittima valutazione di fattibilità economica — non giuridica — del piano attribuendo, all'esito, un valore nullo alla menzionata area. Il secondo motivo denuncia: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. in relazione agli artt. 161, comma 2, l.f. e 173 l.f. e in relazione all'art.101 c.p.c., anche con riferimento agli artt.i 24 e 111 Cost., con specifico riguardo alla asserita inidoneità della documentazione prodotta con la domanda concordataria a sostenere il piano, laddove la medesima documentazione era stata già positivamente vagliata in sede di provvedimento di ammissione alla procedura e pur in assenza di alcun fatto sopravvenuto, oltre che mancato rispetto del principio del contraddittorio per avere il Giudice del reclamo posto, alla base della propria decisione, elementi sopravvenuti (perizia Papa e relazione del Commissario che sulla medesima si basa) formatisi e assunti fuori dal contraddittorio». Viene in sintesi evidenziato, con riferimento all'accertamento dell'inidoneità della documentazione prodotta con la domanda, che tale documentazione era stata positivamente valutata in sede di ammissione alla procedura e non era emerso alcun fatto nuovo, se non una perizia - la perizia Papa - sulla quale si era basata la relazione del commissario giudiziale, perizia che però non poteva essere utilizzata essendo stata espletata in difetto di contraddittorio. Il terzo motivo denuncia: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 173 I. f., con specifico riguardo all'assenza delle condizioni prescritte dalla predetta norma per procedere alla revoca dell'ammissione al concordato e, in particolare, all'assenza di qualsiasi condotta censurabile in capo al debitore e, in ogni caso, in assenza di qualsiasi profilo di danno». Per un verso si sottolinea l'assenza di qualsiasi condotta censurabile della debitrice, ai sensi dei primi due commi dell'articolo 173, e comunque di ogni profilo di danno;
per altro verso si sostiene che la revoca non poteva essere pronunciata ai sensi dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 173, dato che, come già osservato con il motivo precedente, non era emerso alcun fatto nuovo nel corso della procedura. Il quarto motivo denuncia: «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 101 e 112 c.p.c., con specifico riguardo al mancato riconoscimento della natura di obiter dicta alle statuizione assunte dal Tribunale in ordine in particolare alla formazione delle classi, alla posizione dei promissari acquirenti ed all'ordine dei privilegi, con conseguente ultra/extrapetizione della sentenza e violazione del principio del contraddittorio».2. — Il ricorso va respinto. 2.1. — Va respinto il primo motivo. In tema di controllo giudiziale della fattibilità del concordato preventivo, questa Corte ha in generale da tempo chiarito che il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521). Rientra dunque nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al Tribunale la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria (Cass. 24 agosto 2018, n. 21175): ed anzi, come è stato pià di recente specificato, il tribunale è tenuto ad una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, che comprende, non solo la fattibilità giuridica, ma anche quella economica, ove il piano si riveli prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825). Con particolare riguardo all'attestazione, essa deve essere completa, onde consentire ai creditore di determinarsi consapevolmente (Cass., Sez. Un. 1521/2013 cit.), sicché la rilevazione di lacune o incompletezze della medesima rientra nel giudizio di conformità dell'attestazione ai canoni di legge. Che, poi, tali lacune in realtà — come vorrebbe la ricorrente — non sussistessero, è questione di fatto, non deducibile in cassazione;
né peraltro dedotta dalla ricorrente, che argomenta invece diffusamente - ma inutilmente - su aspetti ulteriori. Né, infine, costituisce valutazione di fattibilità economica, bensì giuridica, la verifica della edificabilità di un suolo, onde si rivela incensurabile l'abbattimento del valore dell'area Buzzi così come la conclusione in ordine all'insufficienza del possibile ricavato dalla vendita dell'area al sostenimento dell'onere concordatario della società proponente. 2.2. — Vanno respinti il secondo e terzo motivo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati. Il decreto di ammissione non è vincolante, sicché può essere revocato anche in assenza di fatti nuovi (la giurisprudenza citata dalla ricorrente si riferisce alla revoca ai sensi dei primi due commi dell'art. 173 l.f., ove si esclude la frode allorché non si tratti di fatti scoperti successivamente al deposito della domanda di concordato, bensì dichiarati con la stessa), e la procedura di revoca per difetto di ammissibilità, prevista dal terzo comma, ult. parte, dell'art. 173, sta inequivocabilmente a confermarlo. I riferimenti alla perizia Papa, poi, sono inammissibili per la loro assoluta genericità, né è esatto che la Corte d'appello non potesse tener conto delle risultanze della relazione del commissario giudiziale, ancorché, in tesi, redatta sulla scorta degli accertamenti di un tecnico (il Papa, nella specie), che certamente non sono sottratti al contraddittorio processuale, essendo inseriti negli atti della procedura, a disposizione delle parti, e in particolare del debitore, che può controdedurre per iscritto prima dell'udienza di cui all'art. 173 I.f. e oralmente all'udienza stessa. 2.3. — Il quarto motivo è assorbito perché riguarda altra autonoma ratio decidendi, attinente alla formazione delle classi. 3. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 1 5 % ed agli accessori di legge, dichiarando, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, iL13 febbraio