Sentenza 21 dicembre 1978
Massime • 1
La responsabilita di un ente ospedaliero per i danni causati a un paziente dalle prestazioni mediche dei sanitari dipendenti e di natura contrattuale, poiche l'ente, obbligandosi ad eseguire le prestazioni, ha concluso col paziente un contratto d'opera intellettuale. Pertanto, nel settore chirurgico, quando l'intervento operatorio non sia di difficile esecuzione ed il risultato conseguitone sia peggiorativo delle condizioni finali del paziente, il cliente adempie l'Onere a suo carico provando che l'intervento operatorio era di facile esecuzione e che ne e conseguito un risultato peggiorativo, dovendosi presumere l'inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione professionale del chirurgo; spetta, poi, all'ente ospedaliero fornire la prova contraria, cioe che la prestazione professionale era stata eseguita idoneamente e l'esito peggiorativo era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile oppure dall'esistenza di una particolare condizione fisica del cliente non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale.*
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L'onere della prova del nesso causale nella responsabilità sanitaria. Le oscillazioni del «pendolo» nel dialogo tra dottrina e giurisprudenza. (*) di Emilio Iannello Abstract: Il tema dell'onere della prova del nesso di causa nella responsabilità sanitaria è tra i più controversi degli ultimi decenni. La Terza Sezione Civile della Suprema Corte, nell'ambito di un progetto organizzativo diretto a fornire indicazioni nomofilattiche sulle questioni più attuali e dibattute in tema di responsabilità medica e danno alla persona (c.d. Progetto Sanità), sul finire dell'anno scorso ne ha offerto, con le sentenze gemelle nn. 28991-28992 del 2019, una chiave di lettura chiara sulla base di una …
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Ci troviamo di fronte ad un interrogativo che induce a parlare di una delle problematiche più controverse e delicate della responsabilità civile sanitaria: quella del riparto dell'onere della prova, in punto di nesso causale, tra paziente e struttura/sanitario. Trattasi di un tema sul quale è intervenuta -dopo l'entrata in vigore della L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco)– la Terza Sezione Civile della Suprema Corte, discostandosi -di fatto- dai principi enunciati nel 2008 dalle Sezioni Unite [1]. La Terza Sezione della Suprema Corte, a partire dalla sentenza n. 18392 del 26 luglio 2017 [2], ha affermato -in relazione a liti già pendenti all'entrata in vigore della citata legge- che …
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- 5. analisi della nota alle informazioni provvisorieCavaliere Armando · https://www.diritto.it/ · 11 gennaio 2018
Fa già discutere, tanto i giuristi quanto gli appartenenti alle categorie interessate dalla L. n. 24/2017[1], la soluzione adottata con la informazione provvisoria n. 31 del 21 dicembre 2017 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione. Precisamente, veniva posta all'attenzione del Supremo Consesso la seguente questione giuridica: “Quale sia, in tema di responsabilità colposa dell'esercente la professione sanitaria per morte o lesioni personali, l'ambito di esclusione della punibilità previsto dall'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24”. In particolare, secondo una prima pronuncia (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 28187 del 20 aprile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/12/1978, n. 6141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6141 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1978 |
Testo completo
La responsabilita di un ente ospedaliero per i danni causati a un paziente dalle prestazioni mediche dei sanitari dipendenti e di natura contrattuale, poiche l'ente, obbligandosi ad eseguire le prestazioni, ha concluso col paziente un contratto d'opera intellettuale. Pertanto, nel settore chirurgico, quando l'intervento operatorio non sia di difficile esecuzione ed il risultato conseguitone sia peggiorativo delle condizioni finali del paziente, il cliente adempie l'Onere a suo carico provando che l'intervento operatorio era di facile esecuzione e che ne e conseguito un risultato peggiorativo, dovendosi presumere l'inadeguata o non diligente esecuzione della prestazione professionale del chirurgo;
spetta, poi, all'ente ospedaliero fornire la prova contraria, cioe che la prestazione professionale era stata eseguita idoneamente e l'esito peggiorativo era stato causato dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile oppure dall'esistenza di una particolare condizione fisica del cliente non accertabile con il criterio della ordinaria diligenza professionale.*