TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO NO, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6278/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bisceglia, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in PO, alla via Diocleziano n. 342
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.7.2024, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 8.4.2006, in PO) con , dalla cui unione Controparte_1
nasceva la figlia (in data 18.8.2006), maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- assegnarle la casa coniugale sita in Marano di PO, alla via Che Guevara n. 4, meglio identificata in atti;
- obbligare il resistente, a conferma di quanto stabilito in sede di separazione, al pagamento dell'assegno mensile pari ad euro 700,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 5.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. Il resistente , benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di PO NO (3.2.2021) nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza (depositata il 5.10.2023), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo va disposta l'assegnazione alla della Pt_1
casa coniugale sita in Marano di PO, alla via Che Guevara n. 4, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente.
Secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018).
Quanto poi ai doveri dei genitori nei confronti della prole, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di seguire,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio richiedente. La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa. Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (Cass. n. 26875/2023; Cass. n. 24731/2024).
In questi termini la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa quando il figlio ha conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni) ovvero quando il figlio rifiuti, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, come ad esempio nei casi di personale responsabilità nel ritardo a conseguire un'occupazione lavorativa e/o di rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), ovvero ancora nel caso di colpevole inerzia nel proseguire gli studi;
ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n. 18076/2014; Cass.
n. 17183/2020; Cass n. 26875/2023).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico/reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico/reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. n. 12952/2016; Cass.
n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. n. 29264/2022).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi
(cfr. Cass. n. 17183/2020). Vi sono, infine, le ipotesi, che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Tanto premesso, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della ricorrente e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto, si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della a conferma di quanto CP_1 Pt_1 stabilito in sede di separazione, l'assegno pari ad euro 700,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia oltre al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PO NO in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domande.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO NO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non costituito;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PO, l'8.4.2006, tra
(nato in [...], l'[...]) e (nata in [...], il Controparte_1 Parte_1
27.6.1974) - atto n. 14, parte II, serie A, anno 2006;
- assegna alla la casa coniugale sita in Marano di PO, alla via Che Guevara n. 4, meglio Pt_1
identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- obbliga lo a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 700,00, da CP_1 Pt_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PO NO, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6278/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bisceglia, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in PO, alla via Diocleziano n. 342
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.7.2024, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 8.4.2006, in PO) con , dalla cui unione Controparte_1
nasceva la figlia (in data 18.8.2006), maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_1
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- assegnarle la casa coniugale sita in Marano di PO, alla via Che Guevara n. 4, meglio identificata in atti;
- obbligare il resistente, a conferma di quanto stabilito in sede di separazione, al pagamento dell'assegno mensile pari ad euro 700,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 5.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione. Il resistente , benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e non Controparte_1
costituito.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di PO NO (3.2.2021) nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza (depositata il 5.10.2023), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo va disposta l'assegnazione alla della Pt_1
casa coniugale sita in Marano di PO, alla via Che Guevara n. 4, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente.
Secondo la Corte di Cassazione il criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.12346/2014; Cass. n. 32231/2018).
Quanto poi ai doveri dei genitori nei confronti della prole, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di seguire,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio richiedente. La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa. Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (Cass. n. 26875/2023; Cass. n. 24731/2024).
In questi termini la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa quando il figlio ha conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni) ovvero quando il figlio rifiuti, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, come ad esempio nei casi di personale responsabilità nel ritardo a conseguire un'occupazione lavorativa e/o di rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), ovvero ancora nel caso di colpevole inerzia nel proseguire gli studi;
ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n. 18076/2014; Cass.
n. 17183/2020; Cass n. 26875/2023).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico/reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico/reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. n. 12952/2016; Cass.
n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. n. 29264/2022).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi
(cfr. Cass. n. 17183/2020). Vi sono, infine, le ipotesi, che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Tanto premesso, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della ricorrente e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c. e le circostanze del caso concreto, si ritiene congruo determinare a carico del , e in favore della a conferma di quanto CP_1 Pt_1 stabilito in sede di separazione, l'assegno pari ad euro 700,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia oltre al Per_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di PO NO in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domande.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO NO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di , regolarmente citato e non costituito;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PO, l'8.4.2006, tra
(nato in [...], l'[...]) e (nata in [...], il Controparte_1 Parte_1
27.6.1974) - atto n. 14, parte II, serie A, anno 2006;
- assegna alla la casa coniugale sita in Marano di PO, alla via Che Guevara n. 4, meglio Pt_1
identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- obbliga lo a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 700,00, da CP_1 Pt_1
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 27.3.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro