Sentenza 16 ottobre 2007
Massime • 5
Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice - fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente - può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario, in sé non costituente, oggettivamente, una forma di accanimento terapeutico, unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa.
In tema di attività medica e sanitaria, il carattere personalissimo del diritto alla salute dell'incapace comporta che il riferimento all'istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore un potere "incondizionato" di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del "best interest", deve decidere non "al posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche.
Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma - atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) - altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.
In tema di interpretazione della legge, all'accordo valido sul piano internazionale, ma non ancora eseguito all'interno dello Stato, può assegnarsi - tanto più dopo la legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica - una funzione ausiliaria sul piano ermeneutico: esso dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve essere utilizzato nell'interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme. (Principio espresso in relazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 28 marzo 2001, n. 145, ma non ancora ratificata dallo Stato italiano).
In tema di attività medico-sanitaria, il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente non incontra un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c'è spazio - nel quadro dell'"alleanza terapeutica" che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno - per una strategia della persuasione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c'è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Né il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, giacché tale rifiuto esprime piuttosto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2007, n. 21748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21748 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
O S C U R A T A ORIGINALE s e v i t i g 21 748/07 e TE R N E E S T E N E S I TALIANA RE PUBBL I CA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N.7853/07 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10655/07 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Presidente Cron. 21748 Dott. Massimo BONOMO Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Rep. Ud. 4/10/2007 Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere Dott. Alberto GIUSTI Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente Oggetto autorizzazione alla interruzio ne della alimentazione e della idratazione mediante sondino SENTENZA nasogastrico a persona in stato irreversibi- di coma vegetativo condizioni e limiti le sul ricorso proposto da: nella qualità di tutore della figlia rappresentato e difeso, in interdetta forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia, n. 195; - ricorrente contro nella qualità di curatore speciale dell'interdetta difesa da se medesima, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'Avv. ५ Giovanna Fiore, Via degli Scipioni, n. 94; O S C U RATA controricorrente - e
contro
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI MILANO, in persona del Procuratore generale pro tempore;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, in persona del Procurato- re generale pro tempore;
intimati - e sul ricorso proposto da: nella qualità di curatore speciale dell'interdetta difesa da se medesima, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Fiore, Via degli Scipioni, n. 94; ricorrente incidentale contro nella qualità di tutore della figlia PROCURA GENERALE DELLA interdetta REPUBBLICA DI MILANO, in persona del Procuratore genera- le pro tempore;
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, in persona del Procuratore generale pro tem- pore;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'appello di Milano depo- Aw sitato il 16 dicembre 2006. 0 - 2 - O S C U RATA Udita la relazione della causa svolta nella pubbli- ca udienza del 4 ottobre 2007 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
uditi, per il ricorrente, l'Avv. Vittorio Angiolini e, per il controricorrente e ricorrente incidentale, 1'Avv. Franca Alessio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale Dott. Giacomo Caliendo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 732 cod. proc. civ. 1. - ' quale tutore della figlia interdetta ha chiesto al Tribunale di Lecco, previa no- mina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., l'emanazione di un ordine di interruzione della alimentazione forzata mediante sondino nasogastri- co che tiene in vita la tutelata, in stato di coma vege- tativo irreversibile dal 1992. Il curatore speciale, nominato dal Presidente del Tribunale, ha aderito al ricorso. Il Tribunale di Lecco, con decreto in data 2 feb- braio 2006, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha MW giudicato manifestamente infondati i profili di illegit- timità costituzionale prospettati in via subordinata dal tutore e dal curatore speciale. 3 O S C U RATA Né il tutore né il curatore speciale - hanno sta- tuito i primi giudici hanno la rappresentanza sostan- ziale, e quindi processuale, dell'interdetta con riferi- mento alla domanda dedotta in giudizio, involgendo essa la sfera dei diritti personalissimi, per i quali il no- stro ordinamento giuridico non ammette la rappresentan- za, se non in ipotesi tassative previste dalla legge, nella specie non ricorrenti. Inoltre, la mancata previsione normativa di una ta- le rappresentanza è perfettamente aderente al dettato costituzionale, e la lacuna non può essere colmata con una interpretazione costituzionalmente orientata. Peraltro, anche ove il curatore o il tutore fossero investiti di tale potere, la domanda - ad avviso dei primi giudici dovrebbe essere rigettata, perché il suo - contrasterebbe con i principi espressiaccoglimento dall'ordinamento costituzionale. Infatti, ai sensi degli artt. 2 e 32 Cost., un trattamento terapeutico o di ali- mentazione, anche invasivo, indispensabile a tenere in vita una persona non capace di prestarvi consenso, non solo è lecito, ma dovuto, in quanto espressione del do- vere di solidarietà posto a carico dei consociati, tanto più pregnante quando, come nella specie, il soggetto in- teressato non sia in grado di manifestare la sua volon- tà. In base agli artt. 13 e 32 Cost. ogni persona, se 1 O S C U RATA pienamente capace di intendere e di volere, può rifiuta- re qualsiasi trattamento terapeutico o nutrizionale for- temente invasivo, anche se necessario alla sua sopravvi- venza, laddove se la persona non è capace di intendere e di volere il conflitto tra il diritto di libertà e di autodeterminazione e il diritto alla vita è solo ipote- tico e deve risolversi a favore di quest'ultimo, in quanto, non potendo la persona esprimere alcuna volontà, non vi è alcun profilo di autodeterminazione o di liber- tà da tutelare. L'art. 32 Cost. porta ed escludere che si possa operare una distinzione tra vite degne e non degne di essere vissute.
2. Avverso tale decreto ha proposto reclamo alla Corte d'appello di Milano il tutore, chiedendo che, pre- via opportuna istruttoria sulla volontà di a suo tempo manifestata, contraria agli accanimenti terapeuti- ci e, ove occorra, incidente di costituzionalità, venga ordinata l'interruzione dell'alimentazione forzata di " in quanto trattamento invasivo della sfera per- sonale, perpetrato contro la dignità umana. Il curatore speciale, costituitosi, ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione, ed ha proposto egli stesso reclamo, da intendersi anche come reclamo inci- dentale. 5 O S C U RATA Il pubblico ministero ha concluso per la reiezione del reclamo, ritenendo condivisibili le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento del provvedimento impu- gnato. 3. - La Corte d'appello di Milano, con decreto in data 16 dicembre 2006, in riforma del provvedimento im- pugnato, ha dichiarato ammissibile il ricorso e lo ha rigettato nel merito. 3.1. - La Corte ambrosiana non condivide la deci- sione del Tribunale in punto di inammissibilità della do-domanda, giacché i rappresentanti legali di mandano che sia il giudice a disporre l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali, sul presupposto che tale presidio medico costituisca un trattamento invasivo dell'integrità psicofisica, contra- rio alla dignità umana, non praticabile contro la volon- tà dell'incapace o, comunque, in assenza del suo consen- So. Secondo la Corte territoriale, ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 357 e 424 cod. civ., nel pote- re di cura della persona, conferito al rappresentante legale dell'incapace, non può non ritenersi compreso il aw diritto-dovere di esprimere il consenso informato alle terapie mediche. La 'cura della persona" implica non so- 11 cura degli interessi patrimoniali, -quanto prin- lo la O S C U RA TA cipalmente - tra idi quelli di natura esistenziale, quali vi è indubbiamente la salute intesa non solo come integrità psicofisica, ma anche come diritto di farsi curare o di rifiutare la cura: tale diritto non può tro- vare limitazione alcuna quando la persona interessata non è in grado di determinarsi. La presenza in causa - indicata come necessaria dalla Corte di 20 aprile cassazione con l'ordinanza 2005, n. 8291 del curatore speciale che si è associato - alla richiesta del tutore supera ogni problema di possi- bile conflitto tra la tutelata ed il tutore. E, in considerazione dello stato di totale incapa- cità di AN e delle gravi conseguenze che la sospen- sione del trattamento in atto produrrebbe, il tutore " in sua vece, il curatore speciale deve adire il giudice per ottenerne l'interruzione. Nel merito, la Corte d'appello osserva che 3.2. - AN la quale non può considerarsi clinicamente mor- ta, perché la morte si ha con la cessazione irreversibi- le di tutte le funzioni dell'encefalo - si trova in sta- to vegetativo permanente, condizione clinica che, secon- ow do la scienza medica, è caratteristica di un soggetto che "ventila, in cui gli occhi possono rimanere aperti, le pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun segno di attività psichica - 7 - - O S C U RATA e di partecipazione all'ambiente e le uniche risposte motorie riflesse consistono in una redistribuzione del tono muscolare". Lo stato vegetativo di è immodi- ficato dal 1992 - da quando ella riportò un trauma cra- - ed ènico-encefalico a seguito di incidente stradale irreversibile, mentre la cessazione della alimentazione a mezzo del sondino nasogastrico la condurrebbe a sicura morte nel giro di pochissimi giorni. La Corte territoriale riferisce che dalle concordi deposizioni di tre amiche di le quali avevano raccolto le sue confidenze poco prima del tragico inci- dente che l'ha ridotta nelle attuali condizioni - emerge che costei era rimasta profondamente scossa dopo aver ' in coma a fatto visita in ospedale all'amico seguito di un sinistro stradale, aveva dichiarato di ri- tenere preferibile la situazione di un altro ragazzo, che, nel corso dello stesso incidente, era mor- to sul colpo, piuttosto che rimanere immobile in ospeda- le in balia di altri attaccato ad un tubo, ed aveva ma- nifestato tale sua convinzione anche a scuola, in una discussione apertasi al riguardo con le sue insegnanti suore. Secondo i giudici del reclamo, si tratterebbe di dichiarazioni generiche, rese a terzi con riferimento a fatti accaduti ad altre persone, in un momento di forte 8 - O S C U RA TA emotività, quando era molto giovane, si trovava stato di benessere fisico e non nella attualità in uno della malattia, era priva di maturità certa rispetto al- le tematiche della vita e della morte e non poteva nep- Non po- pure immaginare la situazione in cui ora versa. trebbe dunque attribuirsi alle dichiarazioni di il valore di una personale, consapevole ed attuale de- terminazione volitiva, maturata con assoluta cognizione di causa. La posizione di sarebbe pertanto assi- milabile a quella di qualsiasi altro soggetto incapace che nulla abbia detto in merito alle cure ed ai tratta- menti medici cui deve essere sottoposto. La Corte d'appello non condivide la tesi sostenu- - secon-ta dal tutore ed avallata dal curatore speciale do cui, di fronte ad un trattamento medico l'alimentazione forzata mediante sondino nasogastrico che mantiene in vita esclusivamente da un punto di vista biologico senza alcuna speranza di miglioramen- to, solo l'accertamento di una precisa volontà, espressa quando era cosciente, favorevole alla prosecu- da zione della vita ad ogni costo, potrebbe indurre a valu- du tare come non degradante e non contrario alla dignità umana il trattamento che oggi le viene imposto. Innanzitutto perché, in base alla vigente normati- posto che la morte si ha con la ces- va, -- 9 - O S C U RATA sazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. In secondo luogo perché al di là di o- gni questione inerente alla natura di terapia medica, di accanimento terapeutico (inteso come cure mediche svin- colate dalla speranza di recupero del paziente) ° di normale mezzo di sostentamento che si possa dare alla alimentazione forzata cui è sottoposta AN - è indi- scutibile che, non essendo in grado di alimentar- si altrimenti ed essendo la nutrizione con sondino naso- gastrico l'unico modo di alimentarla, la sua sospensione condurrebbe l'incapace a morte certa nel volgere di po- chi giorni: equivarrebbe, quindi, ad una eutanasia indi- retta omissiva. Secondo i giudici del gravame, non vi sarebbe alcu- na possibilità di accedere a distinzioni tra vite degne e non degne di essere vissute, dovendosi fare riferimen- to unicamente al bene vita costituzionalmente garantito, indipendentemente dalla qualità della vita stessa e dal- le percezioni soggettive che di detta qualità si possono avere. "Se è indubbio che, in forza del diritto alla salu- llin te e alla autodeterminazione in campo sanitario, il sog- getto capace possa rifiutare anche le cure indispensabi- li a tenerlo in vita, nel caso di soggetto incapace (di cui non sia certa la volontà, come nel caso di AN) - 10 O S C U RATA per il quale sia in atto solo un trattamento di nutri- zione, che indipendentemente dalle modalità invasive con cui viene eseguito (sondino nasogastrico) è sicuramente indispensabile per l'impossibilità del soggetto di ali- mentarsi altrimenti e che, se sospeso, condurrebbe lo stesso a morte, il giudice - chiamato a decidere se SO- spendere o meno detto trattamento - non può non tenere in considerazione le irreversibili conseguenze cui por- terebbe la chiesta sospensione (morte del soggetto inca- pace), dovendo necessariamente operare un bilanciamento tra diritti parimenti garantiti dalla Costituzione, qua- li quello alla autodeterminazione e dignità della perso- a giudiziona e quello alla vita". Detto bilanciamento - della Corte d'appello - "non può che risolversi a favore del diritto alla vita, ove si osservi la collocazione sistematica (art. 2 Cost.) dello stesso, privilegiata rispetto agli altri (contemplati dagli artt. 13 e 32 Cost.), all'interno della Carta costituzionale"; tanto più che, alla luce di disposizioni normative interne e convenzionali, la vita un bene supremo, non essendo configurabile l'esistenza di un "diritto a morire" (come ha riconosciuto la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 29 aprile 2002 nel caso Pretty c. Regno Unito). 11 - O S C U RATA - Per la cassazione del decreto della Corte 4. d'appello il tutore con atto notificato il 3 marzo 2007, ha interposto ricorso, affidato ad un unico, complesso motivo. Anche il controricorrente curatore speciale Avv. sullaFranca Alessio ha proposto ricorso incidentale, base di due motivi. Il ricorrente ed il ricorrente incidentale hanno, entrambi, depositato memoria in prossimità dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con l'unico mezzo illustrato con memoria - de- nunciando violazione degli artt. 357 e 424 cod. civ., in relazione agli artt. 2, 13 e 32 Cost., nonché omessa ed T insufficiente motivazione circa il punto decisivo della controversia -> il tutore, ricorrente in via principale, chiede alla Corte di affermare, come principio di dirit- to, "il divieto di accanimento terapeutico, e cioè che nessuno debba subire trattamenti invasivi della propria persona, ancorché finalizzati al prolungamento artifi- ciale della vita, senza che ne sia concretamente ed ef- fettivamente verificata l'utilità ed il beneficio". Qua- lora tale risultato ermeneutico sia precluso per effetto New degli artt. 357 cod. civ. e 732 cod. proc. civ., ovvero di altre norme di legge ordinaria, il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituziona- 12 O S C U RA TA le di tutte tali norme legislative, per violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost., da cui si assume discendere la piena operatività del divieto di accanimento terapeuti- co. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello di Milano avrebbe frainteso e travisato completamente il signifi- cato da attribuirsi alla indisponibilità ed irrinuncia- Il predicarebilità del diritto alla vita. l'indisponibilità del diritto alla vita, a differenza di quel che accade per altri diritti costituzionali e fon- damentali, si riallaccia al fatto che, nella mappa del costituzionalismo moderno, esso costituisce un diritto diverso da tutti gli altri: la vita è indispensabile presupposto per il godimento di qualunque libertà e, proprio per questo, non può ammettersi che dell'uomo la persona alieni ad altri la decisione sulla propria sopravvivenza o che il diritto si estingua con la rinun- cia. E tuttavia, l'indisponibilità ed irrinunciabilità del diritto alla vita è garantita per evitare che sog- getti diversi da quello che deve vivere, il quale po- trebbe versare in stato di debolezza e minorità, si ar- roghino arbitrariamente il diritto di interrompere la vita altrui;
ma sarebbe errato costruire l'indisponibilità della vita in ossequio ad un interesse 13 - O S C U RA TA altrui, pubblico o collettivo, sopraordinato e distinto da quello della persona che vive. Del resto - ricorda il ricorrente - la Corte costi- tuzionale ha precisato che nella tutela della libertà personale resa inviolabile dall'art. 13 Cost. è postula- ta la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo. E la giurisprudenza della Corte di cassazione, nel ricostruire di recente come fonte di responsabilità del medico il solo fatto di non avere informato il paziente, o di non averne sollecitato ed ottenuto previamente l'assenso per il trattamento, ha chiarito che qui siamo fuori dall'ipotesi in cui il con- senso dell'avente diritto vale come esimente da respon- sabilità giuridica per chi ha agito praticando la cura invasiva della sfera individuale: il consenso libero ed informato è piuttosto percepito come un requisito in- trinseco perché l'intervento di chi pure sia professio- nalmente competente a curare risulti di per sé legitti- mo. Il che - ad avviso del ricorrente - sottolinea come il diritto alla vita, proprio perché irrinunciabile ed Nw indisponibile, non spetti che al suo titolare e non pos- sa essere trasferito ad altri, che lo costringano a vi- vere come essi vorrebbero. 14 w O S C U RATA Ciò che la Corte ambrosiana avrebbe trascurato è che, nel caso di come in qualunque altro caso di trattamenti praticati dal medico o da altri sul- la persona per mantenerla in vita, a venire in rilievo non è il diritto alla vita, ma "solo ed esclusivamente la legittimità della decisione di un uomo, che solita- mente e per fortuna nel caso nostro è un medico profes- sionalmente competente, di intervenire sul corpo di una persona per prolungarne la vita". Ad avviso del ricorrente, la garanzia del diritto alla vita è più complessa per soggetti incapaci di in- tendere e di volere, come che non per chi abbia coscienza e volontà. Per chi sia cosciente e capace di volere, invero, la prima garanzia del proprio diritto alla vita risiede nella libertà di autodetermi- nazione rispetto all'ingerenza altrui, ove pure consista cura da erogarsi in nome del mantenimento in vi-in una ta. Lo stesso tipo di garanzia non è sostenibile per chi sia in stato di incapacità. La giurisprudenza ha da tempo individuato, come criterio di azione, l'autolegittimazione dell'intervento medico, in quanto dedito a curare e dotato all'uopo di convenienti capaci- tà ed attitudini professionali. Secondo il ricorrente, resterebbe l'esigenza, di rango costituzionale, che il 15 O S C U RATA trattamento invasivo della persona, quando non sia e non possa essere assentito da chi lo subisce, sia erogato sotto il diretto controllo dell'autorità giudiziaria, in quanto sicuramente ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 13 Cost. La Corte d'appello di Milano avrebbe svolto, sotto questo profilo, un ragionamento alquanto contradditto- rio. Per un verso, nel dichiarare ammissibile il ricorso del tutore, la Corte territoriale non avrebbe negato ed avrebbe anzi ammesso la necessità che il trattamento di sia sottoposto alcura invasivo della persona di controllo dell'autorità giudiziaria;
mentre, nel contem- po e per altro verso, la stessa Corte avrebbe poi rifiu- tato, giudicando nel merito, di rilevare ogni e qualun- k que limite all'intervento del medico, quando il tratta- mento di cura incida sul diritto alla vita. ad avviso del ricorrente, Questa contraddizione, sarebbe frutto di una impostazione radicalmente errata, giacché l'autolegittimazione del medico ad intervenire, anche per trattamenti incidenti sul bene della vita, de- ve arrestarsi quando i trattamenti medesimi configurino ciò che costituisce accanimento terapeutico. Secondo il codice di deontologia medica (art. 14), il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio 16 - O S C U RA TA per la salute del malato e/o un miglioramento della qua- lità della vita. In questo si rispecchiano l'idea di non accanirsi in trattamenti "futili", presente nell'esperienza anglosassone, о le prescrizioni della riforma del Codice della salute francese introdotte dal- la legge 2005-370 del 22 aprile 2005, sulla sospensione e la non erogazione, a titolo di "ostinazione irragione- vole", di trattamenti "inutili, sproporzionati o non a- venti altro effetto che il solo mantenimento artificiale della vita". Sicché, quando il trattamento è inutile, futile e non serve alla salute, sicuramente esso esula da ogni più ampio concetto di cura e di pratica della medicina, " ed il medico, come professionista, non può praticarlo, se non invadendo ingiustificatamente la sfera personale del paziente (artt. 2, 13 e 32 Cost.). Il ricorrente contesta la tesi - fatta propria dal- secondo cui, poiché la conservazio- la Corte di Milano - ne della vita è un bene in sé, qualsiasi trattamento volto a tale scopo non potrebbe configurare accanimento. Difatti, in frangenti come quello in cui si trova Our non è lo spegnersi, bensì il protrarsi della vita ad essere artificiale, ad essere il mero prodotto dell'azione che un uomo compie nella sfera individuale 17 - O S C U RA TA di un'altra persona la quale, solo per tale via, viene, letteralmente, costretta a sopravvivere. Si sostiene che anche per i trattamenti tesi al prolungamento della vita altrui, come per qualunque al- tro trattamento medico, deve essere verificato se essi rechino un beneficio o un'utilità al paziente o non in- corrano nel divieto di accanimento terapeutico. Ad avviso del ricorrente, il divieto di ostinazione in cure per cui non sia accertabile ed accertato un be- neficio o un miglioramento della qualità della vita non sarebbe in contraddizione con il divieto di trattamenti diretti a provocare la morte: giacché una cosa è che il medico non debba uccidere, neppure sotto le mentite spo- t glie del curare;
altra cosa è che il medico possa e deb- ba astenersi da quei trattamenti che, pur suscettibili di prolungare il vivere, fosse accertato non rechino be- neficio ° utilità per il paziente, nel sottrarlo all'esito naturale e fatale dello stato in cui si trova e nel forzarlo a mantenere talune funzioni vitali. Nel ricorso si sostiene che il diritto alla vita in uno e non è contrapponibile, come viceversa vorreb- be la Corte d'appello milanese con la garanzia du dell'individualità umana di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. Il modo normale di garantire l'individualità di un uomo è l'autodeterminazione; ma quando, come nel caso di 18 O S C U RA TA l'autodeterminazione non è più possibile, perché la persona ha perso irreversibilmente coscienza e volon- tà, bisogna perlomeno assicurarsi che ciò che resta dell'individualità umana, in cui si ripone la "dignità" di cui discorrono gli artt. 2, 13 e 32 Cost., non vada perduta. E tale individualità andrebbe perduta qualora un'altra persona, diversa da quella che deve vivere, po- illimitatamente ingerirsi nella sfera personale tesse dell'incapace per manipolarla fin nell'intimo, fino al punto di imporre il mantenimento di funzioni vitali al- trimenti perdute. Il divieto di accanimento terapeutico Houph si sostiene nasce proprio da qui: esso nasce affinché l'intervento - + del medico, artificiale ed invasivo della sfera persona- le di chi è incapace e perciò inerme, sia entro i confi- ni dati dall'autolegittimazione del medico come profes- sionista, il quale, come tale, deve curare e quindi re- care un tangibile vantaggio al suo paziente. Siffatta accurata verifica della utilità ° del beneficio del trattamento per chi lo subisce andrebbe fatta proprio e soprattutto quando il trattamento miri a prolungare la vita, poiché "proprio e soprattutto quando il trattamen- to stesso miri a prolungare la vita, il medico, come professionista, si spinge al massimo dell'intromissione nella sfera individuale dell'altra persona, addirittura 19 O S C U RATA modificando, o quanto meno spostando, le frontiere tra la vita e la morte". Certamente non ci si deve permettere, neppure ed anzi a maggior ragione per chi sia incapace o abbia mi- norazioni, di distinguere tra vite degne e non degne di essere vissute. Il che non toglie, tuttavia, che vi sia- no casi in cui, per il prolungamento artificiale della vita, non si dia riscontro di utilità o beneficio alcuno ed in cui, quindi, l'unico risultato prodotto dal trat- tamento о dalla cura è di sancire il trionfo della scienza medica nel vincere l'esito naturale della morte. Tale trionfo è però un trionfo vacuo, ribaltabile in di- sfatta, se per il paziente e la sua salute non c'è altro effetto o vantaggio. Non è la vita in sé, che è un dono, a potere essere mai indegna;
ad essere indegno può essere solo il pro- trarre artificialmente il vivere, oltre quel che altri- menti avverrebbe, solo grazie all'intervento del medico o comunque di un altro, che non è la persona che si co- stringe alla vita. La Corte d'appello di Milano, ad avviso del ricor- rente, avrebbe inoltre finito con il travisare e distor- Mw cere il significato dell'istruttoria effettuata durante il giudizio, nel quale è stato appurato, per testi, il convincimento di anteriormente all'incidente che 20 - O S C U RA TA l'ha ridotta in stato vegetativo permanente, che sarebbe stato "meglio" morire piuttosto di avere quella che "non poteva considerarsi vita". I convincimenti di sa- rebbero stati chiesti e sarebbero stati oggetto di i- struttoria non perché taluno potesse pensare che essi, manifestati in un tempo lontano, quando ancora era in piena salute, valgano oggi come manifestazione di volontà idonea, equiparabile ad un dissenso in chiave attuale dai trattamenti che ella subisce. L'accertamento dei convincimenti di quando ancora poteva mani- festarli, sarebbe stato richiesto e fatto, invece, per- ché la Corte d'appello, nel pronunciarsi sul mantenimen- to dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali, potesse valutare e ponderare ogni elemento disponibile. Lo stato vegetativo permanente (SVP) in cui giace AN è uno stato unico e differente da qualunque al- tro, non accostabile in alcun modo a stati di handicap o di minorità, ovvero a stati di eclissi della coscienza e volontà in potenza reversibili come il coma. Nello stato di SVP, a differenza che in altri, può darsi effettiva- mente il problema del riscontro di un qualunque benefi- llu cio o una qualunque utilità tangibile dei trattamenti 0 delle cure, solo finalizzate a posporre la morte sotto l'angolo visuale biologico. - 21 - O S C U RA TA 2.1. - Con il primo motivo, illustrato con memoria, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 357 e 424 cod. civ., in relazione agli artt. 2, 13 e 32 Cost., il curatore speciale, ricorrente in via inciden- tale, chiede che sia affermato come principio di diritto il divieto di accanimento terapeutico. Ripercorrendo le medesime argomentazioni contenute nel ricorso principa- le, nel ricorso incidentale si sottolinea come non sia in grado di esprimere alcun consenso riguardo ad atti che si configurano come invasivi della sua persona- le integrità psico-fisica, e si richiama la giurispru- denza costituzionale sull'attinenza della tutela della libertà personale a qualunque intromissione sul corpo o sulla psiche cui il soggetto non abbia consentito. Si pone l'accento sulla tutela della dignità umana, inscin- dibile da quella della vita stessa, come valore costitu- zionale, e si invoca, tra l'altro, l'art. 32 Cost., che preclude trattamenti sanitari che possano violare il ri- spetto della persona umana. Si sostiene che, quando il trattamento è inutile, futile e non serve alla salute, sicuramente esso esula da ogni più ampio concetto di cu- ra e di pratica della medicina, ed il medico, come pro- fessionista, non può praticarlo, se non invadendo ingiu- stificatamente la sfera personale del paziente. - 22 - I O S C U RATA 2.2. Il secondo mezzo del ricorso incidentale de- nuncia omessa ed insufficiente motivazione circa il pun- to decisivo della controversia e chiede che la Corte si pronunci in ordine al principio che nessuno debba subire trattamenti invasivi sulla propria persona, ancorché fi- nalizzati al prolungamento artificiale della vita, senza che ne sia concretamente ed effettivamente verificata l'utilità ed il beneficio. Ad avviso del ricorrente in via incidentale, l'osservanza del divieto di accanimento doveva essere assicurata dalla Corte terapeutico d'appello di Milano nell'accezione del divieto di atti- vità svincolata dalla speranza di recupero del paziente, indipendentemente dall'essere il trattamento in questio- ne finalizzato al mantenimento in vita. Anche nella memoria si sottolinea che la Corte d'appello erroneamente avrebbe, dopo averle ammesse, ri- tenuto ininfluenti le testimonianze delle amiche di E- luana. Secondo il ricorrente in via incidentale, un'eventuale dichiarazione circa la propria volontà a non essere mantenuti in vita durante lo stato vegetativo permanente non può che essere formulata ex ante, da chi si trovi ancora in piena salute e perfettamente in grado di comprendere e di volere, non avendo alcuna rilevanza il fatto che la ragazza, allora, fosse in giovane età. Non sarebbe condivisibile il giudizio della Corte 23 - O S C U RA TA d'appello secondo cui le determinazioni di avreb- bero avuto valore solo nell'attualità della malattia.
3. Il ricorso principale ed il ricorso incidenta- le devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc civ., essendo entrambe le impugnazioni proposte contro lo stesso decreto. Trattandosi dell'impugnazione di un provvedi-4. - mento depositato il 16 dicembre 2006 - quindi nella vi- genza del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in base alla disciplina transitoria recata dall'art. 27, comma 2 il ricorso per cassazione per - violazione di legge comprende la possibilità di dedurre, altresì, il vizio di omessa, insufficiente o contraddit- toria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi del novellato art. 360 cod. proc. civ. Le proposte impugnazioni vanno pertanto scrutinate anche là dove prospettano il vizio di cui al numero 5 del citato art. 360 cod. proc. civ. lu 5. - I motivi in cui si articolano il ricorso prin- cipale ed il ricorso incidentale, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. - 24 - O S C U RATA Essi investono la Corte - oltre che del quesito se la terapia praticata sul corpo di consi- stente nell'alimentazione e nella idratazione artificia- li mediante sondino nasogastrico, possa qualificarsi co- me una forma di accanimento terapeutico, sull'asserito rilievo che si verserebbe in fattispecie di trattamento invasivo della persona, senza alcun beneficio od utilità per la paziente che vada oltre il prolungamento forzoso della vita, perché oggettivamente finalizzato a preser- varne una pura funzionalità meccanica e biologica - an- che della questione se ed in che limiti, nella situazio- ne data, possa essere interrotta quella somministrazio- ne, ove la richiesta al riguardo presentata dal tutore corrisponda alle opinioni a suo tempo espresse da AN su situazioni prossime a quella in cui ella stessa è ve- nuta, poi, a trovarsi e, più in generale, ai di lei con- ' vincimenti sul significato della dignità della persona. Quest'ultima questione è preliminare in ordine lo- gico. Dall'esame di essa, pertanto, conviene prendere le mosse. 6. - Occorre premettere che il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato aw l'intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente;
la pratica del - 25 - O S C U RATA consenso libero e informato rappresenta una forma di ri- spetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. - il quale e-Il principio del consenso informato sprime una scelta di valore nel modo di concepire il rapporto tra medico e paziente, nel senso che detto rap- porto appare fondato prima sui diritti del paziente e sulla sua libertà di autodeterminazione terapeutica che sui doveri del medico - ha un sicuro fondamento nelle norme della Costituzione: nell'art. 2, che tutela e pro- muove i diritti fondamentali della persona umana, della sua identità e dignità; nell'art. 13, che proclama l'inviolabilità della libertà personale, nella quale "è postulata la sfera di esplicazione del potere della per- sona di disporre del proprio corpo" (Corte cost., sen- tenza n. 471 del 1990); e nell'art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, oltre che come interesse della collettività, e prevede la pos- sibilità di trattamenti sanitari obbligatori, ma li as- soggetta ad una riserva di legge, qualificata dal neces- sario rispetto della persona umana e ulteriormente spe- cificata con l'esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte ad evitare il rischio di complicanze. - 26 - O S C U RATA Nella legislazione ordinaria, il principio del con- senso informato alla base del rapporto tra medico e pa- ziente è enunciato in numerose leggi speciali, a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, 833), la quale, dopo avere n. premesso, all'art. 1, che «La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana», sancisce, all'art. 33, il carattere di norma volontario degli accertamenti e dei trattamenti sanitari. A livello di fonti sopranazionali, il medesimo principio trova riconoscimento nella Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biome- dicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 28 marzo 2001, n. 145, la quale, all'art. 5, pone la seguente "regola generale" (secondo la rubrica della disposizio- ne): Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé». Dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Ми europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, si evince come il consenso libero e informato del paziente all'atto medico vada considerato, non soltanto sotto il profilo della liceità del trattamento, ma prima di tutto 27 - O S C U RATA come un vero e proprio diritto fondamentale del cittadi- no europeo, afferente al più generale diritto all'integrità della persona (Capo I, Dignità; art. 3, Diritto all'integrità della persona). Nel codice di deontologia medica del 2006 si riba- disce (art. 35) che «Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente». Il principio del consenso informato è ben saldo nella giurisprudenza di questa Corte. Nelle sentenze della III Sezione civile 25 gennaio 1994, n. 10014, e 15 gennaio 1997, n. 364, si afferma che dall'autolegittimazione dell'attività medica non può trarsi la convinzione che il medico possa, di regola ed al di fuori di taluni casi eccezionali (allorché il pa- ziente non sia in grado, per le sue condizioni, di pre- stare un qualsiasi consenso o dissenso, ovvero, più in generale, ove sussistano le condizioni dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.), intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente. Più di recente, Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2006, n. 5444, ha precisato che "la correttezza o meno del trat- tamento non assume alcun rilievo ai fini della sussi- stenza dell'illecito per violazione del consenso infor- - 28 - O S C U RATA mato, essendo del tutto indifferente ai fini della con- figurazione della condotta omissiva dannosa dell'ingiustizia del danno, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assen- tire al trattamento sanitario con una volontà consapevo- le delle sue implicazioni": il trattamento eseguito sen- za previa prestazione di un valido consenso è in viola- zione "tanto dell'art. 32, secondo comma, della Costitu- zione, quanto dell'art. 13 della Costituzione dell'art. 33 della legge n. 833 del 1978, donde la le- sione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica". "La legittimità di per sé dell'attività medica ribadisce Cass. pen., Sez. IV, 11 luglio 2001-3 ottobre 2001 - richiede per la sua validità e concreta liceità, in principio, la manifesta- zione del consenso del paziente, il quale costituisce un liceità delpresupposto di trattamento medico- chirurgico. Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. 13 Cost. Ne discende che non è attribuibile al medico un generale diritto di curare', a fronte del quale non a- 29 O S C U RATA vrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di 'soggezione' su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo li- mite della propria coscienza;
appare, invece, aderente ai principi dell'ordinamento riconoscere al medico la facoltà o la potestà di curare, situazioni soggettive, queste, derivanti dall'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi estrinsecare abbisognano, di regola, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi". 6.1. - Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiu- tare la terapia e di decidere consapevolmente di inter- romperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Ciò è conforme al principio personalistico che ani- la nostra Costituzione, la quale vede nella persona ma umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizza- zione della medesima per alcun fine eteronomo ed assor- bente, concepisce l'intervento solidaristico e sociale New in funzione della persona e del suo sviluppo e non vice- versa, e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua per- - 30 O S C U RATA sona, in considerazione del fascio di convinzioni eti- che, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive. Ed è altresì coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa come semplice as- senza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal sog- getto nella sua esperienza. Deve escludersi che il diritto alla autodetermina- zione terapeutica del paziente incontri un limite allor- ché da esso consegua il sacrificio del bene della vita. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l'individuo di attivarsi a vantaggio della propria salu- te O un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura neces- sari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell'individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto inte- ressato, c'è spazio nel quadro dell' "alleanza terapeu-- DW tica" che tiene uniti il malato ed il medico nella ri- cerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno - per una strategia della persua- - 31 - O S C U RA TA sione, perché il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concre- ta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza;
e c'è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il ri- fiuto abbia tali connotati non c'è possibilità di disat- tenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico. Lo si ricava dallo stesso testo dell'art. 32 della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arre- care danno alla salute degli altri e che l'intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto (Corte cost., sentenze n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996). Soltanto in questi limiti è costituzionalmente cor- retto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, im- plica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vi- vere le fasi finali della propria esistenza secondo ca- noni di dignità umana propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire. - 32 O S C U RATA Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un'ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamen- to di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale. E d'altra parte occorre ribadire che la responsabilità del medico per omessa cura sussi- ste in quanto esista per il medesimo l'obbligo giuridico di praticare o continuare la terapia e cessa quando tale obbligo viene meno: e l'obbligo, fondandosi sul consenso insorgendo il dovere giuridico deldel malato, cessa - medico di rispettare la volontà del paziente contraria alle cure quando il consenso viene meno in seguito al rifiuto delle terapie da parte di costui. Tale orientamento, prevalente negli indirizzi della dottrina, anche costituzionalistica, è già presente nel- la giurisprudenza di questa Corte. La sentenza della I Sezione penale 29 maggio 2002- 11 luglio 2002 afferma che, "in presenza di una determi- nazione autentica e genuina" dell'interessato nel senso As del rifiuto della cura, il medico "non può che fermarsi, ancorché l'omissione dell'intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell'infermo e, persino, la sua morte". Si tratta 33 O S C U RATA evidentemente si precisa nella citata pronuncia - di ipotesi estreme, "che nella pratica raramente è dato di registrare, se non altro perché chi versa in pericolo di vita di danno grave alla persona, a causa dell'inevitabile turbamento della coscienza generato dalla malattia, difficilmente è in grado di manifestare liberamente il suo intendimento": "ma se così non è, il medico che abbia adempiuto il suo obbligo morale e pro- fessionale di mettere in grado il paziente di compiere la sua scelta e abbia verificato la libertà della scelta medesima, non può essere chiamato a rispondere di nulla, giacché di fronte ad un comportamento nel quale si mani- festa l'esercizio di un vero e proprio diritto, la sua astensione da qualsiasi iniziativa di segno contrario diviene doverosa, potendo, diversamente, configurarsi a suo carico persino gli estremi di un reato". La soluzione, tratta dai principi costituzionali, relativa al rifiuto di cure ed al dovere del medico di astenersi da ogni attività diagnostica o terapeutica se manchi il consenso del paziente, anche se tale astensio- ne possa provocare la morte, trova conferma nelle pre- scrizioni del codice di deontologia medica: ai sensi del citato art. 35, «in presenza di documentato rifiuto di persona capace», il medico deve «in ogni caso»> «desiste- dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non re - 34 O S C U RATA essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona»>>. Inoltre tale soluzione è legi- slativamente sancita in altri ordinamenti europei. Si- gnificativo in questa direzione è l'art. 1111-10 del code de la santé publique francese, inserito dalla legge n. 2005-370 del 22 aprile 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, a tenore del quale «Lors- qu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une af- fection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le méde- cin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical». Né la configurabilità di un dovere dell'individuo alla salute, comportante il dovere del paziente di non rifiutare cure e terapie che consentano il mantenimento in vita, può ricavarsi dalla sentenza della Corte euro- pea dei diritti dell'uomo 29 aprile 2002, nel caso Pretty c. Regno Unito. La Corte di Strasburgo afferma che l'art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali protegge Aw il diritto alla vita, senza il quale il godimento di ciascuno degli altri diritti o libertà contenuto nella Convenzione diventa inutile, precisando che tale dispo- sizione, per un verso, non può, senza che ne venga di- - 35 - O S C U RATA storta la lettera, essere interpretata nel senso che es- sa attribuisca il diritto diametralmente opposto, cioè un diritto di morire, né, per l'altro verso, può creare un diritto di autodeterminazione nel senso di attribuire a un individuo la facoltà di scegliere la morte piutto- sto che la vita. Siffatto principio che il Collegio - condivide pienamente e fa proprio utilizzato dalla Corte di Strasburgo non già per negare l'ammissibilità del rifiuto di cure da parte dell'interessato, ma per giudicare non lesivo del diritto alla vita il divieto penalmente sanzionato di suicidio assistito previsto dalla legislazione nazionale inglese ed il rifiuto, da parte del Director of Public Prosecutions, di garantire l'immunità dalle conseguenze penali al marito di una donna paralizzata e affetta da malattia degenerativa e incurabile, desiderosa di morire, nel caso in cui quest'ultimo le presti aiuto nel commettere suicidio. Coerentemente con tale impostazione, la stessa sentenza della Corte europea ha cura di sottolineare: che, in campo sanitario, il rifiuto di accettare un particolare trattamento potrebbe, inevitabilmente, condurre ad un esito fatale, e tuttavia l'imposizione di un trattamento medico senza il consenso di un paziente adulto e mental- mente consapevole interferirebbe con l'integrità fisica di una persona in maniera tale da poter coinvolgere i 36 O S C U RATA diritti protetti dall'art.
8.1 della Convenzione (dirit- to alla vita privata); e che una persona potrebbe pre- tendere di esercitare la scelta di morire rifiutandosi di acconsentire ad un trattamento potenzialmente idoneo a prolungare la vita. Analogamente, secondo la sentenza 26 giugno 1997 della Corte Suprema degli Stati Uniti, nel caso AC e altri C. UI e altri, ciascuno, a prescindere dalla condizione fisica, è autorizzato, se capace, a rifiutare un trattamento indesiderato per il mantenimento in vita, mentre a nessuno è permesso di prestare assistenza nel suicidio: il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari si fonda sulla premessa dell'esistenza, non di un dirit- to generale ed astratto ad accelerare la morte, ma del diritto all'integrità del corpo e a non subire interven- ti invasivi indesiderati.
7. Il quadro compositivo dei valori in gioco fin qui descritto, essenzialmente fondato sulla libera di- sponibilità del bene salute da parte del diretto inte- ressato nel possesso delle sue capacità di intendere e di volere, si presenta in modo diverso quando il sogget- to adulto non è in grado di manifestare la propria vo- Aw lontà a causa del suo stato di totale incapacità e non abbia, prima di cadere in tale condizione, allorché era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, specifica- - 37 - - O S C U RATA mente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà an- ticipate, quali terapie egli avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza. Anche in tale situazione, pur a fronte dell'attuale carenza di una specifica disciplina legislativa, il va- lore primario ed assoluto dei diritti coinvolti esige una loro immediata tutela ed impone al giudice una deli- cata opera di ricostruzione della regola di giudizio nel quadro dei principi costituzionali (cfr. Corte cost., sentenza n. 347 del 1998, punto n. 4 del Considerato in diritto).
7.1. Risulta pacificamente dagli atti di causa che nella indicata situazione si trova AN GL, la quale giace in stato vegetativo persistente e perma- nente a seguito di un grave trauma cranico-encefalico riportato a seguito di un incidente stradale (occorsole quando era ventenne), e non ha predisposto, quando era in possesso della capacità di intendere e di volere, al- cuna dichiarazione anticipata di trattamento. Questa condizione clinica perdura invariata dal gennaio 1992. N W In ragione del suo stato, pur essendo in grado di respirare spontaneamente, e pur conservando le funzioni cardiovascolari, gastrointestinali e renali, - 38 O S C U RATA radicalmente incapace di vivere esperienze cognitive ed emotive, e quindi di avere alcun contatto con l'ambiente esterno: i suoi riflessi del tronco e spinali persisto- no, ma non vi è in lei alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente, né vi è alcuna capaci- tà di risposta comportamentale volontaria agli stimoli sensoriali esterni (visivi, uditivi, tattili, dolorifi- ci), le sue uniche attività motorie riflesse consistendo in una redistribuzione del tono muscolare. La sopravvivenza fisica di che versa in uno stato stabile ma non progressivo, è assicurata attraver- so l'alimentazione e l'idratazione artificiali sommini- stratele attraverso un sondino nasograstrico. è stata interdetta ed il padre è stato nomi- nato tutore.
7.2. In caso di incapacità del paziente, la dove- - rosità medica trova il proprio fondamento legittimante nei principi costituzionali di ispirazione solidaristi- ca, che consentono ed impongono l'effettuazione di que- gli interventi urgenti che risultino nel miglior inte- resse terapeutico del paziente. E tuttavia, anche in siffatte evenienze, superata l'urgenza dell'intervento derivante dallo stato di ne- cessità, l'istanza personalistica alla base del princi- pio del consenso informato ed il principio di parità di 39 - O S C U RA TA trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impongono di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: tra medico che deve informare in ordine alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e paziente che, attraverso il legale rappresentante, possa accetta- re o rifiutare i trattamenti prospettati. Centrale, in questa direzione, è la disposizione dell'art. 357 cod. civ., la quale letta in connessione - con l'art. 424 cod. civ. -, prevede che «Il tutore ha la cura della persona» dell'interdetto, così investendo il tutore della legittima posizione di soggetto interlocu- tore dei medici nel decidere sui trattamenti sanitari da praticare in favore dell'incapace. Poteri di cura del disabile spettano altresì alla persona che sia stata no- minata amministratore di sostegno (artt. 404 e SS. cod. civ., introdotti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6), do- vendo il decreto di nomina contenere l'indicazione degli atti che questa è legittimata a compiere a tutela degli interessi di natura anche personale del beneficiario (art. 405, quarto comma, cod. civ.). A conferma di tale lettura delle norme del codice 5652, può richiamarsi la sentenza 18 dicembre 1989, n. Ow con la quale si è statuito che, in di questa Sezione, tema di interdizione, l'incapacità di provvedere ai pro- - 40 - O S C U RATA pri interessi, di cui all'art. 414 cod. civ., va riguar- data anche sotto il profilo della protezione degli inte- ressi non patrimoniali, potendosi avere ipotesi di asso- luta necessità di sostituzione della volontà del sogget- to con quella della persona nominata tutore pure in as- senza di patrimoni da proteggere. Ciò avviene è la - stessa sentenza a precisarlo nel caso del soggetto "la - cui sopravvivenza è messa in pericolo da un suo rifiuto (determinato da infermità psichica) ad interventi ester- ni di assistenza quali il ricovero in luogo sicuro e sa- lubre od anche il ricovero in ospedale" per trattamenti sanitari: qui il ricorso all' (allora unico istituto dell') interdizione è giustificato in vista dell'esigenza di sostituire il soggetto deputato a esprimere la volon- tà in ordine al trattamento proposto. E, sempre nella medesima direzione, possono ricordarsi le prime applica- zioni dei giudici di merito con riguardo al limitrofo istituto dell'amministratore di sostegno, talora utiliz- zato, in campo medico-sanitario, per assecondare l'esercizio dell'autonomia e consentire la manifestazio- ne di una volontà autentica là dove lo stato di decadi- Bw mento cognitivo impedisca di esprimere un consenso real- mente consapevole. I 41 - O S C U RATA E' soprattutto il tessuto normativo a recare signi- ficative disposizioni sulla rappresentanza legale in or- " dine alle cure e ai trattamenti sanitari. Secondo l'art. 4 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medi- cinali per uso clinico), la sperimentazione clinica de- gli adulti incapaci che non hanno dato o non hanno ri- fiutato il loro consenso informato prima che insorgesse l'incapacità, è possibile a condizione, tra l'altro, che sia stato ottenuto il consenso informato del legale rappresentante»: un consenso - prosegue la norma che deve rappresentare la presunta volontà del soggetto». Ancora, l'art. 13 della legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (legge 22 maggio 1978, n. 194), disciplinando il caso della donna interdetta per infermità di mente, dispone: che la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, sia entro i primi novanta giorni che trascorso tale periodo, può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore;
che nel ca- So di richiesta avanzata dall'interdetta deve essere sentito il parere del tutore;
che la richiesta formulata dal tutore deve essere confermata dalla donna. - 42 O S C U RA TA Più direttamente - e con una norma che, essendo re- lativa a tutti i trattamenti sanitari, esibisce il ca- rattere della regola generale - l'art. 6 della citata Convenzione di Oviedo rubricato Protection des person- nes n'ayant la capacité de consentir prevede che Lorsque, selon la loi, un majeur n'a pas, en raison d'un handicap mental, d'une maladie ou pour un motif si- milaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l'autorisation de son représentant, d'une autorité ou d'une personne ou instance désignée par la loi», precisando che une in- tervention ne peut être effectuée sur une personne n'ayant pas la capacité de consentir, que pour son béné- fice direct». E come esplicita il rapporto esplicativo -- quando utilizza l'espressione «pour alla Convenzione - un motif similare», il citato art. 6 si riferisce alle situazioni, quali, ad esempio, gli stati comatosi, in cui il paziente è incapace di formulare i suoi desideri o di comunicarli. Ora, è noto che, sebbene il Parlamento ne abbia au- torizzato la ratifica con la legge 28 marzo 2001, n. Ou 145, la Convenzione di Oviedo non è stata a tutt'oggi ratificata dallo Stato italiano. Ma da ciò non consegue che la Convenzione sia priva di alcun effetto nel nostro ordinamento. Difatti, all'accordo valido sul piano in- 43 - O S C U RATA ternazionale, ma non ancora eseguito all'interno dello Stato, può assegnarsi - tanto più dopo la legge parla- mentare di autorizzazione alla ratifica una funzione ausiliaria sul piano interpretativo: esso dovrà cedere di fronte a norme interne contrarie, ma può e deve esse- re utilizzato nell'interpretazione di norme interne al fine di dare a queste una lettura il più possibile ad esso conforme. Del resto, la Corte costituzionale, nell'ammettere le richieste di referendum su alcune nor- me della legge 19 febbraio 2004, 40, concernente la n. procreazione medicalmente assistita, ha precisato che l'eventuale vuoto conseguente al referendum non si sa- rebbe posto in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, re- cepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145 (Corte cost., sentenze n. 46, 47, 48 e 49 del 2005): con ciò implicitamente confermando che i principi da essa posti fanno già oggi parte del sistema e che da essi non si può prescindere.
7.3. Assodato che i doveri di cura della persona Aw in capo al tutore si sostanziano nel prestare il consen- so informato al trattamento medico avente come destina- tario la persona in stato di incapacità, si tratta di stabilire i limiti dell'intervento del rappresentante legale. - 44 -- O S C U RA TA Tali limiti sono connaturati al fatto che la salute un diritto personalissimo e che- come questa Corte ha p laprecisato nell'ordinanza 20 aprile 2005, n. 8291 libertà di rifiutare le cure "presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte, che trovano il lo- ro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive". Ad avviso del Collegio, il carattere personalissimo del diritto alla salute dell'incapace comporta che il riferimento all'istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore, il quale è investito di una fun- zione di diritto privato, un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell'incapace, la rappresentanza del tuto- re è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli de- ve, innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse nella ricerca del best interest, devedell'incapace; e, decidere non "al posto" dell'incapace né "per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi, ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei deside- ri da lui espressi prima della perdita della coscienza, - 45 O S C U RATA ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche. L'uno e l'altro vincolo al potere rappresentativo del tutore hanno, come si è visto, un preciso referente normativo: il primo nell'art. 6 della Convenzione di O- viedo, che impone di correlare al bénéfice direct'> dell'interessato la scelta terapeutica effettuata dal rappresentante;
l'altro nell'art. 5 del d.lgs. n. 211 del 2003, ai cui sensi il consenso del rappresentante legale alla sperimentazione clinica deve corrispondere alla presunta volontà dell'adulto incapace. Non v'è dubbio che la scelta del tutore deve essere a garanzia del soggetto incapace, e quindi rivolta, og- gettivamente, a preservarne e a tutelarne la vita. Ma, al contempo, il tutore non può nemmeno trascu- rare l'idea di dignità della persona dallo stesso rap- presentato manifestata, prima di cadere in stato di in- capacità, dinanzi ai problemi della vita e della morte. Questa attenzione alle peculiari circostanze7.4. DW - del caso concreto e soprattutto, ai convincimenti e- spressi dal diretto interessato quando era in condizioni di capacità, è costante, sia pure nella diversità dei percorsi argomentativi seguiti, nelle decisioni adottate - 46 O S C U RATA in altri ordinamenti dalle Corti nelle controversie in ordine alla sospensione delle cure (ed anche dell'alimentazione e idratazione artificiali) per malati in stato vegetativo permanente, in situazioni di mancan- za di testamenti di vita. Nel leading case in re Quinlan, la Corte Suprema del New Jersey, nella sentenza 31 marzo 1976, adotta la dottrina seguita dalla stessa Corte nella sentenza 24 giugno 1987, in re NA LL BE - del substituted judgement test, sul rilievo che questo approccio è inte- so ad assicurare che chi decide in luogo dell'interessato prenda, per quanto possibile, la deci- sione che il paziente incapace avrebbe preso se capace. Allorché i desideri di un capace non siano chiaramente espressi, colui che decide in sua vece deve adottare co- me linea di orientamento il personale sistema di vita del paziente: il sostituto deve considerare le dichiara- zioni precedenti del paziente in merito e le sue reazio- ni dinanzi ai problemi medici, ed ancora tutti gli a- Mw spetti della personalità del paziente familiari al so- stituto, ovviamente con riguardo, in particolare, ai suoi valori di ordine filosofico, teologico ed etico, tutto ciò al fine di individuare il tipo di trattamento medico che il paziente prediligerebbe. - 47 OSCURATA Nella sentenza 25 giugno 1990 nel caso RU, la Corte Suprema degli Stati Uniti statuisce che la Costi- tuzione degli USA non proibisce allo Stato del Missouri di stabilire "a procedural safeguard to assure that the action of the surrogate conforms as best it may to the wishes expressed by the patient while competent". Nella sentenza 17 marzo 2003, il Bundesgerichtshof dopo avere premesso che se un paziente non è capace di - prestare il consenso e la sua malattia ha iniziato un decorso mortale irreversibile, devono essere evitate mi- sure atte a prolungargli la vita o a mantenerlo in vita qualora tali cure siano contrarie alla sua volontà spressa in precedenza sotto forma di cosiddetta disposi- zione del paziente (e ciò in considerazione del fatto che la dignità dell'essere umano impone di rispettare il suo diritto di autodeterminarsi, esercitato in situazio- ne di capacità di esprimere il suo consenso, anche nel momento in cui questi non è più in grado di prendere de- cisioni consapevoli) afferma che, allorché non è pos- Am sibile accertare tale chiara volontà del paziente, si può valutare l'ammissibilità di tali misure secondo la presunta volontà del paziente, la quale deve, quindi, essere identificata, di volta in volta, anche sulla base delle decisioni del paziente stesso in merito alla sua vita, ai suoi valori e alle sue convinzioni. 48 O S C U RATA Nel caso Bland, l'House of Lords 4 febbraio 1993, utilizzando la diversa tecnica del best interest, per- viene alla conclusione (particolarmente articolata nel parere di Lord Goff of Chieveley) secondo cui, in assen- za di trattamenti autenticamente curativi, e data l'impossibilità di recupero della coscienza, è contrario al miglior interesse del paziente protrarre la nutrizio- ne e l'idratazione artificiali, ritenute trattamenti in- vasivi ingiustificati della sua sfera corporea. - Chi versa in stato vegetativo permanente è, 7.5. a tutti gli effetti, persona in senso pieno, che deve essere rispettata e tutelata nei suoi diritti fondamen- tali, a partire dal diritto alla vita e dal diritto alle prestazioni sanitarie, a maggior ragione perché in con- dizioni di estrema debolezza e non in grado di provve- dervi autonomamente. La tragicità estrema di tale stato patologico che è parte costitutiva della biografia del malato e che nulla toglie alla sua dignità di essere umano non giu- stifica in alcun modo un affievolimento delle cure e del sostegno solidale, che il Servizio sanitario deve conti- nuare ad offrire e che il malato, al pari di ogni altro appartenente al consorzio umano, ha diritto di pretende- re fino al sopraggiungere della morte. La comunità deve mettere a disposizione di chi ne ha bisogno e lo richie- - 49 - O S C U RATA M de tutte le migliori cure e i presidi che la scienza me- dica è in grado di apprestare per affrontare la lotta per restare in vita, a prescindere da quanto la vita sia precaria e da quanta speranza vi sia di recuperare le funzioni cognitive. Lo reclamano tanto l'idea di una u- niversale eguaglianza tra gli esseri umani quanto l'altrettanto universale dovere di solidarietà nei con- fronti di coloro che, tra essi, sono i soggetti più fra- gili. Ma - accanto a chi ritiene che sia nel proprio mi- glior interesse essere tenuto in vita artificialmente il più a lungo possibile, anche privo di coscienza c'è chi, legando indissolubilmente la propria dignità alla vita di esperienza e questa alla coscienza, ritiene che sia assolutamente contrario ai propri convincimenti so- indefinitamente in una condizione di vitapravvivere priva della percezione del mondo esterno. Uno Stato, come il nostro, organizzato, per fonda- mentali scelte vergate nella Carta costituzionale, sul pluralismo dei valori, e che mette al centro del rappor- to tra paziente e medico il principio di autodetermina- zione e la libertà di scelta, non può che rispettare an- che quest'ultima scelta. All'individuo che, prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vege- - 50 O S C U RATA tativo permanente, abbia manifestato, in forma espressa il proprio anche attraverso i propri convincimenti, i valori di riferimento, stile di vita l'inaccettabilità per sé dell'idea di un corpo destina- to, grazie a terapie mediche, a sopravvivere alla mente, l'ordinamento dà la possibilità di far sentire la pro- pria voce in merito alla disattivazione di quel tratta- mento attraverso il rappresentante legale. Ad avviso del Collegio, la funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consente di giungere ad una interruzione delle cure sol- tanto in casi estremi: quando la condizione di stato ve- getativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento cli- nico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medi- CO, a li-secondo gli standard scientifici riconosciuti vello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una vita fatta anche di percezione del mondo esterno;
e sempre che tale condizione tenendo conto della volontà espressa dall'interessato prima di cadere in tale stato ovvero dei valori di riferimento e delle convinzioni dello stesso - sia incompatibile con la rappresentazione di sé sulla quale egli aveva costruito la sua vita fino $51 1 O S C U RATA a quel momento e sia contraria al di lui modo di inten- dere la dignità della persona. Per altro verso, la ricerca della presunta volontà della persona in stato di incoscienza ricostruita, al- la stregua di chiari, univoci e convincenti elementi di prova, non solo alla luce dei precedenti desideri e di- chiarazioni dell'interessato, ma anche sulla base dello stile e del carattere della sua vita, del suo senso dell'integrità e dei suoi interessi critici e di espe- rienza سے assicura che la scelta in questione non sia e- spressione del giudizio sulla qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla particolare gravosità del- la situazione, ma sia rivolta, esclusivamente, a dare sostanza e coerenza all'identità complessiva del pazien- te e al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Il tutore ha quindi il compito di completare questa i- dentità complessiva della vita del paziente, ricostruen- do la decisione ipotetica che egli avrebbe assunto ove fosse stato capace;
e, in questo compito, umano prima che giuridico, non deve ignorare il passato dello stesso malato, onde far emergere e rappresentare al giudice la sua autentica e più genuina voce. - 52 - O S C U RATA Da quanto sopra deriva che, in una situazione cro- nica di oggettiva irreversibilità del quadro clinico di perdita assoluta della coscienza, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto dell'autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla richiesta, prove- niente dal tutore che lo rappresenta, di interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in vita, allorché quella condizione, caratterizzante detto stato, di assenza di sentimento e di esperienza, di re- - proprio muovendo dalla volontà lazione e di conoscenza espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità si appalesi, in mancanza di qual- sivoglia prospettiva di regressione della patologia, le- siva del suo modo di intendere la dignità della vita e la sofferenza nella vita. - Non v'è dubbio che l'idratazione 7.6. l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico co- stituiscono un trattamento sanitario. Esse, infatti, in- MW tegrano un trattamento che sottende un sapere scientifi- co, che è posto in essere da medici, anche se poi prose- guito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche. Siffatta qualificazione è, del resto, con- validata dalla comunità scientifica internazionale;
tro- 53 - O S C U RATA va il sostegno della giurisprudenza nel caso RU e nel caso Bland;
si allinea, infine, agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, la quale ricompren- de il prelievo ematico anch'esso "pratica medica di- ordinaria amministrazione" - tra le misure di "restri- zione della libertà personale quando se ne renda neces- saria la esecuzione coattiva perché la persona sottopo- sta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo" (sentenza n. 238 del 1996). 8. - Diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, al giudice non può essere richiesto di ordi- nare il distacco del sondino nasogastrico: una pretesa di tal fatta non è configurabile di fronte ad un tratta- mento sanitario, come quello di specie, che, in sé, non costituisce oggettivamente una forma di accanimento te- rapeutico, e che rappresenta, piuttosto, un presidio proporzionato rivolto al mantenimento del soffio vitale, salvo che, nell'imminenza della morte, l'organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze fornite o che Nu sopraggiunga uno stato di intolleranza, clinicamente ri- levabile, collegato alla particolare forma di alimenta- zione. Piuttosto, 1'intervento del giudice esprime una forma di controllo della legittimità della scelta nell'interesse dell'incapace; e, all'esito di un giudi- 54 O S C U RATA zio effettuato secondo la logica orizzontale compositiva della ragionevolezza, la quale postula un ineliminabile riferimento alle circostanze del caso concreto, si e- strinseca nell'autorizzare o meno la scelta compiuta dal tutore. Sulla base delle considerazioni che precedono, la decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vi- cenda del diritto alla vita come bene supremo, può esse- re nel senso dell'autorizzazione soltanto (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigo- apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia roso alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifi- ci riconosciuti a livello internazionale, che lasci sup- porre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscien- za e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convin- centi, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convinci- menti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Allorché l'una o l'altra condizione manchi, il giu- dice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere 55 O S C U RATA data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, in- di dipendentemente dal grado di salute, di autonomia e capacità di intendere e di volere del soggetto interes- sato, dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa, nonché dalla mera logica uti- litaristica dei costi e dei benefici. 9. - Nei limiti appena tratteggiati, il decreto im- pugnato non si sottrae alle censure dei ricorrenti. Esso ha omesso di ricostruire la presunta volontà e di dare rilievo ai desideri da lei preceden- di temente espressi, alla sua personalità, al suo stile di vita e ai suoi più intimi convincimenti. Sotto questo profilo, la Corte territoriale - a nella quale è stato fronte dell'indagine istruttoria, appurato, per testi, che esprimendosi su una si- tuazione prossima a quella in cui ella stessa sarebbe venuta, poi, a trovarsi, aveva manifestato l'opinione che sarebbe stato per lei preferibile morire piuttosto che vivere artificialmente in una situazione di coma si è limitata a osservare che quei convincimenti, mani- lw festatisi in un tempo lontano, quando ancora AN era in piena salute, non potevano valere come manifestazione di volontà idonea, equiparabile ad un dissenso in chiave attuale in ordine ai trattamenti praticati sul suo cor- po. 56- O S C U RATA Ma i giudici d'appello non hanno affatto verificato - della cui attendibilità non han- se tali dichiarazioni no peraltro dubitato ritenute inidonee a configurarsi come un testamento di vita, valessero comunque a deline- are, unitamente alle altre risultanze dell'istruttoria, la personalità di e il suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona, alla luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, cultu- rali e filosofici che orientavano le sue determinazioni volitive;
e quindi hanno omesso di accertare se la ri- chiesta di interruzione del trattamento formulata dal padre in veste di tutore riflettesse gli orientamenti di vita della figlia. Tale accertamento dovrà essere effettuato dal giu- dice del rinvio, tenendo conto di tutti gli elementi e- mersi dall'istruttoria e della convergente posizione as- sunta dalle parti in giudizio (tutore e curatore specia- le) nella ricostruzione della personalità della ragazza. Assorbito l'esame della questione di legitti-10. - mità costituzionale, i ricorsi sono accolti, nei sensi di cui in motivazione e nei limiti in essa indicati. Ne segue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa ad una diversa Sezione della Corte d'appello di Milano. - 57 - O S C U RATA Detta Corte deciderà adeguandosi al seguente prin- cipio di diritto: «Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita me- diante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nu- trizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore spe- ciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione del- le misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento me- dico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a Alw livello internazionale, che lasci supporre la benché mi- nima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recu- pero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
e (b) sempre che tale istanza sia real- mente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi con- - 58 O S C U RATA vincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona. Ove l'uno o l'altro presuppo- sto non sussista, il giudice deve negare l'autorizzazione, dovendo allora essere data incondizio- nata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di in- tendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa». 11. - Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte deve es- sere disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazio- ne giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici ° mediante reti di comunicazione elettronica, l'omissione delle indicazioni delle generalità e degli My altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
cassa il decreto im- 59 - O S C U RATA pugnato e rinvia la causa a diversa Sezione della Corte d'appello di Milano. Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazio- ne giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati iden- tificativi degli interessati riportati nella sentenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2007. Il Presidente Il Consigliere estensore Alberto Giusta Main Subieth b iol CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNZIONARIO DIRIGENTE Prima Sezione Civile (Dr. Filomena Parrone), Depositato in Cancelleria (1.6 OTT. 2007OTT.2007 IL CANCELLIERE IL FUNZIONARIO DIRIGENTE (Dr. Filomena Perrone) 60