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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/12/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 20.06.2025 al n. 2997 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Colomba C.F._1
Eccellente ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia 276;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Mario Fico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Nazionale Delle Puglie 37;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 03.12.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2025, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile a Cercola (NA) il 06.06.2023 con il signor dalla cui unione è nata Controparte_1 la figlia , in Massa Di Somma (NA) il 25/11/2023, chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 con addebito al coniuge e di disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale oltreché sull'affido, diritto di visita e mantenimento per la minore, vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la separazione dei coniugi, con declaratoria di rigetto della domanda di addebito, e di disporsi in merito ad affido, diritto di visita e mantenimento per la prole, vinte le spese di lite.
All'udienza di comparizione del 03.12.2025, le parti, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo sulle condizioni della separazione. Indi, il Giudice designato, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente. Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) prende atto che le parti hanno concordato che la signora lascerà la casa Parte_1 coniugale entro trenta giorni decorrenti dal 03.12.2025 al fine di consentirle di prelevare i mobili e i suoi effetti personali;
2) tenuto conto anche delle esigenze abitative della minore e atteso che la madre dovrà locare un immobile, pone a carico del sig. l'obbligo contribuire al mantenimento della minore Controparte_1
versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Per_1 Parte_1
600,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
3) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
4) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico erogato dall' per la minore CP_2 verrà percepito nella misura del 50% ciascuno;
5) circa i tempi di permanenza della minore presso il padre, si prevede un diritto di visita graduale: inizialmente per tre volte a settimana ovvero due giorni infrasettimanali, da individuarsi previo accordo tra le parti, dall'uscita da scuola o, in mancanza, dalle 16:30 alle 19:30 e un giorno nel fine settimana e, segnatamente, una settimana il sabato ed un'altra la domenica dalle 10:00 alle
14:30. Ciò fino al 30 aprile 2026. Per le vacanze natalizie 2025, in aggiunta ai giorni previsti dal detto calendario, il padre vedrà la minore la mattina del 25 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 (il resto della giornata sarà trascorso con la madre); la mattina del 01 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 (il resto della giornata sarà trascorso con la madre). Il giorno di Pasqua 2026, il padre potrà vedere la figlia dalle ore 10.00 alle ore 14.30; successivamente, per i mesi di maggio e giugno 2026, oltre alle visite infrasettimanali come sopra disciplinate, il padre vedrà la minore una settimana il sabato ed un'altra settimana la domenica dalle 10:00 alle 19:30; a decorrere dal mese di Luglio 2026, sempre due giorni a settimana dalle 16.30 alle 19.30, oltre sabato e domenica di seguito, a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica, provando ad inserire gradualmente il pernotto (in mancanza del pernotto il padre provvederà ad accompagnare la minore il sabato alle 19.30 dalla madre e provvederà a riprenderla la domenica sempre alle ore
10.00). Per le vacanze estive 2026, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore sette giorni consecutivi durante il mese di agosto da concordare entro il 10 giugno 2026. Per le vacanze natalizie successive, la minore le trascorrerà un anno con il padre il 24 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio e un altro anno 25 e 26 dicembre con pernotto e 1° gennaio. Pasqua e lunedì in Albis ad anni alterni. Per le vacanze estive, dall'estate 2027 in poi, la minore trascorrerà con il padre quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio. Il compleanno della minore sarà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori in luogo neutro, in mancanza ad anni alterni con ciascun genitore.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) prende atto che le parti hanno concordato che la signora lascerà la casa Parte_1 coniugale entro trenta giorni decorrenti dal 03.12.2025 al fine di consentirle di prelevare i mobili e i suoi effetti personali;
c) pone a carico del sig. l'obbligo contribuire al mantenimento della minore Controparte_1 Per_1 versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, Parte_1 rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
e) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico erogato dall' per la minore CP_2 verrà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
f) disciplina i tempi di permanenza dei minori con il padre in conformità alla parte motiva;
g) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 20.06.2025 al n. 2997 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Colomba C.F._1
Eccellente ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in Napoli alla via Riviera di Chiaia 276;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Mario Fico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Nazionale Delle Puglie 37;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 03.12.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2025, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile a Cercola (NA) il 06.06.2023 con il signor dalla cui unione è nata Controparte_1 la figlia , in Massa Di Somma (NA) il 25/11/2023, chiedeva pronunciarsi la separazione Per_1 con addebito al coniuge e di disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale oltreché sull'affido, diritto di visita e mantenimento per la minore, vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la separazione dei coniugi, con declaratoria di rigetto della domanda di addebito, e di disporsi in merito ad affido, diritto di visita e mantenimento per la prole, vinte le spese di lite.
All'udienza di comparizione del 03.12.2025, le parti, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo sulle condizioni della separazione. Indi, il Giudice designato, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente. Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) prende atto che le parti hanno concordato che la signora lascerà la casa Parte_1 coniugale entro trenta giorni decorrenti dal 03.12.2025 al fine di consentirle di prelevare i mobili e i suoi effetti personali;
2) tenuto conto anche delle esigenze abitative della minore e atteso che la madre dovrà locare un immobile, pone a carico del sig. l'obbligo contribuire al mantenimento della minore Controparte_1
versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € Per_1 Parte_1
600,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
3) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
4) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico erogato dall' per la minore CP_2 verrà percepito nella misura del 50% ciascuno;
5) circa i tempi di permanenza della minore presso il padre, si prevede un diritto di visita graduale: inizialmente per tre volte a settimana ovvero due giorni infrasettimanali, da individuarsi previo accordo tra le parti, dall'uscita da scuola o, in mancanza, dalle 16:30 alle 19:30 e un giorno nel fine settimana e, segnatamente, una settimana il sabato ed un'altra la domenica dalle 10:00 alle
14:30. Ciò fino al 30 aprile 2026. Per le vacanze natalizie 2025, in aggiunta ai giorni previsti dal detto calendario, il padre vedrà la minore la mattina del 25 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 (il resto della giornata sarà trascorso con la madre); la mattina del 01 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 (il resto della giornata sarà trascorso con la madre). Il giorno di Pasqua 2026, il padre potrà vedere la figlia dalle ore 10.00 alle ore 14.30; successivamente, per i mesi di maggio e giugno 2026, oltre alle visite infrasettimanali come sopra disciplinate, il padre vedrà la minore una settimana il sabato ed un'altra settimana la domenica dalle 10:00 alle 19:30; a decorrere dal mese di Luglio 2026, sempre due giorni a settimana dalle 16.30 alle 19.30, oltre sabato e domenica di seguito, a settimane alterne dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica, provando ad inserire gradualmente il pernotto (in mancanza del pernotto il padre provvederà ad accompagnare la minore il sabato alle 19.30 dalla madre e provvederà a riprenderla la domenica sempre alle ore
10.00). Per le vacanze estive 2026, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore sette giorni consecutivi durante il mese di agosto da concordare entro il 10 giugno 2026. Per le vacanze natalizie successive, la minore le trascorrerà un anno con il padre il 24 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio e un altro anno 25 e 26 dicembre con pernotto e 1° gennaio. Pasqua e lunedì in Albis ad anni alterni. Per le vacanze estive, dall'estate 2027 in poi, la minore trascorrerà con il padre quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio. Il compleanno della minore sarà festeggiato preferibilmente con entrambi i genitori in luogo neutro, in mancanza ad anni alterni con ciascun genitore.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) prende atto che le parti hanno concordato che la signora lascerà la casa Parte_1 coniugale entro trenta giorni decorrenti dal 03.12.2025 al fine di consentirle di prelevare i mobili e i suoi effetti personali;
c) pone a carico del sig. l'obbligo contribuire al mantenimento della minore Controparte_1 Per_1 versando alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, Parte_1 rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
e) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico erogato dall' per la minore CP_2 verrà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
f) disciplina i tempi di permanenza dei minori con il padre in conformità alla parte motiva;
g) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 05.12.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)