CA
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 925/2021 R.G. promossa da cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cf: ), rappresentati e difesi, per procura in atti,
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Vincenzo Giannone;
appellante contro
(cf/pi: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per essa la mandataria (già già CP_2 CP_3
in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_4
rappresentata e difesa, giusta procura generale, dall'avv. Paolo Gallo;
appellata
Avente ad oggetto: appello sulle spese del giudizio di primo grado.
All'udienza collegiale del 15 novembre 2024 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte e il collegio poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 412/2021, pubblicata il 13.4.2021, il Tribunale di Ragusa così ha statuito:
1) ha revocato il decreto ingiuntivo n. 428/2013, emesso in data 5.4.2013, col quale stesso tribunale aveva intimato a e ad Parte_1 Parte_2
(rispettivamente, debitore principale e fideiussore) il pagamento in favore di
(e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_4
della somma di €.68.456,92, oltre interessi e spese, di cui: a) €.46.246,87 quale saldo debitore alla data del 31.12.2012 del conto corrente ordinario n. 300181249, oltre interessi al tasso del 2,5% dall'1.1.2013 e sino all'effettivo soddisfo;
b) €. 22.219,05 quale saldo debitore, alla data del 31/12/2012, del mutuo chirografario n. 81945, oltre interessi al tasso del 2,5% dall'1/1/2013 e sino all'effettivo soddisfo;
2) ha condannato e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di (costituita per il tramite della mandataria Controparte_1 CP_2
della diversa somma di €. 49.470,02, oltre interessi come indicato in motivazione, di cui a) €. 27.250,97 al 24.4.2009 in relazione al conto corrente n. 300181249, oltre interessi al tasso legale dal 25.4.2009 e fino al soddisfo;
b) €. 22.219,05 al 31.12.2012 in relazione al mutuo chirografario n. 81945, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2013 e fino al soddisfo;
3) ha condannato e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di di tre quarti delle spese processuali, liquidati già in questa Controparte_1
misura in €. 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, compensandole per il residuo.
Hanno impugnato la suddetta sentenza e Parte_1 Parte_2
limitatamente alla statuizione di condanna alle spese, con atto di citazione
[...]
ritualmente notificato, a mezzo pec del 1.5.2021, cui ha resistito l'appellato istituto di credito.
Compiuti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo di impugnazione, articolato in più censure, gli appellanti assumono che la sentenza difetta di motivazione ed è contradditoria nella parte in cui ha compensato parzialmente le spese del primo grado e le ha poste (per la parte residua) a loro carico, nonostante essi fossero risultati “totalmente vittoriosi sulla domanda”, essendo stato il decreto ingiuntivo revocato per un notevole importo di oltre 20 mila euro. Invocano, pertanto, la riforma della sentenza sul punto in cui il giudice non ha condannato la CA convenuta a rifondere le spese Controparte_1
di lite in favore del difensore antistatario, nonostante avesse “totalmente rigettato la domanda di parte convenuta”, avendo revocato il decreto ingiuntivo e tenuto conto che il credito preteso è enormemente inferiore a quello richiesto. In subordine assumono che andava riconosciuta la soccombenza parziale della CA così come è stato per le spese di ctu. In estremo subordine la compensazione, ricorrendone i presupposti.
2.) Il gravame è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile.
Errano, anzitutto, gli appellanti nel qualificarsi come “totalmente vittoriosi sulla domanda”, ovvero nel sostenere che la sentenza abbia “totalmente rigettato la domanda” della CA.
Nel caso in esame la sentenza di primo grado - non impugnata quanto alle statuizioni di merito - ha in realtà accolto, sia pure parzialmente, la domanda monitoria, riconoscendola fondata, anziché nella misura richiesta dalla CA di €.
68.456,92, in quella inferiore di €. 49.470,02. Ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opponenti al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta dai debitori. Ciò all'evidenza non ha comportato affatto il rigetto della domanda proposta dalla CA col decreto ingiuntivo, quanto, piuttosto, il suo parziale accoglimento (più precisamente, l'accoglimento parziale del capo di domanda concernente il rapporto di conto corrente e l'accoglimento integrale del capo di domanda concernente il rapporto di mutuo).
Tanto precisato in fatto, in diritto occorre evidenziare quanto segue. Recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.32061 del
2022, hanno recepito l'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca - che giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali -: i) all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti;
ii) in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti;
escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo che sia stata accolta solo parzialmente.
In tale ultimo caso, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale (che, appunto, non integra il presupposto della soccombenza, neanche reciproca), non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.
Ma anche nel caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi
(che integra, invece, il presupposto della soccombenza reciproca), è del pari certo che la parte vittoriosa, non può giammai essere condannata, neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. n. 13212 del
2023, Cass. n. 26918 del 2018).
Sicchè, come già motivatamente evidenziato dal primo giudice, la pretesa degli appellanti, diretta ad ottenere la condanna della CA (in misura integrale, o in subordine parziale) al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario è manifestamente infondata.
Viceversa, la pretesa volta ad ottenere “in estremo subordine la compensazione ricorrendone i presupposti” è inammissibile, dal momento che non si confronta con la sentenza appellata, la quale, in realtà, ha compensato le spese del primo giudizio, sia pure nella limitata misura di un quarto, riconoscendo alla CA le spese solo quanto ai restanti tre quarti. Ove, poi, il motivo di gravame dovesse intendersi volto ad ottenere, piuttosto, la compensazione integrale, o comunque in una misura superiore (neppure indicata) a quella applicata dal primo giudice, il motivo si connota anche in tal caso come inammissibile, siccome del tutto generico.
In ogni caso, la misura della compensazione delle spese operata in sentenza (pari al 25 %) appare del tutto congrua rispetto alla misura percentuale di riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale.
L'appello va, pertanto, respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della controversia d'appello, pari alle spese processuali del giudizio primo grado.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 925/2021 R.G. promossa da cf: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cf: ), rappresentati e difesi, per procura in atti,
[...] CodiceFiscale_2
dall'avv. Vincenzo Giannone;
appellante contro
(cf/pi: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per essa la mandataria (già già CP_2 CP_3
in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_4
rappresentata e difesa, giusta procura generale, dall'avv. Paolo Gallo;
appellata
Avente ad oggetto: appello sulle spese del giudizio di primo grado.
All'udienza collegiale del 15 novembre 2024 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte e il collegio poneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 412/2021, pubblicata il 13.4.2021, il Tribunale di Ragusa così ha statuito:
1) ha revocato il decreto ingiuntivo n. 428/2013, emesso in data 5.4.2013, col quale stesso tribunale aveva intimato a e ad Parte_1 Parte_2
(rispettivamente, debitore principale e fideiussore) il pagamento in favore di
(e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_4
della somma di €.68.456,92, oltre interessi e spese, di cui: a) €.46.246,87 quale saldo debitore alla data del 31.12.2012 del conto corrente ordinario n. 300181249, oltre interessi al tasso del 2,5% dall'1.1.2013 e sino all'effettivo soddisfo;
b) €. 22.219,05 quale saldo debitore, alla data del 31/12/2012, del mutuo chirografario n. 81945, oltre interessi al tasso del 2,5% dall'1/1/2013 e sino all'effettivo soddisfo;
2) ha condannato e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di (costituita per il tramite della mandataria Controparte_1 CP_2
della diversa somma di €. 49.470,02, oltre interessi come indicato in motivazione, di cui a) €. 27.250,97 al 24.4.2009 in relazione al conto corrente n. 300181249, oltre interessi al tasso legale dal 25.4.2009 e fino al soddisfo;
b) €. 22.219,05 al 31.12.2012 in relazione al mutuo chirografario n. 81945, oltre interessi al tasso legale dall'1.1.2013 e fino al soddisfo;
3) ha condannato e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di di tre quarti delle spese processuali, liquidati già in questa Controparte_1
misura in €. 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, compensandole per il residuo.
Hanno impugnato la suddetta sentenza e Parte_1 Parte_2
limitatamente alla statuizione di condanna alle spese, con atto di citazione
[...]
ritualmente notificato, a mezzo pec del 1.5.2021, cui ha resistito l'appellato istituto di credito.
Compiuti i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con unico motivo di impugnazione, articolato in più censure, gli appellanti assumono che la sentenza difetta di motivazione ed è contradditoria nella parte in cui ha compensato parzialmente le spese del primo grado e le ha poste (per la parte residua) a loro carico, nonostante essi fossero risultati “totalmente vittoriosi sulla domanda”, essendo stato il decreto ingiuntivo revocato per un notevole importo di oltre 20 mila euro. Invocano, pertanto, la riforma della sentenza sul punto in cui il giudice non ha condannato la CA convenuta a rifondere le spese Controparte_1
di lite in favore del difensore antistatario, nonostante avesse “totalmente rigettato la domanda di parte convenuta”, avendo revocato il decreto ingiuntivo e tenuto conto che il credito preteso è enormemente inferiore a quello richiesto. In subordine assumono che andava riconosciuta la soccombenza parziale della CA così come è stato per le spese di ctu. In estremo subordine la compensazione, ricorrendone i presupposti.
2.) Il gravame è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile.
Errano, anzitutto, gli appellanti nel qualificarsi come “totalmente vittoriosi sulla domanda”, ovvero nel sostenere che la sentenza abbia “totalmente rigettato la domanda” della CA.
Nel caso in esame la sentenza di primo grado - non impugnata quanto alle statuizioni di merito - ha in realtà accolto, sia pure parzialmente, la domanda monitoria, riconoscendola fondata, anziché nella misura richiesta dalla CA di €.
68.456,92, in quella inferiore di €. 49.470,02. Ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opponenti al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta dai debitori. Ciò all'evidenza non ha comportato affatto il rigetto della domanda proposta dalla CA col decreto ingiuntivo, quanto, piuttosto, il suo parziale accoglimento (più precisamente, l'accoglimento parziale del capo di domanda concernente il rapporto di conto corrente e l'accoglimento integrale del capo di domanda concernente il rapporto di mutuo).
Tanto precisato in fatto, in diritto occorre evidenziare quanto segue. Recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.32061 del
2022, hanno recepito l'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca - che giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali -: i) all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti;
ii) in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti;
escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo che sia stata accolta solo parzialmente.
In tale ultimo caso, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale (che, appunto, non integra il presupposto della soccombenza, neanche reciproca), non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.
Ma anche nel caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi
(che integra, invece, il presupposto della soccombenza reciproca), è del pari certo che la parte vittoriosa, non può giammai essere condannata, neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. n. 13212 del
2023, Cass. n. 26918 del 2018).
Sicchè, come già motivatamente evidenziato dal primo giudice, la pretesa degli appellanti, diretta ad ottenere la condanna della CA (in misura integrale, o in subordine parziale) al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario è manifestamente infondata.
Viceversa, la pretesa volta ad ottenere “in estremo subordine la compensazione ricorrendone i presupposti” è inammissibile, dal momento che non si confronta con la sentenza appellata, la quale, in realtà, ha compensato le spese del primo giudizio, sia pure nella limitata misura di un quarto, riconoscendo alla CA le spese solo quanto ai restanti tre quarti. Ove, poi, il motivo di gravame dovesse intendersi volto ad ottenere, piuttosto, la compensazione integrale, o comunque in una misura superiore (neppure indicata) a quella applicata dal primo giudice, il motivo si connota anche in tal caso come inammissibile, siccome del tutto generico.
In ogni caso, la misura della compensazione delle spese operata in sentenza (pari al 25 %) appare del tutto congrua rispetto alla misura percentuale di riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale.
L'appello va, pertanto, respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, applicati i parametri medi delle vigenti tabelle, in relazione al valore della controversia d'appello, pari alle spese processuali del giudizio primo grado.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo