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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398\2019 promossa da:
(C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Marino, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio, sito in Cerignola alla Via XX Aprile nr. 3, è elettivamente domiciliata;
opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cerignola alla Piazza della Controparte_1 P.IVA_1
Repubblica - Palazzo Municipale, Ufficio Legale presso lo studio degli avv.ti Angela Paradiso e
Giuliana Nitti, dai quali è rappresentato e difeso opposto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo nr. 1072/2019 emesso dal Tribunale di Foggia a titolo di restituzione somme spettanti al in virtù della sentenza della Corte di Cassazione nr. 24710\15, Controparte_1 chiedendone la revoca, deducendo: a) l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
b) l'errato calcolo degli interessi dalla data del pagamento;
c) l'inesattezza delle somme ingiunte. Si è costituito il il quale, nell'impugnare le avverse deduzioni e domande, ha Controparte_1 chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 24 gennaio 2020, il Tribunale di Foggia, su istanza del ha Controparte_1 concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma riconosciuta e non contestata dalla opponente e pari ad € 286.526,16. La causa è stata istruita con l'escussione di un teste, , la quale ha dichiarato: Testimone_1
“confermo la circostanza che mi viene letta e preciso di avere ricevuto mandato”; “il mandato mi è stato conferito da tutti e tre i soggetti indicati nel capitolo in forma verbale. In particolare, Per_1
ed sono venuti al mio studio. La sig.ra mi ha telefonato pregandomi di
[...] Per_2 Pt_1 risparmiare”. Le parti hanno concluso come da propri scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa. Il vaglio di questo giudice s'incentrerà sull'importo ricevuto da in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado e dell'entità delle somme da restituire a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 24710/2015 con cui la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art 384 secondo comma ultima parte, ha rigettato la domanda di conguaglio avanzata da . Parte_1
Mette conto preliminarmente osservare che:
- il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, a mente dell'articolo 2935 c.c. e non dal momento, successivo, del passaggio in giudicato della stessa sentenza.
- tale termine è interrotto dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
- In assenza di tale domanda, infatti, non può operare automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., in quanto il diritto alla restituzione pagina 1 di 4 non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo (l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello.
- Dunque, in mancanza di domanda espressa di restituzione ovvero di riserva - o di altro atto di messa in mora eventualmente stragiudiziale - il diritto alla ripetizione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata potrebbe essere già prescritto qualora il pagamento fosse ultradecennale.
- La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Poiché, come detto, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento.
Nel caso in esame, ritiene il giudice che la decorrenza del termine prescrizionale, in disparte le considerazioni di parte opposta, avuto riguardo alla natura di riconoscimento di debito degli acconti versati e relative alla corrispondenza in atti con il procuratore della tramite pec, debba Parte_2 farsi decorrere dalla sentenza della Corte di Cassazione citata. Il secondo comma ultima parte dell'art.384 cpc dispone, infatti, che, nel caso in cui la Corte accoglie il ricorso, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito con una pronuncia di accoglimento o rigetto della domanda.
La sentenza della Corte di Cassazione sostituisce quella cassata ed è fondata sui medesimi elementi fattuali dedotti ed accertati nella sentenza impugnata.
La sentenza cassata di appello, dunque, è stata sostituita da quella della Corte. Solo con detta ultima sentenza quella di primo grado è stata completamente annullata. Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011.
La vicenda esaminata dalla Corte nella sentenza da ultima menzionata traeva origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa e vinta da un cliente nei confronti della sua banca, alla quale ha poi intimato il pagamento di quanto oggetto della condanna, nonché degli interessi legali. La
Corte di Cassazione chiariva che il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente. Non dà luogo ad una condictio indebiti, e quindi non rileva in alcun modo lo status soggettivo dell'accipiens, ma si deve solo ricostruire il patrimonio di chi ha ingiustamente pagato. Su questo primo punto la giurisprudenza di legittimità, sebbene non abbia avuto modo di pronunciarsi con frequenza, è costante: v. Cass. n. 9480 del 2010: “l'azione di restituzione che venga proposta, ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non va ricondotta allo schema della “condictio indebiti“, ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, restando irrilevante la buona o mala fede dell'accipiens“, che, di conseguenza, non è tenuto a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata con riguardo alla decorrenza degli interessi applicabili”.
La giurisprudenza di legittimità è costante anche, dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n.8829 del 2007), nell'affermare che per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato è necessario comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639 del 2016, Cass. n. 2662 del 2013). L'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non pagina 2 di 4 appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. E' sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio. Tuttavia, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia. Incorre quindi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. Ai fini di ottenere la restituzione di quanto pagato in ottemperanza ad una pronuncia di condanna poi caducata, è necessaria quindi la formazione di un titolo restitutorio.
A proposito degli interessi, si è osservato che vi sono alcune pronunce di legittimità che affermano la superfluità della domanda volta alla corresponsione degli interessi perché si sostiene che l'obbligazione dell'accipiens alla restituzione, ex art. 1282 c.c., sorge ex lege, conseguendo direttamente al venir meno del titolo giustificativo per l'incameramento delle somme: in questo senso Cass. n. 21699 del 2011, che affronta anche, e risolve nel modo più favorevole al solvens, anche il successivo passaggio, quello relativo alla decorrenza di tali interessi: “L'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'”accipiens“, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento“.
Conformemente all'indirizzo da ultimo richiamato, deve ritenersi non necessaria la formulazione di una autonoma domanda volta al riconoscimento del diritto agli interessi sulla somma della quale si chiede la restituzione, per la natura integralmente restitutoria dell'obbligo dettato dall'art. 1282 c.c., che opera ex lege: atteso che la sentenza che pone nel nulla il titolo e condanna alla restituzione chi ha percepito un importo non dovuto deve essere integralmente restitutoria nella posizione quo ante, essa può ritenersi anche implicitamente comprensiva dell'obbligo, in capo a chi ha ricevuto un importo che in base all'esito definitivo del giudizio non gli spettava, di restituire anche i frutti civili appresi e quindi degli interessi, e, a sua volta, la domanda restitutoria può ritenersi comprensiva della domanda volta alla corresponsione, sulla somma che si chiede indietro, degli interessi legali.
Può ritenersi quindi che l'accoglimento della domanda restitutoria che trae le mosse dalla caducazione del titolo in virtù del quale si è eseguito il pagamento togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali effettuate in esecuzione del titolo caducato, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il solvens abbia diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali sulla somma che ha corrisposto.
pagina 3 di 4 Quanto infine alla decorrenza degli interessi, poiché il diritto alla restituzione degli interessi è un effetto legale dell'obbligo restitutorio, deve ritenersi che, ove la sentenza di condanna sulla base della quale sia stato effettuato il pagamento sia stata posta nel nulla, e ove sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla restituzione, sulla somma da restituire siano dovuti, anche in mancanza di specifica domanda relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento, ex art. 1282 c.c.
Ciò posto, va rilevato che in forza dell'esecuzione della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di assegnazione somme emessa nel procedimento di pignoramento presso terzi, Parte_1 riceveva la somma di euro 1.020,859,32 di cui restituiva euro 284,191,18 con bonifico del 4 novembre
2016 ed euro 100.000,00 con bonifico del 22 marzo 2018.
Quanto al bonifico del 22 marzo 2018 lo stesso va imputato solo al debito vantato dal nei CP confronti di poiché nella causale è scritto: “sentenza 24710/2015 Corte di Cassazione Parte_1
ulteriore acconto” senza che alcun rilievo possa rivestire la circostanza che detto Parte_1 pagamento provenisse da conto cointestato anche al coniuge della , deceduto, e che anche questi Pt_1 fosse debitore di somme nei confronti del in forza dello stesso titolo. CP
Deve, dunque, ritenersi che a fronte della somma di euro 1.020.859,32 ricevuta, la abbia Pt_1 restituito la somma di euro 384.191,18.
Sugli interessi, facendo applicazione delle coordinate sopra evidenziate, gli stessi dovranno decorrere dal giorno del pagamento.
I pagamenti effettuati in acconto dovranno essere imputati dapprima agli interessi e successivamente al capitale e tanto in ossequio al principio sancito dall'art. 1194 cc che così prevede: “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Ritiene il giudice che, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, il diritto alla restituzione delle somme richieste non fosse prescritto al momento della proposizione della domanda e che l'entità delle somme da restituire debba seguire i criteri sopra enunciati avuto riguardo all'ammontare degli acconti versati e agli interessi.
Il calcolo, da effettuarsi facendo applicazione dei principi appena enunciati, impone la rimessione della causa sul ruolo con regolazione delle spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, così dispone:
- dichiara che il credito restitutorio avanzato dal non era prescritto al momento di Controparte_1 proposizione della domanda.
- Dichiara, altresì, che:
1) la ha restituito la somma di euro 384.191,18, Pt_1
2) gli interessi dovranno decorrere dal giorno del pagamento da parte del in favore della CP
; Pt_1
3) i pagamenti effettuati in acconto dovranno essere imputati dapprima agli interessi.
Rimette la causa sul ruolo per il calcolo di quanto dovuto dalla al Pt_1 Controparte_1 facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
Spese al definitivo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Foggia, 4 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398\2019 promossa da:
(C.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Marino, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio, sito in Cerignola alla Via XX Aprile nr. 3, è elettivamente domiciliata;
opponente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cerignola alla Piazza della Controparte_1 P.IVA_1
Repubblica - Palazzo Municipale, Ufficio Legale presso lo studio degli avv.ti Angela Paradiso e
Giuliana Nitti, dai quali è rappresentato e difeso opposto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo nr. 1072/2019 emesso dal Tribunale di Foggia a titolo di restituzione somme spettanti al in virtù della sentenza della Corte di Cassazione nr. 24710\15, Controparte_1 chiedendone la revoca, deducendo: a) l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto;
b) l'errato calcolo degli interessi dalla data del pagamento;
c) l'inesattezza delle somme ingiunte. Si è costituito il il quale, nell'impugnare le avverse deduzioni e domande, ha Controparte_1 chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 24 gennaio 2020, il Tribunale di Foggia, su istanza del ha Controparte_1 concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma riconosciuta e non contestata dalla opponente e pari ad € 286.526,16. La causa è stata istruita con l'escussione di un teste, , la quale ha dichiarato: Testimone_1
“confermo la circostanza che mi viene letta e preciso di avere ricevuto mandato”; “il mandato mi è stato conferito da tutti e tre i soggetti indicati nel capitolo in forma verbale. In particolare, Per_1
ed sono venuti al mio studio. La sig.ra mi ha telefonato pregandomi di
[...] Per_2 Pt_1 risparmiare”. Le parti hanno concluso come da propri scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa. Il vaglio di questo giudice s'incentrerà sull'importo ricevuto da in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado e dell'entità delle somme da restituire a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 24710/2015 con cui la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art 384 secondo comma ultima parte, ha rigettato la domanda di conguaglio avanzata da . Parte_1
Mette conto preliminarmente osservare che:
- il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado comincia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, a mente dell'articolo 2935 c.c. e non dal momento, successivo, del passaggio in giudicato della stessa sentenza.
- tale termine è interrotto dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
- In assenza di tale domanda, infatti, non può operare automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c., in quanto il diritto alla restituzione pagina 1 di 4 non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo (l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello.
- Dunque, in mancanza di domanda espressa di restituzione ovvero di riserva - o di altro atto di messa in mora eventualmente stragiudiziale - il diritto alla ripetizione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata potrebbe essere già prescritto qualora il pagamento fosse ultradecennale.
- La ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Poiché, come detto, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento.
Nel caso in esame, ritiene il giudice che la decorrenza del termine prescrizionale, in disparte le considerazioni di parte opposta, avuto riguardo alla natura di riconoscimento di debito degli acconti versati e relative alla corrispondenza in atti con il procuratore della tramite pec, debba Parte_2 farsi decorrere dalla sentenza della Corte di Cassazione citata. Il secondo comma ultima parte dell'art.384 cpc dispone, infatti, che, nel caso in cui la Corte accoglie il ricorso, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito con una pronuncia di accoglimento o rigetto della domanda.
La sentenza della Corte di Cassazione sostituisce quella cassata ed è fondata sui medesimi elementi fattuali dedotti ed accertati nella sentenza impugnata.
La sentenza cassata di appello, dunque, è stata sostituita da quella della Corte. Solo con detta ultima sentenza quella di primo grado è stata completamente annullata. Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011.
La vicenda esaminata dalla Corte nella sentenza da ultima menzionata traeva origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa e vinta da un cliente nei confronti della sua banca, alla quale ha poi intimato il pagamento di quanto oggetto della condanna, nonché degli interessi legali. La
Corte di Cassazione chiariva che il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato, dà diritto al solvens di essere integralmente reintegrato nella situazione precedente. Non dà luogo ad una condictio indebiti, e quindi non rileva in alcun modo lo status soggettivo dell'accipiens, ma si deve solo ricostruire il patrimonio di chi ha ingiustamente pagato. Su questo primo punto la giurisprudenza di legittimità, sebbene non abbia avuto modo di pronunciarsi con frequenza, è costante: v. Cass. n. 9480 del 2010: “l'azione di restituzione che venga proposta, ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non va ricondotta allo schema della “condictio indebiti“, ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, restando irrilevante la buona o mala fede dell'accipiens“, che, di conseguenza, non è tenuto a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata con riguardo alla decorrenza degli interessi applicabili”.
La giurisprudenza di legittimità è costante anche, dovendosi ritenere superato un diverso, isolato precedente (Cass. n.8829 del 2007), nell'affermare che per ottenere la restituzione di quanto pagato in virtù di un titolo caducato è necessario comunque formulare una domanda restitutoria (Cass. n. 8639 del 2016, Cass. n. 2662 del 2013). L'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non pagina 2 di 4 appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. E' sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio. Tuttavia, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia. Incorre quindi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 c.p.c., nonché dall'art. 389 c.p.c. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita. Ai fini di ottenere la restituzione di quanto pagato in ottemperanza ad una pronuncia di condanna poi caducata, è necessaria quindi la formazione di un titolo restitutorio.
A proposito degli interessi, si è osservato che vi sono alcune pronunce di legittimità che affermano la superfluità della domanda volta alla corresponsione degli interessi perché si sostiene che l'obbligazione dell'accipiens alla restituzione, ex art. 1282 c.c., sorge ex lege, conseguendo direttamente al venir meno del titolo giustificativo per l'incameramento delle somme: in questo senso Cass. n. 21699 del 2011, che affronta anche, e risolve nel modo più favorevole al solvens, anche il successivo passaggio, quello relativo alla decorrenza di tali interessi: “L'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'”accipiens“, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento“.
Conformemente all'indirizzo da ultimo richiamato, deve ritenersi non necessaria la formulazione di una autonoma domanda volta al riconoscimento del diritto agli interessi sulla somma della quale si chiede la restituzione, per la natura integralmente restitutoria dell'obbligo dettato dall'art. 1282 c.c., che opera ex lege: atteso che la sentenza che pone nel nulla il titolo e condanna alla restituzione chi ha percepito un importo non dovuto deve essere integralmente restitutoria nella posizione quo ante, essa può ritenersi anche implicitamente comprensiva dell'obbligo, in capo a chi ha ricevuto un importo che in base all'esito definitivo del giudizio non gli spettava, di restituire anche i frutti civili appresi e quindi degli interessi, e, a sua volta, la domanda restitutoria può ritenersi comprensiva della domanda volta alla corresponsione, sulla somma che si chiede indietro, degli interessi legali.
Può ritenersi quindi che l'accoglimento della domanda restitutoria che trae le mosse dalla caducazione del titolo in virtù del quale si è eseguito il pagamento togliendo causa, con effetto retroattivo, alle attribuzioni patrimoniali effettuate in esecuzione del titolo caducato, comporta, per effetto naturale del suo carattere restitutorio, che il solvens abbia diritto ad ottenere, anche se non li ha richiesti, gli interessi legali sulla somma che ha corrisposto.
pagina 3 di 4 Quanto infine alla decorrenza degli interessi, poiché il diritto alla restituzione degli interessi è un effetto legale dell'obbligo restitutorio, deve ritenersi che, ove la sentenza di condanna sulla base della quale sia stato effettuato il pagamento sia stata posta nel nulla, e ove sia stata chiesta la condanna dell'accipiens alla restituzione, sulla somma da restituire siano dovuti, anche in mancanza di specifica domanda relativa agli interessi, gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento, ex art. 1282 c.c.
Ciò posto, va rilevato che in forza dell'esecuzione della sentenza di primo grado e dell'ordinanza di assegnazione somme emessa nel procedimento di pignoramento presso terzi, Parte_1 riceveva la somma di euro 1.020,859,32 di cui restituiva euro 284,191,18 con bonifico del 4 novembre
2016 ed euro 100.000,00 con bonifico del 22 marzo 2018.
Quanto al bonifico del 22 marzo 2018 lo stesso va imputato solo al debito vantato dal nei CP confronti di poiché nella causale è scritto: “sentenza 24710/2015 Corte di Cassazione Parte_1
ulteriore acconto” senza che alcun rilievo possa rivestire la circostanza che detto Parte_1 pagamento provenisse da conto cointestato anche al coniuge della , deceduto, e che anche questi Pt_1 fosse debitore di somme nei confronti del in forza dello stesso titolo. CP
Deve, dunque, ritenersi che a fronte della somma di euro 1.020.859,32 ricevuta, la abbia Pt_1 restituito la somma di euro 384.191,18.
Sugli interessi, facendo applicazione delle coordinate sopra evidenziate, gli stessi dovranno decorrere dal giorno del pagamento.
I pagamenti effettuati in acconto dovranno essere imputati dapprima agli interessi e successivamente al capitale e tanto in ossequio al principio sancito dall'art. 1194 cc che così prevede: “il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. Ritiene il giudice che, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, il diritto alla restituzione delle somme richieste non fosse prescritto al momento della proposizione della domanda e che l'entità delle somme da restituire debba seguire i criteri sopra enunciati avuto riguardo all'ammontare degli acconti versati e agli interessi.
Il calcolo, da effettuarsi facendo applicazione dei principi appena enunciati, impone la rimessione della causa sul ruolo con regolazione delle spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando, così dispone:
- dichiara che il credito restitutorio avanzato dal non era prescritto al momento di Controparte_1 proposizione della domanda.
- Dichiara, altresì, che:
1) la ha restituito la somma di euro 384.191,18, Pt_1
2) gli interessi dovranno decorrere dal giorno del pagamento da parte del in favore della CP
; Pt_1
3) i pagamenti effettuati in acconto dovranno essere imputati dapprima agli interessi.
Rimette la causa sul ruolo per il calcolo di quanto dovuto dalla al Pt_1 Controparte_1 facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
Spese al definitivo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Foggia, 4 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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