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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza ex art. 127 bis c.p.c. del 09/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 668/2023 RG (porta riunito 1560/2023
RG) avente ad oggetto: “ regolarizzazione tributaria indennità di volo - art. 51, 6° co. D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), ”
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, ,
[...] Parte_8 Parte_9
e - rappresentati e difesi Parte_10 Parte_11 dall'Avvocato BARADEL LORENZO ed elettivamente domiciliati come in ricorso,
- ricorrenti
E in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e CP_1 difesa dagli Avvocati MICHILLI LUISA e BETTI BERUTTO RAFFAELLA, BONITO
OLIVA LUCIANO e ROMAGNOLI VALERIA ed elettivamente domiciliata in VIA
ARCIDIACONO, 149 00143 ROMA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/04/2023 i ricorrenti , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_12
, e hanno Parte_6 Parte_7 Parte_8 convenuto in giudizio chiedendo « accertata la violazione dell'art. 51, CP_1 sesto comma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), accertata la violazione dell'art. 64 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, accertata la violazione dell'art. 203 del D. L. n. 43\2020, accertata la violazione dell'art. 36 Cost., in tesi, ordinare e
1 condannare la convenuta alla regolarizzazione tributaria di tutte le somme nette erogate ai ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro e sottoposte da alla CP_2 minore imposizione ai sensi dell'art. 51, sesto comma del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (T.U.I.R.), contestualmente riconoscendo il diritto dei ricorrenti a trattenere integralmente le suddette somme nette erogate in corso di rapporto, e pertanto, nel dettaglio temporale, condannare alla regolarizzazione delle somme CP_2 nette erogate al Sig. dall' 1 giugno 2019 sino alla effettiva Parte_1 regolarizzazione, al Sig. dall'11 giugno 2018 al 19 ottobre 2022, al Parte_2
Sig. dal 5 maggio 2019 al 31 ottobre 2022, al Sig. dal Parte_3 Parte_4
29 giugno 2018 al 31 dicembre 2022, al Sig. dal 1 aprile 2014 al Parte_12
10 marzo 2023, al Sig. 5 maggio 2019 sino alla effettiva Parte_5 regolarizzazione, al Sig. dal 22 aprile 2019 al 18 ottobre 2022, al Sig. Parte_6
dal 1mo maggio 2018 sino alla effettiva regolarizzazione, al Parte_8
Sig. dal 1mo giugno 2018 sino alla effettiva regolarizzazione, nonché Parte_7 condannare la convenuta al rimborso in favore del Sig. della somma Parte_2 di euro 14.617,63 (oltre interessi e rivalutazione), In via subordinata, condannare al rimborso in favore del Sig. della somma di euro CP_2 Parte_2
7.495,63 (oltre interessi e rivalutazione), con vittoria di spese e di onorari ai sensi del
D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Pct»
Nel costituirsi ha contestato la pretesa dei ricorrente, dedotto CP_1 ed eccepito « 1. in via preliminare, si chiede che sia disposta la sospensione dell'odierno processo in accoglimento delle motivazioni spiegate sub par. I che precede;
2. in via principale si chiede il rigetto del Ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si chiede emettere sentenza di condanna generica;
4. in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si chiede condannare , in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, al risarcimento del danno e/o alla refusione delle spese nella misura minima di giustizia, giusta applicazione del criterio equitativo. Il tutto con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del giudizio»
Con ricorso depositato in data 9/8/2023 (iscritto RG 1560/2023) i ricorrenti
, e Parte_9 Parte_10 Parte_13
2
[...] hanno pure convenuto chiedendo « accertata la violazione dell'art. 51, CP_1 sesto comma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), accertata la violazione dell'art. 64 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, accertata la violazione dell'art. 203 del D. L. n. 43\2020, accertata la violazione dell'art. 36 Cost., in tesi, ordinare e condannare la convenuta alla regolarizzazione tributaria di tutte le somme nette erogate ai ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro e sottoposte da alla CP_2 minore imposizione ai sensi dell'art. 51, sesto comma del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 (T.U.I.R.), contestualmente riconoscendo il diritto dei ricorrenti a trattenere integralmente le suddette somme nette erogate in corso di rapporto, e pertanto, nel dettaglio temporale, condannare alla regolarizzazione delle somme CP_2 nette erogate al Sig. dal 20 giugno 2016 al 30 settembre 2018, al Sig. Pt_9 dal 22 giugno 2018 al 28 febbraio 2019 ed al Sig. dal 9 aprile Pt_11 Pt_10
2019 al 7 ottobre 2022, nonché condannare la convenuta al rimborso in favore del
Sig. della somma di euro 3.776,38 (oltre interessi e rivalutazione), nonché Pt_11 al rimborso in favore del Sig. della somma di euro 2.009,23 (oltre interessi e Pt_9 rivalutazione), In via subordinata, condannare al rimborso, in favore del CP_2
Sig. della somma di euro 1.651,50 per sanzioni e della somma di euro Pt_11
281,13 per interessi (oltre interessi e rivalutazione), nonché al rimborso, in favore del
Sig. della somma di euro 992,40 per sanzioni e della somma di euro Pt_9
181,08 per interessi (oltre interessi e rivalutazione), In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari ai sensi del D.M. 55\2014 e con applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55\2014 per la predisposizione Pct».
Anche in tale giudizio si è tempestivamente costituita CP_1 contestando la pretesa dei ricorrenti, deducendo, eccependo e concludendo « 1. in via preliminare, di rito, si chiede disporsi: a) la riunione ex art. 274 c.p.c. del presente procedimento a quello pendente dinanzi al Giudice del Lavoro di Venezia, dott.ssa Coppetta Calzavara, iscritto al n° RG: 668/2023, pendente fra le Parti ed / , quest'ultimo depositato il 7 aprile 2023, prossima Pt_1 CP_3 CP_1 udienza il 9 novembre 2023; b) la sospensione ex art. 295 c.p.c. dell'odierno processo in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria, RGR: 449/2023; 2. in via preliminare, di merito: si chiede il rigetto della domanda articolata in via principale dal Sig. in quanto Pt_9 inammissibile in conseguenza dell'accordo transattivo sottoscritto con il datore di
3 lavoro;
3. in via principale, di merito: si chiede il rigetto del Ricorso perché del tutto infondato in fatto ed in diritto;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si chiede emettere sentenza di condanna generica;
5. in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, si chiede condannare , in persona del legale CP_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno e/o alla refusione delle spese nella misura minima di giustizia, giusta applicazione del criterio equitativo. Il tutto con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del giudizio».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, discussa, previo scambio di note, e decisa all'udienza del 9/1/2025 come da dispositivo di seguito riportato con indicazione del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
*** *** ***
1. Alla data del deposito del ricorso, i ricorrenti sono o sono stati dipendenti con mansioni di pilota di aeromobile, secondo gli CP_1 inquadramenti e decorrenze meglio indicate nei ricorsi e non contestate dalle parti e lamentano che abbia erroneamente assoggettato l'indennità di volo alla CP_2 tassazione secondo quanto previsto dall'art. 51 co. 6 del TUIR e quindi per il 50%, erroneamente in quanto la norma sarebbe applicabile alle indennità di volo previste dalla legge o dal CCNL, mentre non applica alcun CCNL;
rilevano CP_2
i ricorrenti che tale erronea sottoposizione a tassazione è stata più volte lamentata dalle OOSS già dal luglio 2018 e che nel mese di dicembre 2023 l'Agenzia delle
Entrate ha iniziato ad inviare ai piloti dipendenti o ex dipendenti di CP_1 avvisi di accertamento con intimazione di pagamento delle imposte illegittimamente evase ex art. 51, co. 6, TUIR.
2. I ricorrenti chiedono pertanto che, accertata l'erroneità/illegittimità dell'applicazione da parte di dell'art. 51, co.
6. all'indennità CP_4 CP_5 di volo, la stessa sia condannata “alla regolarizzazione tributaria di tutte le somme nette erogate ai ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro e sottoposte da CP_2 alla minore imposizione ai sensi dell'art. 51, sesto comma del D.P.R. 22
[...] dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), contestualmente riconoscendo il diritto dei ricorrenti a trattenere integralmente le suddette somme nette erogate in corso di rapporto, e pertanto, nel dettaglio temporale, condannare alla CP_2
4 regolarizzazione delle somme nette erogate (...)”, sia condannata altresì al rimborso in favore del Sig. della somma di euro 14.617,63 (oltre Parte_2 interessi e rivalutazione) o in subordine della somma di euro 7.495,63 (oltre interessi e rivalutazione) cioè al rimborso del solo importo per sanzioni;
ed inoltre sia condannata al rimborso in favore del Sig. della somma di euro Pt_11
3.776,38 (oltre interessi e rivalutazione), nonché al rimborso in favore del Sig. della somma di euro 2.009,23 (oltre interessi e rivalutazione). Pt_9
3. I ricorrenti hanno precisato che oggetto della presente causa è “il trattamento fiscale” dell'indennità di volo e non la quantificazione di quest'ultima
(vd verbale del 9/11/2023).
4. Sostanzialmente i lavoratori, da una parte, lamentano che si CP_2 sia limitata a mettere a disposizione uno studio legale tributario per l'impugnazione degli avvisi di accertamento (qualora già notificati) avverso l'Agenzia delle Entrate e, pertanto, di fronte alla Commissione Tributaria
Provinciale, senza però nulla garantire in caso di esito negativo del contenzioso tributario, né in ordine al pagamento dell'avviso di addebito, né in ordine all'eventuale condanna alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, mentre, dall'altra, ritengono che l'Agenzia delle Entrate abbia operato correttamente e non intendono pertanto opporsi agli avvisi di accertamento a loro carico ma chiedono che sia, appunto, condannata alla CP_1 regolarizzazione, sotto il profilo fiscale, degli importi che sono stati loro erogati per i periodi in cui hanno lavorato e, per i ricorrenti ancora dipendenti, sino “ad oggi” e per coloro che hanno ricevuto l'avviso di accertamento chiedono che sia rifuso quanto è loro richiesto di corrispondere con gli avvisi di accertamento.
5. Chiedono anche che la regolarizzazione sotto il profilo fiscale della loro posizione avvenga senza che quanto a loro già corrisposto venga intaccato
(“contestualmente riconoscendo il diritto dei ricorrenti a trattenere integralmente le suddette somme nette erogate in corso di rapporto”), e questo, per quanto è dato comprendere, in quanto già il proprio trattamento retributivo – previsto dai
Regolamenti aziendali via via adottati – sarebbe inferiore al trattamento retributivo previsto dal CCNL e ciò in violazione dell'art. 64 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.
600, dell'art. 203 del D. L. n. 43\2020 e dell'art. 36 Cost. di cui pure si chiede di
5 accertare la violazione senza, tuttavia, conseguenze in termini di condanna alle eventuali differenze retributive.
6. Quanto al dubbio di giurisdizione, pur continuando questa Giudice a dubitare della propria giurisdizione in considerazione del principio per cui spetta al giudice ordinario la giurisdizione a conoscere della controversia tra sostituto d'imposta e sostituito avente ad oggetto la contestazione della legittimità della ritenuta alla fonte, operata dal secondo all'atto del pagamento del proprio debito, ogni qual volta manchi "un atto qualificato", rientrante nella tipologia di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale, poiché soltanto in tal caso la controversia ha ad oggetto direttamente il rapporto tributario (Cass. Sez.
U, Sentenza n. 26820 del 19/12/2009), tuttavia ritiene di dover risolvere il predetto dubbio in senso favore al Giudice del lavoro alla luce della prospettazione della domanda trattandosi di diritto del sostituito nei confronti del sostituto nell'ambito di un rapporto privatistico cui risulta estraneo il potere impositivo pubblico ( ex plurimis Cass. 19289/2012; Cass. n. 2133/2013; Cass.
S.U ord. n. 9033/2014; Cass. 15 settembre 2017 n. 21523).
7. Vi è da rilevare che la domanda formulata dai ricorrenti non è mai stata chiara: pur affermando di non chiedere la condanna di al pagamento CP_2 di alcunché in proprio favore invocano l'art. 36 Costituzione sulla retribuzione proporzionata e sufficiente, inoltre chiedendo la condannata di «alla CP_2 regolarizzazione tributaria di tutte le somme nette erogate ai ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro e sottoposte da alla minore imposizione ai CP_2 sensi dell'art. 51, sesto comma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), contestualmente riconoscendo il diritto dei ricorrenti a trattenere integralmente le suddette somme nette erogate in corso di rapporto la Posto che l'art. 51, co. 6,
TUIR 917/1986» altro non fanno che chiedere che sia condannata a CP_2 pagare quale sostituto d'imposta le asserite maggiori imposte dovute sulla indennità di volo senza incidenza sulla indennità di volo corrisposta e quindi, in definitiva, chiedendo una diversa determinazione della indennità di volo.
8. A seguito dell'ordinanza in data 15/02/2024 i ricorrenti hanno chiarito che la loro pretesa di trattenere il netto erogato ed erogando si fonda su quanto previsto l'art. 23 della L. 4 aprile 1952, n. 218 a mente del quale «Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine
6 stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori», sicché «ove il ritardo nel pagamento di contributi previdenziali tragga origine dall'inosservanza da parte del datore di lavoro - che non può procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga – resta escluso che il datore di lavoro, pagati tardivamente i contributi, abbia diritto di rivalersi nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo (Cass., 12 giugno 1998, n. 5916; Cass. 8 agosto 2000, n. 10437;
Cass. 19 marzo 2001, n. 3919; Cass. 30 dicembre 1992, n. 13735; Cass. 11 luglio
2000, n. 9198)»
9. Alla luce di tale chiarimento la domanda di condanna di CP_1
«alla regolarizzazione tributaria di tutte le somme nette erogate ai ricorrenti nel corso del rapporto di lavoro e sottoposte da alla minore imposizione CP_2 ai sensi dell'art. 51, sesto comma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(T.U.I.R.)contestualmente riconoscendo il diritto dei ricorrenti a trattenere integralmente le suddette somme nette erogate in corso di rapporto la Posto che l'art. 51, co. 6, TUIR 917/1986» non si appalesa contraddittoria ma nella seconda parte totalmente infondata posto che la norma invocata, art. 23 L. 218/1952 riguarda i contributi, e non le imposte, in ordine alle quali non vige alcun simile principio e come si è già osservato secondo la consolidata giurisprudenza della
S.C. la determinazione delle ritenute fiscali che il datore di lavoro deve operare sulla retribuzione da corrispondere al lavoratore attiene non al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, tanto che in caso di condanna del datore di lavoro a corrispondere le differenze retributive queste devono essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali le quali dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che lo stesso abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (vd. ex plurimis Cass. n. 19790 del 28/09/2011).
10. Quanto alla prima parte pure la domanda di regolarizzazione deve ritenersi infondata apparendo corretta interpretazione di . CP_1
11. Per quanto d'interesse l'art. 51 co 6 TUIR 917/1986 prevede che
«(...) le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto
7 collettivo, (...) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. (...)».
12. Secondo i ricorrenti la norma non sarebbe applicabile in quanto pacificamente non applica alcun contratto collettivo. CP_1
13. Deve, tuttavia, condividersi con che la norma di cui all'art. CP_2
51, co. 6, TUIR fa riferimento alle indennità di volo previste non solo dal contratto collettivo ma altresì dalla legge e che l'art. 907 (Indennità di volo) Cod. Nav. prevede che «Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi».
14. dunque è tenuta a corrispondere l'indennità di Volo in CP_1 virtù della legge cioè del Codice della Navigazione che le impone di corrispondere una indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative cioè dal CCNL, non essendo più le norme corporative in vigore, e «in mancanza dagli usi».
15. Non essendo in contestazione l'entità dell'indennità, appare corretta l'interpretazione secondo la quale l'art. 51 co 6 fa riferimento alla previsione dell'obbligo di corrispondere l'indennità di volo da parte di una norma di legge o di un contratto collettivo, e non alla determinazione dell'entità di tale indennità da parte della legge o del contratto collettivo.
16. Non vi sono invero elementi per giungere a tale interpretazione, per cui in altri termini, le indennità di volo alla cui corresponsione il datore di lavoro sia obbligato dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nei limiti del 50%.
17. Questa Giudice, peraltro, non ha motivo di discostarsi da quanto affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Venezia la quale ha accolto sia il ricorso di sia il ricorso di collegi ed ex colleghi dei ricorrenti. CP_2
18. Ed invero la predetta Corte con sentenza 347 dell'8/5/2024, prodotta in data 1/1072024, ha affermato che « la documentazione prodotta dalla ricorrente [ndr: ] dimostra l'infondatezza dei presupposti su cui è stato CP_2 fondato l'accertamento, vale a dire la pretesa applicazione della legge spagnola, da un lato, e l'assenza di contrattazione collettiva, dall'altro.
8 Innanzitutto è necessario preliminarmente considerare i principi di diritto affermati dalla più recente giurisprudenza del Supremo Collegio in tema di
"stabile organizzazione" in Italia.
Così, ad esempio, Cass civile Sez.
5 - Ordinanza n. 36679 del 14/12/2022, al punto 3 pag. 5 di motivazione, ha affermato: "La stabile organizzazione, istituto di origine convenzionale, ha ricevuto una disciplina compiuta nell'ordinamento interno a seguito delle modifiche apportate dal d.gs. 12.12.2003, n. 344 all'art. 162 d.P.R. 22.12.1986, n. 917, il quale, nella versione applicabile ratione temporis (ovvero nella versione precedente alla novella introdotta dall'art. 1 della legge del 27/12/2017, n. 205, conseguente alla modifica, nel 2017, del modello
Ocse), nel sesto e nel settimo comma, che qui interessano, così dispone:
« 6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.»
Questa specifica previsione normativa è stata del tutto trascurata dall'Avviso di accertamento quando, invece, avrebbe potuto prevenire l'equivoco in cui sembra essere incorsa l'Agenzia delle Entrate.
E' ben vero, infatti, che non esiste un soggetto giuridico diverso dalla compagnia aerea , con sede a Barcellona (Spagna), dal momento che - CP_2 come insegnano le Sezioni Unite -" (...) il fatto che una società commerciale di diritto estero istituisca in Italia una sede o una stabile organizzazione alla quale demandi lo svolgimento di alcune attività non vale ad attribuire a tale sede od organizzazione una personalità giuridica distinta ed autonoma da quella della società estera." (Cass civile S. Unite Ordinanzan. 22113 del 24/07/2023).
Tuttavia questa considerazione non è sufficiente a pervenire alle conclusioni cui è giunto l'accertamento impugnato, omettendo del tutto di
9 considerare la "stabile organizzazione" in Italia di cui si è dotata la società spagnola e, soprattutto, i fondamentali effetti giuridici in ambito fiscale CP_2 derivanti da tale requisito.
Lo ha precisato la Suprema Corte allorché ha affermato, in quel caso in materia di IVA, che " (...) è soggetto passivo la stabile organizzazione in Italia di soggetto domiciliato e residente all'estero, tale essendo qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica della casa madre di cui all'art. 10 del reg. UE n. 282/11, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze, rilevando ai fini dell'autonoma soggettività fiscale di diritto interno in relazione al soggetto non residente che la succursale possa essere considerata autonoma, nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla propria attività, a prescindere dal fatto che sia o meno dotata di personalità giuridica in Italia." (Cass civile Sez. 5 -
Sentenza n. 22312 del 05/08/2021)
E' quindi pregiudiziale accertare se sia o meno dotata di stabile CP_2 organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 162 TUIR.
La presenza di tale requisito è stata documentata dalla ricorrente che ha prodotto numerose prove del fatto che la predetta Società stipulasse i contratti di lavoro con i propri dipendenti in Italia.
Così, nel caso di specie, è stato prodotto, a titolo di esempio, il contratto individuale di lavoro tra ed il pilota residente in via CP_2 Parte_14
Asiago 55 di Bussolengo, contratto dichiaratamente stipulato a Verona il
15/4/2017.
E' stato anche prodotto, a titolo di esempio, il contratto individuale di lavoro con l'Assistente di volo residente in [...] del Parte_15
Comune di Spinea, contratto dichiaratamente stipulato in Venezia il 29 dicembre
2016.
E' stato anche prodotto il Contatto collettivo aziendale di lavoro che - per quanto occorrer possa - risulta sottoscritto in Milano il 5 novembre 2015.
La suddetta complessiva documentazione comprova, pertanto, che tutti i contatti di lavoro siano stati pacificamente sottoscritti in Italia (la circostanza, del resto, non è stata contestata dall'Agenzia delle Entrate).
10 Poiché si tratta di contratti diversi da quelli di acquisto di beni e che, essendo stati sottoscritti in date differenti, sono stati conclusi abitualmente in Italia dalla Società deve ritenersi comprovata l'esistenza di stabile organizzazione che rileva ai fini dell'applicazione della normativa italiana, anche fiscale ( Cass civile
Sez. 5 - , Sentenza n. 26285 del 06/09/2022) ma non solo fiscale (cfr. ad esempio
Cass civile Sez. 1 - , Sentenza n. 3952 del 08/02/2022 in tema di trattamento dei dati personali).
Ne discende che “ (...) In tema di società non residenti, ove la società operi tramite una stabile organizzazione, questa costituisce l'unico centro di imputazione fiscale delle operazioni ad essa riferibili, sicché la nomina di un rappresentante fiscale è inesistente o inefficace (...)” (Cass civile Sez.
5 - Sentenza
n. 20589 del 29/09/2020).
Alla stregua di quanto sopra il centro di imputabilità fiscale di tutte le operazioni riferibili alla Società per la materia che interessa è in Italia (a CP_2
Verona o Venezia essendo state indicate tali località rispettivamente dai contratti individuali di lavoro sopra citati), da intendersi stabile organizzazione della predetta Società in relazione alle attività ivi svolte (tra cui l'assunzione del personale e la relativa retribuzione).
Da ultimo si consideri anche che "In tema di assoggettabilità ad imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio nazionale, ai fini della sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia non è necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività." (Cass civile Sez. 5
- Ordinanza n. 31609 del 04/12/2019): ciò significa che ben vi possono essere più sedi fisse di affari in cui la Società estera esercita, come nella specie, la propria attività, risultando essa all'epoca dichiaratamente operativa, oltre che a Venezia, anche a Verona e a Palermo.
Appurato quanto sopra ne discende la piena applicabilità al rapporto di lavoro tra ed il ricorrente della normativa italiana, compreso il codice CP_2 della navigazione e l'art. 51 comma 6 del TUIR.
11 Tale conclusione merita comunque le seguenti ulteriori precisazioni che diano conto delle ragioni per cui non vengono condivise altre affermazioni contenute nell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio afferma che ai contratti di lavoro della società spagnola con i propri dipendenti, in assenza di una diversa indicazione da parte del contratto collettivo (che l' non reputa esistente) si applicherebbe la legge spagnola Pt_16
(pag. 11 delle controdeduzioni).
L'affermazione non è condivisibile in base al dato normativo vigente.
L'accertamento, infatti, si fonda sul tenore dell'art. 9 del Codice della
Navigazione, secondo cui, in mancanza di diversa volontà delle parti, il contratto di lavoro è regolato dalla legge di bandiera dell'aeromobile.
Tuttavia, al riguardo, la Suprema Corte ha de tempo specificato che "La nazionalità della nave costituisce, ai sensi dell'art. 9 cod. nav., un criterio di collegamento, la cui utilizzazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, non ha valore assoluto, ma è condizionata all'impossibilità di individuare altri criteri di collegamento idonei ad indicare un ordinamento coerente di tutela degli interessi e dei diritti di coloro che sono coinvolti nelle situazioni relative al fatto tecnico della navigazione, con la conseguenza che esso opera solo in difetto della designazione, anche implicita, della legge regolatrice da parte dei contraenti(...) " (Cass. civile Sez. L, Sentenza n. 13053 del 01/06/2006).
Tale indagine diretta a verificare se i contraenti avessero o meno designato anche solo implicitamente la legge regolatrice del contratto non risulta compiuta dall'atto impugnato.
Se fosse stata compiuta avrebbe consentito di accertare che vi era, invece, stata la comune designazione della legge italiana quale legge regolatrice del rapporto di lavoro, almeno in relazione a parti essenziali dello stesso.
Sarà a tal fine sufficiente considerare che in materia pensionistica - strettamente dipendente dalla prestazione del lavoratore - l'art. 8 del contratto individuale di lavoro si richiama espressamente la legge 13 luglio 1965, n. 859 -
Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, e tutte le sue successive modifiche.
Alla stregua di ciò diventa anche solo logicamente impossibile ritenere che il contratto di lavoro possa essere disciplinato dalla legge spagnola quando, in
12 realtà le parti avevano scelto di applicare ad esso tutta la normativa previdenziale italiana (oltre a quella in materia di trattamento dei dati personali come disciplinata dal D. Leg.vo 196/2003 che è richiamato all'art. 10 e nelle clausole finali del contratto di lavoro).
Detto questo vi è, comunque, una ragione ancor più radicale che impone di individuare la legge italiana come legge del contratto di lavoro in questione.
E', infatti, indispensabile osservare, preliminarmente, che il citato art. 9 del codice della navigazione costituisce semplicemente norma interna di recepimento di un principio di diritto internazionale privato all'epoca vigente (1942) ma che, tuttavia, non può ritenersi da allora immutato e sempre uguale a se stesso quando, in realtà, tutta la materia del diritto internazionale privato ha visto, nel frattempo, una completa e sostanziale rivisitazione.
Al riguardo la Suprema Corte ha ricordato, a Sezioni Unite nel 2015, “ (...) che l'art. 2 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, ratificata con legge n.
218/95, alla quale rimanda l'art. 57 della legge di ratifica, prevede che la legge designata dalla convenzione stessa si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente;
il successivo art. 3 pone la regola generale secondo cui il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti;
l'art. 6, relativo ai contratti di lavoro, pone tuttavia la deroga in base alla quale la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2; il quale, a sua volta, prevede che, in deroga all'art. 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'art. 3, il contratto di lavoro è regolato:
a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese, dovendosi in tal caso applicare la legge di quest'altro paese." (Cass civile Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015, punto 5.1 di motivazione).
13 Oltre all'affermazione di questi principi, su cui si dirà tra poco, è importante osservare che, nell'occasione, la Suprema Corte ha giudicato la coerenza di essi con l'art. 9 del Codice della navigazione affermando: " Tale complesso normativo, calato nella realtà fattuale della vicenda che ne occupa, consente quindi di individuare la legge nigeriana quale legge applicabile alla fattispecie, sia in forza della scelta in tal senso pacificamente effettuata con la stipula dei contratti di lavoro, sia in quanto legge del luogo ove il lavoratore ha compiuto abitualmente la prestazione lavorativa. Il che è pienamente coerente con il disposto dell'art. 9 cod. nav. (Legge regolatrice del contratto di lavoro), a norma del quale i contratti di lavoro della gente del mare sono regolati dalla legge nazionale della nave, salva, se la nave è di nazionalità straniera, la diversa volontà delle parti, che nella specie non ricorre." (Cass civile S U 2360/15 cit pag. 25)
In questo modo essa ha posto le premesse per verificare, di volta in volta, la conformità all'art. 9 Cod. navigazione ai nuovi e diversi principi affermati in sede di riforma del diritto internazionale privato, nel presupposto - in quel caso non dichiarato ma pur sempre implicito in quella stessa sentenza - che, in caso di mancata conformità, dovessero essere i nuovi principi di diritto internazionale privato a prevalere sul vecchio testo del citato art. 9 Cod. Navigazione.
Del resto la dottrina più sensibile ha già evidenziato tale necessità di revisione anche della parte marittima del codice della navigazione allo stesso modo in cui, negli anni 2005 e 2006, si è iniziato a fare per la parte aeronautica
(...), procedendo all'allineamento del codice ai principi costituzionali, alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e di diritto UE in materia.
Con conseguente riconoscimento di un ruolo fondamentale della giurisdizione, chiamata sempre più spesso ad interpretare in modo
"costituzionalmente orientato" le vecchie disposizioni di legge per renderle compatibili non solo con i principi costituzionali ma anche con quelli affermati da trattati internazionali successivi al codice della navigazione (quali la citata
Convenzione di Roma del 1980, ratificata nel 1995) e quelli affermati dal diritto unionale, immediatamente applicabile nei Paesi degli Stati membri.
Con l'avvertenza che, per effetto della modifica dell'art. 117, primo comma
Cost, operata dalla legge costituzionale n. 3/2001, è stata aggiunta all'originaria
14 formulazione anche il riferimento ai trattati internazionali ai cui obblighi è stata, dunque, vincolata la potestà legislativa sia statale che regionale.
Tale riforma ha, per la prima volta, costituzionalizzato le norme derivanti da un Trattato internazionale ratificato dall'Italia ed al quale sia stata data esecuzione.
Non solo conformando ad esse l'esercizio della potestà legislativa ma anche, e soprattutto, rendendo le norme interne prodotte dall'ordine di esecuzione del trattato norme "interposte" che prevalgono sulle leggi e sugli atti con forza di legge e che assurgono a parametro del giudizio di legittimità costituzionale.
A tale interpretazione costituzionalmente orientata è, dunque, espressamente chiamata questa Corte, compiendo, ancora una volta, una valutazione che è del tutto mancata nell'avviso di accertamento.
In materia va, infatti, considerato il contenuto del Regolamento (CE) Roma
I, n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che, a partire dal 17 dicembre 2009 (per i contratti stipulati dopo tale data) sostituisce la Convenzione di Roma in tutti gli Stati membri: il rinvio alla
Convenzione di Roma contenuto nella legge n. 218/1995 va pertanto riferito al
Regolamento Roma I, che comunque trova applicazione nell'ordinamento nazionale in virtù della sua efficacia diretta.
Detta normativa tutela il contraente debole del rapporto di lavoro dal momento che il suddetto Regolamento si pone su un piano di continuità con quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione di Roma. La sostanza dell'impianto dispositivo è rimasta invariata e con essa la sua ratio originaria, enunciata esplicitamente nel considerando 23: "Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali".
Pertanto, anche ad ammettere che dal contratto di lavoro non sia ricavabile una comune volontà delle parti di applicare la legge italiana (circostanza, come si
è visto, smentita dai fondamentali richiami espressi di legislazione italiana operato da alcune norme del contratto individuale di lavoro), in mancanza di una volontà delle parti circa la legge applicabile, acquistano rilievo prioritario - sul criterio residuale della legge di bandiera dell'aeromobile - tutti gli ulteriori criteri dettati
15 dall'art. 4 con riferimento alle diverse tipologie contrattuali: prevalenza è riconosciuta al criterio della residenza della parte cui spetta la prestazione caratteristica del contratto (in questo caso la speciale prestazione richiesta al lavoratore che, da contratto, risulta residente in [...] in Comune di
Quarto D'Altino).
Inoltre la disciplina specifica per i rapporti di lavoro prevede che, in subordine al criterio stabilito dalla volontà delle parti, trovi applicazione il criterio del luogo dove il lavoratore svolge abitualmente la sua attività (lex loci laboris)
(art. 8, par. 2): tale luogo è espressamente indicato dall'art.
3.1 del contratto individuale di lavoro nei locali dell'azienda ubicati presso l'Aeroporto Marco Polo in Viale Luigi Broglio 8, Venezia.
In ulteriore subordine, e solo per il caso in cui non sia identificabile il luogo ai sensi del punto precedente, deve aversi riguardo al luogo in cui si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore (art. 8, par. 3): ancora Venezia, luogo in cui risulta sottoscritto il contratto di assunzione.
In conclusione, l'esame approfondito della normativa internazionale applicabile al contratto de quo, contrariamente a quanto afferma l'Ufficio, porta ad escludere che si possa attribuire alcuna rilevanza al diritto spagnolo in questa vertenza.
Né, tantomeno, lo si può fare in base alla previsione contenuta dall'art. 51 comma 6 TUIR a mente del quale "Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all' articolo 2161 del citato codice, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare (...)".
Essendo applicabile al contratto di lavoro la legge italiana (e non quella spagnola) il diritto all'indennità di volo compete al ricorrente ai sensi degli artt.
16 731-732 nonché dell'art. 907 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione) il quale ultimo stabilisce: "Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”.
La suddetta norma di legge sancisce dunque l'obbligatorietà della corresponsione dell'indennità di volo, trattandosi di indennità che " (...) ha sempre una natura risarcitoria del rischio di volo (Cass. 25642/2015)" (in questi termini cfr. in motivazione Cass civile sez 5, sentenza 06 marzo 2023 N. 6680) e rimanda a fonti subordinate solo la determinazione della sua misura.
In questo processo, tuttavia, non è affatto in discussione la misura di tale indennità ma solo il fatto che essa debba essere corrisposta al personale di volo in base alla legge, in questi termini essendo stata la contestazione da parte dell'Ufficio.
Orbene: la norma di legge che prevede l'obbligo di corresponsione dell'indennità di volo al personale di volo e, per l'appunto, l'art. 907 del codice della navigazione italiano, applicabile al ricorrente per le ragioni illustrate.
Ad abundantiam questa Corte non ignora che è stato anche prodotto dal ricorrente un contratto collettivo aziendale di lavoro piloti nel quale l'indennità di volo è stata espressamente disciplinata dall'art. 35.
Si tratta di una speciale forma di contratto collettivo aziendale, previsto dall'art. 3 del DL 318/1996 e successiva legge di conversione 402/96, munito della certificazione di conformità dalla stessa norma di legge contemplata.
Tale forma contrattuale collettiva " (...) non è una sommatoria di più contratti individuali, bensì atto di autonomia sindacale - riguardante una pluralità di lavoratori collettivamente considerati - destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro (...) " (Cass civile Sez. L - Ordinanza n.
9668 del 12/04/2023).
Anche al riguardo, pertanto, sembrano infondate le obiezioni dell'Ufficio
(dirette a contestare la natura di contratto collettivo al documento, senza considerare la conformità del suo contenuto a quanto richiesto dall'art. 2071 cc) soltanto perché esso non risulta sottoscritto da sigle sindacali, come se non
17 riguardasse quella "pluralità di lavoratori collettivamente considerati" di cui parla l'ordinanza della Suprema Corte da ultimo citata.
La considerazione che precede, tuttavia, risulta logicamente subordinata alla luce della ricordata previsione normativa dell'indennità di volo da parte dell'art. 907 codice della navigazione.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, assorbita ogni ulteriore doglianza, deve essere annullato l'avviso di accertamento impugnato in quanto illegittimo per le ragioni illustrate. (...)».
19. Negli stessi termini tutte le altre numerose sentenze delle Corti di
Giustizia Tributaria di 1^ grado di Venezia, Verona, Genova, Brescia, Pordenone,
Rovigo ed altri prodotte dalla resistente.
20. Dunque ha operato correttamente nell'assoggettare a CP_2 tassazione e contribuzione solo il 50% dell'indennità di volo, dovendo detta indennità essere corrisposta da al persona di volo in virtù della legge CP_2 italiana quale il Codice della Navigazione.
21. L'opposta pretesa dei ricorrenti è dunque infondata e non può essere posta a carico di la mancata impugnazione degli avvisi di addebito. CP_2
22. Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
23. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
24. Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, per intero, quale l' assoluta novità della questione trattata (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1,
d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande proposta dai ricorrenti;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 09/01/2025
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
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