Articolo 1803 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1794Articolo 1804
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2015
Art. 1803. Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo 1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 966, e' corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, un premio nei seguenti importi:
a) 15.493,70 euro per il primo biennio da corrispondere per meta' all'atto dell'assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi; b) 9.296,22 euro per il secondo biennio da corrispondere in unica soluzione; c) 11.362,05 euro per il terzo biennio da corrispondere in unica soluzione; d) 13.427,87 euro per il quarto biennio da corrispondere in unica soluzione; e) 15.493,70 euro per il quinto biennio da corrispondere in unica soluzione.
((30)) --------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 260) che "Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
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