Articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 maggio 1952
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Versione
15 settembre 1954
Art. 9.
( Concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) )


Le concessioni di durata superiore al ((quadriennio)) o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del capo di compartimento.
In qualita' di rappresentate dell'amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a ((quindici anni)) interviene l'ufficiale piu' elevato in grado dopo il capo del compartimento.
Gli atti di concessione di durata sino a ((quindici anni)) sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.
Entrata in vigore il 15 settembre 1954
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