Versione
30 aprile 1952
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Versione
15 gennaio 2000
15 gennaio 2000
Art. 23.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.
Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale e' stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si, rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati ed incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila))
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.
Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali e' stabilita la trattenuta, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale e' stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si, rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati ed incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge ((e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila))
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.
Commentari • 13
- 1. Contributi non versati e intervenuta prescrizione: il lavoratore può chiedere la rendita vitaliziaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2023 · 14.96657
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Bologna, sentenza 30/04/2024, n. 468Provvedimento: […] pagina 1 di 4 Precisava che tale sentenza era passata in giudicato, ed il Controparte_1 aveva adempiuto spontaneamente il dictum, corrispondendo la somma lorda dovuta, ma trattenendo illegittimamente le ritenute previdenziali a carico del lavoratore, in violazione dell'art. 23 della Legge N°218/1952. Eccepiva l'illegittimità di tale condotta, e chiedeva che il Tribunale di bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, condannasse il Controparte_1 a corrispondere le predette somme illegittimamente trattenute, con interessi legali e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il Controparte_1 eccependo eccependo l'infondatezza delle domande di parte attrice, per le diverse ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.Leggi di più...
- pubblica gestione previdenziale·
- differenze retributive·
- spese processuali·
- art. 23 Legge n. 218/1952·
- art. 2909 c.c.·
- cessazione materia del contendere·
- inesatto adempimento·
- soccombenza virtuale·
- valorizzazione servizio preruolo