Articolo 57 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 56Articolo 58
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1 settembre 1995
Art. 57. (Obbligazioni contrattuali) 1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975 , senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.
Nota all' art. 57:
- La legge 18 dicembre 1984, n. 975 , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980".
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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