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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6851 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8895/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 8895, decisa alla pubblica udienza del 12.6.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'Avv. Parte_1
RI UC, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sora, Via Firenze 13
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Provinciale dell , in Via Cesare Beccaria CP_1
29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta di annullamento nota di debito
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025, si è rivolto al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che nel mese di aprile 2018 aveva ricevuto da parte dell missiva con la quale era stato informato della esistenza di un debito di euro 33.149,49; CP_1
CP_ (all n.1); che L in data 02.05.2018 aveva accolto la sua istanza di rateizzazione (all n.2); che a partire da quel momento aveva da sempre saldato le rate dovute, entro il giorno 18 del mese, così come concordato;
che, in data 13.09.2023, l gli aveva inviato missiva con la quale CP_1
aveva confermato la rateizzazione già concessa l'anno precedente, allegando bollettini con scadenza 31.10.23 , 31.11.23, 31.12.2023, 31.01.2024; (all n.3) ; che avendo già i bollettini fornitigli sempre dall aveva saldato le predette rate utilizzando tali bollettini (cfr all 4); che, CP_1
ciò nonostante, l , con missiva del 03.09.24, gli aveva contestato il mancato pagamento CP_1
delle rate relative ai mesi di ottobre '23, novembre '23, dicembre '23 e gennaio '24; che in data
07.01.2025 aveva ricevuto da parte dell comunicazione di perdita del diritto alla rateazione CP_1
sull'assunto che non fossero state pagate le predette rate, sicché gli era stato richiesto l'immediato pagamento della somma di euro 14.329,69.
Lamentata l'illegittimità di tale richiesta, nonché della ritenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione, ha concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare nullo/illegittimo il provvedimento del 07.01.2025 e per l'effetto condannare l' a riattivare la CP_1 CP_1
rateizzazione già accordata al ricorrente”.
Si è costituito in giudizio l , riconoscendo il proprio errore e dando atto dell'avvenuto CP_1
pagamento da parte del ricorrente della rate relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
2023 e di gennaio 2024. Ha altresì escluso la decadenza dall'accordato beneficio della rateizzazione. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 3 All'udienza di discussione il difensore di parte ricorrente si è associato nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però nella richiesta di condanna dell alle spese di lite. CP_1
All'esito della discussione delle parti, la causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l ha riconosciuto di essere incorso in errore, nel ritenere che il ricorrente non CP_1
avesse pagato le rate relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e di gennaio 2024 e nel comunicare la decadenza dal beneficio della rateizzazione, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che l'errore è stato riconosciuto dall solo in epoca CP_1
successiva al deposito e alla notifica del ricorso, esse, liquidate come in dispositivo, possono essere poste a carico dell in applicazione del principio della soccombenza virtuale. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1
procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 12.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 8895, decisa alla pubblica udienza del 12.6.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'Avv. Parte_1
RI UC, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sora, Via Firenze 13
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Provinciale dell , in Via Cesare Beccaria CP_1
29, con l'Avv. Simonetta Zannini Quirini, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti, per atto notarile
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta di annullamento nota di debito
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.3.2025, si è rivolto al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che nel mese di aprile 2018 aveva ricevuto da parte dell missiva con la quale era stato informato della esistenza di un debito di euro 33.149,49; CP_1
CP_ (all n.1); che L in data 02.05.2018 aveva accolto la sua istanza di rateizzazione (all n.2); che a partire da quel momento aveva da sempre saldato le rate dovute, entro il giorno 18 del mese, così come concordato;
che, in data 13.09.2023, l gli aveva inviato missiva con la quale CP_1
aveva confermato la rateizzazione già concessa l'anno precedente, allegando bollettini con scadenza 31.10.23 , 31.11.23, 31.12.2023, 31.01.2024; (all n.3) ; che avendo già i bollettini fornitigli sempre dall aveva saldato le predette rate utilizzando tali bollettini (cfr all 4); che, CP_1
ciò nonostante, l , con missiva del 03.09.24, gli aveva contestato il mancato pagamento CP_1
delle rate relative ai mesi di ottobre '23, novembre '23, dicembre '23 e gennaio '24; che in data
07.01.2025 aveva ricevuto da parte dell comunicazione di perdita del diritto alla rateazione CP_1
sull'assunto che non fossero state pagate le predette rate, sicché gli era stato richiesto l'immediato pagamento della somma di euro 14.329,69.
Lamentata l'illegittimità di tale richiesta, nonché della ritenuta decadenza dal beneficio della rateizzazione, ha concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare nullo/illegittimo il provvedimento del 07.01.2025 e per l'effetto condannare l' a riattivare la CP_1 CP_1
rateizzazione già accordata al ricorrente”.
Si è costituito in giudizio l , riconoscendo il proprio errore e dando atto dell'avvenuto CP_1
pagamento da parte del ricorrente della rate relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
2023 e di gennaio 2024. Ha altresì escluso la decadenza dall'accordato beneficio della rateizzazione. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 3 All'udienza di discussione il difensore di parte ricorrente si è associato nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però nella richiesta di condanna dell alle spese di lite. CP_1
All'esito della discussione delle parti, la causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che l ha riconosciuto di essere incorso in errore, nel ritenere che il ricorrente non CP_1
avesse pagato le rate relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e di gennaio 2024 e nel comunicare la decadenza dal beneficio della rateizzazione, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come richiesto da entrambe le parti.
Considerata, infatti, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che l'errore è stato riconosciuto dall solo in epoca CP_1
successiva al deposito e alla notifica del ricorso, esse, liquidate come in dispositivo, possono essere poste a carico dell in applicazione del principio della soccombenza virtuale. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del CP_1
procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 12.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3