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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/07/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. NT OF Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice rel dott. Angela Casalini Giudice. nel giudizio n. 72/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
( ) con il patrocinio dell'avv. ALDO MANCO Parte_1 C.F._1
( ) elettivamente domiciliato in 43121 Parma, Borgo Basinio Basini C.F._2
nr. 1, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE nei confronti di
( ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Salsomaggiore Terme (PR) via Milano 96 cap 43039;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; pagina 1 di 5 sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio ( notifica a Controparte_1
a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data 28 aprile 2025; notifica ad
[...] P_
tramite Ufficiale Giudiziario in data 12 maggio 2025; notifica ad
[...] Pt_2
tramite Ufficiale Giudiziario in data 12 maggio 2025);
[...]
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “commercio all'ingrosso ed al minuto di frutta e verdura”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII: la resistente, non costituita in giudizio, non presente il bilancio d'esercizio, né la documentazione acquisita d'ufficio consente di ritenere provate le condizioni necessarie per l'esenzione dall'assoggettamento a liquidazione giudiziale;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che pagina 2 di 5 il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti verso per € 4.917,16 ( V. certificazione dei debiti contributivi del 6 maggio CP_2 CP_2
2025 con riguardo al credito non affidato all'Agente della Riscossione) ; c) dai pignoramenti con esito negativo esperiti dal creditore ( doc 5 ricorrente); considerato che essendo la società debitrice una società in nome collettivo, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a norma del disposto dell'art. 256 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in possesso Persona_1
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di P_ Controparte_1
) con sede legale in SALSOMAGGIORE TERME (PR) via Milano 96
[...] P.IVA_1
cap 43039 in persona dei legali rappresentanti pro tempore P_
) ed nonché C.F._3 Parte_2 C.F._4
personalmente dei soci amministratori: 1) ) P_ C.F._3
nato a [...] il [...] e 2) Parte_2
( nato a [...] il [...]; C.F._4
pagina 3 di 5 NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. con studio in VIALE Persona_1 CodiceFiscale_5
FRATTI 56 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356
e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 8 ottobre 2025 ore 11.20;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
pagina 4 di 5 ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 2 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi NT OF
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