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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/07/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 477/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 477/2025 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a PESCARA (PE), e (C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
14/06/1982 a GUARDIAGRELE (CH), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANTONINO CERELLA;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale ubicata in Vasto alla Via Vittorio Veneto n.
5, di proprietà esclusiva della IG.ra , con Parte_1 tutti i relativi arredi e suppellettili, resterà nella disponibilità della moglie;
3) Il IG. ha già provveduto a prelevare i propri beni ed Pt_2 effetti personali trasferendo la residenza altrove;
4) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 5) I coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
5) Spese interamente compensate.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
, che si sono sposati a Vasto (CH) il 12/09/2009, hanno Parte_2 chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio a Vasto (CH) il Parte_2 12/09/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) al n. 83, parte II, serie A dell'anno 2009; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 477/2025 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] Parte_1 C.F._1
a PESCARA (PE), e (C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
14/06/1982 a GUARDIAGRELE (CH), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ANTONINO CERELLA;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e liberi di risiedere dove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale ubicata in Vasto alla Via Vittorio Veneto n.
5, di proprietà esclusiva della IG.ra , con Parte_1 tutti i relativi arredi e suppellettili, resterà nella disponibilità della moglie;
3) Il IG. ha già provveduto a prelevare i propri beni ed Pt_2 effetti personali trasferendo la residenza altrove;
4) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti. 5) I coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
5) Spese interamente compensate.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
, che si sono sposati a Vasto (CH) il 12/09/2009, hanno Parte_2 chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio a Vasto (CH) il Parte_2 12/09/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH) al n. 83, parte II, serie A dell'anno 2009; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini