Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 3264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3264 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03264/2026REG.PROV.COLL.
N. 08097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8097 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Maria Paolinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS- resa tra le parti, relativa alla impugnazione del provvedimento del SE del 4 dicembre 2024 di decadenza dagli incentivi per l’impianto n. 807903
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – SE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il Cons. CE ST e udito per la parte appellata l’avvocato Stefano Crisci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Il 16 ottobre 2012 il signor -OMISSIS-quale legale rappresentante della società -OMISSIS-, presentava domanda di ammissione alle tariffe incentivanti ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 (Quarto conto energia) per un impianto fotovoltaico (n. 807903), entrato in esercizio il 22 giugno 2012, sito nel Comune di -OMISSIS- (An), su edificio (in particolare per un impianto integrato con caratteristiche innovative), in via -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS- (Ancona) foglio 8, particella 209, sub 1 e 2, allegando la comunicazione di inizio attività (CIA) presentata al Comune di -OMISSIS- il 26 gennaio 2012 per un impianto “in facciata” della potenza di 49 KW; nonché l’attestazione del Comune del 15 maggio 2012 che si trattava di titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto.
La documentazione tecnica dell’impianto (planimetria, schemi elettrici, scheda tecnica) risultava redatta dall’ing. -OMISSIS-
Con comunicazione del 19 febbraio 2013 il SE ha riconosciuto la tariffa incentivante in misura pari a 0,380 €/kWh, quale impianto integrato con caratteristiche innovative. Il 21 febbraio 2013 è stata stipulata la convenzione per l’erogazione della tariffa nella misura di 0,38 euro/kWh per l’impianto di 37,38 KW.
L’art. 2 della Convenzione prevedeva espressamente: “ Il valore della tariffa incentivante già riconosciuto sarà ridefinito qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 12, comma 5 del D.M. 5 maggio 2011 per effetto del quale più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particela catastale o su particele catastali contigue si intendono come unico impianto di per l’energia produzione netta immessa in rete”.
Successivamente, con decreto del 20 gennaio 2018, è stato eseguito un sequestro penale nel corso di indagini per i reati di falso e truffa aggravata. Rispetto all’impianto in questione il decreto di sequestro faceva riferimento all’utilizzo di documentazione falsa (elaborati tecnici e schema elettrico riportanti timbro e firma apocrifi dell’ ing. -OMISSIS-) nonché alla falsa rappresentazione che aveva consentito un’indebita incentivazione dell’impianto indicato come realizzato in facciata, ma in realtà installato su una facciata non appoggiata totalmente a parete e comunque eliminando dal titolo autorizzativo l’impianto a tetto. Il riferimento al maggiore incentivo è contenuto anche nell’estratto depositato dalla parte appellante in primo grado indicando la redazione in data 1° agosto 2019.
Il 1° giugno 2018 la società inviava comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla rinuncia al beneficio fiscale cd. EM BI (previsto dall’art. 6 commi 13 e segg. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che escludeva dalla formazione del reddito imponibile la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali), richiamando la comunicazione del SE del 22 novembre 2017, che aveva chiarito la non cumulabilità dei benefici, dando termine di un anno per la rinuncia al beneficio fiscale.
Con nota del 20 luglio 2021 il SE comunicava alla società -OMISSIS-– nel frattempo divenuta titolare dell’impianto- l’avvio di un procedimento di verifica, preannunciando un sopralluogo di tecnici appositamente incaricati per la data del 26 luglio 2021.
Nel corso del sopralluogo i tecnici accertavano che nello stesso sito erano stati realizzati altri due impianti incentivati dal SE (805055 e 1101301); che risultava presentata al Comune di -OMISSIS- una CIA il 26 gennaio 2012, relativa ad un impianto di 200 KW (sulla copertura dell’edificio) e ad un altro impianto di 49 KW (sulla facciata realizzato della potenza di 37,38 KW); che l’impianto “in facciata” 807903 era stato realizzato con pannelli sandwich non direttamente connessi alla parete dell’edificio.
Il 28 luglio 2021 la società inviava una comunicazione al Comune di -OMISSIS- precisando che l’impianto (n. 805055) di 200 KW era stato concretamente realizzato di 198,72 KW; l’impianto (807903) di 49 KW era stato realizzato di 37,38 KW per motivi di ombreggiamento; l’impianto di 12 Kw (1101301) era stato realizzato successivamente in forza della CIA del 3 maggio 2013 “ sullo spazio rimanente sulla copertura del fabbricato” .
Nelle osservazioni al verbale di sopralluogo del 5 agosto 2021 la società rappresentava che l’impianto 807903 era stato realizzato non connesso alla parete per consentire la ventilazione naturale realizzando così una “superinnovazione”.
Con comunicazione del 7 agosto 2024 il SE invitava la società -OMISSIS- a presentare osservazioni, richiamando l’accertamento eseguito nel sopralluogo da cui era risultata l’installazione di “ una struttura verticale separata rispetto alla parete esterna dell’edificio, in difformità con quanto previsto dal Decreto e dalla Guida ”, che prevede che: “ il componente speciale sostituisce il rivestimento esterno della facciata, diventando parte integrante della stessa. Dal punto di vista funzionale la superficie fotovoltaica deve garantire: la tenuta all’acqua e la conseguente impermeabilizzazione della struttura edilizia; una tenuta meccanica comparabile con quella dell’elemento edilizio sostituito; una resistenza termica tale da non compromettere le prestazioni dell’involucro edilizio. Nel solo caso di realizzazione di superfici verticali esterne ventilate è ammesso che le funzioni sopracitate possano essere garantite dall’insieme dei moduli e dell’involucro edilizio di cui fanno parte, che di fatto diventa il componente speciale… per soluzioni su superfici verticali e per facciate ventilate si può derogare dal possesso del brevetto europeo sul sistema di montaggio, ma la soluzione deve possedere i seguenti requisiti: interessare una superficie omogenea della facciata, opportunamente raccordata a eventuali parti della stessa non ricoperte da moduli fotovoltaici, nel caso di rivestimento di una superficie verticale opaca; interessare l’intera parete dell’involucro edilizio nel caso di facciata ventilata ). Rilevava quindi che l’impianto 807903 “ non soddisfa i requisiti previsti dalla Guida per il riconoscimento dell’integrazione su facciate ventilate ”, per cui avrebbe potuto essere ammesso all’incentivo quale “ altro impianto ”. Richiamava altresì la CIA del 26 gennaio 2012 e la successiva comunicazione del 28 luglio 2021, la sentenza del Tribunale di Ancona n-OMISSIS- nel frattempo intervenuta, che aveva condannato il legale rappresentante della società per truffa aggravata con misure interdittive nei confronti della società -OMISSIS- (già -OMISSIS-.); in particolare veniva riportata la motivazione della sentenza penale che “ per i tre impianti di -OMISSIS- ” indicava la realizzazione di artifici e raggiri consistenti nella “alterazione della CIA n. 1301 del 26.1.2012 mediante modifica del contenuto della relazione illustrativa con l’indicazione del solo impianto a tetto (eliminando quello a facciata) e con modifica del relativo elaborato planimetrico, facendo risultare una potenza diversa da quella autorizzata ed esecuzione di un frazionamento dell’impianto per ottenere maggiori incentivi …modifica del contenuto della relazione illustrativa con l’indicazione del solo impianto a facciata (eliminando quello a tetto) e del relativo elaborato planimetrico e della relazione tecnica con predisposizione degli elaborati fotografici ad hoc, facendo risultare una potenza diversa da quella autorizzata, eseguendo il frazionamento dell’impianto, facendo apparire come facciata di capannone una mera parete appoggiata solo in parte all’edificio, per farla rientrare nella categoria di innovazione tecnologica e l’utilizzo di documenti (uno schema elettrico e di uno schema tecnico finale di impianto) recanti la firma apocrifa dell’ing. --OMISSIS- ; l’utilizzo della CIA n. 5450 del 3.5.2013 per l’impianto fotovoltaico già autorizzato con la CIA n. 1301 del 26.1.2012 (che ha consentito un frazionamento al fine di ottenere maggiori incentivi) e di altri elaborati tecnici (elaborato planimetrico, elaborato grafico, schema elettrico) recanti la firma apocrifa dell’ing. --OMISSIS- ”. Il SE pertanto rilevava che “ la copia della CIA del 26 gennaio 2012 presentata al SE a corredo dell’istanza di incentivazione non corrisponde alla copia originale presentata al Comune di -OMISSIS- in quanto riporta, nella parte dedicata alla descrizione sintetica del tipo di intervento da realizzare, un impianto di potenza pari a circa 49 kW da installare esclusivamente sulla facciata, quando invece il predetto titolo reca, in aggiunta a quanto suddetto, anche la realizzazione di un ulteriore impianto fotovoltaico da 200 kW da installare sulla copertura del medesimo immobile; gli elaborati tecnici di progetto e il dossier fotografico, forniti dalla Società all’atto della presentazione della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti, sarebbero stati artatamente predisposti in maniera tale da non evidenziare che si tratta di una parete appoggiata all'edificio e non di facciata, prendendo immagini definite solo sul lato sud-est e non da sud ovest; gli elaborati tecnici di progetto (relazione tecnica, disegni planimetrici, elaborati grafici, schemi elettrici e scheda tecnica finale di impianto) risultano difformi da quelli presentati al Comune di -OMISSIS- a corredo della predetta CIA e recano timbro e firma apocrifi dell’ing. -OMISSIS- ”. Rilevava altresì l’artato frazionamento della potenza complessivamente realizzata per mezzo dell’installazione degli impianti nn. 807903, 805055 e , in quanto “ installati sulla medesima unità immobiliare, censita, alla data di entrata in esercizio degli stessi, al N.C.E.U. del Comune di -OMISSIS- al foglio 9, particella 209, Sub. 6 e realizzati da società riconducibili ad un unico Soggetto Responsabile. Detti impianti, pertanto, sarebbero in ogni caso da considerarsi, ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti, quale unico impianto di potenza complessiva pari a 236,1 kW, posto che, peraltro, risulterebbero esser stati entrambi autorizzati mediante il medesimo titolo (CIA prot. 1301)”. Richiamava altresì la nota dell’Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Ancona del 21 maggio 2018, che aveva comunicato che la società anche per tale impianto aveva usufruito della detassazione prevista dall’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000, cd. MO BI. Il SE contestava quindi le violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1 al D.M 31 gennaio 2014 lett. a): “ presentazione al SE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi ”; nonché lettera j) “ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi”.
La società, il 5 settembre 2024, presentava osservazioni evidenziando che la sentenza penale non era definitiva; che nel 2021 il SE aveva indicato la conclusione del procedimento di verifica in 180 giorni e che comunque nel corso delle indagini penali si era dato atto che le falsità non avevano influito sull’erogazione degli incentivi.
Con provvedimento del 4 dicembre 2024 il SE disponeva la decadenza degli incentivi in quanto “ dalle risultanze emerse dalle indagini condotte dalla polizia giudiziaria, ritenute fondate dal Giudice di prime cure, la copia della CIA del 26 gennaio 2012 e gli elaborati progettuali allegati dalla società -OMISSIS-. a corredo della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti del 16 ottobre 2012 (prot. SE/FTVA20122875731) non risultano corrispondenti ai documenti agli atti del Comune di -OMISSIS-… derivandone, pertanto, l’accertamento della violazione rilevante di cui all’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014, lett. a): “presentazione al SE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi; l’avvenuta presentazione, da parte della Società, a corredo della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti del 16 ottobre 2012 della copia contraffatta della CIA del 26 gennaio 2012 avente in oggetto la realizzazione di un impianto di potenza pari a circa 49 kW da installare esclusivamente sulla facciata, diversamente da quanto riportato nella copia originale del predetto titolo, che comprendeva anche la realizzazione di una ulteriore parte d’impianto da 200 kW da installare sulla copertura del medesimo immobile; di elaborati tecnici e del dossier fotografico artatamente predisposti in maniera tale da far apparire come facciata dell’immobile una mera parete verticale appoggiata solo in parte all’edificio, ha tratto di fatto in inganno il SE, il quale, sulla base delle informazioni e della documentazione presentata dalla Società per l’impianto in esame, non è stato posto nelle condizioni di poter effettuare i controlli di competenza in ordine alla corrispondenza tra l’impianto autorizzato e quello realizzato, all’effettiva tipologia installativa e alla sussistenza dei requisiti necessari per la qualifica di “piccolo impianto” e ha conseguentemente riconosciuto le tariffe incentivanti previste dal Decreto spettanti agli impianti ricadenti nella tipologia installativa impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, quando invece l’impianto in esame, oltre al fatto che non risultava debitamente autorizzato in quanto non installato su facciata bensì su una struttura verticale separata rispetto alla parete esterna dell’edificio, era da considerarsi un grande impianto per il quale ricorreva l’obbligo di iscrizione al Registro. Ne consegue, pertanto, nel caso di specie, l’accertamento delle seguenti violazioni rilevanti di cui all’Allegato 1 al D.M 31 gennaio 2014: lett. i): inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell’impianto; lett. j): insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi; tra l’impianto in oggetto e l’impianto fotovoltaico n. 805055, di potenza pari a 198,72 kW, nella titolarità della società -OMISSIS- S.r.l., trovano applicazione, in ogni caso, le norme anti-frazionamento di cui all’art. 12, comma 5 del Decreto. Detti impianti, infatti, autorizzati mediante il medesimo titolo (CIA prot. 1301 del 26 gennaio 2012), installati sullo stesso sito, oggetto di istanze d’incentivazione, ai sensi del Decreto, presentate al SE da parte del medesimo soggetto responsabile (-OMISSIS-.), sono pertanto da considerarsi, ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti, quale unico impianto di potenza complessiva pari a 236,1 kW; nel corso del procedimento di controllo, inoltre, la Società non ha fornito alcun chiarimento in ordine a quanto rappresentato dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ancona con nota 21 maggio 2018, non ponendo, pertanto, il SE nelle condizioni di poter verificare il rispetto delle condizioni di cumulabilità degli incentivi previsti dall’art. 5, comma 1 del Decreto ”.
Il SE dava atto della gravità della violazione tale da impedire la decurtazione dell’incentivo.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, formulando varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, con un primo motivo si lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, come modificato dal d.l. n. 76 del 2020 conv. dalla legge n. 120/2020, per il superamento del termine ragionevole e comunque non superiore a 18/12 mesi per l’annullamento d’ufficio, in quanto- anche a far decorrere il termine dall’entrata in vigore della novella- il provvedimento era intervenuto dopo quattro anni e comunque a più di undici anni dal riconoscimento dell’incentivo, mentre lo stesso SE aveva indicato in 180 giorni il termine del procedimento di verifica; si deduceva altresì che il SE aveva espressamente valutato la ammissione agli incentivi già nel 2013 e che l’esercizio dell’autotutela dovrebbe essere bilanciato con la esigenza di diffusione dell’energie rinnovabili.
Con un secondo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d. lgs 28/2011 e dell’21 nonies legge 241/1990 in relazione alla rilevanza della violazione, alla decadenza dalla tariffazione incentivante in luogo della decurtazione, alla natura del potere di verifica del SE, si richiamava la possibilità della decurtazione degli incentivi e si lamentava la carenza di istruttoria del provvedimento.
Con il terzo motivo, di violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione agli artt. 1, 3, 4 d.lgs. 28/2011, all’art. 12 comma 5 DM 5 maggio 2011 e art. 3 Cost., si contestava l’avvenuta presentazione al SE di documenti falsi mendaci o contraffatti o di dati non veritieri, in particolare della firma e timbro dell’ingegner -OMISSIS-, unico presupposto del reato di falso mentre “ in sede di sopralluogo gli incaricati del SE si sono trovati di fronte l’impianto così come era stato descritto e autorizzato ”. Si deduceva altresì che il capo di imputazione relativo alla falsità è stato dichiarato prescritto dalla sentenza di primo grado e che rispetto alla CIA non vi era stata alcuna contraffazione, essendo stata solo cancellata nella documentazione la indicazione relativa all’impianto non oggetto della domanda di incentivo; comunque la medesima CIA del 26 gennaio 2012 aveva ad oggetto due impianti con caratteristiche diverse, in quanto uno era stato realizzato sulla copertura di edificio, di potenza 198,78 Kw identificato al n. 805055 di proprietà della società -OMISSIS- S.r.l., mentre l’impianto n. 807903 era stato realizzato sulla facciata ed erano entrati in esercizio in due date diverse e con due richieste di incentivazione proposte in tempi differenti. Si contestava altresì l’artificioso frazionamento dell’impianto in quanto essendo l’impianto 807903 realizzato su facciata mentre l’impianto 805055 su edificio, sarebbero disciplinati da diversi titoli del decreto ministeriale e della Guida. Si sosteneva poi che, in ogni caso, il SE aveva già valutato tali caratteristiche degli impianti al momento di ammissione agli incentivi nel 2013. Con riguardo al cumulo con i benefici della cd. MO ambiente si rappresentava di avere rinunciato a tale beneficio, con comunicazione all’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018.
Con il quarto motivo si lamentava la violazione dell’art. 3 legge 241/1990 per difetto di motivazione, sostenendo che il SE non avrebbe fornito alcuna autonoma motivazione rispetto al giudizio penale, la cui sentenza di primo grado era comunque stata appellata.
Si deduceva, altresì, che gli incentivi non erano stati più percepiti dal gennaio 2018 e che con il provvedimento cautelare penale erano state sequestrate le somme già conseguite a titolo di incentivo.
Nel corso del giudizio di primo grado interveniva, il 27 febbraio 2025, la domanda di restituzione degli incentivi da parte del SE, avverso la quale sono stati proposti motivi aggiunti lamentando l’illegittimità derivata e formulando un’ autonoma censura per la duplicazione delle azioni proposte dal SE, essendo pendente avanti alla Corte dei conti il giudizio d’appello avverso la sentenza n. 147 del 2025, a seguito della quale il SE il 28 gennaio 2025 aveva notificato il precetto; inoltre il SE aveva proposto azione civile nel processo penale e comunque le somme erano state già sequestrate in sede penale; peraltro non vi sarebbe alcuna indicazione in ordine alle modalità di determinazione delle somme richieste, mentre sarebbero state richieste somme fino al 2024, comunque non percepite, essendo cessata l’erogazione dal 2018.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il SE sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con la sentenza n. -OMISSIS- del 2025 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti.
Il giudice di primo grado, in ordine al termine per disporre la decadenza, ha richiamato l’orientamento per cui il termine introdotto nell’art. 42 dal d.l. 76, conv. dalla legge n.120/2020, si applica dalla entrata in vigore della norma per i provvedimenti di riconoscimento degli incentivi anteriori, ma ha considerato tale termine superabile per la falsità della documentazione presentata, ritenendo il termine ragionevole, in quanto il SE ha atteso le risultanze del giudizio penale di primo grado per valutare quanto emerso dalla sentenza; ha escluso la rilevanza della prescrizione in sede penale e ha affermato che il SE aveva comunque effettuato una autonoma valutazione delle risultanze penali; ha fatto poi riferimento all’artato frazionamento e alla questione della cd. EM ambiente”, ritenendola assorbita, sussistendo “ una ragione giustificatrice del tutto autonoma della comminata decadenza”. Ha respinto i motivi aggiunti per l’infondatezza della illegittimità derivata e ritenendo che “ l’eventuale estinzione (in tutto o in parte) della pretesa del SE inficerebbe la possibilità per quest’ultimo di ottenerne coattivamente la riscossione, ma non riverbera in alcun caso sulla legittimità del provvedimento gravato”. Ha condannato alle spese del giudizio nella misura di 4000 euro.
Avverso tale sentenza è stato proposto il presente appello formulando un primo motivo di nullità della sentenza per “ omissione dell’esame della questione in fatto e riproduzione integrale di parti di altre sentenze”, con il quale si è dedotto che la sentenza è identica ad altre pronunciate dallo stesso Collegio relative alla società appellante ma per diversi impianti e quindi con differenti questioni in diritto ed essendo, anche per le medesime questioni in diritto, erroneamente indicati alcuni elementi in fatto, come la data di ammissione agli incentivi ( erroneamente indicata nel 2011).
Con un secondo motivo, di error in iudicando della normativa applicata, è stata riproposta la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d. lgs 28/2011, dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, modificato dall’art. 56 legge 76/2020, conv. dalla legge 120/2020, del DM 31 gennaio 2014, contestando la sentenza e sostenendo che il termine di dodici mesi avrebbe dovuto essere calcolato a partire dalla data di avvio del procedimento di verifica, il 20 luglio 2021; è stato dedotto, altresì, che il provvedimento sarebbe adottato in autotutela rispetto all’ammissione agli incentivi del 2013, in quanto in tale fase il SE aveva già valutato tutta la documentazione. In ogni caso anche le asserite falsità erano conosciute dal SE almeno dal decreto di sequestro del 2018 per cui il termine avrebbe dovuto decorrere dalla scoperta della falsità. Inoltre, la falsità sarebbe stata esclusa nella sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato di falso, mentre il SE non aveva effettuato alcun autonomo accertamento e anche in sede penale non era stata effettuata alcuna perizia calligrafica o accertamento sulla falsità della sottoscrizione dell’ing. -OMISSIS-.
E’ stato formulato un ulteriore motivo di error in iudicando, contestando le argomentazioni della sentenza in ordine al falso e all’artificioso frazionamento, anche per le differenti caratteristiche tecniche dei due impianti, con diversa disciplina nel D.M. e nella Guida del SE.
Con un quarto motivo è stato dedotto l’errore in iudicando circa la domanda promossa con i motivi aggiunti deducendo che il giudizio penale è pendente in appello e che il SE avrebbe duplicato i titoli in quanto il SE ha smesso di erogare gli incentivi dal 2018, mentre ha chiesto la restituzione anche da tale data, pur essendo pendente in appello anche un giudizio contabile, in cui è stata pronunciata sentenza 147 del 2025, per cui è stato già notificato il precetto. Il SE quindi nel complesso richiederebbe una somma complessivamente sproporzionata rispetto a quella effettivamente percepita dalla società a titolo di incentivi per l’impianto in questione.
In via subordinata è stata chiesta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale pendente in appello.
Con un ultimo motivo è stata contestata la condanna alle spese del giudizio, in quanto non si sarebbe tenuto conto della situazione economica della società.
Si è costituito il SE che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
Il 3 febbraio 2026 la parte appellante ha presentato istanza di rinvio in relazione all’avvenuto deposito, in data 29 gennaio 2026, del dispositivo di sentenza della Corte d’appello di Ancona, che ha dichiarato la prescrizione anche per il reato di truffa aggravata (mentre in primo grado la prescrizione aveva riguardato solo il falso) con l’indicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.
Entrambe le parti hanno presentato memorie e memorie di replica.
All’udienza del 24 marzo 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare si osserva che non possono essere disposte né la sospensione del giudizio né il rinvio dell’udienza, in attesa dell’esito del giudizio penale, in relazione all’autonomia del giudizio penale rispetto a quello amministrativo e comunque all’autonomia della istruttoria effettuata dal SE. Neppure è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale per l’applicazione del comma 2 bis dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, con il superamento del termine per l’adozione del provvedimento di decadenza, in relazione all’orientamento della giurisprudenza per cui, ai fini del superamento del termine per l’esercizio dell’autotutela in caso di falso, non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza penale (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1535; Sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832; id. 29 marzo 2023, n. 3224).
L’appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza, si deve richiamare l’art. 105 c.p.a. che indica la “nullità” della sentenza come ipotesi di rimessione al giudice di primo grado, ulteriore rispetto alle violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa. Le ipotesi di nullità della sentenza sono state tipizzate dalla giurisprudenza in relazione a carenze macroscopiche che hanno impedito l’esame del merito del giudizio. L’Adunanza Plenaria ha, infatti, affermato che la nullità della sentenza si configura nei casi di difetto di sottoscrizione, nelle ipotesi in cui manchi del tutto la pronuncia sulla domanda o il giudice pronunci su diversa domanda o con motivazione inesistente o apparente (n. 10 e n. 11 del 2018); in caso di erronea dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per il difetto di una condizione dell'azione (n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025).
Nel caso di specie, i vizi lamentati, di omesso esame di alcune questioni o errori di fatto (come l’indicazione di una diversa data di ammissione agli incentivi) o il riferimento alla MO BI, a cui la società aveva rinunciato nel 2018, attengono a vizi della motivazione, che, qualora esistenti, comportano solo l’integrazione della stessa in appello con una diversa e corretta motivazione. La stessa difesa appellante, infatti, pur richiamando la “nullità” della sentenza fa poi riferimento anche ed errori di fatto revocatori, i quali, come è noto, se la sentenza non è passata in giudicato, devono essere fatti valere davanti con l’appello.
In ogni caso, in forza dell’effetto devolutivo dell’appello, il giudice d’appello -tranne nei casi tassativi di cui all’art. 105 c.p.a. - deve comunque effettuare l’esame della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado modificando e integrando la motivazione della sentenza di primo grado (Cons. Stato, Sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7899).
Peraltro, gli errori lamentati non sono stati determinanti ai fini della decisione finale. Infatti la data di ammissione degli incentivi, erroneamente indicata nel 2011, è stata del tutto irrilevante rispetto alla reiezione del ricorso così come il riferimento alla questione della cd. MO BI, che è stata assorbita dal giudice di primo grado e non ha, quindi, influito sul contenuto della decisione finale.
Con il secondo motivo si lamenta l’erronea applicazione dell’art. 42 del d.lgs. 28 del 2011, sostenendo che il termine dell’art. 21 nonies, richiamato dall’art. 42 doveva decorrere almeno dall’avvio del procedimento o comunque dalla conoscenza dei fatti, risalente al 2018, e che si tratterebbe dell’esercizio di un potere di autotutela, in quanto il SE aveva già ammesso agli incentivi; inoltre la carenza di istruttoria del provvedimento rispetto a quanto emerso in sede penale.
Anche tale motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 42 comma 1 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, “ l’erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica, di competenza del SE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal SE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti ”.
Il comma 3, come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dispone: “ Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il SE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il SE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione ”.
Come è noto, la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene che il potere del SE sia un potere di verifica e controllo e che, fino alla novella dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, operata con l’art. 56 del d.l. 76 del 2020, conv. dalla legge n. 120 del 2020, non fosse soggetto ai presupposti dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 . Il Consiglio di Stato, anche a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, ha, infatti, espressamente affermato che i poteri del SE rientrano nel potere vincolato di decadenza per il venire meno dei presupposti o per la falsità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante. La natura doverosa e vincolata del potere di decadenza, a seguito dell’attività di verifica e controllo del SE, di cui all’art. 42 del detto decreto legislativo, è stata confermata dallo stesso legislatore che, con la modifica dell’art. 42, operata nel 2020, ha mantenuto il riferimento alla decadenza, pur prevedendo che debba essere disposta in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II 25 marzo 2024, n. 2832; 17 novembre 2022, n. 10142; 12 aprile 2022, n. 2747; 4 aprile 2022, n. 2501).
L’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, nel testo vigente al momento di emanazione del provvedimento di decadenza il 4 dicembre 2024, disponeva: “ Il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ”. Ai sensi del comma 2-bis “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
Il richiamo ai presupposti dell’art. 21 nonies comporta la applicazione anche del comma 2 bis della detta norma, con conseguente legittimità dell’esercizio dei poteri di verifica del SE, anche oltre il termine di cui al detto articolo, in relazione alla sussistenza del falso (Cons. Stato, Sez. II, 14 gennaio 2025, n.222), per cui la giurisprudenza di questo Consiglio non ritiene inoltre necessario il previo accertamento in sede penale con sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1535; Sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832; id. 29 marzo 2023, n. 3224), potendo il SE valutare autonomamente la falsità.
Il SE ha effettuato una autonoma valutazione della falsità, avendo fatto espresso riferimento non solo alla falsità della sottoscrizione e del timbro del tecnico apposti sull’elaborato planimetrico, sullo schema tecnico dell’impianto e sullo schema elettrico, ma soprattutto all’alterazione della CIA presentata il 26 gennaio 2012, eliminando la parte relativa all’impianto 805055, realizzato sul tetto del medesimo edificio. Inoltre, proprio in funzione di maggiore garanzia per la società, il SE ha atteso l’esito del giudizio di primo grado (superando quindi il termine annuale applicabile dall’entrata in vigore della modifica normativa), che, concludendosi con una dichiarazione di prescrizione del reato di falso, non ha escluso la responsabilità. L’attesa della sentenza penale di primo grado da parte del SE, anche se non dovuta, costituisce espressione del generale principio di collaborazione e buona fede, che informa i rapporti tra pubblica amministrazione e privato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge n. 241 del 1990.
Il SE, in ogni caso, può valutare autonomamente i fatti emersi nel corso delle indagini penali anche sulla base dell’art. 23 comma 3 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28- - espressamente richiamato dall’art. 21 del D.M. 5 maggio 2011, Quarto conto energia, per cui “ Non hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci”.
La falsità della violazione impediva dunque la percezione degli incentivi e ha consentito al SE di intervenire anche successivamente dovendo essere letto, nella materia degli incentivi alle fonti rinnovabili, l’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 in combinato disposto con l’art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 28 del 2011 sopra richiamato.
Trattandosi della fruizione di un regime agevolativo, l’interesse pubblico viene ritenuto in re ipsa , dal momento che, a fronte dell'indebita percezione di incentivi pubblici non può dubitarsi della ricorrenza di un indebito oggettivo e della conseguente legittimità del recupero dei relativi importi, rispetto alla cui ritenzione non può fondarsi alcun legittimo affidamento in capo al privato, non essendo conforme al buon andamento dell’Amministrazione l’ammissione ad erogazioni pubbliche non spettanti (cfr. Cons. Stato, sez. II, 3 dicembre 2025, n. 9546 in un caso relativo al medesimo giudizio penale; Sez. II 30 giugno 2025 n. 5641; Sez. II, 14 gennaio 2026, n. 226)
Con riguardo alla gravità della violazione, che ha impedito anche la decurtazione dell’incentivo, l’allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014 specifica le violazioni rilevanti ai fini del rigetto dell'istanza o della decadenza delle incentivazioni già concesse, tra cui alla lettera a) è indicata la presentazione “ di non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi”;
Nel caso di specie la sottoscrizione e il timbro del tecnico hanno riguardato documentazione essenziale ai fini della incentivazione, trattandosi della documentazione tecnica relativa all’impianto allegata alla domanda di incentivi. La presentazione di tale documentazione non configura quindi una violazione meramente formale, ma integra una violazione rilevante che osta all'erogazione degli incentivi, in quanto impedisce all'amministrazione di verificare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio. Tutto il meccanismo di riconoscimento degli incentivi postula, infatti, una corretta autodichiarazione da parte degli interessati dei requisiti tecnici necessari per ottenere il beneficio richiesto (Consiglio di Stato, Sez. II, 21 dicembre 2022, n. 11159), mentre in un sistema basato sulle autodichiarazioni la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell'interessato (Consiglio di Stato, Sez. II, 2 dicembre 2022, n. 10595 e n. 10594; 4 gennaio 2023, n. 127). Nel caso di specie, il SE ha dato espressamente atto di ritenere la particolare gravità della violazione.
Peraltro la falsità non ha riguardato solo la sottoscrizione e il timbro apposto alla documentazione tecnica ma la stessa configurazione dell’impianto, il quale è stato realizzato in forza della CIA presentata il 20 gennaio 2012, che rappresentava diversamente l’impianto rispetto alla integrazione con la parete dell’edificio mentre in sede di sopralluogo è stato accertato che è stato realizzato discosto da esso, venendo meno quindi l’integrazione architettonica indicata nella domanda di ammissione all’incentivo. L’allegato 4 al Quarto conto energia prevedeva espressamente le caratteristiche tecniche degli impianti integrati architettonicamente, prevedendo che i “ i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici; …devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell'edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica; da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio” . Inoltre la Guida disciplinava le caratteristiche degli impianti ventilati, diverse da quelle dell’impianto in questione.
Peraltro, solo a seguito del sopralluogo, effettuato dai tecnici incaricati dal SE il 26 luglio 2021, è stata inviata al Comune di -OMISSIS- la ulteriore comunicazione del 28 luglio 2021, dichiarando che l’impianto 807903 non era stato realizzato per tutta la potenza dichiarata nella CIA (49 KW) ma con una potenza ridotta (39,72).
Inoltre, il SE correttamente ha fatto riferimento anche all’artificioso frazionamento, in quanto gli impianti n. 805055 (su edificio) e n. 807903 (su facciata) sono stati realizzati sul medesimo edificio dalla stessa società.
Si deve considerare, in primo luogo, che il “Quarto conto energia” definiva piccoli impianti, per i quali non era necessaria l’iscrizione al Registro (che per i grandi impianti comportava l’ammissione all’incentivo secondo una graduatoria) quelli inferiori a 1 MW o a 200 KW, se in regime di scambio sul posto; nella CIA del 26 gennaio 2012 era espressamente indicato che l’impianto aveva una “ capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto”, pertanto, l’unificazione dei due impianti avrebbe invece superato il limite di 200 KW, comportando l’applicazione della disciplina della iscrizione al registro di cui all’art. 8 del D.M. 5 maggio 2011 e l’ammissione agli incentivi in base alla graduatoria.
Inoltre, l’art.12 comma 5 del D.M. 5 maggio 2011 Quarto conto energia – espressamente richiamato dalla Convenzione sottoscritta dalla società - prevedeva espressamente: “ ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti”.
La norma aveva l’evidente finalità di evitare che i grandi impianti (che dovevano essere iscritti in un Registro con apposita graduatoria) usufruissero del regime di finanziamento degli incentivi dei piccoli impianti. La giurisprudenza della Sezione ha anche già affermato che “ l’’integrale corrispondenza della fattispecie concreta alla previsione dell’art. 12 comma 5 del D.M. 5 maggio 2011, che regolava espressamente le domande presentate dalla società appellante, è sufficiente da sola ritenere la legittimità del provvedimento impugnato, rendendo anche superfluo il richiamo al principio generale del divieto di artificioso frazionamento o alla mancanza di un intento elusivo ” (Cons Stato Sez. II 3 ottobre 2025 n. 7763).
Si deve, infatti, osservare che la giurisprudenza ha fatto riferimento alla natura immanente nell’ordinamento del divieto di artificioso frazionamento, con riguardo ai procedimenti regolati da “Conti energia” precedenti al Quarto, mentre nel caso di specie è immediatamente applicabile il D.M 5 maggio 2011, che ha appunto positivizzato tale principio.
In base alla previsione testuale dell’art. 12 comma 5 del D.M. rileva quindi la collocazione dell’impianto su una medesima particella (a prescindere dal subalterno) e la riconducibilità ad un unico soggetto responsabile senza che debba essere accertato un elemento soggettivo del frazionamento (Cons Stato, Sezione II, 3 ottobre 2025, n. 7763; n. 7764).
Nel caso di specie è integrata la fattispecie di cui all’art.12 comma 5 essendo stati realizzati gli impianti (805055 e n. 807903 e successivamente il n. 1101301) sulla medesima particella catastale n. 209 del foglio 8 del Comune di -OMISSIS-.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza della Sezione, il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell'ordinamento giuridico, valore ordinamentale diffuso e di portata generale, che non richiede specifiche e puntuali disposizioni settoriali, posto che consegue all'intrinseca necessità di rispettare la ratio dell'istituto volta per volta in considerazione (Cons. Stato sez. II, 12 aprile 2022, n. 2747; sez. II, 29 dicembre 2022, n. 11545; n. 11552; sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640; Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2745), in quanto l’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti non può assurgere comunque a fattispecie costitutiva del diritto all'incentivazione o del diritto a un'incentivazione superiore a quella spettante, pregiudicando gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanificando l’imposizione, ad opera dei vari conti energia, di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio (Consiglio di Stato Sezione II, 14 gennaio 2025, nn. 222; 223, 224, 226).
In presenza della espressa previsione del D.M. 5 maggio 2011, per le domande ammesse agli incentivi del Quarto conto energia, non vi è neppure necessità di richiamare tale principio generale, anche se con riguardo al Quarto Conto Energia, si deve ritenere che, oltre all’ applicazione della previsione specifica, che qualifica unico impianto quello in cui vi è un unico soggetto responsabile e che insista su una unica particella catastale, resta la possibilità dell’accertamento caso per caso da parte del SE sulla base di consistenti indizi (Cons. Stato Sez. II n. 7763 e n. 7764 del 2025).
Rispetto alla previsione dell’art. 12 comma 5 del D.M. 5 maggio 2011, nel caso di specie è irrilevante quanto sostenuto dalla parte appellante, circa la differenza delle caratteristiche tecniche dell’impianto, in quanto realizzato su edificio o su facciata. I diversi allegati tecnici del D.M. riguardano solo la disciplina delle caratteristiche costruttive di tali impianti e le tariffe spettanti in relazione a tali caratteristiche, senza impingere sul divieto generale di frazionamento, posto dal richiamato art. 12 comma 5 del D.M. 5 maggio 2011, in relazione alla sola realizzazione degli impianti da parte di un unico soggetto sulla stessa particella catastale o su particelle contigue.
Infondato è il riferimento altresì all’esercizio di un effettivo potere di autotutela, in quanto il SE avrebbe già valutato la documentazione relativa all’impianto nel 2013.
E’ vero che in alcune situazioni la Sezione ha riconosciuto l’applicazione del potere di autotutela, nei casi in cui il SE abbia compiuto uno specifico esame dei presupposti al momento della ammissione agli incentivi, successivamente operando una rivalutazione degli stessi (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 23 aprile 2025 n. 3499; 24 marzo 2025, n. 2433). Peraltro tali precedenti riguardano provvedimenti anteriori alla novella del 2020, che ha prescritto l’osservanza dei presupposti dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, non applicabile retroattivamente se non tramite il procedimento di riesame presso il SE, ai sensi del comma 7 dell’art. 56 del d.l. 76 del 2020 (Cons. Stato, Sez. VI, 12ottobre 2022, n. 8719; Sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743; Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 127; 18 dicembre 2023, n. 10920; 4 giugno 2024, n. 4977). Ne deriva che, prima dell’entrata in vigore della novella del 2020, il SE poteva procedere alla verifica dei requisiti prescindendo dai limiti temporali indicati dall’art. 21 nonies nonché dalla valutazione dell’interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. II, 14 gennaio 2025, n. 226). Nel caso di specie, invece, sarebbe del tutto irrilevante qualificare l’esercizio del potere come di autotutela, dovendo comunque essere rispettati i presupposti di cui all’art. 21 nonies , da cui però deriva anche l’applicazione del comma 2 bis dell’art. 21 nonies , che ha consentito il superamento del limite temporale.
Quanto al riferimento alla MO BI, correttamente il giudice di primo grado ne ha ritenuto l’irrilevanza, in quanto il provvedimento impugnato è basato già su idonee motivazioni, per cui l’eventuale erroneo riferimento al cumulo con tale beneficio fiscale non condurrebbe comunque all’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado. Come è noto, per la consolidata giurisprudenza in presenza di atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di uno dei presupposti motivazionali dell’atto per sorreggere il provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 28 agosto 2024, n. 7289; Sez. III, 17 aprile 2024, n. 3480), mentre è evidente che la rinuncia effettuata il 1° giugno 2018 al beneficio fiscale previsto dalla legge n. 388 del 2000 avrebbe escluso la sussistenza di un cumulo dei benefici, consentendo l’erogazione dell’incentivo alle energie rinnovabili, in mancanza di altre ragioni di decadenza.
Ne deriva l’infondatezza altresì del terzo motivo di appello.
Con riguardo invece al quarto motivo di appello con cui si lamenta la duplicazione dei titoli, il giudice di primo grado ha esaminato la censura facendo correttamente riferimento alla valutazione di tali circostanze in fase esecutiva.
Infatti, la domanda di restituzione è conseguente al provvedimento di decadenza rispetto al quale costituisce un atto dovuto e vincolato, mentre è evidente che la società dovrà restituire solo quanto effettivamente percepito dal momento dell’ammissione agli incentivi e nella misura in cui il SE non abbia già ottenuto le medesime somme per lo stesso titolo. Invece sia il giudizio contabile che quello risarcitorio hanno ad oggetto differenti cause petendi (cfr. Cons. Stato Sez. V 25 giugno 2025, n. 5515). Con riguardo ai proventi del reato oggetto della confisca penale la Cassazione penale valorizza l’autonoma funzione sanzionatoria della confisca per equivalente (disposta nei confronti della società in base al dispositivo della Corte d’appello di Ancona per il reato di cui all’art. 640 bis c.p., ai sensi dell’art. 640 quater c.p.), rispetto all’azione risarcitoria escludendo la sussistenza di eventuali duplicazioni (cfr. Cass. pen., Sez. II, 19 ottobre 2020, n. 28921), salva la eventuale valutazione di quanto il SE abbia ottenuto a titolo di restituzione, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, restituzione che però non risulta allo stato disposta dalla sentenza penale.
E’ infondato il motivo relativo alla condanna alle spese di giudizio, in relazione alla giurisprudenza consolidata, per cui la decisione in ordine alle spese di giudizio rientra nella discrezionalità del giudice ed è sindacabile dal giudice di appello solo nei limiti della manifesta abnormità e irrazionalità ovvero quando il giudice di primo grado abbia condannato alle spese la parte risultata vittoriosa o, in ordine alla compensazione delle spese, abbia posto in essere statuizioni manifestamente irrazionali (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024 n. 6889, Sez. IV, 12 luglio 2024, n. 6262, Sez. II, 9 maggio 2024, n. 4201 e Sez. V, 22 aprile 2024 n. 3589). Inoltre per principio generale le spese seguono la soccombenza, mentre si pone un onere di più specifica motivazione quando si procede alla compensazione delle spese, per cui l'onere della motivazione, in tal caso, è rinforzato al fine di mantenere inalterato il rapporto di regola-eccezione esistente tra i principi di condanna del soccombente e di compensazione delle spese; è dunque proprio la scelta del giudice di procedere alla compensazione delle spese di lite, che deve essere necessariamente supportata da un apparato motivazionale, necessario per vagliare la sussistenza dei presupposti giustificativi dell'esercizio di tale potere, non la liquidazione delle spese in base alla soccombenza che costituisce la regola generale, che deve essere applicata in via ordinaria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1ottobre 2024, n. 7874; Sez. VII, 18 maggio 2023 n. 4953, Sez. V, 28 febbraio 2023 n. 2093 e Sez. VI, 16 marzo 2020 n. 1850).
Sulla base di tali principi giurisprudenziali consolidati, il motivo è infondato in quanto il giudice di primo grado ha proceduto all'applicazione del criterio della soccombenza, e non sussistono quindi palesi abnormità o irrazionalità della decisione relativa alle spese. Rispetto poi alla quantificazione della misura delle spese, il quantum della liquidazione rientra integralmente nel potere discrezionale del giudice di primo grado e, in ogni caso, la misura di 4000 euro non risulta abnorme.
Ritiene invece il Collegio di procedere alla compensazione delle spese del giudizio in relazione alla particolarità complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e gli ulteriori soggetti privati citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU ST BE, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
CE ST, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| CE ST | IU ST BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.