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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12939/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Luciano Manara n. 6, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. RIENTE MANUELA e dell'avv. ZAMPEDRI FRANCO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Corso Francia n. 75, Torino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. ROMITI DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PIANEZZA il 28/06/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/07/2007 e il 02/06/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano nel formulare richieste di mantenimento, dichiarando di nulla avere a pretendere l'una dall'altro a tale titolo e disciplinando ogni questione di carattere economico - patrimoniale alle condizioni come a seguire.
PRENDE ATTO che il Signor continuerà a farsi carico esclusivo dei debiti inerenti la ex casa CP_1 coniugale per l'ammontare complessivo di € 13.174,00, con le modalità sopra indicate, con totale manleva in favore della GN fino a totale estinzione. Pt_1
PRENDE ATTO che il sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva del pagamento delle rate CP_1 del finanziamento n. 306590000 del 18.09.2018 acceso presso Fiditalia sino a totale estinzione dello stesso.
PRENDE ATTO che l'autovettura Opel Mokka, targata ES632MJ, di proprietà del Signor è CP_1 stata venduta per il corrispettivo di € 5.000,00. Detto importo è stato utilizzato in parte per l'estinzione del debito residuo in essere con (cfr. paragrafo 8.c delle premesse di cui al ricorso) mentre CP_2 la restante somma, pari ad € 3.126,00, è stata integralmente lasciata dal Signor nella CP_1 disponibilità della GN a titolo di anticipo per il mantenimento dei figli per i Parte_1 mesi da aprile 2023 a ottobre 2025 (€ 164,00 al mese).
pagina 2 di 4 PRENDE ATTO che la GN si obbliga a volturare a favore del Signor Pt_1 CP_1 l'autovettura KIA Rio, targata EN325YN, entro 15 giorni dalla sentenza di separazione rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso/corrispettivo per la vendita. Le spese di voltura rimarranno a carico del Signor
. CP_1
PRENDE ATTO che i coniugi entro un mese dal deposito del ricorso provvederanno all'estinzione del conto corrente n. 12457 cointestato, sebbene di competenza esclusiva del sig. , in essere presso CP_1 la Banca Intesa Sanpaolo;
il saldo di detto conto, al netto degli oneri di chiusura a carico del sig.
, resterà di esclusiva competenza di quest'ultimo, il quale si impegna sin d'ora a manlevare la CP_1
GN da eventuali richieste di rimborso del fido concesso da Intesa SanPaolo e legato al Pt_1 predetto conto.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e in capo ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con le seguenti modalità di permanenza presso gli stessi:
- e fisseranno la propria residenza e dimora abituale presso la madre, Per_1 Persona_4 attualmente residente in [...];
- e trascorreranno con i rispettivi genitori intere settimane alterne dal lunedì Per_1 Persona_4 alla domenica, con la precisazione che nella settimana di competenza paterna i ragazzi, per esigenze scolastiche e logistiche/organizzative, faranno rientro presso la madre per il pranzo ed il pernottamento mentre la cena si svolgerà con il padre;
nella stessa settimana di competenza del padre, invece, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, i ragazzi si tratterranno presso l'abitazione paterna anche per il pernottamento, salvo il pranzo a casa della mamma per la sola giornata del venerdì;
- e a prescindere dalla possibilità dei genitori di organizzare vacanze fuori città, Per_1 Per_2 trascorreranno rispettivamente con la madre e con il padre 15 giorni durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno in base agli impegni lavorativi dei genitori stessi, con sospensione delle visite con l'altro genitore;
- e trascorreranno le festività natalizie nel seguente modo: il 24.12 sempre con la madre Per_1 Per_2 ed il 25.12 alternando pranzo o cena con ciascuno dei genitori, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con ciascun genitore;
i ponti e le altre festività verranno alternati tra i genitori considerando che, per l'anno in corso, i ragazzi hanno trascorso il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre.
DISPONE, dato atto dei tempi di permanenza dei ragazzi presso il padre, dato altresì atto che per il periodo da aprile 2024 ad ottobre 2025 il Signor ha già riconosciuto alla GN la CP_1 Pt_1 somma di € 3.126,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 164,00 al mese), a carico del Signor il versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di € 86,00 a Controparte_1 titolo di integrazione del contributo al mantenimento dei figli fino ad ottobre 2025. Successivamente, a decorrere dal mese di novembre 2025, dispone che il Signor corrisponda alla GN , CP_1 Pt_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio).
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale erogato dall'Inps viene percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che le spese straordinarie per i figli siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016 che qui si abbia per ripetuto e trascritto.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. pagina 3 di 4 PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12939/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Luciano Manara n. 6, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. RIENTE MANUELA e dell'avv. ZAMPEDRI FRANCO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Corso Francia n. 75, Torino presso lo Controparte_1 studio dell'avv. ROMITI DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PIANEZZA il 28/06/2006.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/07/2007 e il 02/06/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano nel formulare richieste di mantenimento, dichiarando di nulla avere a pretendere l'una dall'altro a tale titolo e disciplinando ogni questione di carattere economico - patrimoniale alle condizioni come a seguire.
PRENDE ATTO che il Signor continuerà a farsi carico esclusivo dei debiti inerenti la ex casa CP_1 coniugale per l'ammontare complessivo di € 13.174,00, con le modalità sopra indicate, con totale manleva in favore della GN fino a totale estinzione. Pt_1
PRENDE ATTO che il sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva del pagamento delle rate CP_1 del finanziamento n. 306590000 del 18.09.2018 acceso presso Fiditalia sino a totale estinzione dello stesso.
PRENDE ATTO che l'autovettura Opel Mokka, targata ES632MJ, di proprietà del Signor è CP_1 stata venduta per il corrispettivo di € 5.000,00. Detto importo è stato utilizzato in parte per l'estinzione del debito residuo in essere con (cfr. paragrafo 8.c delle premesse di cui al ricorso) mentre CP_2 la restante somma, pari ad € 3.126,00, è stata integralmente lasciata dal Signor nella CP_1 disponibilità della GN a titolo di anticipo per il mantenimento dei figli per i Parte_1 mesi da aprile 2023 a ottobre 2025 (€ 164,00 al mese).
pagina 2 di 4 PRENDE ATTO che la GN si obbliga a volturare a favore del Signor Pt_1 CP_1 l'autovettura KIA Rio, targata EN325YN, entro 15 giorni dalla sentenza di separazione rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso/corrispettivo per la vendita. Le spese di voltura rimarranno a carico del Signor
. CP_1
PRENDE ATTO che i coniugi entro un mese dal deposito del ricorso provvederanno all'estinzione del conto corrente n. 12457 cointestato, sebbene di competenza esclusiva del sig. , in essere presso CP_1 la Banca Intesa Sanpaolo;
il saldo di detto conto, al netto degli oneri di chiusura a carico del sig.
, resterà di esclusiva competenza di quest'ultimo, il quale si impegna sin d'ora a manlevare la CP_1
GN da eventuali richieste di rimborso del fido concesso da Intesa SanPaolo e legato al Pt_1 predetto conto.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e in capo ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori con le seguenti modalità di permanenza presso gli stessi:
- e fisseranno la propria residenza e dimora abituale presso la madre, Per_1 Persona_4 attualmente residente in [...];
- e trascorreranno con i rispettivi genitori intere settimane alterne dal lunedì Per_1 Persona_4 alla domenica, con la precisazione che nella settimana di competenza paterna i ragazzi, per esigenze scolastiche e logistiche/organizzative, faranno rientro presso la madre per il pranzo ed il pernottamento mentre la cena si svolgerà con il padre;
nella stessa settimana di competenza del padre, invece, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, i ragazzi si tratterranno presso l'abitazione paterna anche per il pernottamento, salvo il pranzo a casa della mamma per la sola giornata del venerdì;
- e a prescindere dalla possibilità dei genitori di organizzare vacanze fuori città, Per_1 Per_2 trascorreranno rispettivamente con la madre e con il padre 15 giorni durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno in base agli impegni lavorativi dei genitori stessi, con sospensione delle visite con l'altro genitore;
- e trascorreranno le festività natalizie nel seguente modo: il 24.12 sempre con la madre Per_1 Per_2 ed il 25.12 alternando pranzo o cena con ciascuno dei genitori, ad anni alterni;
il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con ciascun genitore;
i ponti e le altre festività verranno alternati tra i genitori considerando che, per l'anno in corso, i ragazzi hanno trascorso il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre.
DISPONE, dato atto dei tempi di permanenza dei ragazzi presso il padre, dato altresì atto che per il periodo da aprile 2024 ad ottobre 2025 il Signor ha già riconosciuto alla GN la CP_1 Pt_1 somma di € 3.126,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 164,00 al mese), a carico del Signor il versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di € 86,00 a Controparte_1 titolo di integrazione del contributo al mantenimento dei figli fino ad ottobre 2025. Successivamente, a decorrere dal mese di novembre 2025, dispone che il Signor corrisponda alla GN , CP_1 Pt_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 250,00 mensili (€ 125,00 per ciascun figlio).
PRENDE ATTO che l'assegno unico universale erogato dall'Inps viene percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
DISPONE che le spese straordinarie per i figli siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016 che qui si abbia per ripetuto e trascritto.
PRENDE ATTO che, con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente. pagina 3 di 4 PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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