Art. 2.
Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, e' concessa un'indennita' speciale nella misura mensile di lire 250.000.
Detta indennita' e' corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 3. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 , ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".
Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, e' concessa un'indennita' speciale nella misura mensile di lire 250.000.
Detta indennita' e' corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 3. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 , ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".