Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1980, n. 19
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 febbraio 1980
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Versione
4 agosto 1988
Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, sono rimborsate dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.
Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unita' sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennita' di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 , ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".
Entrata in vigore il 4 agosto 1988
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