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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/07/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 569 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: pegno – ipoteca – trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) alla via Cassano n. 101, presso lo studio dell'avvocato Amalia Granata, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante dott. P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma (RM) al Viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell'avvocato Luigi Visconti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del procuratore dott. , elettivamente domiciliata in Nocera Controparte_4
Inferiore (SA) alla via G. B. Castaldo n. 64, presso lo studio dell'avvocato Daniela
Vicidomini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: con memoria conclusionale depositata in data 23.1.2025, il procuratore di parte attrice ha chiesto: “1) Accogliere la domanda e per effetto dichiarare
l'inesistenza del credito nonché la nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria e di tutti gli atti successivi e consequenziali in danno dell'istante perché nulli infondati, inammissibili ed ingiusti;
2) Dichiararsi, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del provvedimento di iscrizione ipotecaria per i motivi sopra esposti e per effetto, ordinare all'
[...]
, l'immediata cancellazione a sue spese di ogni provvedimento Controparte_5
d'iscrizione ipotecaria per cui è causa a danno dell'istante, non risultante l'istante inadempiente, né tardivo pagatore per sua responsabilità e/o colpa;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio anche ai sensi dell' art.96 cpc per la temerarietà ed illegittimità della pretesa relativa azione esecutiva operata con clausola di attribuzione alla sottoscritta avvocato anticipatario.”.
Con memoria conclusionale depositata in data 17.2.2025, il procuratore di parte convenuta ha insistito nelle Controparte_1
conclusioni già rassegnate: “in via preliminare: accertata la competenza territoriale alternativa dei soli Tribunale Civile di Roma e Tribunale Civile di Napoli in ordine alla decisione del presente giudizio, dichiarare conseguentemente la propria incompetenza per territorio con ogni conseguenza di legge;
in subordine: accertare e dichiarare
l'improcedibilità dell'azione proposta dall'attore in via gradata: Parte_1
rigettare la domanda formulata dall'attore nei confronti del Parte_1 [...]
perchè sfornita di prova ed infondata in Controparte_6
fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Spese
Generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 19.1.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_7 [...]
per sentir dichiarare l'inesistenza del credito Controparte_1
nonché la nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria di cui alla raccomandata a.r. n.
2 695417808662-0 del 5.10.2023 e di tutti gli atti successivi e consequenziali.
L'attore, a sostegno delle domande avanzate, deduceva che: a) in data 5.10.2023, aveva ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte dell'
[...]
, con l'avvertimento che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla Controparte_8
data di notifica di tale comunicazione, l'ente di riscossione avrebbe provveduto ad iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del debito risultante dal prospetto;
b) la comunicazione aveva ad oggetto l'iscrizione a ruolo della revoca del contributo concesso da parte della per un totale, Controparte_9
comprensivo di interessi, pari ad euro 40.606,83, così dovuto alla data dell'1.8.2023; c) mai nessuna cartella di pagamento era stata notificata all'attore, il quale era venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo della predetta somma esclusivamente con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
d) l'attore è legale rappresentante della la quale, in data 27.7.2017, aveva stipulato con il Banco di Napoli Controparte_10
S.p.A contratto di finanziamento n. 0IR1075644902 per un importo complessivo pari ad euro 65.000,00; in tale contratto, il non aveva sottoscritto alcuna fideiussione Pt_1
sicché, non avendo prestato alcuna garanzia personale nel contratto di finanziamento n.
0IR1075644902, l'attore non poteva ritenersi debitore personale nei confronti delle convenute;
ne conseguiva che l'avviso di iscrizione ipotecaria sull'immobile di sua proprietà e tutti gli atti conseguenziali e successivi dovevano ritenersi nulli.
In punto di diritto, parte attrice, in via preliminare, eccepiva la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, con effetti caducanti nei confronti di tutte le pretese di pagamento verso il contribuente;
inoltre che egli, in qualità di socio di una società a responsabilità limitata, non era tenuto a rispondere con il proprio patrimonio personale, tenuto conto che lo stesso non aveva sottoscritto alcuna garanzia personale;
infine, parte attrice deduceva la violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Per tutti questi motivi, l'attore concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare
l'inesistenza del credito nonché la nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria nonché di tutti gli atti successivi e consequenziali in danno dell'istante perché nulli infondati, inammissibili ed ingiusti;
2) Dichiararsi, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del
3 provvedimento di iscrizione ipotecaria per i motivi sopra esposti e per effetto, ordinare all' , l'immediata cancellazione a sue spese di ogni Controparte_5
provvedimento d'iscrizione ipotecaria per cui è causa a danno dell'istante, non risultante
l'istante inadempiente, né tardivo pagatore per sua responsabilità e/o colpa;
3)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio anche ai sensi dell' art.96 cpc per la temerarietà ed illegittimità della pretesa relativa azione esecutiva operata con clausola di attribuzione alla sottoscritta avvocato anticipatario.”.
Si costituiva la società convenuta Controparte_1
la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, allegava : a)
[...]
preliminarmente, la sussistenza di un difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, tenuto conto che entrambe le convenute hanno sede in Roma;
invero, competente per territorio doveva intendersi il Giudice secondo le regole comuni (sede del convenuto)
e non già quello, speciale ma inapplicabile nella fattispecie, di cui all'art. 27 c.p.c., non trattandosi nel caso in esame di opposizione ai sensi dell'art. 615 o 617 c.p.c.; b) in subordine, ma sempre in via assorbente, che l'azione ex adverso proposta risultava improcedibile, stante l'omessa impugnazione, nel termine di legge, degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, nello specifico della cartella di pagamento, regolarmente notificata e, quindi, divenuta definitiva;
nel caso di specie, la notifica della cartella opposta era avvenuta in data 27.1.2022; c) che risultava provata, oltre che incontestata, la circostanza secondo cui, con contratto stipulato in data
27.7.2017, la società aveva ottenuto dal Banco di Napoli S.p.a. un Controparte_10
finanziamento di euro 65.000,00, da rimborsare entro 24 mesi, mediante il pagamento rate mensili, e che nella stipulazione era intervenuto l'attore al fine di Parte_1
costituirsi fideiussore personale dell'impresa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal prestito;
d) che a seguito dell'inadempimento dell'impresa mutuataria e dell'esito infruttuoso dell'intimazione di pagamento inviata dall'istituto finanziatore, a mezzo raccomandata, alla società e al fideiussore in data 4.4.2019, Intesa
San Paolo aveva chiesto alla convenuta l'attivazione della garanzia del Fondo;
dunque, liquidato in favore della banca richiedente l'importo di 36.766,73, con raccomandata del
4 9.12.2019, la convenuta aveva informato dell'avvenuta escussione della garanzia sia l'impresa che il coobbligato in solido, dichiarando di surrogarsi ex lege al creditore e invitando entrambi al pagamento in solido della somma di euro 36.823,92; attesa la persistente insolvenza, la convenuta procedeva alla formazione del ruolo e alla trasmissione alla società incaricata dell'esazione; e) il credito azionato in via esecutiva non trovava titolo nel contratto di finanziamento stipulato tra la banca e la CP_10
ma nel recupero dell'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal
[...]
Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, e cioè delle somme che la società convenuta, nella sua veste di gestore del Fondo, aveva versato all'istituto finanziatore a titolo di liquidazione della perdita;
f) in ogni caso, la domanda attorea risultava infondata in virtù della prova dell'esistenza della fideiussione del . Pt_1
Per tutti questi motivi, la società convenuta concludeva chiedendo: “in via preliminare: accertata la competenza territoriale alternativa dei soli Tribunale Civile di
Roma e Tribunale Civile di Napoli in ordine alla decisione del presente giudizio, dichiarare conseguentemente la propria incompetenza per territorio con ogni conseguenza di legge;
in subordine: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta dall'attore in via gradata: rigettare la domanda formulata Parte_1
dall'attore nei confronti del Parte_1 Controparte_6
perchè sfornita di prova ed infondata in fatto e in diritto. Con vittoria
[...]
di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Spese Generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.”.
Si costituiva la convenuta la quale, contestando Controparte_8
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, allegava che: a) non accettava il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda ed in particolare all'inesistenza di una garanzia personale in capo all'attore; b) quanto all'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, in data 27.01.2022 essa convenuta notificava all'attore cartella di pagamento n.
07120200051875576001 mai impugnata, avente ad oggetto il ruolo 2020/003771 per importi dovuti a titolo di escussione garanzia di fondo pubblico.
5 Per tutti questi motivi, la convenuta concludeva chiedendo: “1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in merito alla inesistenza Controparte_5
del credito nei confronti del sig. 2) rigettare le richieste formulate da Parte_1
parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra espresse ed elencate;
3) il tutto con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi in forma equa e forfettaria al procuratore antistatario. - In subordine: 4) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle istanze preliminari e nel caso di eventuale accoglimento totale o parziale del ricorso, condannare l'Ente Impositore a manlevare l'
[...]
, dalle spese del presente giudizio e/o comunque compensare le spese Controparte_3
nei confronti di quest'ultimo tenuto conto della non imputabilità dell'eccezioni sollevate da controparte.”.
La convenuta unica parte a Controparte_1
depositare le memorie ex art. 171ter c.p.c., ribadiva con esse tutto quanto dedotto con il proprio atto di costituzione.
Con note di trattazione scritta depositate in data 27.6.2024, parte attrice deduceva che:
a) dalla documentazione depositata dalla convenuta si Controparte_8
evinceva che la cartella di pagamento era stata consegnata ad un familiare dell'attore e che non risultava depositata la prova della raccomandata informativa;
b) quanto all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, l'azione doveva essere qualificata come ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire l'ipoteca e dunque andava applicata la regola prevista dall'art. 20 c.p.c., secondo la quale il foro competente andrebbe individuato tenendo conto del luogo dove è sorta l'obbligazione.
In seguito ad un rinvio, all'udienza del 4.10.2024, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, rinviava la causa per la rimessione in decisione, concedendo i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Dunque, all'udienza del 21.3.2025, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, rimetteva la causa in decisione.
*** ****
6 Tanto premesso, in primo luogo va rigettata l'eccezione di incompetenza del
Tribunale adito, sollevata dalla in Controparte_1
quanto è pacifico in giurisprudenza che i giudizi, come quello di specie, aventi ad oggetto contestazioni avverso le comunicazioni d'iscrizione d'ipoteca vanno sussunti nell'alveo delle azioni di accertamento negativo del credito ( cfr. Cass Civ. 10272/201; Cass. Civ.
S.U. 19667/2014; Cass. Civ. S.u. 15354/2015) che ben possono essere azionate, ex art. 20
c.p.c., presso il foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. Nel caso di specie, dunque, essendo l'obbligazione sorta in Arzano, risulta competente alla trattazione del giudizio, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il Tribunale di Napoli Nord.
Nel merito, tuttavia l'azione proposta da parte attrice è infondata per quanto di seguito indicato.
Orbene, contrariamente a quanto asserito da parte attrice la comunicazione preventiva ex art. 77 D.P.R. 602/1973 di iscrizione ipotecaria del 5.10.2023 risulta preceduta dalla notifica nei confronti dell'attore della cartella di pagamento n. 07120200051875576001, avvenuta, per come documentalmente provato dall' , a Controparte_3
mezzo invio di raccomandata a/r, recapitata in data 27.01.2022 presso l'indirizzo di residenza dell'attore, in Frattamaggiore alla via Torino n. 30, a persona di famiglia ( cfr. doc. 7 e doc 10, prod. ). Controparte_7
Invero, la notifica della cartella di pagamento risulta ritualmente avvenuta secondo il disposto dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 in quanto la raccomandata a/r risulta consegnata nel luogo di residenza del destinatario a mani di persona di famiglia con conseguente presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, non essendo previsto dalla norma in questione lo svolgimento di ulteriori formalità (cfr. ex multis Cass civ. ord. n.
4160/222 “ la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
11. il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 175 del 2018); 12. a mente della disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e
26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia
7 avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e
l'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
13. questa Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); 14. la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario”).
Da quanto detto discende che è infondato il rilievo della irregolarità della comunicazione preventiva per iscrizione di ipoteca per omessa notifica della cartella di pagamento.
Non risultano fondate nemmeno le doglianze avanzate da parte attrice sul merito della pretesa creditoria posta alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Sul punto, con rilievo assorbente di ogni ulteriore questione, si rileva che ha prodotto in atti la fideiussione Controparte_1
per operazione specifica rilasciata da in relazione al finanziamento per Parte_1
l'importo di euro 65.000,00 concesso alla dal Banco di Napoli S.p.A. in Controparte_10
data 27.07.2017 e rispetto al quale la Controparte_11
ha rilasciato, in pari data, garanzia sul Fondo di Garanzia per le Piccole Medie
[...]
Imprese, costituito ai sensi della l. n. 662/1996 succ. modif. ed integr. ( cfr. doc. 3 e 4
8 ). Controparte_1
Orbene, parte attrice non ha effettuato alcun rituale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al documento di sintesi, prodotto in atti da parte avversa, portante la fideiussione in questione, né risulta contestato il dedotto inadempimento nella restituzione del finanziamento percepito da parte della Ne discende che risulta Controparte_10
pienamente legittima, in forza della normativa di riferimento, la pretesa della a seguito dell'attivazione del Controparte_1
fondo di Garanzia ed alla liquidazione in favore della banca finanziatrice dell'importo dovuto, di rivalersi nei confronti del soggetto beneficiario delle somme dovute con surroga ex lege nei diritti spettanti al finanziatore in relazione alla garanzia personale prestata da parte attrice.
Risulta infine infondata ogni doglianza per violazione dell'art 24 Cost., in quanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questione indica la possibilità di adire il Giudice ordinario, come avvenuto nel caso di specie.
Da tutto quanto detto discende quindi l'integrale rigetto delle doglianze avanzate da parte attrice con l'atto introduttivo e conseguentemente il rigetto di quanto ivi domandato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate in favore delle parti convenute, con attribuzione in favore del difensore della convenuta dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in Controparte_8
dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta da ciascuna di esse e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.g.
n. 569/2024 tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA le domande avanzate in giudizio da;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta , che liquida in euro Controparte_8
2.356,00 per compenso professionale, oltre spese generali come per legge
9 nonchè IVA e CPA se dovute, con attribuzione all'avv. Daniela Vicidomini dichiaratasi antistataria;
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta che Controparte_1 liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali come per legge nonchè IVA e CPA se dovute;
4) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, il 18.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 569 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: pegno – ipoteca – trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli (NA) alla via Cassano n. 101, presso lo studio dell'avvocato Amalia Granata, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante dott. P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma (RM) al Viale Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell'avvocato Luigi Visconti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del procuratore dott. , elettivamente domiciliata in Nocera Controparte_4
Inferiore (SA) alla via G. B. Castaldo n. 64, presso lo studio dell'avvocato Daniela
Vicidomini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
1 CONCLUSIONI: con memoria conclusionale depositata in data 23.1.2025, il procuratore di parte attrice ha chiesto: “1) Accogliere la domanda e per effetto dichiarare
l'inesistenza del credito nonché la nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria e di tutti gli atti successivi e consequenziali in danno dell'istante perché nulli infondati, inammissibili ed ingiusti;
2) Dichiararsi, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del provvedimento di iscrizione ipotecaria per i motivi sopra esposti e per effetto, ordinare all'
[...]
, l'immediata cancellazione a sue spese di ogni provvedimento Controparte_5
d'iscrizione ipotecaria per cui è causa a danno dell'istante, non risultante l'istante inadempiente, né tardivo pagatore per sua responsabilità e/o colpa;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio anche ai sensi dell' art.96 cpc per la temerarietà ed illegittimità della pretesa relativa azione esecutiva operata con clausola di attribuzione alla sottoscritta avvocato anticipatario.”.
Con memoria conclusionale depositata in data 17.2.2025, il procuratore di parte convenuta ha insistito nelle Controparte_1
conclusioni già rassegnate: “in via preliminare: accertata la competenza territoriale alternativa dei soli Tribunale Civile di Roma e Tribunale Civile di Napoli in ordine alla decisione del presente giudizio, dichiarare conseguentemente la propria incompetenza per territorio con ogni conseguenza di legge;
in subordine: accertare e dichiarare
l'improcedibilità dell'azione proposta dall'attore in via gradata: Parte_1
rigettare la domanda formulata dall'attore nei confronti del Parte_1 [...]
perchè sfornita di prova ed infondata in Controparte_6
fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Spese
Generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 19.1.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_7 [...]
per sentir dichiarare l'inesistenza del credito Controparte_1
nonché la nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria di cui alla raccomandata a.r. n.
2 695417808662-0 del 5.10.2023 e di tutti gli atti successivi e consequenziali.
L'attore, a sostegno delle domande avanzate, deduceva che: a) in data 5.10.2023, aveva ricevuto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria da parte dell'
[...]
, con l'avvertimento che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla Controparte_8
data di notifica di tale comunicazione, l'ente di riscossione avrebbe provveduto ad iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del debito risultante dal prospetto;
b) la comunicazione aveva ad oggetto l'iscrizione a ruolo della revoca del contributo concesso da parte della per un totale, Controparte_9
comprensivo di interessi, pari ad euro 40.606,83, così dovuto alla data dell'1.8.2023; c) mai nessuna cartella di pagamento era stata notificata all'attore, il quale era venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo della predetta somma esclusivamente con la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
d) l'attore è legale rappresentante della la quale, in data 27.7.2017, aveva stipulato con il Banco di Napoli Controparte_10
S.p.A contratto di finanziamento n. 0IR1075644902 per un importo complessivo pari ad euro 65.000,00; in tale contratto, il non aveva sottoscritto alcuna fideiussione Pt_1
sicché, non avendo prestato alcuna garanzia personale nel contratto di finanziamento n.
0IR1075644902, l'attore non poteva ritenersi debitore personale nei confronti delle convenute;
ne conseguiva che l'avviso di iscrizione ipotecaria sull'immobile di sua proprietà e tutti gli atti conseguenziali e successivi dovevano ritenersi nulli.
In punto di diritto, parte attrice, in via preliminare, eccepiva la mancata notificazione delle cartelle di pagamento, con effetti caducanti nei confronti di tutte le pretese di pagamento verso il contribuente;
inoltre che egli, in qualità di socio di una società a responsabilità limitata, non era tenuto a rispondere con il proprio patrimonio personale, tenuto conto che lo stesso non aveva sottoscritto alcuna garanzia personale;
infine, parte attrice deduceva la violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Per tutti questi motivi, l'attore concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare
l'inesistenza del credito nonché la nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria nonché di tutti gli atti successivi e consequenziali in danno dell'istante perché nulli infondati, inammissibili ed ingiusti;
2) Dichiararsi, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del
3 provvedimento di iscrizione ipotecaria per i motivi sopra esposti e per effetto, ordinare all' , l'immediata cancellazione a sue spese di ogni Controparte_5
provvedimento d'iscrizione ipotecaria per cui è causa a danno dell'istante, non risultante
l'istante inadempiente, né tardivo pagatore per sua responsabilità e/o colpa;
3)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio anche ai sensi dell' art.96 cpc per la temerarietà ed illegittimità della pretesa relativa azione esecutiva operata con clausola di attribuzione alla sottoscritta avvocato anticipatario.”.
Si costituiva la società convenuta Controparte_1
la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, allegava : a)
[...]
preliminarmente, la sussistenza di un difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, tenuto conto che entrambe le convenute hanno sede in Roma;
invero, competente per territorio doveva intendersi il Giudice secondo le regole comuni (sede del convenuto)
e non già quello, speciale ma inapplicabile nella fattispecie, di cui all'art. 27 c.p.c., non trattandosi nel caso in esame di opposizione ai sensi dell'art. 615 o 617 c.p.c.; b) in subordine, ma sempre in via assorbente, che l'azione ex adverso proposta risultava improcedibile, stante l'omessa impugnazione, nel termine di legge, degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, nello specifico della cartella di pagamento, regolarmente notificata e, quindi, divenuta definitiva;
nel caso di specie, la notifica della cartella opposta era avvenuta in data 27.1.2022; c) che risultava provata, oltre che incontestata, la circostanza secondo cui, con contratto stipulato in data
27.7.2017, la società aveva ottenuto dal Banco di Napoli S.p.a. un Controparte_10
finanziamento di euro 65.000,00, da rimborsare entro 24 mesi, mediante il pagamento rate mensili, e che nella stipulazione era intervenuto l'attore al fine di Parte_1
costituirsi fideiussore personale dell'impresa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal prestito;
d) che a seguito dell'inadempimento dell'impresa mutuataria e dell'esito infruttuoso dell'intimazione di pagamento inviata dall'istituto finanziatore, a mezzo raccomandata, alla società e al fideiussore in data 4.4.2019, Intesa
San Paolo aveva chiesto alla convenuta l'attivazione della garanzia del Fondo;
dunque, liquidato in favore della banca richiedente l'importo di 36.766,73, con raccomandata del
4 9.12.2019, la convenuta aveva informato dell'avvenuta escussione della garanzia sia l'impresa che il coobbligato in solido, dichiarando di surrogarsi ex lege al creditore e invitando entrambi al pagamento in solido della somma di euro 36.823,92; attesa la persistente insolvenza, la convenuta procedeva alla formazione del ruolo e alla trasmissione alla società incaricata dell'esazione; e) il credito azionato in via esecutiva non trovava titolo nel contratto di finanziamento stipulato tra la banca e la CP_10
ma nel recupero dell'intervento agevolativo concesso all'operazione finanziaria dal
[...]
Fondo di Garanzia ex L. n. 662/96, e cioè delle somme che la società convenuta, nella sua veste di gestore del Fondo, aveva versato all'istituto finanziatore a titolo di liquidazione della perdita;
f) in ogni caso, la domanda attorea risultava infondata in virtù della prova dell'esistenza della fideiussione del . Pt_1
Per tutti questi motivi, la società convenuta concludeva chiedendo: “in via preliminare: accertata la competenza territoriale alternativa dei soli Tribunale Civile di
Roma e Tribunale Civile di Napoli in ordine alla decisione del presente giudizio, dichiarare conseguentemente la propria incompetenza per territorio con ogni conseguenza di legge;
in subordine: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione proposta dall'attore in via gradata: rigettare la domanda formulata Parte_1
dall'attore nei confronti del Parte_1 Controparte_6
perchè sfornita di prova ed infondata in fatto e in diritto. Con vittoria
[...]
di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Spese Generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.”.
Si costituiva la convenuta la quale, contestando Controparte_8
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, allegava che: a) non accettava il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda ed in particolare all'inesistenza di una garanzia personale in capo all'attore; b) quanto all'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, in data 27.01.2022 essa convenuta notificava all'attore cartella di pagamento n.
07120200051875576001 mai impugnata, avente ad oggetto il ruolo 2020/003771 per importi dovuti a titolo di escussione garanzia di fondo pubblico.
5 Per tutti questi motivi, la convenuta concludeva chiedendo: “1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in merito alla inesistenza Controparte_5
del credito nei confronti del sig. 2) rigettare le richieste formulate da Parte_1
parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra espresse ed elencate;
3) il tutto con vittoria delle competenze e delle spese di giudizio, da liquidarsi in forma equa e forfettaria al procuratore antistatario. - In subordine: 4) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle istanze preliminari e nel caso di eventuale accoglimento totale o parziale del ricorso, condannare l'Ente Impositore a manlevare l'
[...]
, dalle spese del presente giudizio e/o comunque compensare le spese Controparte_3
nei confronti di quest'ultimo tenuto conto della non imputabilità dell'eccezioni sollevate da controparte.”.
La convenuta unica parte a Controparte_1
depositare le memorie ex art. 171ter c.p.c., ribadiva con esse tutto quanto dedotto con il proprio atto di costituzione.
Con note di trattazione scritta depositate in data 27.6.2024, parte attrice deduceva che:
a) dalla documentazione depositata dalla convenuta si Controparte_8
evinceva che la cartella di pagamento era stata consegnata ad un familiare dell'attore e che non risultava depositata la prova della raccomandata informativa;
b) quanto all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, l'azione doveva essere qualificata come ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire l'ipoteca e dunque andava applicata la regola prevista dall'art. 20 c.p.c., secondo la quale il foro competente andrebbe individuato tenendo conto del luogo dove è sorta l'obbligazione.
In seguito ad un rinvio, all'udienza del 4.10.2024, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, rinviava la causa per la rimessione in decisione, concedendo i termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Dunque, all'udienza del 21.3.2025, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, rimetteva la causa in decisione.
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6 Tanto premesso, in primo luogo va rigettata l'eccezione di incompetenza del
Tribunale adito, sollevata dalla in Controparte_1
quanto è pacifico in giurisprudenza che i giudizi, come quello di specie, aventi ad oggetto contestazioni avverso le comunicazioni d'iscrizione d'ipoteca vanno sussunti nell'alveo delle azioni di accertamento negativo del credito ( cfr. Cass Civ. 10272/201; Cass. Civ.
S.U. 19667/2014; Cass. Civ. S.u. 15354/2015) che ben possono essere azionate, ex art. 20
c.p.c., presso il foro del luogo ove è sorta l'obbligazione. Nel caso di specie, dunque, essendo l'obbligazione sorta in Arzano, risulta competente alla trattazione del giudizio, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. il Tribunale di Napoli Nord.
Nel merito, tuttavia l'azione proposta da parte attrice è infondata per quanto di seguito indicato.
Orbene, contrariamente a quanto asserito da parte attrice la comunicazione preventiva ex art. 77 D.P.R. 602/1973 di iscrizione ipotecaria del 5.10.2023 risulta preceduta dalla notifica nei confronti dell'attore della cartella di pagamento n. 07120200051875576001, avvenuta, per come documentalmente provato dall' , a Controparte_3
mezzo invio di raccomandata a/r, recapitata in data 27.01.2022 presso l'indirizzo di residenza dell'attore, in Frattamaggiore alla via Torino n. 30, a persona di famiglia ( cfr. doc. 7 e doc 10, prod. ). Controparte_7
Invero, la notifica della cartella di pagamento risulta ritualmente avvenuta secondo il disposto dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 in quanto la raccomandata a/r risulta consegnata nel luogo di residenza del destinatario a mani di persona di famiglia con conseguente presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, non essendo previsto dalla norma in questione lo svolgimento di ulteriori formalità (cfr. ex multis Cass civ. ord. n.
4160/222 “ la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
11. il regime differenziato della notificazione diretta ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 175 del 2018); 12. a mente della disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 e del D.M. 1 ottobre 2008, artt. 20 e
26, è sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia
7 avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento, ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione firmi il registro di consegna della corrispondenza e
l'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
13. questa Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 ed ivi ulteriori precedenti); 14. la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con conseguente onere della prova contraria a carico del destinatario”).
Da quanto detto discende che è infondato il rilievo della irregolarità della comunicazione preventiva per iscrizione di ipoteca per omessa notifica della cartella di pagamento.
Non risultano fondate nemmeno le doglianze avanzate da parte attrice sul merito della pretesa creditoria posta alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Sul punto, con rilievo assorbente di ogni ulteriore questione, si rileva che ha prodotto in atti la fideiussione Controparte_1
per operazione specifica rilasciata da in relazione al finanziamento per Parte_1
l'importo di euro 65.000,00 concesso alla dal Banco di Napoli S.p.A. in Controparte_10
data 27.07.2017 e rispetto al quale la Controparte_11
ha rilasciato, in pari data, garanzia sul Fondo di Garanzia per le Piccole Medie
[...]
Imprese, costituito ai sensi della l. n. 662/1996 succ. modif. ed integr. ( cfr. doc. 3 e 4
8 ). Controparte_1
Orbene, parte attrice non ha effettuato alcun rituale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al documento di sintesi, prodotto in atti da parte avversa, portante la fideiussione in questione, né risulta contestato il dedotto inadempimento nella restituzione del finanziamento percepito da parte della Ne discende che risulta Controparte_10
pienamente legittima, in forza della normativa di riferimento, la pretesa della a seguito dell'attivazione del Controparte_1
fondo di Garanzia ed alla liquidazione in favore della banca finanziatrice dell'importo dovuto, di rivalersi nei confronti del soggetto beneficiario delle somme dovute con surroga ex lege nei diritti spettanti al finanziatore in relazione alla garanzia personale prestata da parte attrice.
Risulta infine infondata ogni doglianza per violazione dell'art 24 Cost., in quanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questione indica la possibilità di adire il Giudice ordinario, come avvenuto nel caso di specie.
Da tutto quanto detto discende quindi l'integrale rigetto delle doglianze avanzate da parte attrice con l'atto introduttivo e conseguentemente il rigetto di quanto ivi domandato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate in favore delle parti convenute, con attribuzione in favore del difensore della convenuta dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in Controparte_8
dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta da ciascuna di esse e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.g.
n. 569/2024 tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) RIGETTA le domande avanzate in giudizio da;
Parte_1
2) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta , che liquida in euro Controparte_8
2.356,00 per compenso professionale, oltre spese generali come per legge
9 nonchè IVA e CPA se dovute, con attribuzione all'avv. Daniela Vicidomini dichiaratasi antistataria;
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della convenuta che Controparte_1 liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali come per legge nonchè IVA e CPA se dovute;
4) MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa, il 18.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
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