CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 361/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 24/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZCRI200155 2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato un atto a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate (AE) aveva recuperato a tassazione un credito d'imposta in realtà inesistente, che era stato esposto nella dichiarazione dell'anno
2016, ed utilizzato nel 2017.
Non ha contestato l'inesistenza di quel credito, ma ha spiegato che la relativa dichiarazione dei redditi era stata redatta, infedelmente, dal proprio commercialista;
che per tale condotta egli l'aveva poi denunciato al Giudice penale;
e che di seguito aveva pure chiesto la definizione agevolata della lite, e quindi l'annullamento della cartella.
L'Ufficio ha aderito alla richiesta di definizione agevolata, ma ha insistito per il pagamento delle sanzioni.
All'esito la Corte di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere, in relazione alle imposte dovute;
ma ha confermato l'atto impugnato in relazione alle sanzioni, rilevando che -in mancanza di una sentenza penale di accertamento della colpevolezza del commercialista, e della mancata partecipazione del Ricorrente_1 alle anzidette condotte illegittime- non era possibile escludere la negligenza del contribuente, e quindi farsi luogo all'annullamento delle sanzioni, tenuto conto della lettera dell'art. 13 del d. lgs. 471\1997.
Con l'appello il Ricorrente_1 precisa d'avere ricevuto (il 9\4\2019) una comunicazione bonaria per il pagamento dell'imposta di cui qui si discute;
di non avere adempiuto, e d'avere perciò ricevuto (il
16\9\2021) la notifica di una prima cartella di pagamento, con la quale all'imposta erano stati aggiunti interessi e sanzioni;
d'avere impugnato quella cartella, ma d'avere poi presentato l'istanza di definizione agevolata di cui s'è detto, che aveva ad oggetto sia quella cartella di pagamento che altri debiti ulteriori;
e d'essere stata quell'istanza accolta, tant'è che stava ancora pagando, regolarmente le relative rate.
Per cui quel primo giudizio era stato definito con l'accertamento d'essere cessata la materia del contendere.
Era di seguito accaduto che la Guardia di Finanza (GdF), a seguito di una verifica fiscale, gli aveva notificato (in data 7\1\2020) il relativo processo verbale di constatazione (PVC), col quale gli aveva stata contestato la debenza di quella stessa imposta, con le relative sanzioni, senza tenere conto del fatto che l'una come le altre erano già state definite nei modi di cui si è appena detto.
E sulla base di quel PVC l'AE gli aveva infine notificato l'atto di recupero che forma l'oggetto del presente giudizio.
Ma una volta che la definizione agevolata, per quanto detto, aveva avuto ad oggetto sia l'imposta che le sanzioni che erano state irrogate con la cartella di pagamento, doveva ritenersi che il successivo atto di recupero costituiva un'illegittima duplicazione della stessa imposta e delle medesime sanzioni.
In altri termini l'Ufficio -avendo accolto la sua richiesta di definizione agevolata del credito portato dalla cartella;
ed in considerazione del fatto che quella richiesta, per quanto detto, aveva ad oggetto sia l'imposta che le sanzioni irrogate con la cartella- era carente del potere di emettere l'atto di recupero oggi impugnato, per il divieto di “bis in idem” posto dagli artt. 67 del d.P.R. 600\1973; 2 del D.M. 37\1997; e 4 del d. lgs. 472\1997.
Per cui la Corte di primo grado, avendo accertato che la sua richiesta di definizione agevolata era stata accolta dall'Ufficio, avrebbe dovuto annullare l'atto di recupero “in toto”, e quindi sia in relazione all'imposta che alle sanzioni, posto che l'accertamento della non debenza della sola imposta aveva, nei fatti, consentito la duplicazione delle sanzioni, a fronte di un'identica violazione.
L'Ufficio ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo che non c'era stata alcuna duplicazione delle sanzioni, posto che quelle irrogate con la cartella notificata nel 2021 erano diverse da quelle irrogate col successivo atto di recupero, oggi impugnato, notificato l'11\4\2024: le prime, infatti, si riferivano a violazioni formali, sanzionate ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del d. lgs. 471\1997: tant'è che la sanzione era stata irrogata in misura pari al 30% delle somme evase: e tali sanzioni erano state effettivamente transatte con l'istanza di definizione agevolata, assieme ai debiti risultanti dalle cartelle di cui s'è detto.
Viceversa, le sanzioni irrogate con l'atto di recupero in questa sede impugnato sanzionavano una condotta del tutto diversa, che era emersa dal PVC della GdF, dal quale emergeva l'utilizzo, in compensazione, di crediti inesistenti: per cui la sanzione era stata irrogata in misura pari al 100% dei crediti utilizzati, ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello stesso d. lgs. 471\1997.
Di conseguenza, non c'era stata alcuna duplicazione delle sanzioni e, per elidere quelle di cui si discute in questa sede, il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova della totale assenza di una propria colpa: e quindi di versare in uno stato d'ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, delle condotte illegittime che venivano poste in essere dal proprio commercialista.
Prova che nella specie era mancata, essendo ancora pendente il processo penale innescato dalla denuncia a suo tempo presentata dal Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di appello il Ricorrente_1 ha poi depositato dei motivi aggiunti: di cui va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità.
A tale fine è utile ricordare, in via generale (v. Cass. 11386\1999), che “l'appellante deve formulare tutte le sue censure con l'atto d'appello e nulla può aggiungere nel prosieguo, perché, in forza della regola della specificità dei motivi, con tale atto consuma definitivamente il diritto d'impugnazione, fissando i limiti di devoluzione della controversie in sede di gravame”.
Per poi aggiungere, con specifico riferimento al processo tributario (v. Cass. 32390\2022; 13742\2015), che “nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”.
Passendo al merito del gravame, occorre rilevare che la cartella di pagamento che era stata notificata nel
2021, e che è stata poi annullata per effetto della definizione agevolata, aveva ad oggetto (oltre all'imposta dovuta, pari ad € 101.291) sanzioni per omesso, ritardato o carente versamento: sanzioni che, con la cartella, erano state quantificate nel 30% dell'imposta non versata;
e tali sanzioni sono state poi definite con l'istanza di definizione agevolata a cui fa riferimento l'appellante.
La sanzione che è stata irrogata con l'atto di recupero oggi impugnato, viceversa, puniva una condotta differente: e cioè d'avere utilizzato in compensazione crediti inesistenti: tant'è che la sanzione è stata irrogata in misura pari 100% dell'importo dei crediti utilizzati in compensazione.
E' quindi evidente che si tratta di sanzioni che puniscono condotte del tutto diverse (omesso, ritardato o carente versamento dell'IRPEF dovuta, ex art. 13, commi 1 e 2, del d. lgs. 471\1997; ed utilizzo, in compensazione, di crediti inesistenti, ex art. 13, comma 5, dello stesso decreto), che giustificano l'irrogazione delle diverse sanzioni: le prime soltanto delle quali sono state poi elise (assieme al debito tributario) a mezzo dell'istanza di definizione agevolata.
Per cui -una volta accertata l'assenza di duplicazione della medesima sanzione;
e passando ad esaminare, nel merito, quella che è stata irrogata con l'atto di recupero- deve considerarsi che l'art. 5 del d.lgs. 472\1997 stabilisce che “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Mentre il successivo art. 6 prevede che “se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.
Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.
Nel caso di specie, dunque, il Ricorrente_1 non ha depositato la denuncia che assume d'avere presentato a suo tempo, nei confronti del proprio commercialista, né gli atti del relativo procedimento: ed anzi, dagli allegati depositati in primo grado sembra emergere che l'imputato di quel giudizio sia proprio il Ricorrente_1: per cui è mancata del tutto la prova del fatto che la condotta qui in contestazione sia ascrivibile a terzi;
del fatto che il contribuente non vi ha concorso;
e del fatto che non potesse evitare l'illecito usando l'ordinaria diligenza.
Per cui l'appello va respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna il Ricorrente_1 al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 9.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 747/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 361/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 24/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZCRI200155 2023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 25/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato un atto a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate (AE) aveva recuperato a tassazione un credito d'imposta in realtà inesistente, che era stato esposto nella dichiarazione dell'anno
2016, ed utilizzato nel 2017.
Non ha contestato l'inesistenza di quel credito, ma ha spiegato che la relativa dichiarazione dei redditi era stata redatta, infedelmente, dal proprio commercialista;
che per tale condotta egli l'aveva poi denunciato al Giudice penale;
e che di seguito aveva pure chiesto la definizione agevolata della lite, e quindi l'annullamento della cartella.
L'Ufficio ha aderito alla richiesta di definizione agevolata, ma ha insistito per il pagamento delle sanzioni.
All'esito la Corte di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere, in relazione alle imposte dovute;
ma ha confermato l'atto impugnato in relazione alle sanzioni, rilevando che -in mancanza di una sentenza penale di accertamento della colpevolezza del commercialista, e della mancata partecipazione del Ricorrente_1 alle anzidette condotte illegittime- non era possibile escludere la negligenza del contribuente, e quindi farsi luogo all'annullamento delle sanzioni, tenuto conto della lettera dell'art. 13 del d. lgs. 471\1997.
Con l'appello il Ricorrente_1 precisa d'avere ricevuto (il 9\4\2019) una comunicazione bonaria per il pagamento dell'imposta di cui qui si discute;
di non avere adempiuto, e d'avere perciò ricevuto (il
16\9\2021) la notifica di una prima cartella di pagamento, con la quale all'imposta erano stati aggiunti interessi e sanzioni;
d'avere impugnato quella cartella, ma d'avere poi presentato l'istanza di definizione agevolata di cui s'è detto, che aveva ad oggetto sia quella cartella di pagamento che altri debiti ulteriori;
e d'essere stata quell'istanza accolta, tant'è che stava ancora pagando, regolarmente le relative rate.
Per cui quel primo giudizio era stato definito con l'accertamento d'essere cessata la materia del contendere.
Era di seguito accaduto che la Guardia di Finanza (GdF), a seguito di una verifica fiscale, gli aveva notificato (in data 7\1\2020) il relativo processo verbale di constatazione (PVC), col quale gli aveva stata contestato la debenza di quella stessa imposta, con le relative sanzioni, senza tenere conto del fatto che l'una come le altre erano già state definite nei modi di cui si è appena detto.
E sulla base di quel PVC l'AE gli aveva infine notificato l'atto di recupero che forma l'oggetto del presente giudizio.
Ma una volta che la definizione agevolata, per quanto detto, aveva avuto ad oggetto sia l'imposta che le sanzioni che erano state irrogate con la cartella di pagamento, doveva ritenersi che il successivo atto di recupero costituiva un'illegittima duplicazione della stessa imposta e delle medesime sanzioni.
In altri termini l'Ufficio -avendo accolto la sua richiesta di definizione agevolata del credito portato dalla cartella;
ed in considerazione del fatto che quella richiesta, per quanto detto, aveva ad oggetto sia l'imposta che le sanzioni irrogate con la cartella- era carente del potere di emettere l'atto di recupero oggi impugnato, per il divieto di “bis in idem” posto dagli artt. 67 del d.P.R. 600\1973; 2 del D.M. 37\1997; e 4 del d. lgs. 472\1997.
Per cui la Corte di primo grado, avendo accertato che la sua richiesta di definizione agevolata era stata accolta dall'Ufficio, avrebbe dovuto annullare l'atto di recupero “in toto”, e quindi sia in relazione all'imposta che alle sanzioni, posto che l'accertamento della non debenza della sola imposta aveva, nei fatti, consentito la duplicazione delle sanzioni, a fronte di un'identica violazione.
L'Ufficio ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo che non c'era stata alcuna duplicazione delle sanzioni, posto che quelle irrogate con la cartella notificata nel 2021 erano diverse da quelle irrogate col successivo atto di recupero, oggi impugnato, notificato l'11\4\2024: le prime, infatti, si riferivano a violazioni formali, sanzionate ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del d. lgs. 471\1997: tant'è che la sanzione era stata irrogata in misura pari al 30% delle somme evase: e tali sanzioni erano state effettivamente transatte con l'istanza di definizione agevolata, assieme ai debiti risultanti dalle cartelle di cui s'è detto.
Viceversa, le sanzioni irrogate con l'atto di recupero in questa sede impugnato sanzionavano una condotta del tutto diversa, che era emersa dal PVC della GdF, dal quale emergeva l'utilizzo, in compensazione, di crediti inesistenti: per cui la sanzione era stata irrogata in misura pari al 100% dei crediti utilizzati, ai sensi dell'art. 13, comma 5, dello stesso d. lgs. 471\1997.
Di conseguenza, non c'era stata alcuna duplicazione delle sanzioni e, per elidere quelle di cui si discute in questa sede, il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova della totale assenza di una propria colpa: e quindi di versare in uno stato d'ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, delle condotte illegittime che venivano poste in essere dal proprio commercialista.
Prova che nella specie era mancata, essendo ancora pendente il processo penale innescato dalla denuncia a suo tempo presentata dal Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di appello il Ricorrente_1 ha poi depositato dei motivi aggiunti: di cui va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità.
A tale fine è utile ricordare, in via generale (v. Cass. 11386\1999), che “l'appellante deve formulare tutte le sue censure con l'atto d'appello e nulla può aggiungere nel prosieguo, perché, in forza della regola della specificità dei motivi, con tale atto consuma definitivamente il diritto d'impugnazione, fissando i limiti di devoluzione della controversie in sede di gravame”.
Per poi aggiungere, con specifico riferimento al processo tributario (v. Cass. 32390\2022; 13742\2015), che “nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”.
Passendo al merito del gravame, occorre rilevare che la cartella di pagamento che era stata notificata nel
2021, e che è stata poi annullata per effetto della definizione agevolata, aveva ad oggetto (oltre all'imposta dovuta, pari ad € 101.291) sanzioni per omesso, ritardato o carente versamento: sanzioni che, con la cartella, erano state quantificate nel 30% dell'imposta non versata;
e tali sanzioni sono state poi definite con l'istanza di definizione agevolata a cui fa riferimento l'appellante.
La sanzione che è stata irrogata con l'atto di recupero oggi impugnato, viceversa, puniva una condotta differente: e cioè d'avere utilizzato in compensazione crediti inesistenti: tant'è che la sanzione è stata irrogata in misura pari 100% dell'importo dei crediti utilizzati in compensazione.
E' quindi evidente che si tratta di sanzioni che puniscono condotte del tutto diverse (omesso, ritardato o carente versamento dell'IRPEF dovuta, ex art. 13, commi 1 e 2, del d. lgs. 471\1997; ed utilizzo, in compensazione, di crediti inesistenti, ex art. 13, comma 5, dello stesso decreto), che giustificano l'irrogazione delle diverse sanzioni: le prime soltanto delle quali sono state poi elise (assieme al debito tributario) a mezzo dell'istanza di definizione agevolata.
Per cui -una volta accertata l'assenza di duplicazione della medesima sanzione;
e passando ad esaminare, nel merito, quella che è stata irrogata con l'atto di recupero- deve considerarsi che l'art. 5 del d.lgs. 472\1997 stabilisce che “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Mentre il successivo art. 6 prevede che “se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.
Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.
Nel caso di specie, dunque, il Ricorrente_1 non ha depositato la denuncia che assume d'avere presentato a suo tempo, nei confronti del proprio commercialista, né gli atti del relativo procedimento: ed anzi, dagli allegati depositati in primo grado sembra emergere che l'imputato di quel giudizio sia proprio il Ricorrente_1: per cui è mancata del tutto la prova del fatto che la condotta qui in contestazione sia ascrivibile a terzi;
del fatto che il contribuente non vi ha concorso;
e del fatto che non potesse evitare l'illecito usando l'ordinaria diligenza.
Per cui l'appello va respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna il Ricorrente_1 al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 9.000, oltre accessori di legge se dovuti.