Articolo 2071 del Codice civile
Articolo 2070Articolo 2072
Versione
19 aprile 1942
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Versione
10 novembre 1944
Art. 2071.

(Contenuto).

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, ((...)) per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.
Entrata in vigore il 10 novembre 1944
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