Articolo 16 del Codice della navigazione
Articolo 15Articolo 17
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21 aprile 1942
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20 luglio 2025
Art. 16.
(Circoscrizioni del litorale del Regno).

Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona e preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105)) . Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.
Entrata in vigore il 20 luglio 2025
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