Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 20076
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Sentenza 13 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 24 maggio 2023, con numero di registro generale 2497/2018. Le parti in causa erano un ricorrente e tre controricorrenti, coinvolti in una controversia relativa a un contratto di compravendita immobiliare. Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d'appello di L'Aquila, che aveva rigettato il suo appello, sostenendo che l'azione non fosse prescritta e che vi fosse stata una corretta valutazione dell'inadempimento contrattuale. Le questioni giuridiche sollevate includevano la validità del contratto preliminare, l'impossibilità di eseguire l'accollo del mutuo e la risoluzione del contratto per inadempimento.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, evidenziando che la notifica della sentenza di appello era avvenuta legittimamente presso la cancelleria della Corte, a causa della mancanza di un'adeguata elezione di domicilio da parte del ricorrente. La Corte ha sottolineato l'importanza di rispettare i termini di decadenza previsti dal codice di procedura civile, stabilendo che il ricorso era stato presentato oltre il termine breve di sessanta giorni. Pertanto, la sentenza di appello è divenuta definitiva, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

L'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/2023, n. 20076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20076
    Data del deposito : 13 luglio 2023

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