Sentenza 14 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01294/2026REG.PROV.COLL.
N. 00226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2025, proposto da Il Sole 24 Ore S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 77;
contro
Comune di Rocca di Papa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Reti Televisive Italiane S.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9517/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. AL AT e udito per la parte appellante l’avvocato Giuseppe Rusconi in sostituzione dell'avvocato Gianluca Barneschi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Il Sole 24 Ore S.p.a. (già VA DI S.p.a.) ha impugnato il verbale di accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione, prot. 2269/2015 PL, dell’8 agosto 2015, del corpo di polizia locale di Rocca di Papa – Città metropolitana di Roma con cui è stato comunicato l’avvio della proceduta ai sensi dell’art. 31 e 41 d.P.R. n. 380/2001 per dar luogo all’“acquisizione d’ufficio del bene eseguito abusivamente in assenza di titolo, con relativa immissione in possesso e trascrizione del titolo di proprietà, a cura dell’Ufficio Tecnico dello scrivente Comune”.
La società ricorrente, oltre all’annullamento del predetto atto, ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza n. 9517 del 14 maggio 2024 il Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il verbale di accertamento dell’inottemperanza ad un ordine di demolizione ha valore endoprocedimentale ed è privo di autonoma efficacia lesiva, rivestendo una funzione preparatoria e strumentale rispetto all’atto di acquisizione al patrimonio comunale di cui all’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il Tar ha aggiunto, ad abundantiam , che l’ordinanza di demolizione è stata impugnata da Reti Televisive Italiane S.p.a. ed il relativo ricorso è stato respinto con sentenza n. 11402/2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2200.
Avverso la predetta sentenza Il Sole 24 Ore S.p.a. ha proposto appello deducendo che: il provvedimento impugnato è immediatamente lesivo in quanto dispone inequivocabilmente e testualmente quanto disposto agli artt. 31 e 41 d.P.R. n. 380/2001; essa ha ottenuto la sospensione della presupposta ordinanza di demolizione n. 135/2003; il Tar avrebbe comunque dovuto esaminare la dedotta carenza di legittimazione passiva della società ricorrente, in quanto non proprietaria dell’area; il Tar ha illogicamente richiamato a fondamento della propria decisione pronunce giurisdizionali emesse nei confronti di soggetti terzi.
La società ha quindi riproposto i motivi di illegittimità già proposti in primo grado e non esaminati dal Tar in ragione della pronuncia di inammissibilità.
Le altre parti del giudizio non si sono costituite.
Dopo il deposito di memorie all’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata assunta in decisione.
2. L’appello, non articolato in distinti motivi, è infondato per le seguenti principali ragioni.
2.1. Il collegio condivide pienamente le ragioni poste a fondamento della statuizione di inammissibilità pronunciata dal Tar.
Questa sezione, infatti, ha anche recentemente affermato che “i motivi di impugnazione rivolti avverso il verbale di accertamento di inottemperanza sono inammissibili, in quanto l’atto non è autonomamente impugnabile, avendo valore meramente endoprocedimentale. Il verbale di accertamento della inottemperanza all'ordinanza di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale” (v. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 3 ottobre 2024, n. 7968; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 10000; Cons. Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9150).
La natura endoprocedimentale dell’atto impugnato è peraltro confermata nel caso concreto dalla circostanza che la polizia municipale non ha disposto direttamente l’acquisizione dell’area e la trascrizione del verbale né ha irrogato sanzioni per l’inottemperanza, ma si è limitata a verificare in punto di fatto la mancata rimozione delle opere abusive dando atto solamente dell’attivazione della procedura diretta alla conseguente (e quindi distinta) acquisizione d’ufficio del bene espressamente demandata all’ufficio tecnico comunale competente (sulla possibilità che all’accertamento di fatto dell’inottemperanza non segua l’acquisizione del bene v. peraltro Cons. Stato, ad. pl., 11 ottobre 2023, n. 16, per il caso di comprovata non imputabilità dell’inottemperanza o di presentazione dell’istanza di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001).
2.2. L’ammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado non può neanche affermarsi in ragione dell’asserita mancata notifica dell’ordinanza di demolizione nei confronti della società ricorrente, circostanza che consentirebbe a quest’ultima di far valere tempestivamente, nel presente giudizio, i motivi di illegittimità da cui è affetta l’ordinanza di demolizione presupposta al verbale di accertamento dell’inottemperanza.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la stessa appellante riferisce del giudizio instaurato dalla sua dante causa VA DI S.p.a. (v. atto di fusione per incorporazione depositato in primo grado) avverso l’ordinanza di demolizione n. 135/2003, iscritto al n. 12364/2004 R.G. del Tar Lazio (circostanza evincibile dalla ordinanza n. 378/2004 richiamata nell’atto di appello). Tale circostanza conferma, quindi, che l’ordinanza di demolizione era da tempo conosciuta dall’interessata ed è stata già oggetto di autonoma impugnazione.
2.3. Infine, va disattesa l’argomentazione di parte appellante secondo cui il Tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare in via prioritaria l’eccezione di carenza di legittimazione della ricorrente ad essere destinataria del verbale di accertamento dell’inottemperanza impugnato.
Al riguardo il collegio evidenzia che tale profilo attiene al merito del giudizio, mentre l’interesse al ricorso, costituendo una condizione dell’azione, va esaminato in via prioritaria e la sua insussistenza impedisce l’esame dei vizi dedotti.
3. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto.
4. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione delle altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI De LI, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
AL AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AT | GI De LI |
IL SEGRETARIO