Art. 907.
(Indennita' di volo).
Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennita' di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
(Indennita' di volo).
Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennita' di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.