Articolo 907 del Codice della navigazione
Articolo 906Articolo 899
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21 aprile 1942
Art. 907.
(Indennita' di volo).

Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennita' di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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